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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/09/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott.ssa Morris Recla - Giudice
dott.ssa Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2873/2024
promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. Andrea Sandoli, domiciliatario;
- ricorrente -
contro , rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Polenta e
Andrea Gnecchi, domiciliatari;
- convenuta –
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: revisione delle disposizioni ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI
Del ricorrente:
“
1. ridurre l'assegno di mantenimento ad € 150,00 mensili, per il
periodo in cui il signor dovrà fare fronte al piano di rientro Pt_1
IPES;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio o, eventualmente, Per_1
ai servizi sociali, al fine di favorire la ripresa dei rapporti padre-
figlio, per cui inizialmente le visite avverranno alla presenza dei
servizi sociali e poi con la seguente calendarizzazione: a pieno regime
un fine settimana alternato dalle ore 18.00 di venerdì alle ore 19.00
di domenica e due pomeriggi a settimana, oltre a metà delle ferie
scolastiche, tre settimane di ferie estive, alternanza del giorno di
Natale di Pasqua;
3. il padre inoltre parteciperà alle spese straordinarie del figlio nella
misura del 30%; 4. l'assegno unico, provinciale, regionale e gli altri contributi
familiari relativamente al figlio verranno percepiti in via Per_1
esclusiva dalla madre;
6. con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre oneri
di legge, nel caso di opposizione da parte della madre;
in via istruttoria insiste nell'istanza di consulenza psicologica alfine
di accertare l'opportunità e le modalità di ripresa delle visite del
padre”;
della convenuta:
“
1. Rigettare le domande proposte da parte ricorrente.
2. Confermare le statuizioni di cui ai punti 4, 5 e 6 del decreto del
Tribunale per i Minorenni di Bolzano dd. 09.05.2012 e
segnatamente:
sub 4. – confermarsi il contributo di mantenimento mensile in
favore del figlio nella misura di € 250,00, oltre alle Persona_2
rivalutazioni maturate dal dicembre 2012 a oggi;
sub 5. – spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno;
sub 6. – contributi pubblici spettanti solo alla madre, deduzioni
fiscali per metà ciascuno a ogni genitore. 3. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minorenne Persona_2
alla sola madre;
4. Disporre che gli incontri padre-figlio si terranno se desiderati da
quest'ultimo, nella misura che il minore concorderà direttamente con
il padre.
con vittoria di spese e competenze di lite oltre I.V.A. e C.A.P.”;
del Pubblico Ministero
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso
del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la
madre; i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati
tenendo conto delle esigenze del figlio e in accordo con i servizi
sociali; circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto
periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si danno per note le deduzioni di cui agli atti introduttivi.
I. La domanda di affido esclusivo
La domanda va accolta.
Va infatti individuata nella figura materna il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
A tale conclusione si giunge in base a quanto emerge dall'audizione del figlio, le cui dichiarazioni non lasciano spazio a fraintendimenti circa l'enorme distanza avvertita nei confronti del padre.
Dichiarava il figlio: “se ben ricordo sono passati 4 anni
dall'ultima volta che ho visto mio padre. Ricordo che l'incontro fu
casuale, perché stavo tornando da scuola accompagnato da mio
nonno, anzi dopo quell'episodio ricordo che circa tre anni fa bussò
alla nostra porta per consegnarmi una lettera. Da allora non l'ho più
visto né sentito. Dopo quella volta gli ho scritto per raccogliere il suo
consenso per poter andare una settimana all'estero per la scuola ma
in quell'occasione mi rispose negandomi il consenso … Preciso che
sarei andato all'estero con degli altri compagni e con dei professori,
cosa che il papà sapeva.
Mi lascia indifferente non avere rapporti con mio padre. Che io
sappia lui non ha cercato di contattarmi.
Vorrei evitare di passare del tempo con lui, per me lui è
nessuno, non lo avverto nemmeno come un componente della
famiglia. …
I rapporti con la mamma sono buoni, vivo con lei in casa. …”. Osserva il Collegio che le dichiarazioni di devono Per_1
ritenersi meritevoli di particolare attenzione, perché
provenienti da ragazzo quindicenne, cui non può non riconoscersi ormai una certa maturità e, soprattutto, la capacità di leggere nelle persone – ed in particolare in un genitore – il sincero interesse ed attaccamento che questi dovrebbe provare per un figlio, nella fattispecie del tutto mancante.
