Decreto cautelare 20 marzo 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 8037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8037 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03430/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3430 del 2026, proposto da
Consorzio Fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Cons.Coop. - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B9C25AE499, rappresentato e difeso dagli Avvocati Arturo Cancrini, FR Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Delegato ai Sensi della Ocdpc n. 3441/2005, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
- del provvedimento, comunicato in data 5.3.2026, con cui la Regione Lazio, Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, ha escluso il Consorzio ricorrente dalla “procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. d) del Dlgs 36/23, per l’affidamento dei lavori di Messa In Sicurezza Operativa dell’area di impianto, per la bonifica dell’acquifero sotteso e per la bonifica della collina antropica nell’ex Stabilimento Caffaro Chetoni-Fenilglicina” - CUP: F57F19000120001 - CIG: B9C25AE499;
- ove occorra, della nota del 23.2.2026 (Registro Comunicazione: PI038861-26) con cui la Stazione appaltante ha chiesto chiarimenti in merito alla dichiarazione, dallo stesso resa nella propria domanda di partecipazione, “di voler subappaltare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria 9 classe C o superiore al 100%”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente in forma specifica mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente riammissione in gara ed eventuale aggiudicazione dell’appalto con subentro ex art. 122 c.p.a. nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l’illegittimo aggiudicatario;
con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con l’illegittimo aggiudicatario e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. FR TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del provvedimento, di cui in epigrafe, con il quale veniva esclusa dalla procedura negoziata in esame – avente ad oggetto la messa in sicurezza dell’area di impianto dell’ex Stabilimento Caffaro Chetoni-Fenilglicina nonché la bonifica dell’acquifero sotteso - in quanto, avendo nella domanda di partecipazione dichiarato “ di voler subappaltare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria 9 classe C o superiore al 100% ” in relazione alle lavorazioni per le quali l’iscrizione si rendeva necessaria (ovvero, le lavora-zioni di scavo, per un importo pari € 309.934,42, ossia al 25,73% delle lavorazioni rientranti nella categoria OG12), c.d. subappalto c.d. qualificante, quest’ultima dichiarazione veniva ritenuta in contrasto con il “ paragrafo “11.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FI-NANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE” della Lettera di Invito quale bando di partecipazione è espresso che: “Ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.” ... e …. “In aggiunta ai requi-siti di qualificazione come sopra riportati e discendenti dalle categorie delle opere, l’operatore dovrà possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria 9, classe C o superiore. L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) è considerata un requisito di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023). • I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti direttamente dal sog-getto che partecipa alla gara. • Il subappalto riguarda l'esecuzione di una parte delle prestazioni, ma non può "sanare" la mancanza di un requisito soggettivo necessario per essere ammessi alla gara stessa. Il bando richiede tale iscrizione come condizione di partecipazione: • L'im-presa mandataria o l'operatore singolo deve possederla per la categoria e classe richiesta. • Non è possibile dichiarare di voler subappaltare l'intera attività a un terzo per sopperire alla propria mancanza del titolo abilitativo. Pertanto, data la caratteristica dell’intervento che riguarda la bonifica di un sito inquinato, risulta evidenza della volontà della Stazione Appaltante nella richiesta dei requisiti di gara esprimendo in modo chiaro ed univoco che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce requisito di partecipazione, e non di esecuzione (sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è “un requisito speciale di idoneità professionale) ”;
- che la stessa parte ricorrente ha dedotto, in punto di diritto, il seguente articolato motivo di gravame: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 119, d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione ex art. 10, d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione all’oggetto dell’appalto ex artt. 10, co. 3 e 100, co. 2, d.lgs. n. 36/2023. violazione e/o falsa applicazione dei pp. 4 e 11.3 della lettera di invito/disciplinare di gara. difetto di motivazione, carenza di istruttoria e manifesta irragionevolezza ”. In estrema sintesi deduceva che la stazione appaltante aveva erroneamente ritenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali quale requisito di idoneità professionale da possedersi direttamente in capo al concorrente, per cui la relativa carenza non poteva essere colmata mediante il ricorso al subappalto che invece poteva riguardare soltanto l’esecuzione delle prestazioni. Di contro, infatti, militava la considerazione per cui il disciplinare di gara aveva espressamente previsto, all’art. 11.3, che contestata iscrizione costituisse requisito tecnico-professionale (subappaltabile) e non già requisito di idoneità professionale (come invece erroneamente rilevato nell’impugnato provvedimento di esclusione);
Letta la memoria difensiva della Regione Lazio, con la quale quest’ultima ha dedotto l’infondatezza del ricorso in quanto, a prescindere dalla collocazione sistematica e dalla qualificazione prevista dalla lex specialis “ l’art. 212, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) stabilisce in modo inequivocabile che «L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi». Tale ultima disposizione, letta in combinato disposto con il già ricordato art. 100 del Codice dei contratti pubblici, qualifica inequivocabilmente l’iscrizione all’ANGA come requisito di idoneità professionale, ossia come un requisito che attiene alla capacità soggettiva dell’operatore economico di svolgere l’attività oggetto dell’appalto ”;
Trattenuta la causa in decisione all’udienza in camera di consiglio del 15.4.2026, previo avviso alle parti di possibile definizione della controversia mediante sentenza breve;
Visto, peraltro, l’art 74 c.p.a., secondo il quale “ nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto il ricorso manifestamente infondato atteso che, prima ancora delle previsioni della lex specialis , rileva nella fattispecie la fonte ordinaria costituita dal Codice dell’ambente, che all’art. 212 “rubricato “Albo nazionale gestori ambientali”, stabilisce che “ l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti ”. Tant’è che il Consiglio di Stato, con la sentenza 1219 del 6.2.2024, ha evidenziato “ il conseguimento dell’iscrizione nell’ambito dell’Albo Nazionale ha dunque una valenza anfibologica, poiché, da un lato, dimostra il possesso di un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale, ma dall’altro, comprova la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti (Cons. Stato, sez. IV, n. 6355 del 2020) ”. Con la conseguenza, in ultima, che nella fattispecie, avendo la procedura ad oggetto la messa in sicurezza e la bonifica di un sito, tale iscrizione valeva sia sul piano soggettivo della idoneità professionale, non subappaltabile, sia sul piano strettamente tecnico;
Atteso che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame consentono comunque la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA VO, Presidente
FR TE, Consigliere, Estensore
Ida ON, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| FR TE | CA VO |
IL SEGRETARIO