TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8037
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Decreto cautelare 20 marzo 2026
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Sentenza breve 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 119, d.lgs. n. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione ex art. 10, d.lgs. n. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione all’oggetto dell’appalto ex artt. 10, co. 3 e 100, co. 2, d.lgs. n. 36/2023; violazione e/o falsa applicazione dei pp. 4 e 11.3 della lettera di invito/disciplinare di gara; difetto di motivazione, carenza di istruttoria e manifesta irragionevolezza

    L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e dell'art. 100 del Codice dei contratti pubblici, non subappaltabile, poiché attiene alla capacità soggettiva dell'operatore economico di svolgere l'attività di bonifica dei siti. Tale iscrizione vale sia sul piano soggettivo della idoneità professionale sia sul piano strettamente tecnico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8037
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8037
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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