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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3564 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 5.2.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanni Testa (c.f.: , C.F._1
domiciliatario in Napoli, alla via Kerbaker n. 55; appellante
E
c.f.: ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Scotto (c.f.: ), C.F._2
domiciliatario in Napoli, alla via F. Caracciolo n. 15, in virtù di procura in atti;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 06/2021, pubblicata il 14.1.2021
e della sentenza definitiva n. 19/2022, pubblicata il 5.4.2022, rese dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, nel proc. di primo grado n. 635/2017 r.g.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.2.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato il 22.11.2017, la citò in Parte_1
giudizio il Comune di espose che: CP_1
- era proprietaria del complesso immobiliare denominato Hotel Terme di Augusto;
- aveva versato, dall'anno 1993 al primo semestre 2000, in attesa dei dati di classamento definitivi da parte dell'ufficio tecnico erariale, l'ICI nell'importo complessivo di €
1.362.866,17, calcolato su una base imponibile annua presunta di € 32.536.784, 64 (vecchi 63 miliardi di lire);
- l'indicato importo, portato dai 15 bollettini postali in atti allegati, era stato da essa pagato erroneamente al anziché al nel cui Controparte_3 Controparte_1 territorio era situato l'immobile;
- attribuita la rendita catastale definitiva, come in atti documentato, era emerso che avrebbe dovuto versare a titolo di ICI, per il periodo indicato, il minore importo di €
449.297,36, con una differenza a credito di € 913.570, 81, dati mai contestati tra le parti in causa;
- il anziché restituire tali somme eccedenti, rimise le istanze di Controparte_3 rimborso di essa attrice al Comune di con raccomandata dell'8.8.2000, CP_1 precisando che quest'ultimo era il giusto ente impositore;
- seguì continua corrispondenza tra le parti convolte (esso creditore per l'eccedenza ed i due comuni coinvolti) per cercare di risolvere la questione, analiticamente indicata in atti e ritualmente prodotta, dalla quale emergeva con chiarezza che il comune di , erroneo CP
percettore iniziale, medio tempore aveva riversato gli importi al Controparte_1
finanche comprensivi di interessi;
-il comune di si rese disponibile a compensare il dovuto con crediti CP_1
futuri, tanto che, in data 14.4.2005, esso istante chiese di formalizzare l'autorizzazione a compensare, senza ottenere risposta;
- in data 23.11.2005 costituì formalmente in mora il comune di per la CP_1 restituzione dell'eccedenza (altra missiva fu inviata il 21.3.2006);
- in data 12.7.2006 si determinò a proporre ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto sulla istanza di rimborso;
- il contenzioso tributario ebbe esiti altalenanti nei vari gradi, fino alla sentenza della
Corte di Cassazione n. 18092, depositata il 21.7.2017, che confermò la sentenza della CTR
2 che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del : la Corte Controparte_1
espose che sussisteva il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
evocato dinanzi al giudice tributario nel giudizio di impugnazione del diniego, laddove l'istanza di rimborso, rispetto alla quale si era formato il silenzio – rifiuto, era stata rivolta al comune di;
chiarì la Corte che, nel giudizio tributario, di tipo impugnatorio, il soggetto CP
passivamente legittimato è da individuarsi nell'ente impositore che emette l'atto impugnato o ancora, come nel caso al vaglio, l'ente che mantiene il silenzio sulla istanza di rimborso;
- che, in ogni caso, rilevava quanto si leggeva nella sentenza della Corte di Cass.: Il fatto che i due enti comunali – nell'ambito dei rapporti di natura prettamente civilistica - abbiano inteso procedere al trasferimento di imposte erroneamente pagate dal contribuente, rileva esclusivamente nei rapporti tra tali soggetti e avrebbe consentito, al più, la proposizione di un'ordinaria azione civilistica da parte del contribuente, ma non
l'impugnazione del silenzio rifiuto in sede tributaria”;
- per evitare ulteriore contenzioso nell'ambito di questo trilatero rapporto
[...]
