Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 796/2022 R.G.., vertente TRA
, CF in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Calabria 82, presso l'ufficio legale distrettuale , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Capurso, CF CP_1
, pec , che lo rappresenta e C.F._1 Email_1 difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. notaio in Roma Persona_1 appellante CONTRO
, nato in [...] il [...], residente in [...] ( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._2
Stefano Murdaca ( ) e Francesco Donato Iacopino C.F._3 ( ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo C.F._4 grado, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. F. D. Iacopino, sito in Bianco alla via Pugliano 11, pec fax 0964/61106 Email_3 appellato E
Controparte_3 amministrativa, in persona del Commissario liquidatore appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Locri, in data 09.06.2020, CP_2
esponeva di aver prestato, a decorrere dal 07 gennaio 2004, attività lavorativa a
[...] tempo indeterminato con qualifica di operaio specializzato alle dipendenze dell'
[...]
fino al mese di aprile 2014, e successivamente, Controparte_3 alle dipendenze di Azienda Calabria Verde.
Per gli anni 2005 e 2006, dall'esame del proprio estratto conto contributivo, accertava l'omesso inserimento e/o riconoscimento solo parziale della contribuzione lavorativa. Infatti, per come evinceva dall'estratto contributivo personale, per l'anno 2005, risultavano versate solo 232 giornate contributive, mentre dall'esame delle buste paga (in particolare quella relativa al mese di dicembre), si evinceva che le giornate contributive ammontavano a 310 gg. Per l'anno 2006 risultavano versate solo 222 giornate contributive, mentre dall'esame delle buste paga (in particolare quella relativa al mese di dicembre) si evinceva chiaramente che le giornate contributive ammontavano a 300 gg.. Tale divergenza emergeva dal semplice raffronto tra la documentazione attinente all'attività lavorativa (buste paga) e l'estratto contributivo dell' ; ciò determinava a CP_1 ritenere che il datore di lavoro, pur avendo regolarmente rilasciato le buste paga, ove venivano riportate per intero le giornate contributive, non avesse poi adempiuto all'obbligo contributivo per i periodi sopra indicati, causando una scopertura contributiva. Chiedeva: accertare e dichiarare il mancato adempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro col versamento solo parziale a favore del ricorrente dei contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006; per l'effetto condannare l alla CP_3 regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa in favore del ricorrente per gli anni 2005 e 2006 con il riconoscimento rispettivamente di 310 gg e di 300 gg contributive per come si evinceva dalle buste paga allegate;
in subordine, voler disporre a carico dell' la costituzione presso l'ente previdenziale di una rendita vitalizia (riserva CP_3 matematica) ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, pari alla quota di pensione spettante in forza degli omessi contributi;
• In estremo subordine, condannare l al risarcimento CP_3 del danno da irregolarità contributiva subito da parte del ricorrente ex art. 2116 cc secondo comma in forza degli omessi contributi, da quantificarsi nella somma di €. 3.000,00, ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di CTU contabile o in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice;
CP_ Si costituiva in giudizio l , il quale eccepiva in via principale il mancato completo versamento dei contributi previdenziali da parte dell' CP_3 In via gradata, chiedeva, qualora i contributi previdenziali fossero risultati non ricevibili perché prescritti, condannare la convenuta , a corrispondere all'ente previdenziale la CP_3 corrispondente quota per la costituzione della rendita vitalizia. Il tutto con vittoria di spese.
