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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2612/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2612/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gioiosa Ionica (RC), via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'avv. Michele
Malavenda che lo rappresenta e difende come da procura in atti
1 Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Buccari n.
11, presso lo studio dell'avv. Loredana Alcamo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo Presidente pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
, elettivamente domiciliato Controparte_3 presso l'Agenzia sita in Palmi alla via Volta n. 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio
e Quarta Rossella giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.07.2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000829956000, ricevuta il 31.05.2022, emessa da a fronte dell'asserito mancato pagamento di Controparte_1
carichi di natura tributaria e non tributaria, limitatamente ai seguenti atti: 1) avviso di addebito n. 39420150001427813000 asseritamente notificato in data 18.11.2015, per contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno
2014, dell'importo di € 2.478,74 2) avviso di addebito n. 39420150002306154000 asseritamente notificato in data 18.11.2015, per contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2013, dell'importo di € 457,21.
A tal fine eccepiva la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa e/o irregolare notifica dei sottesi avvisi di addebito nonché per l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti.
2 Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420229000829956000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare i seguenti avvisi di addebito n. 39420150001427813000 n. 39420150002306154000 per prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_4
eccependo: - l'inammissibilità del ricorso per tardività attesa la mancata impugnazione dei sottesi avvisi di addebito;
- la non intervenuta prescrizione stante la regolare notifica degli atti interruttivi e presupposti all'avvio della procedura esecutiva;
- la regolarità dell'operato dell'ente riscossore;
- il difetto di legittimazione passiva in relazione ad eventuali irregolarità attinenti l'attività di competenza dell'ente riscossore.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente ovvero l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva altresì l' eccependo: - la regolare notifica degli avvisi di CP_3
addebito; - l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva;
- la non intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
- la responsabilità dell'ente riscossore per irregolarità successive alla formazione del ruolo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 15.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell' in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_1
3 pagamento impugnata, sia dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di CP_3
cui agli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto.
In via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi. Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72. In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n. 16412/2007; Cass.
n.13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n. 7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.
24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. SS. UU. n. 5791/2008).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti, limitatamente ai seguenti atti: 1) avviso di addebito n.
39420150001427813000 asseritamente notificato in data 18.11.2015, per contributi
4 previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2014, dell'importo di € 2.478,74 2) avviso di addebito n. 39420150002306154000 asseritamente notificato in data 18.11.2015, per contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2013, dell'importo di € 457,21.
Per quanto concerne l' , per quanto di competenza dello stesso, è Controparte_5
provata la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione mentre non può ritenersi provata la notifica degli avvisi di addebito sopra richiamati dalla sola produzione in giudizio dell'estratto di ruolo, venendo lo stesso predisposto sulla base delle risultanze dei dati comunicati dall' CP_3
Con riferimento alle deduzioni dell'Ente impositore ed alle allegazioni documentali dallo stesso effettuate, deve rilevarsi che quanto prodotto fornisce effettivo riscontro solo in ordine alla prima notifica dell'avviso di addebito n. 39420150002306154000, effettivamente riscontrata in atti come effettuata in data 18.11.2025, con sottoscrizione per ricevuta dello stesso ricorrente (v. documenti memoria ). A seguito di tale CP_3
notifica però non è seguito alcun atto interruttivo successivo sino alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, avvenuta in data 31.05.2022.
Il termine di prescrizione quinquennale, applicabile nel caso che occupa, risulta infatti decorso anche tenendo conto della sospensione dei termini complessivamente disposta in considerazione dell'emergenza Covid 19 richiamata negli scritti difensivi delle parti.
Per quanto riguarda invece l'avviso di addebito n. 39420150001427813000, non è stata fornita la prova della sua tempestiva notifica ai fini dell'interruzione della prescrizione,
l'ente impositore, infatti, allega il testo dell'avviso ma l'avviso di ricevimento prodotto non risulta espressamente collegato allo stesso, come si evince dalla mancata corrispondenza del numero di raccomandata indicato.
Il primo atto che risulta effettivamente notificato al ricorrente, in questo secondo caso, è quindi l'intimazione di pagamento impugnata, in data 28.07.2022. Pertanto, con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito in questione, avente ad oggetto contributi IVS riferiti all'anno 2014, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge 335/199,5 risulta spirato nell'anno 2019, non potendosi quindi giungere a diversa conclusione neppure tenendo conto della sospensione massima dei termini di notifica prevista dal febbraio 2020 all'agosto 2021 per l'emergenza Covid
2019.
Il ricorso pertanto deve pieno trovare accoglimento.
Considerato quanto sopra, ogni ulteriore questione e/o eccezione è assorbita.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico in solido delle parti resistenti, venendo liquidate al minimo dei valori tariffari in assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. 55/2014 e succ. modif.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. Parte_1 C.F._1
2612/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420229000829956000, relativamente agli avvisi di addebito n.
39420150001427813000 e n. 39420150002306154000, per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- condanna le resistenti, in persona dei L.R.P.T., in solido tra loro alla refusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.312,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Locri, 19.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2612/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2612/2022 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gioiosa Ionica (RC), via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'avv. Michele
Malavenda che lo rappresenta e difende come da procura in atti
1 Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Buccari n.
