Articolo 7 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 febbraio 1970
Art. 7.
Il termine stabilito dall' articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono valide le richieste avanzate dagli enti indicati nel predetto articolo nel periodo compreso tra il 26 agosto 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1970
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