TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/09/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 465/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. REA CLAUDIO;
Parte_1
contro
– con Avv. GIORDANO LUIGI;
CP_1
oggi 29/09/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte opponente l'Avv. PAOLA ORLANDI in sostituzione dell'Avv. CLAUDIO REA e il dott. MAURIZIO GIOIA per la pratica forense;
per la parte opposta l'Avv. LUIGI GIORDANO ed il sig. CP_1
Il Giudice verificato che le parti non prospettano la possibilità di una conciliazione, pendendo peraltro il giudizio di appello, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
L'Avv. ORLANDI evidenzia che il precetto non rispetta la norma, perché manca l'individuazione del Tribunale competente. Evidenzia che ha più sedi Pt_1
con conseguenze sulla competenza territoriale del giudice dell'esecuzione. Rileva che in dottrina e giurisprudenza la conseguenza del mancato rispetto della norma non è stata affrontata in maniera univoca. Chiede che se ne tenga conto ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio.
L'Avv. GIORDANO osserva che, per quanto la riforma abbia introdotto questo requisito formale, è dalle norme procedurali che si ricava la competenza e comunque la previsione non è a pena di nullità. Rileva peraltro che l'atto ha raggiunto lo scopo.
Si rimette ad una valutazione equitativa delle spese di lite. I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 465/2025, avente per oggetto “opposizione a precetto”, promossa
DA
c.f. - con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
REA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. LUIGI CP_1 C.F._1
GIORDANO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 22.7.2025, ha proposto opposizione Parte_1
al precetto, in seguito alla notifica dell'intimazione di adempiere agli obblighi di pagamento in favore di , statuiti da questo Tribunale con sentenza n.103/2025. CP_1
A fondamento dell'opposizione la società ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480, comma terzo, c.p.c., difettando l'indicazione del Tribunale competente.
Si è costituito in giudizio , evidenziando che l'indicazione omessa non è un CP_1
requisito del precetto previsto a pena di nullità. Richiamato l'art. 156 c.p.c. ed osservato che la notifica del precetto ha comunque raggiunto il suo scopo, come dimostrato dall'odierna azione promossa davanti al giudice competente, il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso.
3 2. La domanda è ictu oculi infondata, come si desume dal tenore letterale della norma invocata a fondamento dell'azione e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Vero è che la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 480 c.p.c. prevede che il precetto debba contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione, ma tale requisito non è previsto a pena di nullità, come è invece espressamente stabilito, per altri requisiti, dal primo alinea del secondo comma dello stesso art. 480 cit..
La giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di evidenziare che la ratio legis alla base della sanzione coincide con una previa valutazione generale ed astratta da parte del legislatore dei requisiti minimi che il precetto deve avere per consentire al debitore di sapere cosa è chiamato ad adempiere (Cass. 1096/2021).
Come correttamente rilevato dalla difesa del convenuto, l'art. 156 c.p.c. prevede che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. La stessa norma prevede, come deroga a tale principio, la mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (secondo comma), ma in ogni caso la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo (terzo comma).
Ebbene, nel caso in esame, la stessa proposizione dell'opposizione al precetto davanti al giudice territorialmente competente dimostra come il precetto, sia pure privo della relativa indicazione, abbia raggiunto lo scopo.
Anche sotto questo profilo, i giudici di legittimità hanno puntualizzato che le irregolarità formali, di cui può essere affetto l'atto di precetto, possono ritenersi sanate in virtù del principio del raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sè, senza lamentare alcun pregiudizio ai diritti dell'intimato, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa (Cass. 19105/2018).
L'insussistenza del pregiudizio è palese laddove l'opponente non lamenti neppure, come nel caso in esame, di avere subito un particolare danno a seguito della irregolarità formale dell'atto ed in particolare non assuma di avere riportato un pregiudizio non sanabile a mezzo della proposizione dell'opposizione. Infatti i limita a lamentare, in via Parte_1
4 del tutto apodittica, che l'omissione in parola le abbia arrecato “un pregiudizio concreto in termini di certezza del diritto e possibilità di difesa”, il che però è smentito proprio dalla proposizione dell'odierna azione.
