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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/12/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli art. 281 sexies c.p.c. e art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 115 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati all'indirizzo “ , presso il domicilio digitale dell'Avv. Marco Filippo Email_1
Liscia, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Francesca Maria Di
Trolla, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 CP_3
(c.f. ), (c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
), C.F._7 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza, per i motivi sopra esposti:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito nel Comune di Cardedu (NU), località “Perdu
pagina 1 di 5 Pt_
, distinto in catasto del Comune di Gairo (D859) al foglio 39, mappali n. 1501 (933 mq) e 1502
(720 mq) e di tutti i beni immobili che insistono sulle suddette aree, a favore del sig. e Parte_1 della sig.ra per aver questi ultimi mantenuto il possesso di detto terreno in modo Parte_2 continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo da oltre venti anni e, conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alle consequenziali trascrizioni in favore degli attori.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di Parte_1 Parte_2 essere proprietari, per intervenuta usucapione, del terreno sito in Cardedu in località “Perdu Pili” e distinto al Catasto Terreni del Comune di Gairo al foglio 39, particelle 1501 e 1502.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dall'anno 1992 ad oggi.
Essi hanno assunto che il terreno oggetto della domanda è recintato lungo tutto il perimetro con pali e rete e che l'unico accesso allo stesso è costituito da un cancello posizionato sul lato sud, specificando, in particolare, che la recinzione è costituita, a sud, da un muro di contenimento a secco in pietrame sormontato da una recinzione di pali e rete, a ovest, da un muro in blocchi di calcestruzzo sormontati da pali e rete, a est, da una recinzione di pali e rete che poggia in parte su un muro a secco in pietrame e, a nord, da una recinzione di pali e rete metallica.
Gli attori hanno assunto di avere provveduto, nell'arco temporale considerato, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo, sia personalmente che incaricando terze persone di eseguire il taglio dell'erba, l'aratura e la cura del vigneto ivi presente, la piantumazione e la potatura di alberi da frutto, la cura dell'orto e la coltivazione del vigneto, raccogliendo i relativi frutti ed apportando delle migliorie a proprie spese.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 2 di 5 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno oggetto di causa in capo agli attori per oltre vent'anni, almeno dagli anni Novanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini e che gli stessi hanno riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 13 febbraio 2025). CP_6 Tes_1
I testi hanno riferito che, da almeno venticinque anni (dal 1990, teste ), gli attori hanno Tes_1 utilizzato un terreno sito in agro di Cardedu in località “Perdu Pili” dell'estensione di circa 2000 mq.
I testi hanno riferito che il terreno è recintato con rete metallica e pali in ferro, priva di cancello (con due ingressi aperti, teste con accesso tramite una porzione di rete, teste ) precisando che, al CP_6 Tes_1 confine con la proprietà , sono presenti anche dei blocchetti di cemento. Essi hanno CP_7 riferito di avere visto l'attore, circa due o tre anni fa, posizionare una nuova recinzione al confine con tale ultima proprietà.
pagina 3 di 5 Sul punto, i testi hanno riferito di ricordare che, al confine con le strade, la rete è poggiata per terra
(teste , costituita da una rete a rombi, diversa da quella di tipo agropastorale presente sugli altri CP_6 lati (teste ), e che, pertanto, non vi sono muri o blocchetti in cemento, presenti solo sul lato Tes_1 confinante con la proprietà , dove gli stessi sono sormontati da rete metallica e pali in CP_7 ferro. I testi hanno riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza la suddetta recinzione, in particolare, il teste vi ha riconosciuto la vecchia recinzione posta su tutti i lati, che è stata CP_6 sostituita da qualche anno.
Entrambi i testi hanno riferito che, nel periodo considerato, gli attori hanno curato la pulizia del terreno, anche come misura di prevenzione degli incendi, la coltivazione dello stesso con piante di ulivo, qualche pesco, pero e pruno e hanno messo a dimora l'orto stagionale per uso familiare (patate, pomodori e piselli), precisando di averli visti personalmente raccogliere i frutti delle piante e dell'orto dagli stessi coltivato. I testi hanno riferito, altresì, che sul terreno è presente un pozzo, che è utilizzato dagli attori per irrigare. Il teste ha riferito di avere visto più volte un trattorista arare il terreno Tes_1 per preparare l'orto.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte degli attori e di avere visto solo loro utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unici proprietari e di averli considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi e della loro conoscenza dei luoghi di causa, in quanto compaesani e proprietari di terreni nelle vicinanze di quello degli attori (teste
, il quale ha riferito di essere proprietario di un terreno distante circa 500 metri da quello CP_6 degli attori e di frequentare la zona sin da bambino;
teste , il quale ha riferito di essere Tes_1 proprietario di terreni distanti circa 800 metri da quello degli attori, dove abita da circa dieci anni, nonché di frequentare la zona sin da bambino, in quanto la sua famiglia era proprietaria di terreni siti in quella zona).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 [...] hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione per averli Pt_2 posseduti almeno dagli anni Novanta ad oggi.
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pagina 4 di 5 Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) proprietari degli immobili siti in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Cardedu e distinti al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 39, particella 1501 (seminativo) e particella 1502 (seminativo);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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