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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5862/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Matteo Carnimeo
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. da Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445, comma 1, c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento, poiché la Commissione Medica di prima istanza aveva riconosciuto la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave 67% - 99% Percentuale 70%”. Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa – 23.09.2022 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto della ricorrente.
Nel presente giudizio era nominato CTU il dott. , il quale, Persona_1 dopo l'esame della ricorrente e della documentazione medica, esprimeva la seguente valutazione:
“CONCLUSIONI MEDICO - LEGALI:
Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria agli atti e di quella esibita, nonchè della valutazione dei dati clinici emersi in sede di esame clinico-obiettivo, si può così rispondere ai quesiti posti dalla S.V.:
1) La Sig.ra è affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
A) Encefalopatia vascolare di grado severo, disturbo ansioso depressivo.
B) Ipertensione arteriosa, ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa. C) Pregresso linfoma di KI. D) BCO in tabagista (60 sigarette/die). E) Pregresso herpes zoster, della regione dorso- addominale sinistra a distribuzione metamerica. F) Isteroannessiectomia per fibroma uterino, appendicectomia.
2) E' invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave, nella misura
100%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa 23/09/2022).
3) Allo stato “si trova” nelle condizioni cliniche per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, “possedendo” i requisiti clinici e medico-legali previsti dalla normativa vigente per poter beneficiare della stessa, a decorrere dalla data della domanda amministrativa
23/09/2022)”.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Non può trovare accoglimento in questa sede la richiesta di condanna dell alla corresponsione dei ratei arretrati, poiché il presente CP_1 giudizio ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dal
23.09.2022 (presentazione della domanda amministrativa);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5862/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Matteo Carnimeo
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. da Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445, comma 1, c.p.c., chiedeva Parte_1
l'accertamento del proprio stato di invalidità e, in specie, la sussistenza dei requisiti sanitari per godere della indennità di accompagnamento, poiché la Commissione Medica di prima istanza aveva riconosciuto la condizione di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) medio-grave 67% - 99% Percentuale 70%”. Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1 L.18/80.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa – 23.09.2022 -, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto della ricorrente.
Nel presente giudizio era nominato CTU il dott. , il quale, Persona_1 dopo l'esame della ricorrente e della documentazione medica, esprimeva la seguente valutazione:
“CONCLUSIONI MEDICO - LEGALI:
Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria agli atti e di quella esibita, nonchè della valutazione dei dati clinici emersi in sede di esame clinico-obiettivo, si può così rispondere ai quesiti posti dalla S.V.:
1) La Sig.ra è affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
A) Encefalopatia vascolare di grado severo, disturbo ansioso depressivo.
B) Ipertensione arteriosa, ateromasia carotidea non emodinamicamente significativa. C) Pregresso linfoma di KI. D) BCO in tabagista (60 sigarette/die). E) Pregresso herpes zoster, della regione dorso- addominale sinistra a distribuzione metamerica. F) Isteroannessiectomia per fibroma uterino, appendicectomia.
2) E' invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave, nella misura
100%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa 23/09/2022).
3) Allo stato “si trova” nelle condizioni cliniche per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, “possedendo” i requisiti clinici e medico-legali previsti dalla normativa vigente per poter beneficiare della stessa, a decorrere dalla data della domanda amministrativa
23/09/2022)”.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Non può trovare accoglimento in questa sede la richiesta di condanna dell alla corresponsione dei ratei arretrati, poiché il presente CP_1 giudizio ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dal
23.09.2022 (presentazione della domanda amministrativa);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile