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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Alessandria
sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa BE IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado di divisione endoesecutiva iscritta al N. 2598/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), procuratore di (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO , con elezione di domicilio in CORSO
ROMA N. 23 12037 SALUZZO presso avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO;
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_3 C.F._1
CONVENUTO- CONTUMACE
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Parodi ed CP_4 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novi Ligure, Via Garibaldi 91 d 4
CONVENUTA nonché contro
(CF ) CP_5 C.F._3
(CF ) CP_6 C.F._4
(CF ) Controparte_7 C.F._5
(CF ) Controparte_8 C.F._6
(CF ) Controparte_9 C.F._7
(CF ) CP_10 C.F._8
(CF Controparte_11 P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Precisate a verbale all'udienza del 22 ottobre 2025 come da fogli telematici depositati rispettivamente il
23 giugno 2025 (parte attrice) e il 16 giugno 2025 (parte convenuta ) CP_4
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla procedura esecutiva n 246/2021 R.G. Esec. Tribunale di Alessandria promossa da e per essa la sua mandataria cessionaria di Controparte_2 Parte_1
, in cui sono stati sottoposti a pignoramento i seguenti beni immobili in Comune di Novi CP_12
Ligure, per la quota di proprietà di ½ di , beni in comproprietà nella misura di ½ Controparte_3 con : CP_4
In particolare, nella perizia aggiornata e depositata dal CTU, e già nella relazione notarile depositata nell'esecuzione, si dava atto come i beni identificati nel pignoramento nei sub 35, 36 e 37, a seguito di modifiche catastali del 2017, avevano assunto la nuova numerazione di sub 71, 72 e 73.
Il Giudice con decreto del 22 giugno 2022, vista l'istanza del procedente di disporsi giudizio divisionale, sulla scorta della c.t.u. redatta dall'Arch. disponeva, ai sensi dell'art. 600, 2° co., Per_1
c.p.c., procedersi a giudizio di divisione dei beni pignorati pro quota fissando udienza dinanzi a sé come Giudice Istruttore, e disponeva, a norma dell'art. 181, 2° co., disp. att. c.p.c. la notifica ai comproprietari e ai creditori iscritti non presenti all'udienza, come litisconsorti necessari, nel rispetto dei termini minimi a comparire previsti dall'art. 181, 2° co., cit.
I successivi atti di impulso nel presente giudizio divisionale venivano compiuti dalla procedente
. Controparte_13
Dei condividenti convenuti si costituiva solo la comproprietaria non esecutata , CP_4 dichiarando di aderire alla divisione, chiedendo inizialmente l'assegnazione delle quote dell'esecutato.
Il giudice, sentito il creditore procedente, assegnava termine per versare il prezzo delle quote, ma, come da relazione del custode, avv. Boanini, del 2.5.2023 la comproprietaria non esecutata non versava il relativo prezzo.
La causa veniva poi rinviata per consentire la notifica del rinvio d'ufficio della prima udienza ai contumaci, per consentire al CTU di depositare delle rettifiche della perizia (estendendola all'intera pagina 2 di 7 proprietà) e per affrontare il tema delle SSUU 9479/2023, essendo il titolo esecutivo del creditore procedente un decreto ingiuntivo verso persona fisica.
Verificato che la fattispecie esulava dalle tutele di cui alle SSUU citate, si assegnava termine alle parti per far trascrivere il mutamento del regime patrimoniale tra i due coniugi, già correttamente annotato con decorrenza 2001 (vedi deposito del 23.10.2023 di ) ma non trascritto nei registri CP_4 immobiliari.
In esito a tali adempimenti, il giudice, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 6.3.2024 dichiarava la contumacia dei creditori iscritti non intervenuti.
Parte creditrice chiedeva ulteriore termine per far trascrivere il mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi e la comproprietaria non esecutava chiedeva l'assegnazione del solo lotto 1 con conguaglio, versato sul conto della procedura gestito dal custode avv. Boanini (v. memoria del 10.4.2024 con allegata l'istanza sottoscritta dalla parte).
Il giudice disponeva che tale istanza, costituente domanda nuova, fosse notificata ai contumaci ed in tal senso provvedeva la parte istante.