A ben vedere poi, l'indicazione del giudice competente è desumibile dallo stesso atto di precetto ed in particolare dalla relata di notifica -che nel caso di specie è anch'essa redatta dalla difesa attorea, trattandosi di atto notificato ex lege 53/1994- nella quale si legge che la notificazione viene effettuata in relazione all'instaurando procedimento avanti al Giudice del Tribunale
Ordinario – Lecco sezione lavoro.
3. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente condanna della parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda e della attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e di discussione).
La palese infondatezza dell'opposizione denota anche il carattere temerario dell'azione svolta e merita di essere censurata ex art. 96, terzo comma c.p.c., trattandosi di condotta volontaria che, oltre ad arrecare pregiudizio alla controparte, produce l'inutile aumento delle pendenze giudiziarie, compromettendo la realizzazione dei principi costituzionali di efficienza del sistema giudiziario e di ragionevole durata dei processi.
Merita osservare che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. nn.
3830/2021, 20018/2020). Ma anche a volere ritenere che la responsabilità in esame presupponga sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, è sufficiente osservare che, quando gli elementi di infondatezza dell'azione emergono ictu oculi, come nella fattispecie in esame, essi sono sufficienti per ravvisare la temerarietà della lite, da tali elementi potendosi desumere la coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o quantomeno la carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione
5 di detta coscienza (colpa grave) (tanto ha ritenuto la Corte di Cassazione nella sentenza n.
27534/2014, proprio in un caso di opposizione a precetto).
L'opponente va pertanto condannata anche a pagare a favore dell'opposto un'ulteriore somma, che appare equo stabilire nell'importo di € 2.500,00 cioè una somma prossima alla metà dell'ammontare delle spese processuali, già calcolate nella misura minima (cfr. ord. Cass. n.
21570/2012).
In applicazione del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. l'opponente va infine condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che si ritiene congruo stabilire in € 1.000,00, a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 CP_1
od assorbita, rigetta le domande della parte opponente;
condanna rifondere a le spese del giudizio, che liquida Parte_1 CP_1
in € 5.358,50 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
condanna a corrispondere a l'importo di € 2.500,00 ex Parte_1 CP_1
art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna corrispondere alla Cassa delle ammende l'importo d € 1.000,00. Parte_1
Lecco, 29 settembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
6
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 465/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. REA CLAUDIO;
Parte_1
contro
– con Avv. GIORDANO LUIGI;
CP_1
oggi 29/09/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte opponente l'Avv. PAOLA ORLANDI in sostituzione dell'Avv. CLAUDIO REA e il dott. MAURIZIO GIOIA per la pratica forense;
per la parte opposta l'Avv. LUIGI GIORDANO ed il sig. CP_1
Il Giudice verificato che le parti non prospettano la possibilità di una conciliazione, pendendo peraltro il giudizio di appello, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
L'Avv. ORLANDI evidenzia che il precetto non rispetta la norma, perché manca l'individuazione del Tribunale competente. Evidenzia che ha più sedi Pt_1
con conseguenze sulla competenza territoriale del giudice dell'esecuzione. Rileva che in dottrina e giurisprudenza la conseguenza del mancato rispetto della norma non è stata affrontata in maniera univoca. Chiede che se ne tenga conto ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio.
L'Avv. GIORDANO osserva che, per quanto la riforma abbia introdotto questo requisito formale, è dalle norme procedurali che si ricava la competenza e comunque la previsione non è a pena di nullità. Rileva peraltro che l'atto ha raggiunto lo scopo.
Si rimette ad una valutazione equitativa delle spese di lite. I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 465/2025, avente per oggetto “opposizione a precetto”, promossa
DA
c.f. - con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
REA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. LUIGI CP_1 C.F._1
GIORDANO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 22.7.2025, ha proposto opposizione Parte_1
al precetto, in seguito alla notifica dell'intimazione di adempiere agli obblighi di pagamento in favore di , statuiti da questo Tribunale con sentenza n.103/2025. CP_1
A fondamento dell'opposizione la società ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480, comma terzo, c.p.c., difettando l'indicazione del Tribunale competente.
Si è costituito in giudizio , evidenziando che l'indicazione omessa non è un CP_1
requisito del precetto previsto a pena di nullità. Richiamato l'art. 156 c.p.c. ed osservato che la notifica del precetto ha comunque raggiunto il suo scopo, come dimostrato dall'odierna azione promossa davanti al giudice competente, il convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso.
3 2. La domanda è ictu oculi infondata, come si desume dal tenore letterale della norma invocata a fondamento dell'azione e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Vero è che la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 480 c.p.c. prevede che il precetto debba contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione, ma tale requisito non è previsto a pena di nullità, come è invece espressamente stabilito, per altri requisiti, dal primo alinea del secondo comma dello stesso art. 480 cit..
La giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di evidenziare che la ratio legis alla base della sanzione coincide con una previa valutazione generale ed astratta da parte del legislatore dei requisiti minimi che il precetto deve avere per consentire al debitore di sapere cosa è chiamato ad adempiere (Cass. 1096/2021).
Come correttamente rilevato dalla difesa del convenuto, l'art. 156 c.p.c. prevede che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. La stessa norma prevede, come deroga a tale principio, la mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (secondo comma), ma in ogni caso la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo (terzo comma).
Ebbene, nel caso in esame, la stessa proposizione dell'opposizione al precetto davanti al giudice territorialmente competente dimostra come il precetto, sia pure privo della relativa indicazione, abbia raggiunto lo scopo.
Anche sotto questo profilo, i giudici di legittimità hanno puntualizzato che le irregolarità formali, di cui può essere affetto l'atto di precetto, possono ritenersi sanate in virtù del principio del raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sè, senza lamentare alcun pregiudizio ai diritti dell'intimato, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa (Cass. 19105/2018).
L'insussistenza del pregiudizio è palese laddove l'opponente non lamenti neppure, come nel caso in esame, di avere subito un particolare danno a seguito della irregolarità formale dell'atto ed in particolare non assuma di avere riportato un pregiudizio non sanabile a mezzo della proposizione dell'opposizione. Infatti i limita a lamentare, in via Parte_1
4 del tutto apodittica, che l'omissione in parola le abbia arrecato “un pregiudizio concreto in termini di certezza del diritto e possibilità di difesa”, il che però è smentito proprio dalla proposizione dell'odierna azione.
A ben vedere poi, l'indicazione del giudice competente è desumibile dallo stesso atto di precetto ed in particolare dalla relata di notifica -che nel caso di specie è anch'essa redatta dalla difesa attorea, trattandosi di atto notificato ex lege 53/1994- nella quale si legge che la notificazione viene effettuata in relazione all'instaurando procedimento avanti al Giudice del Tribunale
Ordinario – Lecco sezione lavoro.
3. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente condanna della parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda e della attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e di discussione).
La palese infondatezza dell'opposizione denota anche il carattere temerario dell'azione svolta e merita di essere censurata ex art. 96, terzo comma c.p.c., trattandosi di condotta volontaria che, oltre ad arrecare pregiudizio alla controparte, produce l'inutile aumento delle pendenze giudiziarie, compromettendo la realizzazione dei principi costituzionali di efficienza del sistema giudiziario e di ragionevole durata dei processi.
Merita osservare che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. nn.
3830/2021, 20018/2020). Ma anche a volere ritenere che la responsabilità in esame presupponga sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, è sufficiente osservare che, quando gli elementi di infondatezza dell'azione emergono ictu oculi, come nella fattispecie in esame, essi sono sufficienti per ravvisare la temerarietà della lite, da tali elementi potendosi desumere la coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o quantomeno la carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione
5 di detta coscienza (colpa grave) (tanto ha ritenuto la Corte di Cassazione nella sentenza n.
27534/2014, proprio in un caso di opposizione a precetto).
L'opponente va pertanto condannata anche a pagare a favore dell'opposto un'ulteriore somma, che appare equo stabilire nell'importo di € 2.500,00 cioè una somma prossima alla metà dell'ammontare delle spese processuali, già calcolate nella misura minima (cfr. ord. Cass. n.
21570/2012).
In applicazione del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. l'opponente va infine condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che si ritiene congruo stabilire in € 1.000,00, a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 CP_1
od assorbita, rigetta le domande della parte opponente;
condanna rifondere a le spese del giudizio, che liquida Parte_1 CP_1
in € 5.358,50 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
condanna a corrispondere a l'importo di € 2.500,00 ex Parte_1 CP_1
art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna corrispondere alla Cassa delle ammende l'importo d € 1.000,00. Parte_1
Lecco, 29 settembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
6