11, presso lo studio dell'avv. Loredana Alcamo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo Presidente pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
, elettivamente domiciliato Controparte_3 presso l'Agenzia sita in Palmi alla via Volta n. 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio
e Quarta Rossella giusta procura in atti
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.07.2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000829956000, ricevuta il 31.05.2022, emessa da a fronte dell'asserito mancato pagamento di Controparte_1
carichi di natura tributaria e non tributaria, limitatamente ai seguenti atti: 1) avviso di addebito n. 39420150001427813000 asseritamente notificato in data 18.11.2015, per contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno
2014, dell'importo di € 2.478,74 2) avviso di addebito n. 39420150002306154000 asseritamente notificato in data 18.11.2015, per contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2013, dell'importo di € 457,21.
A tal fine eccepiva la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa e/o irregolare notifica dei sottesi avvisi di addebito nonché per l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti.
2 Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420229000829956000 limitatamente al carico opposto.
2. Conseguentemente, annullare i seguenti avvisi di addebito n. 39420150001427813000 n. 39420150002306154000 per prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_4
eccependo: - l'inammissibilità del ricorso per tardività attesa la mancata impugnazione dei sottesi avvisi di addebito;
- la non intervenuta prescrizione stante la regolare notifica degli atti interruttivi e presupposti all'avvio della procedura esecutiva;
- la regolarità dell'operato dell'ente riscossore;
- il difetto di legittimazione passiva in relazione ad eventuali irregolarità attinenti l'attività di competenza dell'ente riscossore.
Concludeva, pertanto, affinché venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente ovvero l'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva altresì l' eccependo: - la regolare notifica degli avvisi di CP_3
addebito; - l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva;
- la non intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
- la responsabilità dell'ente riscossore per irregolarità successive alla formazione del ruolo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 15.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell' in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_1
3 pagamento impugnata, sia dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di CP_3
cui agli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto.
In via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi. Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72. In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. n. 16412/2007; Cass.
n.13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n. 7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.
24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. SS. UU. n. 5791/2008).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti, limitatamente ai seguenti atti: 1) avviso di addebito n.
39420150001427813000 asseritamente notificato in data 18.11.2015, per contributi
4 previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2014, dell'importo di € 2.478,74 2) avviso di addebito n. 39420150002306154000 asseritamente notificato in data 18.11.2015, per contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2013, dell'importo di € 457,21.
Per quanto concerne l' , per quanto di competenza dello stesso, è Controparte_5
provata la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione mentre non può ritenersi provata la notifica degli avvisi di addebito sopra richiamati dalla sola produzione in giudizio dell'estratto di ruolo, venendo lo stesso predisposto sulla base delle risultanze dei dati comunicati dall' CP_3
Con riferimento alle deduzioni dell'Ente impositore ed alle allegazioni documentali dallo stesso effettuate, deve rilevarsi che quanto prodotto fornisce effettivo riscontro solo in ordine alla prima notifica dell'avviso di addebito n. 39420150002306154000, effettivamente riscontrata in atti come effettuata in data 18.11.2025, con sottoscrizione per ricevuta dello stesso ricorrente (v. documenti memoria ). A seguito di tale CP_3
notifica però non è seguito alcun atto interruttivo successivo sino alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, avvenuta in data 31.05.2022.
Il termine di prescrizione quinquennale, applicabile nel caso che occupa, risulta infatti decorso anche tenendo conto della sospensione dei termini complessivamente disposta in considerazione dell'emergenza Covid 19 richiamata negli scritti difensivi delle parti.
Per quanto riguarda invece l'avviso di addebito n. 39420150001427813000, non è stata fornita la prova della sua tempestiva notifica ai fini dell'interruzione della prescrizione,
l'ente impositore, infatti, allega il testo dell'avviso ma l'avviso di ricevimento prodotto non risulta espressamente collegato allo stesso, come si evince dalla mancata corrispondenza del numero di raccomandata indicato.
Il primo atto che risulta effettivamente notificato al ricorrente, in questo secondo caso, è quindi l'intimazione di pagamento impugnata, in data 28.07.2022. Pertanto, con riferimento ai crediti portati dall'avviso di addebito in questione, avente ad oggetto contributi IVS riferiti all'anno 2014, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge 335/199,5 risulta spirato nell'anno 2019, non potendosi quindi giungere a diversa conclusione neppure tenendo conto della sospensione massima dei termini di notifica prevista dal febbraio 2020 all'agosto 2021 per l'emergenza Covid
2019.
Il ricorso pertanto deve pieno trovare accoglimento.
Considerato quanto sopra, ogni ulteriore questione e/o eccezione è assorbita.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico in solido delle parti resistenti, venendo liquidate al minimo dei valori tariffari in assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità (D.M. 55/2014 e succ. modif.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. Parte_1 C.F._1
2612/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420229000829956000, relativamente agli avvisi di addebito n.
39420150001427813000 e n. 39420150002306154000, per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
- condanna le resistenti, in persona dei L.R.P.T., in solido tra loro alla refusione delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.312,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Locri, 19.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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