Nelle more, viste le problematicità ed il valore esiguo del lotto 3 (cantina censita al F 32, p. 257 Sub
73) parte attrice- creditrice rinunciava a tale lotto con atto del 30.12.2024, con rinuncia anche in sede esecutiva, con conseguente estinzione parziale della esecuzione e cancellazione del pignoramento limitatamente a tale bene (come da provvedimento emesso nell'esecuzione RG 246/2021 in data 18 marzo 2025) con conseguente effetto di estinzione parziale del giudizio di divisione endosecutiva su tale lotto, vista la rinuncia su tale lotto già a verbale del 25.9.24 e nella memoria sopra indicata del
10.4.24 anche da parte della comproprietaria non esecutata.
Stante la presenza di parti contumaci, tra cui lo stesso debitore esecutato comproprietario, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione al fine di pronunciare divisione in natura del compendio pignorato.
L'attuale oggetto di divisione, vista la rinuncia dell'attore (con cancellazione del pignoramento e estinzione parziale dell'esecuzione da cui trae origine la presente divisione) e del comproprietario al lotto 3, sono i lotti 1 e 2 sopra indicati.
Alla luce della documentazione in atti, gli immobili sono divisibili in natura in quanto si tratta di due immobili in capo a due comproprietari per 1/2 ciascuno.
Sulla proprietà dei beni dalla perizia depositata risulta che gli stessi sono stati acquistati da CP_3
e con compravendite ante ventennio (tra il 1981 e il 1988), con la conseguenza
[...] CP_4 per cui non vi è dubbio sulla titolarità dei beni in capo agli odierni condividenti.
Come noto, nel giudizio di divisione ciascuno dei comproprietari ha diritto alla attribuzione in natura della sua quota di beni, salvo che si tratti di beni non comodamente divisibili.
La Suprema Corte si è pronunciata più volte sul tema, sempre in termini conformi, affermando che “in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'articolo 718 c.c., il quale riconosce
a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi articoli 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'articolo 720 c.c., non solo nel caso di mera non divisibilità dei beni, ma anche ove gli stessi non siano comodamente divisibili. Ciò avviene qualora, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, pagina 3 di 7 non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cfr. da ultimo Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 25888 del
15/12/2016; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19013 del
2019, che espressamente afferma l'applicabilità dell'art. 718 c.c. anche alla divisione endoesecutiva).
L'accertata comoda divisibilità degli immobili in oggetto, stante la pluralità di immobili, nella specie due lotti in comproprietà per ½ tra due comproprietari, esclude, dunque, che si possa fare applicazione nel caso di specie dell'art. 720 c.c. e in particolare che si debba procedere alla vendita di tutto il compendio immobiliare oppure all'assegnazione di esso a uno o più condividenti, con l'esclusione di altri.
Sul punto: Cassazione civile , sez. II , 10/01/2014 , n. 406; Corte appello, Caltanissetta , sez. I ,
26/01/2023 , n. 30.
Si osserva come in astratto, dovrebbe trovare applicazione l'art. 729 c.c. che prescrive di ricorrere al sorteggio.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, però, statuito la derogabilità del criterio dell'assegnazione a sorte mediante estrazione purché la deroga venga motivata;
trattasi peraltro di valutazione, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, di carattere discrezionale, che può attenere tanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni (come statuivano le sentenze della
S.C. degli anni '90) quanto a fattori soggettivi ( riguardanti cioè i condividenti) purché di apprezzabile e comprovata opportunità ( Cass. 3461/2013; Cass. 1091/2007; Cass. 20821/2004; Cass. 1233/03).
Oggetto di divisione sono il lotto 1 (prezzo di euro 53.554) e il lotto 2 (prezzo di euro 34.525,50) entrambi in comproprietà per ½ tra e . Controparte_3 CP_4
I valori delle quote di ½ ciascuno sono quindi: per il lotto 1, valore della quota di ½: 26.777 euro;
per il lotto 2, valore della quota di ½: 17.262,75 euro.
La quota di ½ complessiva sui due lotti è quindi pari ad euro 44.039,75 spettante a ciascuno dei 2 comproprietari.
Conseguentemente il conguaglio da versarsi da parte dell'assegnatario del lotto 1, di maggior valore, è pari a 9.514,25 euro, cioè alla metà della differenza di valore tra lotto 1 e lotto 2; allo stesso valore si arriva detraendo dal valore astratto di ciascuna quota complessiva sui due lotti, pari ad euro 44.039,75, il valore del lotto 2, pari ad euro 34.525,5.