di Ischia/Comune di Lacco Ameno, chiese formalmente al CP_4 Controparte_3
notizie sullo stato dei rapporti interni di rimborso con il ed il Controparte_1
in data 12/07/2013, a mezzo pec e lettera raccomandata, rispose che, con Controparte_3
delibera GM n. 42 del 12/08/2002, la giunta comunale aveva accettato la proposta transattiva del , prot. N. 16001 del 23/07/2002 a firma del dirigente Controparte_1
economico finanziario, in ordine al rimborso di € 1.362.268,17 per imposta incassata erroneamente dal 1993 fino alla prima rata 2000. A seguito di tale adesione il CP
aveva provveduto a versare al l'intera somma sopracitata
[...] Controparte_1
negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 come da mandati regolarmente emessi. Allegava copia del verbale di deliberazione di G.M. comunale assunta nella seduta del 12/08/2002, che disponeva il pagamento in 46 rate a fare inizio dal mese di agosto 2002;
- da tale documento emergeva con chiarezza che il aveva senza Controparte_3 dubbio restituito gli importi contesi al comune di che, all'attualità, tratteneva CP_1
indebitamente l'eccedenza sopra calcolata, che doveva esserle restituita.
Tanto premesso in fatto, esperì l'attrice nei confronti del , in Controparte_1
via principale, azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. per l'importo di euro 913.570,
81 (pari all'eccedenza Ici sopra descritta), azione che, dunque, intendeva esperire nei confronti dell'effettivo percettore finale degli importi indebiti. In via subordinata, agì ex art. 2041 c.c., esperendo la sussidiaria azione generale di arricchimento senza causa. Concluse in conformità, vinte le spese.
3 Si costituì tempestivamente il riportando l'evoluzione del Controparte_1
contenzioso tributario ed eccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione tributaria;
- la conseguente esperibilità di apposite azioni di indebito dinanzi al giudice tributario, nell'osservanza di specifici termini di decadenza ormai, peraltro, maturati (anni 3, art. 13 d. lgs. 504/1992);
- il proprio difetto di legittimazione passiva, come stabilito dalla Corte di Cass. con statuizione ormai passata in giudicato;
- la prescrizione delle azioni civilistiche ex artt. 2033 c.c. e 2041 c.c. - laddove ritenuta la giurisdizione del g.o. - poiché, come prospettato dalla stessa parte attrice, sin dal 2006 esso aveva incassato le somme in restituzione dal ed Controparte_1 Controparte_3
erano decorsi oltre 10 anni dalla data di notifica della citazione (il 22.11.2017) alla data delle due istanze di rimborso prodotte (anno 2000-2005); erano, comunque, decorsi oltre 10 anni dall'anno di incameramento delle somme (2006);
-l'inesistenza dell'indebito nel merito poiché aveva contestato la debenza della prospettata eccedenza ICI (nell'an) sin dal contenzioso tributario.
Concluse il convenuto in conformità.
Con sentenza non definitiva n. 6 del 2021 dep. il 14.1.2021, il Trib. di Napoli, sez. distaccata di Ischia, richiamata la linea di demarcazione tra le due giurisdizioni (ordinaria e tributaria), ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in tema di rimborso, configurabile nei casi di assenza di incertezza sul quantum richiesto, evenienza riconducibile o alla ipotesi in cui la p.a. dispone espressamente il pagamento dell'indebito o a quella in cui riconosce espressamente il proprio obbligo restitutorio (Cass. sez. un. 2022 n. 6036;
Cass.2005, n. 18120); nel caso in esame l'espresso riconoscimento era desumibile dalla missiva dell'ente convenuto del 6.4.2005 (che manifestava “l'intento di restituire quanto dovuto” in riferimento alla intera "somma versata in eccedenza per il periodo 1993 sino alla prima rata 2000") che conteneva piena ammissione del carattere indebito dei pagamenti (all. attoreo, sub n. 13).
Il Tribunale ha, poi, rigettato l'eccezione di giudicato sulla legittimazione passiva, dettata dalla Corte di Cass. in applicazione delle differenti regole del giudizio tributario in materia;
ha rigettato la domanda di indebito ex art. 2033 c.c., accogliendo sul punto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del in applicazione, Controparte_1
però, delle diverse regole civilistiche di cui si dirà.
4 Con separata ordinanza, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per delibare sulla domanda ex art. 2041 c.c. e, al contempo, ha sottoposto alle parti la questione, rilevata d'ufficio, del difetto di residualità dell'azione, fissando la successiva udienza del 10.11.2021 anche per la discussione orale ex art. 281 - sexies c.p.c.
Con istanza depositata in data 1.3.2021 è stata fatta espressa riserva di appello dall'attore.
Con sentenza definitiva n. 19 depositata il 5.4.2022, il Tribunale, previa declaratoria di ammissibilità della subordinata azione ex art. 2041 c.c., l'ha rigettata per intervenuta prescrizione, poiché l'ultimo pagamento era intervenuto nell'anno 2006 mentre la citazione era stata notificata nell'anno 2017; sul punto ha argomentato il Tribunale che non aveva effetto interruttivo permanente il giudizio svoltosi dinanzi al giudice tributario perché la proposta azione civilistica ex art. 2041 c.c., sia pure ammissibile, non era conseguenziale rispetto alle questioni di indebito poste dinanzi al giudice tributario, bensì “alternativa” e, comunque, autonoma.
Avverso tali sentenze ha proposto appello la formulando diversi Parte_1
motivi di appello rispetto sia alla sentenza non definitiva che a quella definitiva.
Ha resistito il riproponendo l'eccezione di non debenza della Controparte_1 eccedenza nell'an, non espressamente decisa dal Tribunale, e chiedendo il rigetto di tutti i motivi di appello, vinte le spese di lite.
2.Prima di esaminare l'appello principale, va rilevato che l'appellata ha espressamente riproposto l'eccezione di non debenza dell'importo in lite, perché contestato nell'an sin dal giudizio tributario. Ritiene l'appellata del tutto sufficiente riproporre l'eccezione poiché, trattandosi di questione non decisa dal Tribunale, non era necessario proporre appello incidentale.
2.1-La posizione dell'appellata non è condivisibile.
Il Tribunale ha espressamente accertato la definitività della pretesa domandata a rimborso, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giurisdizione del g.o., il cui discrimen, rispetto a quella tributaria, nella specifica materia dei rimborsi di imposta, sta proprio nell'accertamento definitivo degli importi da rimborsare: la definitività della pretesa tributaria
– ed in particolare del rimborso chiesto dal contribuente - è presupposto della giurisdizione del g.o. siccome ritenuta.
La giurisdizione del g.o., fondata sulla descritta demarcazione, non è stata appellata da nessuna parte ed è passata in giudicato.
5 In ogni caso, correttamente il giudice ha ritenuto l'indebito pacificamente riconosciuto nell'an e nel quantum. Invero, il Tribunale, richiamata la linea di demarcazione tra le due giurisdizioni (ordinaria e tributaria), ha esposto che sussisteva la giurisdizione ordinaria in assenza di incertezza sul quantum del rimborso, evenienza riconducibile o alla ipotesi in cui la p.a. avesse disposto il pagamento dell'indebito o a quella in cui avesse espressamente riconosciuto il proprio obbligo restitutorio (Cass. sez. un. 2022 n. 6036; Cass.2005, n. 18120).
Nel caso in esame l'espresso riconoscimento, come evidenziato in sentenza, era desumibile dalla missiva dell'ente convenuto del 6.4.2005 che manifestava “l'intento di restituire quanto dovuto” in riferimento alla intera "somma versata in eccedenza per il periodo 1993 sino alla prima rata 2000"; tale missiva conteneva piena ammissione del carattere indebito dei pagamenti (all. attoreo sub 13).
Tali conclusioni sono corrette, logiche e condivise dal Collegio.
3. Con il primo motivo di appello (avverso la sentenza non definitiva) si censura il ritenuto difetto di legittimazione passiva del sulla proposta domanda CP_1 CP_1
di indebito ex art. 2033 c.c.
Sul punto il Tribunale ha motivato nel senso che legittimato passivo della domanda ex art. 2033 c.c. è il effettivo percettore iniziale delle somme in proprio, a Controparte_3
nulla rilevando che, per effetto di accordi interni tra i due enti, ai quali la era Parte_1
rimasta estranea, il abbia poi riversato gli importi al Controparte_3 CP_1 CP_1
[...]
L'appellante deduce che, invece, il comune di è da considerarsi solo un erroneo, CP
temporaneo, percettore delle somme, che ha poi restituito al Comune di CP_1
aggiunge che essa appellante, lungi dal rimanere estranea agli accordi di rimborso tra i due comuni, li aveva occasionati e sollecitati, venendosi di fatto a creare un rapporto trilatero.
3.1-Il motivo è infondato.
Il tribunale ha fatto puntuale applicazione della concorde giurisprudenza in base alla quale la domanda di indebito ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere proposta solo contro chi abbia in origine incassato il pagamento indebito (Cass. ord. 2023 n. 27421).
La sentenza cit., in parte motiva, espone con chiarezza il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 cod.civ., l'azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento (accipiens) che abbia incassato la somma non dovuta.
6 Tale principio trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 cod.civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come il solo soggetto passivo dell'obbligazione (così, in motivazione, Cass. n. 25170/2016).
Specifica ulteriormente la Corte che la disciplina di cui all'art. 2033 cod.civ. riguarda esclusivamente i soggetti che siano stati materialmente coinvolti nello spostamento iniziale e ingiustificato di ricchezza e che non rileva, ai fini dell'individuazione del titolare passivo dell'azione di ripetizione, che un terzo abbia tratto vantaggio dall'indebito.
Poiché nel caso in esame originario percettore delle somme indebite è il CP
, non sussiste la legittimazione passiva del sulla domanda di
[...] Controparte_1
indebito, rilevando gli eventuali riversamenti di somme tra i due enti solo nei rapporti interni, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
4.Con il secondo motivo (sempre avverso la sentenza non definitiva) si censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato liberatorio il pagamento dimostrato in atti;
in tale non chiarissimo motivo si ripropongono questioni riferibili all'operatività del principio dell'apparenza.
Sul punto il tribunale ha motivato nel senso che, ai sensi dell'art. 1189 c.c., il pagamento del debitore poteva considerarsi liberatorio in quanto animato, sul piano soggettivo, da buona fede, e indotto in errore, sul piano oggettivo, da circostanze univoche.
Nel caso oggetto di lite, tuttavia, non è stato neanche dedotto che l'erronea individuazione dell'ente impositore da parte della fondazione odierna attrice sia scaturita da circostanze siffatte e, di conseguenza, il pagamento dalla stessa effettuato non può essere connotato nei termini di cui all'art. 1189 c.c.
Sul punto l'appellante si limita a richiamare il rapporto trilatero che si era creato per cercare di risolvere la questione del rimborso (e richiama a relativa corrispondenza intercorsa tra tutte le parti).
4.2-Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il riportato punto motivazionale.
Il Tribunale, richiamata la disciplina del pagamento a creditore apparente, con argomenti rispondenti ai principi di diritto applicabili, ritiene che il pagamento a creditore apparente ha effetto liberatorio solo se sono presenti circostanze univoche che facciano apparire legittimato il soggetto che riceve il pagamento in modo chiaro ed inequivocabile e se il debitore sia convinto, senza colpa, che il destinatario sia il vero creditore.
7 Sul punto è sufficiente evidenziare che l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore a chi appare legittimato a riceverlo costituisce una deroga ai principi generali.
Affinché il pagamento eseguito dal debitore verso soggetto non legittimato a riceverlo possa avere efficacia liberatoria devono concorrere due presupposti: il presupposto oggettivo risiede nell'esistenza di una situazione di apparenza di legittimazione del ricevente in base a circostanze univoche. Sono tali le circostanze capaci di far apparire oggettivamente esistente una condizione in realtà inesistente e, in particolare, quelle che, secondo una persona di normale diligenza, inducano a ritenere effettivamente sussistente la legittimazione dell'accipiens. Sicché il parametro a cui occorre ancorare la valutazione circa la natura univoca delle circostanze è quello della normale diligenza. Il presupposto soggettivo è, invece, integrato dalla buona fede del solvens, ossia dalla convinzione che il ricevente sia il vero creditore o sia comunque il destinatario legittimato del pagamento. Siffatta convinzione deve essere incolpevole, cioè fondata su un errore scusabile.
Come correttamente rilevato dal tribunale, nessuno di questi elementi è mai stato adeguatamente allegato in primo grado. In citazione è prospettato un mero errore nel pagamento e la partecipazione ad accordi o trattative successive tra i due enti per regolare la questione sono evenienze inconferenti ai fini dell'applicabilità del richiamato istituto.
5. Quanto alla sentenza definitiva, il primo motivo di censura è inammissibile per difetto di interesse.
In tale motivo l'appellante si duole di alcuni enunciati a sé sfavorevoli contenuti nel punto di motivazione in cui il tribunale ha dichiarato ammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Poiché non è stato proposto appello incidentale sul punto riferibile alla ritenuta ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., la questione dell'ammissibilità della indicata domanda è ormai passata in giudicato.
6. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza definitiva nella parte in cui il tribunale, pur dichiarando espressamente ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, l'ha rigettata per intervenuta prescrizione decennale.
6.1-Il Tribunale ha motivato che, alla data del 12.7.2006, esaminando i mandati di pagamento, poteva ritenersi completato il trasferimento patrimoniale in favore del
[...]
e, di conseguenza, astrattamente possibile l'azione di ingiustificato CP_1
arricchimento. La domanda, tuttavia, è stata proposta con citazione notificata soltanto il
22.11.2017, ovverosia oltre lo spirare del termine decennale di prescrizione, senza che risultino atti interruttivi intermedi.
8 Ha poi aggiunto il Tribunale che non poteva riconoscersi effetto interruttivo permanente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2945 comma 2 c.c., alla domanda giudiziale proposta dalla dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, Parte_1
trattandosi di domanda diversa dalle azioni formulate nel presente procedimento, attenendo all'annullamento del diniego di rimborso.
Prosegue il Tribunale che, pur consapevole dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in base ai quali, per l'operare dell'effetto interruttivo, non era necessaria la perfetta identità di petitum e causa petendi tra le azioni proposte, purtuttavia era necessario che in prima battuta fosse stato chiesto l'accertamento dei fatti costitutivi del rapporto e poi proposta una domanda conseguenziale, laddove in questa sede la aveva esperito un'azione Parte_1 ex art. 2041 c.c. che presupponeva l'inesistenza di un rimedio giudiziale. Conseguiva a quanto esposto che la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dinanzi al giudice civile, non poteva considerarsi conseguenziale, bensì, alternativa, rispetto alla domanda di indebito proposta dinanzi al giudice tributario.
Sul punto assume l'appellante che la motivazione, oltre ad essere contraddittoria e poco chiara, si fondava su una sottile distinzione tra domande conseguenziali e non, che non era affatto condivisibile poiché sia dinanzi al giudice tributario che al giudice civile era stata portata la medesima vicenda sostanziale, unico accertamento preliminare richiesto dalla giurisprudenza che si era pronunciata sulla estensione dell'effetto interruttivo permanente.
6.2-Il motivo è fondato e va accolto.
Il Tribunale non ha, infatti, dato il corretto valore all'efficacia interruttiva permanente della prescrizione, da attribuire al giudizio tributario conclusosi tra le parti con la sentenza della Corte di Cass. n. 18092 dep. il 21.7.2017.
6.3- In primo luogo, non osta all'operare dell'effetto interruttivo permanente l'evenienza che si tratti di giudizi proposti dinanzi a due giurisdizioni diverse, il che svaluta ulteriormente il profilo della identità delle domande iniziali (cfr. in tal senso, in termini generali, Cass. n. 17619 del 2022: “in tema di compensi in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari dopo il 31 dicembre 1982, la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del
1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere - interesse legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risulta strumentale al pieno
9 esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale”).
6.4- Inoltre, la giurisprudenza da tempo si è espressa nel senso che “La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamento della consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai fini dell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, è rimesso al giudice di merito (Cass. 2007, n. 18570).
6.6- Non vi è dubbio che la domanda ex art. 2041 c.c., rispetto alla domanda di annullamento del diniego di rimborso fondato sul versamento indebito di somme, già proposta dinanzi al giudice tributario, è pacificamente una domanda che si inserisce nel medesimo contesto fattuale in cui sorge la richiesta di tutela della fondazione.
L'argomento trova conforto nella successiva sentenza della Corte di Cass. 2023 n.
16120, così massimata: La proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ravvisando l'estensione dell'effetto interruttivo dell'azione volta a ottenere l'esecuzione di un accordo di ritrasferimento di immobili a quella, subordinata, di ripetizione delle somme corrisposte in base a tale accordo perché nullo, poiché entrambe volte a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda).