Circa l'episodio di negazione del consenso a recarsi all'estero con la scuola (doc. 10 di parte convenuta), a giustificazione del rifiuto il ricorrente – che dal tenore della corrispondenza risulta evidente fosse a conoscenza del fatto che il figlio si sarebbe recato all'estero con la propria classe -
rispondeva: “Mi spiace ma non è il periodo per uscire dall'Italia, è
già pericoloso girare per l'Italia, quindi è no, senza di me che
controllo io non firmo figliolo”.
Il rifiuto veniva poi confermato a seguito del rinnovo della richiesta da parte di (cfr. doc. 10 di parte Per_1
convenuta).
Tale atteggiamento del padre – che si ritiene non trovare alcuna ragionevole giustificazione – risulta rivelatore della totale mancanza di partecipazione emotiva per la vita del figlio – cui viene sostanzialmente negata la possibilità di fare un'esperienza formativa all'estero in compagnia di propri coetanei, in un ambiente protettivo come può essere quello scolastico – reso ancor più grave dalla giustificazione meramente apparente.
Ne deriva che il disinteresse mostrato nel corso di considerevole lasso di tempo da parte del padre per il figlio e l'atteggiamento del tutto controproducente nel venire incontro ai bisogni ed agli interessi del tutto legittimi e meritevoli di essere assecondati e coltivati di , impongono nei confronti Per_1
del ricorrente un giudizio di inadeguatezza nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale.
Non vi sono, per contro, elementi per negare un giudizio positivo sulla capacità della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo.
In conclusione, le condotte del padre come sopra ricordate sottendono totale mancanza di sensibilità nei confronti del figlio, manifesta inidoneità a capirne le esigenze e salvaguardarne gli interessi e impongono di eliminare in radice ogni possibilità di contatto tra i genitori in ordine alla gestione della crescita e dello sviluppo del minore,
accogliendo pertanto la richiesta di affidamento esclusivo. Le ulteriori domande
Per il resto, non vi sono ragioni per modificare le condizioni stabilite dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano
con decreto dd. 9.5.2012.
In particolare, il contributo di mantenimento ivi previsto risulta già inferiore a quanto ormai ritenuto congruo e rappresenta limite minimo invalicabile.
L'esposizione debitoria del ricorrente, di cui al prodotto piano di rateizzazione (doc. 10 del ricorrente), non può certo comportare nocumento per il minore e costituisce voce di spesa comunque prossima all'estinzione.
I contatti padre-figlio, ove di interesse, potranno essere eventualmente ripresi previo contatto del ricorrente con i
Servizi sociali, per quanto lo stesso ricorrente riferisca di non avere più rapporti con il figlio da cinque anni (cfr. pag. 6 del ricorso, sub doc. 19).
Ne deriva corrispondente modifica dei punti 1, 2 e 3 del decreto dd.
9.5.2012 del decreto del Tribunale per i Minorenni
di Bolzano e conseguenti decreti dd. 22.10.2014 e 29.7.2015
nelle parti interessate.
L'esito di lite comporta condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, che in difetto di nota spese vengono liquidate d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
rigetta
le domande di;
Parte_1
dispone
a modifica dei punti 1, 2 e 3 del decreto dd.