Tenuto conto che la comproprietaria non esecutata ha chiesto l'assegnazione del lotto 1, con versamento del conguaglio sopra indicato, mentre l'esecutato non si è costituito e, tenuto inoltre conto, che trattandosi di divisione endoesecutiva in cui i condividenti non sono sullo stesso piano come nelle divisioni ordinarie, essendo l'esecutato debitore ed essendo il bene a lui assegnato oggetto di espropriazione, ne consegue che i criteri per l'assegnazione debbono necessariamente tenere conto del fatto che non possono porsi conguagli in denaro a carico dell'esecutato. Ne consegue che l'unica via percorribile è l'assegnazione del lotto 1 di maggior valore alla comproprietaria non esecutata con conguaglio a suo carico, conguaglio peraltro già versato sul conto della procedura in data 10.10.2024. pagina 4 di 7 Ora, ritiene il Tribunale che nel caso di specie si possa provvedere all'assegnazione diretta del Pt_2
2 al debitore esecutato e del 1 a con conguaglio a suo carico
[...] Controparte_3 Pt_2 CP_4 di 9.514,25 euro, per le considerazioni sopra svolte sulla volontà espressa dalla comproprietaria non esecutata di assegnazione del lotto 1 e sulla non opportunità di porre conguagli a carico del debitore esecutato.
Rilevato che il conguaglio di 9.514,25 euro è già stato versato sul conto della procedura in data
10.10.2024 e acquisito dalla procedura, nel caso di specie, è superfluo e non necessario condannare la comproprietaria al suo versamento nel dispositivo.
Letto l'art. 2825 c.c. e rilevato, infine, che i beni assegnati ai comproprietari non esecutati dovranno essere liberati dai pesi già gravanti sulla quota del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1062 del
17/02/1979).
Quanto ai compensi per gli ausiliari, nel caso di specie, essendo le attività di CTU e custode-delegato state svolte perlopiù nell'esecuzione, il giudice ha invitato CTU e custode a indicare entro l'udienza di
PC se intendevano chiedere la liquidazione dei compensi in questo giudizio, ferma la liquidazione in sede esecutiva.
Il custode-delegato, avv. Boanini, ha depositato nota, dichiarando di rinunciare a chiedere il compenso in questo giudizio, riservando l'istanza nell'esecuzione ed il CTU non ha depositato l'istanza nel termine assegnato, con ciò deducendosi che anche il relativo compenso sarà liquidato nell'esecuzione.
Quanto alle spese di lite, rilevato che nei procedimenti di divisione giudiziale endoesecutiva, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, vanno poste a carico della massa trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza dei condividenti convenuti e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze.
Ritenuto che nel caso di specie le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite, in ragione della natura della controversia e della decisione assunta in relazione all'attività processuale ulteriore rispetto a quella funzionale allo scioglimento della comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara estinta parzialmente per rinuncia, vista anche la cancellazione del pignoramento, la divisione limitatamente al lotto 3 (sito in Novi Ligure, censito al Foglio 32, particella 257, subalterno 73, cat. C2) e ne ordina al Conservatore dei registri Immobiliari di Novi Ligure, limitatamente a tale bene, la cancellazione della domanda, di cui alla seguente nota di trascrizione:
pagina 5 di 7 - dispone lo scioglimento della comunione che insiste sugli immobili siti in Novi Ligure, via
Gramsci 10, piano 2, censiti al Catasto di detto Comune come segue e come risultante dalla perizia dell'Arch. in atti: Persona_2
lotto 1: Foglio 32, particella 257, subalterno 72, categoria A4, classe 2, consistenza 4 vani, rendita
392,51;
lotto 2: Foglio 32, particella 257, subalterno 71, categoria A4, classe 2, consistenza 4 vani, rendita
392,51;
- e, preso atto dell'avvenuto versamento del conguaglio di 9514,25 euro a carico di CP_4
li assegna in piena proprietà come segue:
[...]
o a (C.F. l'intero lotto 2: Comune di Novi Ligure, Controparte_3 C.F._1
Foglio 32, particella 257, subalterno 71, categoria A4, classe 2, consistenza 4 vani, rendita
392,51;
o a (C.F. l'intero lotto 1: Comune di Novi Ligure, CP_4 CodiceFiscale_2
Foglio 32, particella 257, subalterno 72, categoria A4, classe 2, consistenza 4 vani, rendita
392,51;
- ordina al Conservatore RR.II. di Novi Ligure, la cancellazione parziale limitatamente ai beni individuati come lotto 1 (Comune di Novi Ligure, Foglio 32, particella 257, subalterno 72, categoria A4, classe 2) per la sola quota di ½ di delle seguenti formalità Controparte_3 pregiudizievoli:
o ipoteca giudiziale iscritta in data 8.9.2015 ai nn. 3223/358 a favore di , CP_6 [...]
, contro per 1/2; CP_7 CP_5 Controparte_3
o ipoteca giudiziale iscritta il 19.7.2016 ai nn. 2931/371 a favore di contro CP_12 CP_3
per 1/2;
[...]
o ipoteca giudiziale iscritta in data 19.2.2019 ai nn. 594/79 a favore di , Controparte_9 [...]
, , contro per 1/2; CP_8 CP_10 Controparte_3
o ipoteca giudiziale iscritta in data 9.11.2021 ai nn. 5115/570 a favore Controparte_11
contro per 1/2;
[...] Controparte_3
o ipoteca giudiziale iscritta in data 9.11.2021 ai nn. 5116/571 a favore Controparte_11
contro per 1/2;
[...] Controparte_3
o pignoramento trascritto in data 18.11.2016 a favore di ai nn. 4586/3427 contro CP_12
per 1/2; Controparte_3
o pignoramento trascritto in data 15.11.2021 a favore di ai nn. Controparte_2
5213/4216 contro per 1/2; Controparte_3
pagina 6 di 7 - compensa le spese di lite.
MANDA
alla parte interessata per le formalità relative alla trascrizione e registrazione nonché per la notifica ai contumaci ex art. 292 cpc dà termine di 90 giorni al creditore procedente per estendere il pignoramento all'intero dei beni immobili assegnati in proprietà esclusiva al debitore esecutato al fine di poter Controparte_3 instare per la vendita dell'intero in sede esecutiva, con istanza di riunione e riassunzione del procedimento esecutivo pendente;
manda al custode per versare entro 15 gg il conguaglio presente sul conto della divisione sul conto dell'esecuzione (eventualmente da aprirsi/sostituirsi in base alle convenzioni del Tribunale presso banca con condizioni vantaggiose), con autorizzazione alla successiva chiusura del conto della divisione.
Alessandria, 24.10.2025
Il Giudice
BE IA
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Alessandria
sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.ssa BE IA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado di divisione endoesecutiva iscritta al N. 2598/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), procuratore di (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO , con elezione di domicilio in CORSO
ROMA N. 23 12037 SALUZZO presso avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO;
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_3 C.F._1
CONVENUTO- CONTUMACE
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Parodi ed CP_4 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novi Ligure, Via Garibaldi 91 d 4
CONVENUTA nonché contro
(CF ) CP_5 C.F._3
(CF ) CP_6 C.F._4
(CF ) Controparte_7 C.F._5
(CF ) Controparte_8 C.F._6
(CF ) Controparte_9 C.F._7
(CF ) CP_10 C.F._8
(CF Controparte_11 P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Precisate a verbale all'udienza del 22 ottobre 2025 come da fogli telematici depositati rispettivamente il
23 giugno 2025 (parte attrice) e il 16 giugno 2025 (parte convenuta ) CP_4
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla procedura esecutiva n 246/2021 R.G. Esec. Tribunale di Alessandria promossa da e per essa la sua mandataria cessionaria di Controparte_2 Parte_1
, in cui sono stati sottoposti a pignoramento i seguenti beni immobili in Comune di Novi CP_12
Ligure, per la quota di proprietà di ½ di , beni in comproprietà nella misura di ½ Controparte_3 con : CP_4
In particolare, nella perizia aggiornata e depositata dal CTU, e già nella relazione notarile depositata nell'esecuzione, si dava atto come i beni identificati nel pignoramento nei sub 35, 36 e 37, a seguito di modifiche catastali del 2017, avevano assunto la nuova numerazione di sub 71, 72 e 73.
Il Giudice con decreto del 22 giugno 2022, vista l'istanza del procedente di disporsi giudizio divisionale, sulla scorta della c.t.u. redatta dall'Arch. disponeva, ai sensi dell'art. 600, 2° co., Per_1
c.p.c., procedersi a giudizio di divisione dei beni pignorati pro quota fissando udienza dinanzi a sé come Giudice Istruttore, e disponeva, a norma dell'art. 181, 2° co., disp. att. c.p.c. la notifica ai comproprietari e ai creditori iscritti non presenti all'udienza, come litisconsorti necessari, nel rispetto dei termini minimi a comparire previsti dall'art. 181, 2° co., cit.
I successivi atti di impulso nel presente giudizio divisionale venivano compiuti dalla procedente
. Controparte_13
Dei condividenti convenuti si costituiva solo la comproprietaria non esecutata , CP_4 dichiarando di aderire alla divisione, chiedendo inizialmente l'assegnazione delle quote dell'esecutato.
Il giudice, sentito il creditore procedente, assegnava termine per versare il prezzo delle quote, ma, come da relazione del custode, avv. Boanini, del 2.5.2023 la comproprietaria non esecutata non versava il relativo prezzo.
La causa veniva poi rinviata per consentire la notifica del rinvio d'ufficio della prima udienza ai contumaci, per consentire al CTU di depositare delle rettifiche della perizia (estendendola all'intera pagina 2 di 7 proprietà) e per affrontare il tema delle SSUU 9479/2023, essendo il titolo esecutivo del creditore procedente un decreto ingiuntivo verso persona fisica.
Verificato che la fattispecie esulava dalle tutele di cui alle SSUU citate, si assegnava termine alle parti per far trascrivere il mutamento del regime patrimoniale tra i due coniugi, già correttamente annotato con decorrenza 2001 (vedi deposito del 23.10.2023 di ) ma non trascritto nei registri CP_4 immobiliari.
In esito a tali adempimenti, il giudice, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 6.3.2024 dichiarava la contumacia dei creditori iscritti non intervenuti.
Parte creditrice chiedeva ulteriore termine per far trascrivere il mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi e la comproprietaria non esecutava chiedeva l'assegnazione del solo lotto 1 con conguaglio, versato sul conto della procedura gestito dal custode avv. Boanini (v. memoria del 10.4.2024 con allegata l'istanza sottoscritta dalla parte).
Il giudice disponeva che tale istanza, costituente domanda nuova, fosse notificata ai contumaci ed in tal senso provvedeva la parte istante.
Nelle more, viste le problematicità ed il valore esiguo del lotto 3 (cantina censita al F 32, p. 257 Sub
73) parte attrice- creditrice rinunciava a tale lotto con atto del 30.12.2024, con rinuncia anche in sede esecutiva, con conseguente estinzione parziale della esecuzione e cancellazione del pignoramento limitatamente a tale bene (come da provvedimento emesso nell'esecuzione RG 246/2021 in data 18 marzo 2025) con conseguente effetto di estinzione parziale del giudizio di divisione endosecutiva su tale lotto, vista la rinuncia su tale lotto già a verbale del 25.9.24 e nella memoria sopra indicata del
10.4.24 anche da parte della comproprietaria non esecutata.
Stante la presenza di parti contumaci, tra cui lo stesso debitore esecutato comproprietario, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione al fine di pronunciare divisione in natura del compendio pignorato.
L'attuale oggetto di divisione, vista la rinuncia dell'attore (con cancellazione del pignoramento e estinzione parziale dell'esecuzione da cui trae origine la presente divisione) e del comproprietario al lotto 3, sono i lotti 1 e 2 sopra indicati.
Alla luce della documentazione in atti, gli immobili sono divisibili in natura in quanto si tratta di due immobili in capo a due comproprietari per 1/2 ciascuno.
Sulla proprietà dei beni dalla perizia depositata risulta che gli stessi sono stati acquistati da CP_3
e con compravendite ante ventennio (tra il 1981 e il 1988), con la conseguenza
[...] CP_4 per cui non vi è dubbio sulla titolarità dei beni in capo agli odierni condividenti.
Come noto, nel giudizio di divisione ciascuno dei comproprietari ha diritto alla attribuzione in natura della sua quota di beni, salvo che si tratti di beni non comodamente divisibili.
La Suprema Corte si è pronunciata più volte sul tema, sempre in termini conformi, affermando che “in tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'articolo 718 c.c., il quale riconosce
a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi articoli 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'articolo 720 c.c., non solo nel caso di mera non divisibilità dei beni, ma anche ove gli stessi non siano comodamente divisibili. Ciò avviene qualora, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, pagina 3 di 7 non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cfr. da ultimo Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 25888 del
15/12/2016; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21612 del 28/07/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19013 del
2019, che espressamente afferma l'applicabilità dell'art. 718 c.c. anche alla divisione endoesecutiva).