L' restava contumace. CP_3
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il n. 897/2022, depositata in data 20/10/2022, il Tribunale di Locri, così provvedeva: “1) Accoglie il ricorso, riconosce al ricorrente il diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso introduttivo;
2) Dichiara la contumacia dell' in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore;
3) Condanna l alla costituzione presso l'ente previdenziale della rendita CP_3 vitalizi corrispondente, ex art 13 L 1338 del 1962, pari alla quota di pensione che spetterebbe in base ai contributi omessi;
4) Rigetta ogni altra richiesta;
5) Condanna l , persona CP_3 del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 271,00 oltre iva e cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatatari”. Osservava che l'obbligo contributivo, regolamentato dagli artt. 1 e 3 del R.D.L. n. 636/39 e dall'art. 2115 c.c., imponeva al datore di lavoro il pagamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori che prestavano la propria opera alle sue dipendenze. L'art. 2116 c.c. disponeva: “Le prestazioni indicate nell'art. 2114 (prestazioni previdenziali ed assistenziali) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando 3
l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali, principio ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2164/2021. Si trattava del principio di automaticità delle prestazioni, che, ai sensi dell'art. 40 della l. 30 aprile 1969, n. 153, si applicava solo nel caso in cui i contributi non fossero prescritti. In caso di contributi prescritti, quest'ultimi non potevano più essere versati, ex l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, all'Ente e non poteva essere richiesta la regolarizzazione della posizione assicurativa. Il lavoratore in questo caso poteva agire contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno e, poteva ai sensi dell'articolo 13 della l. 12 agosto 1926, n. 1138, “… chiedere all' di costituire, nei casi previsti dal successivo Parte_1 quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi…” Da allegazioni in atti, risultava la prova del diritto vantato dalla parte ricorrente. Atteso poi il verificarsi della condizione di prescrizione perché la domanda era stata avanzata oltre il termine di legge, condannava l alla costituzione presso l'ente CP_3 previdenziale della rendita vitalizia ex legge. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la CP_1 riforma. Con il primo motivo si doleva del rigetto della proposta eccezione di incompetenza territoriale, osservando che, ai sensi dell'art. 444 c. 3, c.p.c., le controversie sugli obblighi contributivi erano riservate al tribunale del luogo in cui si trovava l'ufficio dell'ente che riceveva la contribuzione. Nel caso di specie l' versava la contribuzione presso la sede CP_3 CP_
di Catanzaro, dove aveva la sede legale anche l' . CP_3
Con il secondo motivo, attinente alla posizione del convenuto datore di lavoro , CP_3 rimasta contumace, esponeva che in corso di causa, con deliberazione della giunta regionale n. 539 del 7 dicembre 2021, l era stata posta in Controparte_3 CP_3 liquidazione coatta amministrativa, con ulteriore vizio della sentenza, poiché il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione, o quanto meno avrebbe dovuto disporre l'interruzione del processo. Con il terzo motivo censurava la sentenza perché non era possibile riconoscere il diritto alla regolarizzazione contributiva e condannare il datore di lavoro alla costituzione ella rendita vitalizia. Al caso di specie doveva applicarsi l'art. 27 del R.D. 14 aprile 1939, n. 636, secondo cui «(…) il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione». Trattandosi di contribuzione prescritta nessun diritto alla regolarizzazione poteva essere riconosciuto. Al fine di risarcire il danno subito dal lavoratore l'art. 13 L. 1338/1962 prevedeva, a determinate condizioni, la condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia, e questo al posto della (e non in aggiunta alla) regolarizzazione contributiva, che non poteva essere riconosciuta. Nel caso di specie, tuttavia, l'azione di condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia era prescritta e non era stata fornita la rigorosa prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato oltre che della retribuzione imponibile e del periodo di lavoro. 4
Anche qualora fosse stata confermata la condanna del datore di lavoro alla CP_ costituzione della rendita vitalizia, ogni pretesa nei confronti dell' sarebbe stata comunque subordinata all'effettivo pagamento della somma dovuta per la ricostituzione. In caso di inadempimento del datore di lavoro, al lavoratore spettava solo, ai sensi del successivo c. 5, il diritto dell'odierno appellante di sostituirsi al datore di lavoro nell'adempiere all'obbligo di costituire la rendita.