E trova vieppiù sostegno dalla motivazione per esteso della richiamata sentenza ove la domanda di ingiustificato arricchimento è ritenuta – in linea generale – sviluppo logico di tutela residuale. La Corte, esaminando una serie di domande nuove e diverse proposte, modificate/precisate in giudizio, conclude nel senso che una coerente applicazione del principio generale causalistico discusso, e come tale non revocato in dubbio dai vari precedenti, conduce alla valorizzazione dell'unitarietà del fatto cui sono ricollegate le domande volte a un'unitaria tutela rispetto alla quale le azioni sono serventi.
10 6.7- Nel caso in esame, il fatto posto all'attenzione del giudice tributario e del giudice ordinario è unitario, ed è rispetto a questo fatto unitario che la ha chiesto ripetuta Parte_1
tutela dinanzi a diverse giurisdizioni.
Peraltro, proprio la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione che ha chiuso il contenzioso tributario in lite evidenzia la conseguenzialità, intesa come nesso, collegamento causale, laddove così si esprime: Il fatto che i due enti comunali – nell'ambito dei rapporti di natura prettamente civilistica – abbiano inteso procedere al trasferimento di imposte erroneamente pagate dal contribuente, rileva esclusivamente nei rapporti tra tali soggetti e avrebbe consentito, al più, la proposizione di un'ordinaria azione civilistica da parte del contribuente, ma non l'impugnazione del silenzio rifiuto in sede tributaria”.
Ne deriva che la domanda prioritariamente promossa (dinanzi a diversa giurisdizione, silenzio-rifiuto su domanda di rimborso) è sufficiente a interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la domanda di ingiustificato arricchimento qui proposta, poiché le due azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda fattuale sottesa, senza che possa rilevare, a tale fine, la differenza tra il petitum e la causa petendi delle due pretese quali svolte e neppure la differente giurisdizione.
Poiché il giudizio tributario – che aveva ad oggetto l'indebito tributario – si è concluso solo nell'anno 2017, nessuna prescrizione è maturata in riferimento alla collegata azione civilistica ex art. 2041 c.c..
7. In accoglimento del secondo motivo di appello avverso la sentenza definitiva, e in riforma della gravata sentenza, il convenuto va condannato a restituire all'appellante CP_1 la somma di € 913.570,81 rivalutata all'attualità d'ufficio, comprensiva di interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, e pari all'importo finale di € 1.576.331,84.
In definitiva, accertato l'esborso in eccedenza di € 913.570,81;
considerato che
la misura dell'indennizzo deve essere rapportata alla diminuzione patrimoniale patita, che, nel caso in esame, è pari al vantaggio/arricchimento altrui, la convenuta va condannata al pagamento di tale importo all'appellante, rivalutato all'attualità; dalla data dell'esborso finale
(2006), sulla somma di anno in anno rivalutata, vanno corrisposti anche gli interessi legali secondo i noti principi dettati da Cass. sez. un. 1712/95 (v. Cass. Sez. 35480/2022;
“L'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così
11 liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento”; vedi anche Cass. 28930/22; 1889/13).
L'importo finale è pari ad € 1.576.331,84; su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
8. La riforma della sentenza travolge anche il capo sulle spese di lite.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza del e sono Controparte_1
liquidate, in ragione dell'impegno difensivo prestato, nei valori medi e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (con gli incrementi percentuali dell'ultimo scaglione dettati dall'art. 6
d.m. cit.), nei seguenti importi:
-giudizio di primo grado: € 5.989,00 per la fase di studio, € 3.951,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la trattazione (importo di € 17.594,00 previsto per la fase della trattazione e istruttoria, abbattuto per la metà non essendo stata espletata istruttoria orale), €
10.417,00 per la fase decisoria;
totale € 29.154,0;
-presente grado: € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva, €
4.968,5 per la trattazione (importo di € 9.937,00 previsto per la fase della trattazione e istruttoria, abbattuto per la metà non essendo stata espletata istruttoria orale), € 12.333,00 per la fase decisoria;
totale € 29.032,5.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento del secondo motivo di appello avverso la sentenza definitiva n. 19/2022, pubblicata il 5.4.2022, resa dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, nel proc. di primo grado n. 635/2017 r.g., ed in riforma della indicata sentenza,
a) accoglie la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dalla Parte_1 nei confronti del e condanna quest'ultimo al
[...] Controparte_1 pagamento in favore della della somma di € 1.576.331,84, oltre interessi dalla Parte_1
sentenza al saldo;
b) condanna l'appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di lite, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 29.154,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi 29.032,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
12 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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