L'accertata comoda divisibilità degli immobili in oggetto, stante la pluralità di immobili, nella specie due lotti in comproprietà per ½ tra due comproprietari, esclude, dunque, che si possa fare applicazione nel caso di specie dell'art. 720 c.c. e in particolare che si debba procedere alla vendita di tutto il compendio immobiliare oppure all'assegnazione di esso a uno o più condividenti, con l'esclusione di altri.
Sul punto: Cassazione civile , sez. II , 10/01/2014 , n. 406; Corte appello, Caltanissetta , sez. I ,
26/01/2023 , n. 30.
Si osserva come in astratto, dovrebbe trovare applicazione l'art. 729 c.c. che prescrive di ricorrere al sorteggio.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, però, statuito la derogabilità del criterio dell'assegnazione a sorte mediante estrazione purché la deroga venga motivata;
trattasi peraltro di valutazione, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, di carattere discrezionale, che può attenere tanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni (come statuivano le sentenze della
S.C. degli anni '90) quanto a fattori soggettivi ( riguardanti cioè i condividenti) purché di apprezzabile e comprovata opportunità ( Cass. 3461/2013; Cass. 1091/2007; Cass. 20821/2004; Cass. 1233/03).
Oggetto di divisione sono il lotto 1 (prezzo di euro 53.554) e il lotto 2 (prezzo di euro 34.525,50) entrambi in comproprietà per ½ tra e . Controparte_3 CP_4
I valori delle quote di ½ ciascuno sono quindi: per il lotto 1, valore della quota di ½: 26.777 euro;
per il lotto 2, valore della quota di ½: 17.262,75 euro.
La quota di ½ complessiva sui due lotti è quindi pari ad euro 44.039,75 spettante a ciascuno dei 2 comproprietari.
Conseguentemente il conguaglio da versarsi da parte dell'assegnatario del lotto 1, di maggior valore, è pari a 9.514,25 euro, cioè alla metà della differenza di valore tra lotto 1 e lotto 2; allo stesso valore si arriva detraendo dal valore astratto di ciascuna quota complessiva sui due lotti, pari ad euro 44.039,75, il valore del lotto 2, pari ad euro 34.525,5.
Tenuto conto che la comproprietaria non esecutata ha chiesto l'assegnazione del lotto 1, con versamento del conguaglio sopra indicato, mentre l'esecutato non si è costituito e, tenuto inoltre conto, che trattandosi di divisione endoesecutiva in cui i condividenti non sono sullo stesso piano come nelle divisioni ordinarie, essendo l'esecutato debitore ed essendo il bene a lui assegnato oggetto di espropriazione, ne consegue che i criteri per l'assegnazione debbono necessariamente tenere conto del fatto che non possono porsi conguagli in denaro a carico dell'esecutato. Ne consegue che l'unica via percorribile è l'assegnazione del lotto 1 di maggior valore alla comproprietaria non esecutata con conguaglio a suo carico, conguaglio peraltro già versato sul conto della procedura in data 10.10.2024. pagina 4 di 7 Ora, ritiene il Tribunale che nel caso di specie si possa provvedere all'assegnazione diretta del Pt_2
2 al debitore esecutato e del 1 a con conguaglio a suo carico
[...] Controparte_3 Pt_2 CP_4 di 9.514,25 euro, per le considerazioni sopra svolte sulla volontà espressa dalla comproprietaria non esecutata di assegnazione del lotto 1 e sulla non opportunità di porre conguagli a carico del debitore esecutato.
Rilevato che il conguaglio di 9.514,25 euro è già stato versato sul conto della procedura in data
10.10.2024 e acquisito dalla procedura, nel caso di specie, è superfluo e non necessario condannare la comproprietaria al suo versamento nel dispositivo.
Letto l'art. 2825 c.c. e rilevato, infine, che i beni assegnati ai comproprietari non esecutati dovranno essere liberati dai pesi già gravanti sulla quota del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1062 del
17/02/1979).
Quanto ai compensi per gli ausiliari, nel caso di specie, essendo le attività di CTU e custode-delegato state svolte perlopiù nell'esecuzione, il giudice ha invitato CTU e custode a indicare entro l'udienza di
PC se intendevano chiedere la liquidazione dei compensi in questo giudizio, ferma la liquidazione in sede esecutiva.
Il custode-delegato, avv. Boanini, ha depositato nota, dichiarando di rinunciare a chiedere il compenso in questo giudizio, riservando l'istanza nell'esecuzione ed il CTU non ha depositato l'istanza nel termine assegnato, con ciò deducendosi che anche il relativo compenso sarà liquidato nell'esecuzione.
Quanto alle spese di lite, rilevato che nei procedimenti di divisione giudiziale endoesecutiva, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, vanno poste a carico della massa trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza dei condividenti convenuti e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze.
Ritenuto che nel caso di specie le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite, in ragione della natura della controversia e della decisione assunta in relazione all'attività processuale ulteriore rispetto a quella funzionale allo scioglimento della comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara estinta parzialmente per rinuncia, vista anche la cancellazione del pignoramento, la divisione limitatamente al lotto 3 (sito in Novi Ligure, censito al Foglio 32, particella 257, subalterno 73, cat. C2) e ne ordina al Conservatore dei registri Immobiliari di Novi Ligure, limitatamente a tale bene, la cancellazione della domanda, di cui alla seguente nota di trascrizione:
pagina 5 di 7 - dispone lo scioglimento della comunione che insiste sugli immobili siti in Novi Ligure, via
Gramsci 10, piano 2, censiti al Catasto di detto Comune come segue e come risultante dalla perizia dell'Arch. in atti: Persona_2
lotto 1: Foglio 32, particella 257, subalterno 72, categoria A4, classe 2, consistenza 4 vani, rendita
392,51;
lotto 2: Foglio 32, particella 257, subalterno 71, categoria A4, classe 2, consistenza 4 vani, rendita
392,51;
- e, preso atto dell'avvenuto versamento del conguaglio di 9514,25 euro a carico di CP_4
li assegna in piena proprietà come segue:
[...]
o a (C.F. l'intero lotto 2: Comune di Novi Ligure, Controparte_3 C.F._1
Foglio 32, particella 257, subalterno 71, categoria A4, classe 2, consistenza 4 vani, rendita
392,51;
o a (C.F. l'intero lotto 1: Comune di Novi Ligure, CP_4 CodiceFiscale_2
Foglio 32, particella 257, subalterno 72, categoria A4, classe 2, consistenza 4 vani, rendita
392,51;
- ordina al Conservatore RR.II. di Novi Ligure, la cancellazione parziale limitatamente ai beni individuati come lotto 1 (Comune di Novi Ligure, Foglio 32, particella 257, subalterno 72, categoria A4, classe 2) per la sola quota di ½ di delle seguenti formalità Controparte_3 pregiudizievoli:
o ipoteca giudiziale iscritta in data 8.9.2015 ai nn. 3223/358 a favore di , CP_6 [...]
, contro per 1/2; CP_7 CP_5 Controparte_3
o ipoteca giudiziale iscritta il 19.7.2016 ai nn. 2931/371 a favore di contro CP_12 CP_3
per 1/2;
[...]
o ipoteca giudiziale iscritta in data 19.2.2019 ai nn. 594/79 a favore di , Controparte_9 [...]
, , contro per 1/2; CP_8 CP_10 Controparte_3
o ipoteca giudiziale iscritta in data 9.11.2021 ai nn. 5115/570 a favore Controparte_11
contro per 1/2;
[...] Controparte_3
o ipoteca giudiziale iscritta in data 9.11.2021 ai nn. 5116/571 a favore Controparte_11
contro per 1/2;
[...] Controparte_3
o pignoramento trascritto in data 18.11.2016 a favore di ai nn. 4586/3427 contro CP_12
per 1/2; Controparte_3
o pignoramento trascritto in data 15.11.2021 a favore di ai nn. Controparte_2
5213/4216 contro per 1/2; Controparte_3
pagina 6 di 7 - compensa le spese di lite.
MANDA
alla parte interessata per le formalità relative alla trascrizione e registrazione nonché per la notifica ai contumaci ex art. 292 cpc dà termine di 90 giorni al creditore procedente per estendere il pignoramento all'intero dei beni immobili assegnati in proprietà esclusiva al debitore esecutato al fine di poter Controparte_3 instare per la vendita dell'intero in sede esecutiva, con istanza di riunione e riassunzione del procedimento esecutivo pendente;
manda al custode per versare entro 15 gg il conguaglio presente sul conto della divisione sul conto dell'esecuzione (eventualmente da aprirsi/sostituirsi in base alle convenzioni del Tribunale presso banca con condizioni vantaggiose), con autorizzazione alla successiva chiusura del conto della divisione.
Alessandria, 24.10.2025
Il Giudice
BE IA
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