Si costituiva , resistendo all'appello. Controparte_2
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, in quanto proposto dalla parte non soccombente. L' , quale soggetto meramente CP_1 interessato al giudizio, non era soccombente, anzi aveva solo beneficiato della statuizione, avverso la quale aveva promosso appello pur non avendo alcun interesse a farlo. Ne prosieguo, considerava che l'eccepita incompetenza del Tribunale di Locri in favore del Tribunale di Catanzaro era infondata, in quanto la materia ricadeva nella competenza del giudice del lavoro del luogo di residenza del ricorrente ai sensi dell'art. 444 primo comma, non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall'art. 444 terzo comma. In ogni caso, il lavoratore prestava attività lavorativa presso la sede dell' di CP_3 Bovalino, per cui i contributi venivano versati all'ufficio di Locri. CP_1 Per quanto concerneva l'eccezione di intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, da una mera lettura del dispositivo della sentenza impugnata, si evinceva che il Tribunale di Locri, pur riconoscendo il diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva, aveva condannato l' “alla costituzione presso l'ente previdenziale della CP_3 rendita vitalizia corrispondente, ex art. 13 L. 1338 del 1962, pari alla quota di pensione che spetterebbe in base ai contributi omessi”. Pertanto, atteso che il Giudice di prime cure non aveva condannato l alla CP_3 regolarizzazione della posizione contributiva bensì alla costituzione della rendita vitalizia, il motivo di appello appariva del tutto inconferente. In ogni caso, la domanda principale, non accolta dal Tribunale, si fondava sull'assunto che il termine prescrizionale quinquennale per i periodi di lavoro di competenza fino al 31 dicembre 2014 non trovasse applicazione fino al 31 dicembre 2021 (poi prorogato fino al 31 dicembre 2022) in forza dell'art. 3 comma 10 bis della legge 335 del 1995, normativa che doveva applicarsi anche all' , rientrando questa nel novero delle pubbliche CP_3 amministrazioni ai sensi del DLGS n. 165/2001, quale ente pubblico non economico. Nell'eccepire la prescrizione dei contributi l'ente previdenziale aveva escluso implicitamente che nel caso in esame potesse applicarsi il citato comma 10bis dell'art. 3 legge n. 335/95. Concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dall' per carenza di interesse in quanto proposto dalla parte non CP_1 soccombente;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto;
in subordine, in caso di riforma della impugnata sentenza, insisteva nella condanna dell' al risarcimento del danno da irregolarità contributiva subito da parte ricorrente CP_3 ex art. 2116 comma 2 cc, già formulata in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito anticipatario.
Con ordinanza del 21.11.2023, la Corte dichiarava la contumacia di
[...]
. Controparte_4 5
Il decreto ex art. 127 ter veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo di appello, avente ad oggetto l'incompetenza dell'adito Tribunale di Locri, è infondato.
Devono, infatti, trovare applicazione i principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità, secondo cui: “La domanda di regolarizzazione contributiva e la domanda di costituzione di rendita vitalizia introducono una lite che vede quali contraddittori necessari lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale” (in materia di regolarizzazione contributiva cfr. Cass., 14 maggio 2020 n. 8956; in materia di costituzione di rendita vitalizia cfr. Cass., SS.UU., 16 febbraio 2009 n. 3678). La Suprema Corte ha chiarito che “ciò che viene impropriamente denominata come "azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo" […] altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno” (così Cass., 14 maggio 2020 n. 8956, cit.). I medesimi argomenti di natura logica e sistematica portano a ritenere che anche l'azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13
L. 1338/1962 (per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'ente previdenziale della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso resta obbligato) rappresenti una species dell'azione risarcitoria, contraddistinta dalla peculiarità che, anziché una domanda risarcitoria in proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica all'ente previdenziale.
Ricondotte le azioni in esame alla fattispecie risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c., deve ritenersi che esse abbiano natura contrattuale, in quanto la responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2116 c.c., per il danno cagionato al lavoratore rimasto privo della prestazione a causa della mancata o irregolare contribuzione, è fondata sull'inadempienza di un'obbligazione imposta ex lege al datore di lavoro;
esse introducono, al pari di quella fondata sull'art. 2116, comma 2, c.c., una controversia individuale di lavoro
(e non una controversia previdenziale), come tale soggetta, ai fini della determinazione della competenza territoriale, non già ai criteri dell'art. 444 c.p.c. (cfr. Cass. 28 novembre 1994 n.
10121), bensì ai criteri dell'art. 413 c.p.c.. Così qualificata la domanda proposta, diviene priva di rilevanza la circostanza dedotta CP_ dall'appellante secondo cui la contribuzione era versata da ad presso la sede CP_3 territoriale di competenza, a tacere, peraltro, della circostanza dedotta dall'appellato, secondo cui egli prestava attività lavorativa presso la sede dell' di Bovalino, per cui CP_3 i contributi venivano versati all'ufficio di Locri. CP_1
È infondata, dunque, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Locri in funzione di giudice del lavoro, con rigetto del motivo di gravame.