9.5.2012 del decreto del Tribunale per i Minorenni di Bolzano e delle statuizioni in punto diritto di visita e affidamento dei successivi decreti dd. 22.10.2014 e 29.7.2015,
l'affidamento esclusivo del minore , nato il Persona_2
17.8.2010 a Locri (RC) alla madre, con collocamento presso la stessa, presso la quale avrà anche la residenza anagrafica;
la madre è pertanto autorizzata a prendere da sola ogni decisione inerente alla salute, alla scuola o ad altri ambiti del figlio e a richiedere e ottenere eventuali documenti per il figlio validi per l'espatrio;
i contatti padre-figlio, ove di interesse, potranno essere eventualmente ripresi previo contatto di con i Parte_1 Servizi sociali;
condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per Parte_1
spese vive in € 0,00 e per onorari in € 2.503,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Così deciso in Bolzano, lì 12.9.2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott.ssa Morris Recla - Giudice
dott.ssa Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2873/2024
promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. Andrea Sandoli, domiciliatario;
- ricorrente -
contro , rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Polenta e
Andrea Gnecchi, domiciliatari;
- convenuta –
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: revisione delle disposizioni ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI
Del ricorrente:
“
1. ridurre l'assegno di mantenimento ad € 150,00 mensili, per il
periodo in cui il signor dovrà fare fronte al piano di rientro Pt_1
IPES;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio o, eventualmente, Per_1
ai servizi sociali, al fine di favorire la ripresa dei rapporti padre-
figlio, per cui inizialmente le visite avverranno alla presenza dei
servizi sociali e poi con la seguente calendarizzazione: a pieno regime
un fine settimana alternato dalle ore 18.00 di venerdì alle ore 19.00
di domenica e due pomeriggi a settimana, oltre a metà delle ferie
scolastiche, tre settimane di ferie estive, alternanza del giorno di
Natale di Pasqua;
3. il padre inoltre parteciperà alle spese straordinarie del figlio nella
misura del 30%; 4. l'assegno unico, provinciale, regionale e gli altri contributi
familiari relativamente al figlio verranno percepiti in via Per_1
esclusiva dalla madre;
6. con vittoria di spese e competenze della presente causa, oltre oneri
di legge, nel caso di opposizione da parte della madre;
in via istruttoria insiste nell'istanza di consulenza psicologica alfine
di accertare l'opportunità e le modalità di ripresa delle visite del
padre”;
della convenuta:
“
1. Rigettare le domande proposte da parte ricorrente.
2. Confermare le statuizioni di cui ai punti 4, 5 e 6 del decreto del
Tribunale per i Minorenni di Bolzano dd. 09.05.2012 e
segnatamente:
sub 4. – confermarsi il contributo di mantenimento mensile in
favore del figlio nella misura di € 250,00, oltre alle Persona_2
rivalutazioni maturate dal dicembre 2012 a oggi;
sub 5. – spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno;
sub 6. – contributi pubblici spettanti solo alla madre, deduzioni
fiscali per metà ciascuno a ogni genitore. 3. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minorenne Persona_2
alla sola madre;
4. Disporre che gli incontri padre-figlio si terranno se desiderati da
quest'ultimo, nella misura che il minore concorderà direttamente con
il padre.
con vittoria di spese e competenze di lite oltre I.V.A. e C.A.P.”;
del Pubblico Ministero
“Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso
del figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la
madre; i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati
tenendo conto delle esigenze del figlio e in accordo con i servizi
sociali; circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto
periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si danno per note le deduzioni di cui agli atti introduttivi.
I. La domanda di affido esclusivo
La domanda va accolta.
Va infatti individuata nella figura materna il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
A tale conclusione si giunge in base a quanto emerge dall'audizione del figlio, le cui dichiarazioni non lasciano spazio a fraintendimenti circa l'enorme distanza avvertita nei confronti del padre.
Dichiarava il figlio: “se ben ricordo sono passati 4 anni
dall'ultima volta che ho visto mio padre. Ricordo che l'incontro fu
casuale, perché stavo tornando da scuola accompagnato da mio
nonno, anzi dopo quell'episodio ricordo che circa tre anni fa bussò
alla nostra porta per consegnarmi una lettera. Da allora non l'ho più
visto né sentito. Dopo quella volta gli ho scritto per raccogliere il suo
consenso per poter andare una settimana all'estero per la scuola ma
in quell'occasione mi rispose negandomi il consenso … Preciso che
sarei andato all'estero con degli altri compagni e con dei professori,
cosa che il papà sapeva.
Mi lascia indifferente non avere rapporti con mio padre. Che io
sappia lui non ha cercato di contattarmi.
Vorrei evitare di passare del tempo con lui, per me lui è
nessuno, non lo avverto nemmeno come un componente della
famiglia. …
I rapporti con la mamma sono buoni, vivo con lei in casa. …”. Osserva il Collegio che le dichiarazioni di devono Per_1
ritenersi meritevoli di particolare attenzione, perché
provenienti da ragazzo quindicenne, cui non può non riconoscersi ormai una certa maturità e, soprattutto, la capacità di leggere nelle persone – ed in particolare in un genitore – il sincero interesse ed attaccamento che questi dovrebbe provare per un figlio, nella fattispecie del tutto mancante.
