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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6650/2024 r.g. promossa da:
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. GIACOMO Parte_1
SCORTICHINI; ricorrente contro nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio celebrato in Genga (AN) in data 14 febbraio 2004 alle seguenti condizioni: a) I Signori e Parte_1 CP_1 provvederanno ognuno al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
b) Il figlio
[...]
qualora vorrà, essendo soggetto non autosufficiente economicamente, potrà continuare a vivere presso l'abitazione Per_1 condotta in locazione dalla madre;
c) Il Signor verserà alla Signora entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese l'importo di Euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Giacomo.
1 Inoltre il padre contribuirà in misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio (come da protocollo del Tribunale di Ancona del 10 luglio 2024)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. il Controparte_1
14.02.2004 a Genga (AN).
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Il sig. nonostante la regolarità della notifica (ritirata da persona convivente il 09.01.2025), non CP_1 si è costituito.
All'udienza del 16.04.2025, è comparsa unicamente la sig.ra e il giudice, dichiarata la Parte_1 contumacia del resistente, ha fissato, per la discussione orale della causa, l'udienza del 14.05.2025.
All'udienza del 14.05.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni sopra riportate ed il giudice ha rimesso la causa la Collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, essendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla legge n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta emerge che con sentenza n. 1097 del 5.06.2019 il Tribunale di Ancona ha pronunciato la separazione dei coniugi, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda.
Del pari, risulta pacifica l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi, nonché il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter recepire le conclusioni formulate dalla ricorrente senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, stante la misura minima dell'importo richiesto a titolo di contributo del figlio di anni ventuno, maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente autosufficiente.
Considerata la natura del giudizio, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Genga (AN) il 14.02.2004;
[...] ordina all'ufficiale di stato civile territorialmente competente di provvedere alle dovute annotazioni;
dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Giacomo.
2 pone a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, così come Controparte_1 disciplinate dal protocollo del Tribunale di Ancona del 10 luglio 2024; compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.06.2025.
Si comunichi.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6650/2024 r.g. promossa da:
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. GIACOMO Parte_1
SCORTICHINI; ricorrente contro nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio celebrato in Genga (AN) in data 14 febbraio 2004 alle seguenti condizioni: a) I Signori e Parte_1 CP_1 provvederanno ognuno al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
b) Il figlio
[...]
qualora vorrà, essendo soggetto non autosufficiente economicamente, potrà continuare a vivere presso l'abitazione Per_1 condotta in locazione dalla madre;
c) Il Signor verserà alla Signora entro il giorno 15 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese l'importo di Euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Giacomo.
1 Inoltre il padre contribuirà in misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio (come da protocollo del Tribunale di Ancona del 10 luglio 2024)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. il Controparte_1
14.02.2004 a Genga (AN).
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Il sig. nonostante la regolarità della notifica (ritirata da persona convivente il 09.01.2025), non CP_1 si è costituito.
All'udienza del 16.04.2025, è comparsa unicamente la sig.ra e il giudice, dichiarata la Parte_1 contumacia del resistente, ha fissato, per la discussione orale della causa, l'udienza del 14.05.2025.
All'udienza del 14.05.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni sopra riportate ed il giudice ha rimesso la causa la Collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento, essendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla legge n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta emerge che con sentenza n. 1097 del 5.06.2019 il Tribunale di Ancona ha pronunciato la separazione dei coniugi, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda.
Del pari, risulta pacifica l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi, nonché il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio ritiene di poter recepire le conclusioni formulate dalla ricorrente senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, stante la misura minima dell'importo richiesto a titolo di contributo del figlio di anni ventuno, maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente autosufficiente.
Considerata la natura del giudizio, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Genga (AN) il 14.02.2004;
[...] ordina all'ufficiale di stato civile territorialmente competente di provvedere alle dovute annotazioni;
dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Giacomo.
2 pone a carico del sig. il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, così come Controparte_1 disciplinate dal protocollo del Tribunale di Ancona del 10 luglio 2024; compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.06.2025.
Si comunichi.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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