5. La doglianza oggetto del secondo motivo di appello è inammissibile, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato
l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del 6
giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità della decisione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interruzione del processo derivante dal predetto evento interruttivo)”. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021).
6. Infondata è la questione, prospettata dall'appellato, di carenza di legittimazione dell' a proporre impugnazione in via principale, in mancanza di appello proposto dal CP_1 datore di lavoro, rimasto contumace. Sussiste, invero, l'interesse dell'istituto previdenziale a far valere l'asserita insussistenza del credito contributivo, per intervenuta prescrizione, alla luce del principio consolidato, ribadito anche di recente, secondo cui “… la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento (Sez. L - , Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023). Più in generale, la Corte di Cassazione ha precisato che l'interesse a impugnare dell'ente previdenziale trova fondamento “In considerazione del carattere imperativo delle norme che disciplinano i trattamenti previdenziali e della esigenza della corretta ricostruzione dei rapporti tra assicuratore e assicurati in coerenza con il principio Pt_1 di legalità' dell'azione della pubblica amministrazione.
(Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003)
7. Il terzo motivo di appello impone talune considerazioni. Con esso l ha censurato la sentenza, rilevando che non era possibile riconoscere CP_1 il diritto alla regolarizzazione contributiva e condannare il datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia. Ha affermato che, trattandosi di contribuzione prescritta, nessun diritto alla regolarizzazione poteva essere riconosciuto. L'art. 13 L. 1338/1962 prevedeva, a determinate condizioni, la condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia, e questo al posto della (e non in aggiunta alla) regolarizzazione contributiva, che non poteva essere riconosciuta. Ha, infine, dedotto che l'azione di condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia era prescritta e non era stata fornita la rigorosa prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oltre che della retribuzione imponibile e del periodo di lavoro. Il motivo di appello, nella prima parte, si raffronta con le statuizioni rese nel dispositivo della sentenza appellata, laddove al n. 1) è stato disposto: “Accoglie il ricorso, riconosce al ricorrente il diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso introduttivo”; e al n. 3) è stato disposto: “Condanna l alla CP_3 costituzione presso l'ente previdenziale della rendita vitalizi corrispondente, ex art 13 L 1338 del 1962, pari alla quota di pensione che spetterebbe in base ai contributi omessi”. Nella motivazione della sentenza è stato affermato: “In quanto in caso di contributi prescritti, quest'ultimi non potranno più essere versati, ex l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, all'Ente e conseguentemente non può essere richiesta allo stesso la regolarizzazione della posizione assicurativa. Il lavoratore in questo caso può agire comunque contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno e può ai sensi dell'articolo 13 della l. 12 agosto 1926, n. 1138, afferma che”… può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione 7
o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi…” Da allegazioni in atti, viene data prova del diritto vantato dalla parte ricorrente.
Atteso poi il verificarsi della condizione di prescrizione perché la domanda è stata avanzata oltre il termine di legge, condanna l alla costituzione presso l'ente CP_3 previdenziale della rendita vitalizia ex Legge”. Orbene, l'interpretazione complessiva della motivazione e del dispositivo determina a ritenere che il Tribunale abbia ritenuto prescritto il diritto del lavoratore alla regolarizzazione contributiva: “Atteso poi il verificarsi della condizione di prescrizione perché la domanda è stata avanzata oltre il termine di legge” e, proprio per questo motivo, abbia accolto la domanda subordinata di condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia
(riserva matematica) ex art. 13 L. 1338/1962, pari alla quota di pensione spettante in forza degli omessi contributi.
Deve escludersi, pertanto, che il Tribunale abbia emesso due statuizioni incompatibili, condanna alla regolarizzazione contributiva e condanna alla costituzione della rendita vitalizia. Solo quest'ultima condanna è stata pronunciata e dopo l'affermazione della prescrizione del diritto alla regolarizzazione: “Atteso poi il verificarsi della condizione di prescrizione perché la domanda è stata avanzata oltre il termine di legge, condanna l CP_3 alla costituzione presso l'ente previdenziale della rendita vitalizia ex Legge”. Ciò posto, l'affermazione resa in dispositivo: riconosce al ricorrente il diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso introduttivo, nonostante l'imprecisione lessicale, deve essere interpretata come statuizione sulla sussistenza del diritto del ricorrente, diritto che, come esposto sub 4, va ricondotto al paradigma dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, comma 2°, c.c. declinabile o sub specie di condanna alla regolarizzazione contributiva o, nel caso di mancanza dei presupposti, sub specie di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L.
1338/1962.
Consegue da quanto sopra che, nonostante la riscontrata imprecisione terminologica del giudice a quo, questi ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro inadempiente e solo questa è la condanna pronunciata. Non sussiste, pertanto, incompatibilità e non v'è riforma della sentenza che debba, per questo motivo, essere pronunciata.
7.1. Nel corpo del medesimo motivo di appello, l , dopo aver esposto che non CP_1 avrebbe potuto esser disposta alcuna regolarizzazione contributiva, per essere prescritto il relativo diritto, ha richiamato che l'art. 13 L. 1338/1962 prevedeva, a determinate condizioni, la condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia, quando regolarizzazione contributiva non poteva essere riconosciuta, deducendo altresì che l'azione di condanna del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia era prescritta e che non era stata fornita la rigorosa prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oltre che della retribuzione imponibile e del periodo di lavoro. Tali doglianze sono inammissibili. In primo luogo, deve esser rilevato che solo con l'atto di appello, l ha eccepito la CP_1 prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e ciò costituisce un novum, inammissibile in grado di appello. Infatti, nel giudizio di primo grado l aveva eccepito la prescrizione quinquennale CP_1 del diritto alla contribuzione previdenziale, ma non del diritto alla costituzione della rendita.
Basti sul punto solo confutare le argomentazioni rese nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, laddove l'Ente ha affermato: “ … si osserva inoltre che il mancato riconoscimento dei periodi indicati in ricorso scaturisce dal mancato versamento della 8
contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro. Senonché questa contribuzione, anche qualora fosse stata effettivamente dovuta, si è estinta per prescrizione quinquennale ex art. 3 della legge n. 335 del 1995, ed in forza del principio di assoluta irricevibilità della contribuzione prescritta, non potrebbe neanche essere più versata. Il ricorrente assume di aver denunciato il fatto all' , ma all'epoca la prescrizione CP_1 era già compiuta. L'art. 40 della legge n. 153 del 1969 stabilisce che il requisito di contribuzione si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione. Ne deriva che la domanda principale dell'odierno ricorrente deve essere respinta, afferendo a periodi contributivi prescritti. Evidentemente a conoscenza di questo, il ricorrente propone anche azione di costituzione della rendita vitalizia o di risarcimento del danno (nei confronti del datore di lavoro).
Con riguardo alla prima pretesa si osserva in primo luogo che, in carenza di domanda amministrativa, il ricorso è improponibile. Ad ogni modo, si precisa che, ai sensi dell'art. 13, c. 4, della legge n. 1332 del 1962, il presupposto per il riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia è che il rapporto di lavoro emerga da documenti di data certa dai quali possa evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta. Requisiti che non sembrano sussistere nel caso di specie”. Nessuna prescrizione del diritto oggetto della domanda subordinata, condanna alla costituzione della rendita vitalizia, era stata eccepita, mentre, ex art. 416 c.p.c., avrebbe dovuto: “Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio”. (Cass. civ. sez. VI, 25/08/2020, n. 17643). L'eccezione di prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, in quanto proposta per la prima volta in grado di appello, è inammissibile. Infondate sono poi le affermazioni dell'appellante circa la rigorosa prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della retribuzione imponibile e del periodo di lavoro. Invero, non solo le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo enucleano chiaramente gli elementi costitutivi del diritto, ma la documentazione depositata (buste paga anni 2005 e 2006 ed estratto contributivo) offre la prova dei fatti posti a fondamento della domanda. Infondati i motivi di impugnazione, l'appello va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, e vanno distratte in favore del difensore dell'appellato, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di , in Controparte_2 Controparte_3 9
liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Locri in data 20 10.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
2. Condanna l alla rifusione, in favore dell'appellato , delle spese CP_1 Controparte_2 di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3. Nulla sulle spese tra e CP_1 CP_3
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente est dott.ssa Marialuisa Crucitti