Art. 13. 1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735 , in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.
Nota all' art. 13:
Per la legge n. 161/1963 , come modificata ed integrata dalle leggi n. 1142/1970 e n. 735/1984 (Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di parrucchieri), vedi precedente nota all'art. 8.
Nota all' art. 13:
Per la legge n. 161/1963 , come modificata ed integrata dalle leggi n. 1142/1970 e n. 735/1984 (Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di parrucchieri), vedi precedente nota all'art. 8.