Circa l'episodio di negazione del consenso a recarsi all'estero con la scuola (doc. 10 di parte convenuta), a giustificazione del rifiuto il ricorrente – che dal tenore della corrispondenza risulta evidente fosse a conoscenza del fatto che il figlio si sarebbe recato all'estero con la propria classe -
rispondeva: “Mi spiace ma non è il periodo per uscire dall'Italia, è
già pericoloso girare per l'Italia, quindi è no, senza di me che
controllo io non firmo figliolo”.
Il rifiuto veniva poi confermato a seguito del rinnovo della richiesta da parte di (cfr. doc. 10 di parte Per_1
convenuta).
Tale atteggiamento del padre – che si ritiene non trovare alcuna ragionevole giustificazione – risulta rivelatore della totale mancanza di partecipazione emotiva per la vita del figlio – cui viene sostanzialmente negata la possibilità di fare un'esperienza formativa all'estero in compagnia di propri coetanei, in un ambiente protettivo come può essere quello scolastico – reso ancor più grave dalla giustificazione meramente apparente.
Ne deriva che il disinteresse mostrato nel corso di considerevole lasso di tempo da parte del padre per il figlio e l'atteggiamento del tutto controproducente nel venire incontro ai bisogni ed agli interessi del tutto legittimi e meritevoli di essere assecondati e coltivati di , impongono nei confronti Per_1
del ricorrente un giudizio di inadeguatezza nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale.
Non vi sono, per contro, elementi per negare un giudizio positivo sulla capacità della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo.
In conclusione, le condotte del padre come sopra ricordate sottendono totale mancanza di sensibilità nei confronti del figlio, manifesta inidoneità a capirne le esigenze e salvaguardarne gli interessi e impongono di eliminare in radice ogni possibilità di contatto tra i genitori in ordine alla gestione della crescita e dello sviluppo del minore,
accogliendo pertanto la richiesta di affidamento esclusivo. Le ulteriori domande
Per il resto, non vi sono ragioni per modificare le condizioni stabilite dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano
con decreto dd. 9.5.2012.
In particolare, il contributo di mantenimento ivi previsto risulta già inferiore a quanto ormai ritenuto congruo e rappresenta limite minimo invalicabile.
L'esposizione debitoria del ricorrente, di cui al prodotto piano di rateizzazione (doc. 10 del ricorrente), non può certo comportare nocumento per il minore e costituisce voce di spesa comunque prossima all'estinzione.
I contatti padre-figlio, ove di interesse, potranno essere eventualmente ripresi previo contatto del ricorrente con i
Servizi sociali, per quanto lo stesso ricorrente riferisca di non avere più rapporti con il figlio da cinque anni (cfr. pag. 6 del ricorso, sub doc. 19).
Ne deriva corrispondente modifica dei punti 1, 2 e 3 del decreto dd.
9.5.2012 del decreto del Tribunale per i Minorenni
di Bolzano e conseguenti decreti dd. 22.10.2014 e 29.7.2015
nelle parti interessate.
L'esito di lite comporta condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, che in difetto di nota spese vengono liquidate d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
rigetta
le domande di;
Parte_1
dispone
a modifica dei punti 1, 2 e 3 del decreto dd.
9.5.2012 del decreto del Tribunale per i Minorenni di Bolzano e delle statuizioni in punto diritto di visita e affidamento dei successivi decreti dd. 22.10.2014 e 29.7.2015,
l'affidamento esclusivo del minore , nato il Persona_2
17.8.2010 a Locri (RC) alla madre, con collocamento presso la stessa, presso la quale avrà anche la residenza anagrafica;
la madre è pertanto autorizzata a prendere da sola ogni decisione inerente alla salute, alla scuola o ad altri ambiti del figlio e a richiedere e ottenere eventuali documenti per il figlio validi per l'espatrio;
i contatti padre-figlio, ove di interesse, potranno essere eventualmente ripresi previo contatto di con i Parte_1 Servizi sociali;
condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per Parte_1
spese vive in € 0,00 e per onorari in € 2.503,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
Così deciso in Bolzano, lì 12.9.2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo