Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4200/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Castorina, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Castorina presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò il
4.06.1996 dal quale erano nati i figli il 24.09.1996, Persona_1 Persona_2
il 22.08.2000 e il 09.02.2002.
[...] Persona_3
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza con cui veniva omologata la separazione n. 5088/2023, resa da questa Tribunale il 01.12.2023 esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sè stesso relatore ed assegnava termine fino al 08.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza con cui veniva omologata la separazione n. 5088/2023, resa da questa Tribunale il 01.12.2023
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina2 di 3 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, alle condizioni di cui alla
Sentenza N. 5088/2023 pubbl. l'11.12.2023 di omologazione della separazione consensuale tra i coniugi, (RG n. 9250/2023), con la sola esclusione dell'obbligo di mantenimento che era stata posta a carico del per il figlio Parte_2 Per_2
essendo divenuto quest'ultimo economicamente autosufficiente”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò il 4.06.1996 tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di Paternò dell'anno 1996, al n. 59, della parte 2, serie A alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 10.01.2025.
Il Presidente est
Massimo Escher
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