Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.2467/2023 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
avv. PATRUNO L Parte_1
CONTRO avv. M LOIZZI, B MASSARELLI, SARACINO L Controparte_1
conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante conveniva in giudizio l' intimata chiedendo di: CP_2 in via principale, accertare e dichiarare il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di equiparazione economica prevista dalla legge per un importo pari a euro 780,00 euro mensili dal 1.12.1998 o dalla diversa data oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
ordinare all'
[...] di provvedere rebus sic stantibus alla corresponsione di tale indennità; c) in via Parte_2 subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda in via principale, accertare e dichiarare il diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, condannare l' a liquidare la somma predetta, a titolo di risarcimento del Parte_2 danno patrimoniale ed esistenziale subito;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare il diritto all'indennità di equiparazione prevista dalla legge, nonché, per gli effetti, condannare l' a Parte_2 liquidare la somma ridetta a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., in relazione alla locupletazione che l ha ricevuto evitando di corrispondere l'indennità di equiparazione CP_2 prevista dalla legge;
condannare comunque al pagamento delle spese di causa nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Si costituiva in giudizio l' intimata, contestando la fondatezza CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, merita richiamare le considerazioni in materia svolte nella sentenza del 3001/2024 della Sezione prodotta in atti dalla parte resistente ed i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp. att. cpc: “Preliminarmente, per quanto si dirà nel merito appare superfluo procedere all'integrazione del contraddittorio. Nel merito, si rileva che Codesto Tribunale, con sentenza n. 2803/2023, si è pronunciato su fattispecie analoga alla presente, le cui motivazioni si richiamano e condividono. Parte resistente “sostiene che l e Parte_2 la hanno regolato i loro rapporti ai fini della prescritta “Integrazione fra attività didattiche, scientifiche e CP_3 assistenziali della Ospedaliero – Universitaria Policlinico” attraverso Parte_3 successivi Protocolli d'Intesa, a partire dall'anno 2003 (all.ti 2, 3 e 4 di parte resistente). Si richiama, in particolare, il
Protocollo d'Intesa 11.04.2018 (all. 4) – Art. 11 (Personale universitario) “1. Il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito alle AOU o alle altre Strutture sedi della collaborazione tra Università ed assolve Pt_4 gli obblighi assistenziali previsti dalla normativa vigente ed è responsabile dei risultati conseguiti in relazione all'attività svolta.
2. Fermo restando il proprio stato giuridico, al personale universitario docente e tecnico amministrativo si applicano, per quanto attiene all'esercizio della attività assistenziale, le norme stabilite per il personale del Servizio
Sanitario Nazionale, nonché le altre norme che ne facciano esplicito riferimento.
3. La dotazione organica del personale di ciascuna AOU adottata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata … è trasmessa ai competenti uffici della Regione ai fini dei controlli… Entro i limiti della predetta dotazione organica, nonché dei relativi tetti di spesa, il personale universitario docente e tecnico amministrativo conferito all'AOU di riferimento … è individuato
e periodicamente aggiornato con apposito atto d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'Azienda o della struttura sanitaria interessata, nel quale è riportato l'elenco analitico del predetto personale, con la precisazione del profilo professionale di appartenenza, dell'impegno orario (tempo pieno/tempo definito) nonché del Dipartimento e dell'Unità operativa di afferenza. … 7. Il personale universitario assimilabile alla dirigenza sanitaria, professionale e tecnica ed il personale universitario tecnico-amministrativo sono conferiti all' AOU o alle altre strutture sedi della collaborazione tra
ed entro i limiti della rispettiva dotazione organica e svolgono la propria attività lavorativa secondo CP_2 Pt_4
l'impegno orario e/o l'organizzazione in turni del personale dipendente dall' Azienda di conferimento, anche tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica e di ricerca”. Dal tenore letterale della normativa e dai successivi protocolli di intesa, emergono chiaramente i presupposti ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di equiparazione ex art. 31
DPR 761/79: il formale conferimento in convenzione nonché il connesso svolgimento dell'attività assistenziale. Dunque, detto conferimento deve essere concordato tra le due Istituzioni (Università e Azienda) in forma scritta, nonché adottato tenendo conto dei limiti della dotazione organica e dei relativi tetti di spesa”. Nel caso de quo, dunque, l'istante ha ammesso di non essere mai stato conferito formalmente in convenzione e nè ha fornito alcuna prova in ordine al secondo presupposto dello svolgimento dell'attività assistenziale. Pertanto, rilevato che la mancanza di tali presupposti non può far sorgere alcun diritto alla percezione dell'indennità in questione, la domanda deve essere rigettata.
2 2. Tanto premesso e passando al caso di specie è agevole rilevare che l'istante ha ammesso
(cfr.pag.1 ricorso) di non essere mai stato conferito formalmente in convenzione e nè ha fornito alcuna prova in ordine al secondo presupposto dello svolgimento dell'attività assistenziale. Il deficit di tali presupposti impedisce l'insorgenza del diritto alla percezione dell'indennità in questione e pertanto la domanda deve essere rigettata (cfr. in termini sentenze 3368/2023 e 2964/2024 della Sezione i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp. att. cpc.).
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le spese di causa vanno compensate in toto in considerazione della novità delle questioni interpretative trattate.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensate le spese tra le parti.
Bari 9.1.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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