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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8658/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8658/2014 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Parte_1
in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Costantino Ventura e Francesco Maria
[...]
Partipilo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bari alla via Dante Alighieri n. 11
ATTORI contro
, , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Milena Coscia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari alla via Niccolò
Piccinni n. 210
CONVENUTI contro in persona del legale rappresentante p.t., TR Controparte_5
, , rappresentati e difesi dall'avv. Vito Sportelli ed elettivamente
[...] Controparte_6
domiciliati presso il suo studio in Polignano a Mare alla via P. Sarnelli n. 280
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale - responsabilità precontrattuale- pagamento prestazione pagina 1 di 10 Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 07.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.05.2015 la società in Parte_1
persona del proprio legale rappresentante p.t., nonché , in proprio, convenivano in Parte_1
giudizio e, quali eredi di , e Controparte_7 Persona_1 Controparte_1 CP_2
, ed esponevano che, a seguito della realizzazione, da parte del , unitamente all'ing.
[...] Parte_1
, di un progetto di costruzione afferente all'edificazione di un terreno di proprietà dei Parte_2
MA Vito ed , sito in Bari alla traversa n. 9 di via Trisorio Liuzzi(individuato in Controparte_7
catasto al foglio 58, particella 93) le parti, dopo il parere favorevole del Coordinamento tecnico del
Comune di Bari, reso in data 21.5.2008, si erano accordate al fine di addivenire alla conclusione di un contratto di permuta che prevedeva che la società avrebbe realizzato l'opera e che i Pt_1 CP_1
avrebbero trasferito alla società il secondo ed il terzo corpo di fabbrica per un totale complessivo Pt_1
di nn. 9 ville, restando proprietari dell'intero primo corpo di fabbrica e ricevendo altresì come corrispettivo una somma di denaro pari ad euro 100.000,00 cosicché a lavori ultimati alla società Pt_1
sarebbero spettate 9 ville e ai 2 ville, 1 locale commerciale, oltre il denaro;
che le parti CP_1
avevano pattuito che le imposte dovute per la rivalutazione del suolo fossero da sopportarsi dalla società con l'intesa che il Partipilo avrebbe redatto una perizia stragiudiziale estimativa ed Pt_1 avrebbe proceduto al versamento, quale legale rappresentante della società dell'imposta di Parte_1
rivalutazione, pari ad euro 14.112,00. Rappresentavano che tale accordo, tuttavia, non si era tradotto nel contratto di permuta previsto, avendo i MA individuato una nuova impresa edile cui CP_1 conferire l'incarico esecutivo, ossia la società CP_4
Assumevano quindi una interruzione ingiustificata delle trattative, idonea a far sorgere il loro diritto ad ottenere il ristoro del danno patito e chiedevano, quindi, di dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti durante lo svolgimento delle trattative e, per l'effetto, di condannarli all'integrale risarcimento dei danni, compreso il rimborso delle spese sostenute e le perdite subite, pari ad euro
119.952,00, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'epoca dei fatti al soddisfo;
in relazione alla posizione di , quest'ultimo Parte_1 chiedeva di dichiarare il suo diritto di credito nei confronti dei convenuti per l'attività professionale svolta per la redazione della perizia stragiudiziale, necessaria ai fini del versamento dell'imposta di rivalutazione e, per effetto, di condannarli, in solido o per la relativa parte di responsabilità, al pagamento dell'importo pari ad euro 25.776,924, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 10 Con comparsa di risposta depositata in data 08.10.2014 si costituivano in giudizio Controparte_7
e, quali eredi di , e , eccependo, in via Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 preliminare, l'estinzione dei diritti invocati sia dal Partipilo, sia dalla società per Parte_1
prescrizione, in applicazione – rispettivamente – dell'art. 2956 n. 2 c.c. e dell'art. 2947 c.c..
Chiedevano, inoltre, di chiamare in causa, , e la società Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., avendo i primi due assunto l'impegno di CP_4
sostenere gli ulteriori oneri richiesti dal dapprima in occasione di una riunione tenutasi in data Parte_1
25.03.2008 e successivamente con la scrittura privata datata 20.03.2009 (art. 10); sostenevano che il medesimo obbligo si individuasse altresì in capo alla società anche in assenza di una specifica CP_4
condizione inserita nella scrittura privata sottoscritta dalla stessa in data 28.10.2010.
Concludevano chiedendo di dichiarare estinto per intervenuta prescrizione sia il diritto al risarcimento avanzato dalla società sia quello afferente al compenso maturato dal Partipilo;
di dichiarare Parte_1 infondate le domande attoree disponendone il rigetto;
con condanna degli attori all'integrale refusione delle spese processuali;
in subordine ed in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la condanna dei terzi chiamati in causa, con il vincolo della solidarietà, a tenere indenni i convenuti da ogni conseguenza sfavorevole della pronuncia.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, all'udienza del 14.02.2017, con comparsa di risposta, si costituivano in giudizio la società in persona del legale rappresentante p.t., TR
, evidenziando l'inammissibilità della chiamata in causa dei PA terzi, in quanto l'impegno formalizzato all'art. 10 della scrittura privata datata 25.03.2008 non riguardava la società e che detto impegno non poteva addebitarsi alle imprese Parte_1 Parte_3
poiché soggetto giuridico inesistente o comunque insufficientemente identificato;
precisavano,
[...] in ogni caso, che la società aveva provveduto a corrispondere all'attore le CP_4 Parte_1
relative competenze professionali, come risultava da allegate fatture a saldo.
Concludevano, perciò, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché inammissibili, improponibili e infondate;
nel merito e nell'ipotesi di superamento dell'eccezione preliminare, la declaratoria di adempimento, da parte dei terzi chiamati, di ogni obbligazione dedotta in giudizio anche alla luce della documentazione probatoria prodotta e, per l'effetto, il rigetto delle avverse pretese;
con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Con provvedimento reso in data 08.11.2022 il giudizio veniva dichiarato interrotto, stante l'intervenuto decesso del convenuto , dichiarato e documentato dal proprio procuratore Controparte_7
costituito.
Con ricorso depositato in data 10.11.2022 il procedimento veniva riassunto dagli attori.
pagina 3 di 10 Con comparsa in riassunzione depositata in data 28.04.2023 si costituivano in giudizio CP_1
e , entrambi quali eredi di e , nonché
[...] Controparte_2 Persona_1 P_ CP_3
in qualità di erede di , riportandosi alle difese già svolte.
[...] Controparte_7
Con comparsa in riassunzione depositata in data 08.05.2023 si costituivano in giudizio la società
in persona del legale rappresentante p.t., TR PA
, riportandosi alle difese già svolte.
[...]
Istruita la causa in virtù del materiale probatorio prodotto dalle parti e con gli ammessi mezzi istruttori, all'udienza del 07.10.2024 la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
E' opportuno distinguere, ai fini di una più organica trattazione, la domanda proposta dalla società da quella proposta da . Pt_1 Parte_1
La domanda proposta dalla società deve essere respinta per le Parte_1
ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Assume la società attrice l'ingiustificata interruzione delle trattative che avrebbero dovuto con-durre alla stipula di un contratto di permuta in ragione del quale la società si sarebbe occupata della Pt_1
costruzione di alcuni immobili su terreno di proprietà dei MA convenuti ed avrebbe ottenuto il trasferimento di alcuni di detti immobili ed il versamento di una somma di danaro.
Tale condotta contraria a buona fede, imputabile ai convenuti, avrebbe determinato - secondo la prospettazione attorea - un pregiudizio di cui chiede il ristoro.
In punto di diritto deve osservarsi come, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337
c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova.
Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua"
(Cass. 24738/19; Cass. 15643/2024).
Inoltre per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in cor-so trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere pagina 4 di 10 il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica del-la ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di me-rito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (Cass. 34510/2021; n. 7517/2018; Cass. 7545/16).
Nel caso in scrutinio, dall'analisi degli atti di causa emerge che la parte attrice non ha offerto in giudizio elementi probatori che consentano di integrare la responsabilità invocata.
A tal riguardo, va osservato che i documenti acclusi al fascicolo di parte attrice confermano che l'incarico affidato al Partipilo dai convenuti afferisce alla sola redazione di un progetto edile (cfr. all. 1
– 2 fascicolo di parte attorea, nonché all. 3 fascicolo di parte convenuta); del resto, delle in-tese cui il
Partipilo fa riferimento (cfr. pag. 2 atto di citazione) non v'è traccia documentale.
A tale assenza, peraltro, non possono sopperire gli elementi raccolti all'esito della fase istruttoria in cui si è articolato il presente procedimento, rilevandosi una discordanza fra le dichiarazioni re-se dai testi
, e , i quali affermano la sussistenza di Testimone_1 Testimone_2 Parte_2 trattative negoziali intercorse fra l'attore e i convenuti (cfr. verbale d'udienza del CP_1
12.12.2017), peraltro solo per averle apprese de relato non avendo preso parte a tutti gli incontri avvenuti tra le parti, e quelle rese in sede di interrogatorio formale dal e dal , il primo CP_8 CP_8 puntualizzando che “[…] non sapevamo che l'Ing. avesse una impresa di costruzioni, ma Parte_1 sapevamo che fosse solo il tecnico progettista. […] posso dire che è vero che durante quell'incontro l'Ing. rinunciava alla realizzazione del progetto. Con lui abbiamo parlato solo della Parte_1 progettazione”, e il secondo invece che “[…] non so se c'erano delle trattative pendenti fra e i Parte_1
riguardo alla permuta. Sapevamo che l'Ing. era solo un tecnico. […] posso dire CP_1 Parte_1 che a quell'incontro l'Ing. non rinunciò perché era solo un tecnico. Pertanto le somme a lui Parte_1
spettanti per compenso professionale dovevano essere versate prima del completamento delle pratiche per il ritiro del P.d.C.” (cfr. verbale d'udienza del 14.02.2017).
Non vi è quindi né una prova scritta né una prova orale circostanziata che permette di ritenere che tra le parti – indubbiamente venute in contatto per la definizione delle condizioni relative alla realizzazione del progetto edificatorio sul suolo dei MA - fosse intervenuto un accordo della CP_1
consistenza di quello indicato dalla parte attrice che, peraltro, non può dirsi giunto ad uno stadio talmente avanzato da far ritenere ingiustificata la rottura delle intese essendo stato conferito al Parte_1
il solo incarico di redazione del progetto.
Peraltro la stessa parte attrice ha ammesso che nella fase delle trattative era emersa la volontà, a cui il non aveva dato seguito, di procedere a modifiche del capitolato (in questo senso anche il Parte_1
capitolo n. 7 della memoria depositata ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.) che hanno determinato il naufragare di ogni intesa.
pagina 5 di 10 Tale circostanza fa comprendere come gli accordi tra le parti non fossero affatto definitivi e completi e come non vi fosse, quale ulteriore ed unico incombente, quello di procedere al perfeziona-mento del contratto.
In questo contesto risulta arduo sostenere che le parti avessero posto in essere trattative giunte ad uno stato di avanzamento tale da necessitare della sola conclusione del contratto essendo ancora in corso intese e, come rilevato, richieste di modifica a cui il Partipilo non ha inteso aderire.
Né può diversamente opinarsi in ragione del versamento dell'imposta di rivalutazione, operata dalla società attrice, poiché stava per scadere il termine per il versamento dell'imposta agevolata sulle plusvalenze e che, da solo, ed in assenza di ulteriori elementi non giustifica l'esistenza di una trattativa interrotta inopinatamente dalla parte convenuta.
Che i rapporti tra la società e i MA si fossero conclusi con la sola attività di Pt_1 CP_1 progettazione eseguita da emerge anche dall'accordo concluso il 20.3.2009 con Parte_1
e in cui questi ultimi hanno assunto l'obbligo di provvedere PA PA al pagamento delle spese di progettazione in suo favore e che quest'ultimo ha accettato emettendo relativa fattura senza alcuna riserva.
Il difetto di prova in ordine al presupposto cardine della fattispecie di cui si discorre – che esime il giudicante da ogni disamina in punto di prescrizione - conduce a ritenere infondata la domanda spiegata dalla società attrice, ivi incluse le sottese pretese risarcitorie.
Venendo all'esame della domanda proposta da va rilevato quanto di seguito. Parte_1
Quest'ultimo assume di avere un credito nei confronti delle parti convenute in relazione all'attività professionale svolta in loro favore, sostanziatasi nella redazione di una perizia stragiudiziale, datata
29.10.2008, finalizzata alla rivalutazione del suolo di proprietà dei convenuti.
Che tale prestazione sia stata realizzata rappresenta una circostanza non contestabile, rivenendosi il riferimento alla stessa nella richiesta che il convenuto rivolge, in virtù di missiva datata CP_1
16.02.2011, all'Agenzia delle Entrate, nella quale si legge: “[…] in data 30.10.2008 ha provveduto alla rivalutazione, per il tramite dell'Ing. , del suolo edificabile […]” (cfr. all. 3 fascicolo di parte Parte_1
attorea).
Va, inoltre, puntualizzato che - da quanto emerge dagli atti di causa - tale attività e le sottese competenze professionali divergono dalla prestazione che il professionista ha eseguito con riguardo all'incarico di progettazione conferitogli dai convenuti , il cui onorario, concordato dalle CP_1 parti in euro 47.000,00 (cfr. all. 3 fascicolo di parte dei convenuti , in cui si legge “si CP_1
pattuisce il compenso di 47.000,00 euro per la progettazione da pagare 27.000,00 euro al momento del completamento della pratica e 20.000,00 al ritiro del PdC 130/08”) è stato corrisposto, ciò costituendo pagina 6 di 10 un fatto pacifico (cfr. verbale d'udienza del 14.02.2017: in occasione dell'interrogatorio formale deferitogli, l'attore afferma che “in ordine alla circostanza n. 7, posso dire che è vero che ho ricevuto dalla le somme anzidette”). CP_4
Precisato tale aspetto, va osservato che la prescrizione dettata con riguardo all'esercizio di un diritto sorto in ragione della prestazione d'opera intellettuale, così qualificandosi quella realizzata nella fattispecie specifica da un ingegnere, ha natura presuntiva, tale caratteristica riflettendosi sul piano probatorio.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità, delineando il discrimen fra la prescrizione estintiva e quella presuntiva, ha affermato che: “la prescrizione presuntiva (o impropria) […] muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo dopo. In sintesi la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e 2060 c.c.). La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono, dunque, ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (Cass. 3443 del 2005)”(cfr. Cass.
1435/2021, ed in senso conforme altresì Cass. 8735/2014; 785/1998). Ed ancora: “la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente,
l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, dovendo considerarsi sintomatica del pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione” (cfr. Cass.
30058/2017).
Va quindi considerata la previsione di cui all'art. 2959 c.c., rubricato “ammissioni di colui che oppone la prescrizione”, a tenore del quale “l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi pagina 7 di 10 indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”, con la conseguenza che assurge ad elemento ostativo alla valutazione, in termini favorevoli, dell'eccezione di prescrizione qualsiasi circostanza, dedotta dal debitore, inconciliabile con i presupposti applicativi dell'istituto giuridico in argomento.
Sotto il profilo delle ripartizioni probatorie, il debitore è gravato dell'onere di provare il decorso del tempo indicato dalla legge, mentre incombe sul creditore quello di dimostrare che il proprio credito sia rimasto insoddisfatto, a tal riguardo avvalendosi del giuramento decisorio ovvero giovandosi della dichiarazione a mente della quale il debitore, in sede giudiziale, ammette che l'obbligazione non sia stata estinta (cfr. sul punto Cass. 1435/2021: “è ben diverso l'onere probatorio posto a carico rispettivamente del debitore e del creditore nell'ambito della prescrizione presuntiva. Ed invero, in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass.
785 del 1998)”).
Nel caso di specie le parti convenute, eccependo la prescrizione ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., hanno al contempo manifestato la volontà di essere garantiti dai terzi chiamati in causa con riguardo alle pretese attoree, in virtù dell'impegno da questi assunto e cristallizzatosi nella clausola identificata al n.
10 della scrittura privata sottoscritta in data 20.03.2009.
Tale dichiarazione postula l'inadempimento del diritto di credito in argomento, incompatibile con l'eccezione sollevata.
Va quindi esaminata la domanda di garanzia articolata dai convenuti.
Invero, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cass. 516/20).
Assume rilevanza, a tal riguardo, la scrittura privata, datata 20.03.2009, in virtù della quale e P_
, da una parte, e il e il , dall'altra, hanno inteso regolamen-tare il Persona_1 CP_8 CP_8
rapporto fra loro insorto e finalizzato alla realizzazione delle opere dai primi commissiona-te.
pagina 8 di 10 L'art. 10 delle condizioni pattiziamente convenute recita, invero, che “restano, inoltre, a carico delle imprese ogni ulteriore costo richiesto dall'ing. , ovvero spese di Parte_4 Parte_1 progettazione, eventuali oneri di plus valenza”.
L'espressione adoperata cristallizza e, al tempo stesso, chiarifica l'entità dell'impegno assunto dal e dal , titolari di omonime imprese edili: è su di essi che grava la realizzazione CP_8 CP_8 satisfattiva del diritto di credito vantato dall'attore con riguardo al proprio compenso professionale, includendo ogni costo legato alla progettazione, compresi gli oneri di plusvalenza, ossia anche quello oggetto di causa.
Sul punto giova precisare che sia i convenuti sia i terzi chiamati non hanno contestato né l'inclusione dei compensi richiesti in questa sede tra quelli per i quali era stato assunto l'obbligo di pagamento né il quantum richiesto.
Tale obbligo non può estendersi alla società dal momento che non si TR rintraccia, fra le clausole inserite nell'integrazione alla scrittura privata del 20.03.2009, sottoscritta in data 18.10.2010 fra i MA e la società in parola, un simile accordo. CP_1
In tale prospettiva, la pretesa avanzata dall'attore merita accoglimento, con condanna dei Parte_1 convenuti al pagamento, in favore del primo, del compenso maturato per l'attività compiuta in ri- ferimento alla perizia stragiudiziale, pari ad euro 25.776,92, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo e con la precisazione che non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, come richiesto dall'attore, trattandosi di un debito di valuta, non già di valore.
In ragione della richiesta di garanzia i terzi chiamati e vanno condannati a tenere CP_8 CP_8 indenni i convenuti in ordine alle somme versate in favore dell'attore.
Le spese di lite, tra e i convenuti, seguono la soccombenza e sono liquidate in Parte_1 dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore della controversia e dell'attività pro- cessuale svolta, in applicazione dei parametri medi, in considerazione dei rapporti processuali og-getto del presente giudizio.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra la società e le altre parti stante la diffi-coltà Pt_1 di accertamento dei fatti di causa e la peculiarità del rapporto intercorso tra le parti nell'ambito della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
, in proprio, e dalla società in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 9 di 10 in persona del legale rappresentante p.t., e TR Controparte_5 CP_6
, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda promossa da , in proprio, e, per l'effetto, condanna i convenuti, Parte_1 in solido fra loro, a corrispondere, in favore del primo, l'importo di euro 25.776,92, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
- condanna i terzi chiamati e a tenere indenni i convenuti Controparte_5 Controparte_6 rispetto al pagamento delle somme disposto in favore dell'attore ; Parte_1
- rigetta la domanda promossa dalla società Parte_1
- condanna i convenuti, in solido fra loro, alla refusione, in favore dell'attore , delle Parte_1
spese di lite, che vengono liquidate in euro 5.761,75, di cui euro 684,75 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra le altre parti.
Bari, 21.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8658/2014 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Parte_1
in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Costantino Ventura e Francesco Maria
[...]
Partipilo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bari alla via Dante Alighieri n. 11
ATTORI contro
, , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 difesi dall'avv. Milena Coscia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bari alla via Niccolò
Piccinni n. 210
CONVENUTI contro in persona del legale rappresentante p.t., TR Controparte_5
, , rappresentati e difesi dall'avv. Vito Sportelli ed elettivamente
[...] Controparte_6
domiciliati presso il suo studio in Polignano a Mare alla via P. Sarnelli n. 280
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale - responsabilità precontrattuale- pagamento prestazione pagina 1 di 10 Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 07.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.05.2015 la società in Parte_1
persona del proprio legale rappresentante p.t., nonché , in proprio, convenivano in Parte_1
giudizio e, quali eredi di , e Controparte_7 Persona_1 Controparte_1 CP_2
, ed esponevano che, a seguito della realizzazione, da parte del , unitamente all'ing.
[...] Parte_1
, di un progetto di costruzione afferente all'edificazione di un terreno di proprietà dei Parte_2
MA Vito ed , sito in Bari alla traversa n. 9 di via Trisorio Liuzzi(individuato in Controparte_7
catasto al foglio 58, particella 93) le parti, dopo il parere favorevole del Coordinamento tecnico del
Comune di Bari, reso in data 21.5.2008, si erano accordate al fine di addivenire alla conclusione di un contratto di permuta che prevedeva che la società avrebbe realizzato l'opera e che i Pt_1 CP_1
avrebbero trasferito alla società il secondo ed il terzo corpo di fabbrica per un totale complessivo Pt_1
di nn. 9 ville, restando proprietari dell'intero primo corpo di fabbrica e ricevendo altresì come corrispettivo una somma di denaro pari ad euro 100.000,00 cosicché a lavori ultimati alla società Pt_1
sarebbero spettate 9 ville e ai 2 ville, 1 locale commerciale, oltre il denaro;
che le parti CP_1
avevano pattuito che le imposte dovute per la rivalutazione del suolo fossero da sopportarsi dalla società con l'intesa che il Partipilo avrebbe redatto una perizia stragiudiziale estimativa ed Pt_1 avrebbe proceduto al versamento, quale legale rappresentante della società dell'imposta di Parte_1
rivalutazione, pari ad euro 14.112,00. Rappresentavano che tale accordo, tuttavia, non si era tradotto nel contratto di permuta previsto, avendo i MA individuato una nuova impresa edile cui CP_1 conferire l'incarico esecutivo, ossia la società CP_4
Assumevano quindi una interruzione ingiustificata delle trattative, idonea a far sorgere il loro diritto ad ottenere il ristoro del danno patito e chiedevano, quindi, di dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti durante lo svolgimento delle trattative e, per l'effetto, di condannarli all'integrale risarcimento dei danni, compreso il rimborso delle spese sostenute e le perdite subite, pari ad euro
119.952,00, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'epoca dei fatti al soddisfo;
in relazione alla posizione di , quest'ultimo Parte_1 chiedeva di dichiarare il suo diritto di credito nei confronti dei convenuti per l'attività professionale svolta per la redazione della perizia stragiudiziale, necessaria ai fini del versamento dell'imposta di rivalutazione e, per effetto, di condannarli, in solido o per la relativa parte di responsabilità, al pagamento dell'importo pari ad euro 25.776,924, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 10 Con comparsa di risposta depositata in data 08.10.2014 si costituivano in giudizio Controparte_7
e, quali eredi di , e , eccependo, in via Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 preliminare, l'estinzione dei diritti invocati sia dal Partipilo, sia dalla società per Parte_1
prescrizione, in applicazione – rispettivamente – dell'art. 2956 n. 2 c.c. e dell'art. 2947 c.c..
Chiedevano, inoltre, di chiamare in causa, , e la società Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., avendo i primi due assunto l'impegno di CP_4
sostenere gli ulteriori oneri richiesti dal dapprima in occasione di una riunione tenutasi in data Parte_1
25.03.2008 e successivamente con la scrittura privata datata 20.03.2009 (art. 10); sostenevano che il medesimo obbligo si individuasse altresì in capo alla società anche in assenza di una specifica CP_4
condizione inserita nella scrittura privata sottoscritta dalla stessa in data 28.10.2010.
Concludevano chiedendo di dichiarare estinto per intervenuta prescrizione sia il diritto al risarcimento avanzato dalla società sia quello afferente al compenso maturato dal Partipilo;
di dichiarare Parte_1 infondate le domande attoree disponendone il rigetto;
con condanna degli attori all'integrale refusione delle spese processuali;
in subordine ed in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la condanna dei terzi chiamati in causa, con il vincolo della solidarietà, a tenere indenni i convenuti da ogni conseguenza sfavorevole della pronuncia.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, all'udienza del 14.02.2017, con comparsa di risposta, si costituivano in giudizio la società in persona del legale rappresentante p.t., TR
, evidenziando l'inammissibilità della chiamata in causa dei PA terzi, in quanto l'impegno formalizzato all'art. 10 della scrittura privata datata 25.03.2008 non riguardava la società e che detto impegno non poteva addebitarsi alle imprese Parte_1 Parte_3
poiché soggetto giuridico inesistente o comunque insufficientemente identificato;
precisavano,
[...] in ogni caso, che la società aveva provveduto a corrispondere all'attore le CP_4 Parte_1
relative competenze professionali, come risultava da allegate fatture a saldo.
Concludevano, perciò, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché inammissibili, improponibili e infondate;
nel merito e nell'ipotesi di superamento dell'eccezione preliminare, la declaratoria di adempimento, da parte dei terzi chiamati, di ogni obbligazione dedotta in giudizio anche alla luce della documentazione probatoria prodotta e, per l'effetto, il rigetto delle avverse pretese;
con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Con provvedimento reso in data 08.11.2022 il giudizio veniva dichiarato interrotto, stante l'intervenuto decesso del convenuto , dichiarato e documentato dal proprio procuratore Controparte_7
costituito.
Con ricorso depositato in data 10.11.2022 il procedimento veniva riassunto dagli attori.
pagina 3 di 10 Con comparsa in riassunzione depositata in data 28.04.2023 si costituivano in giudizio CP_1
e , entrambi quali eredi di e , nonché
[...] Controparte_2 Persona_1 P_ CP_3
in qualità di erede di , riportandosi alle difese già svolte.
[...] Controparte_7
Con comparsa in riassunzione depositata in data 08.05.2023 si costituivano in giudizio la società
in persona del legale rappresentante p.t., TR PA
, riportandosi alle difese già svolte.
[...]
Istruita la causa in virtù del materiale probatorio prodotto dalle parti e con gli ammessi mezzi istruttori, all'udienza del 07.10.2024 la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
E' opportuno distinguere, ai fini di una più organica trattazione, la domanda proposta dalla società da quella proposta da . Pt_1 Parte_1
La domanda proposta dalla società deve essere respinta per le Parte_1
ragioni che si vanno di seguito ad illustrare.
Assume la società attrice l'ingiustificata interruzione delle trattative che avrebbero dovuto con-durre alla stipula di un contratto di permuta in ragione del quale la società si sarebbe occupata della Pt_1
costruzione di alcuni immobili su terreno di proprietà dei MA convenuti ed avrebbe ottenuto il trasferimento di alcuni di detti immobili ed il versamento di una somma di danaro.
Tale condotta contraria a buona fede, imputabile ai convenuti, avrebbe determinato - secondo la prospettazione attorea - un pregiudizio di cui chiede il ristoro.
In punto di diritto deve osservarsi come, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337
c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova.
Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua"
(Cass. 24738/19; Cass. 15643/2024).
Inoltre per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in cor-so trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere pagina 4 di 10 il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica del-la ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di me-rito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (Cass. 34510/2021; n. 7517/2018; Cass. 7545/16).
Nel caso in scrutinio, dall'analisi degli atti di causa emerge che la parte attrice non ha offerto in giudizio elementi probatori che consentano di integrare la responsabilità invocata.
A tal riguardo, va osservato che i documenti acclusi al fascicolo di parte attrice confermano che l'incarico affidato al Partipilo dai convenuti afferisce alla sola redazione di un progetto edile (cfr. all. 1
– 2 fascicolo di parte attorea, nonché all. 3 fascicolo di parte convenuta); del resto, delle in-tese cui il
Partipilo fa riferimento (cfr. pag. 2 atto di citazione) non v'è traccia documentale.
A tale assenza, peraltro, non possono sopperire gli elementi raccolti all'esito della fase istruttoria in cui si è articolato il presente procedimento, rilevandosi una discordanza fra le dichiarazioni re-se dai testi
, e , i quali affermano la sussistenza di Testimone_1 Testimone_2 Parte_2 trattative negoziali intercorse fra l'attore e i convenuti (cfr. verbale d'udienza del CP_1
12.12.2017), peraltro solo per averle apprese de relato non avendo preso parte a tutti gli incontri avvenuti tra le parti, e quelle rese in sede di interrogatorio formale dal e dal , il primo CP_8 CP_8 puntualizzando che “[…] non sapevamo che l'Ing. avesse una impresa di costruzioni, ma Parte_1 sapevamo che fosse solo il tecnico progettista. […] posso dire che è vero che durante quell'incontro l'Ing. rinunciava alla realizzazione del progetto. Con lui abbiamo parlato solo della Parte_1 progettazione”, e il secondo invece che “[…] non so se c'erano delle trattative pendenti fra e i Parte_1
riguardo alla permuta. Sapevamo che l'Ing. era solo un tecnico. […] posso dire CP_1 Parte_1 che a quell'incontro l'Ing. non rinunciò perché era solo un tecnico. Pertanto le somme a lui Parte_1
spettanti per compenso professionale dovevano essere versate prima del completamento delle pratiche per il ritiro del P.d.C.” (cfr. verbale d'udienza del 14.02.2017).
Non vi è quindi né una prova scritta né una prova orale circostanziata che permette di ritenere che tra le parti – indubbiamente venute in contatto per la definizione delle condizioni relative alla realizzazione del progetto edificatorio sul suolo dei MA - fosse intervenuto un accordo della CP_1
consistenza di quello indicato dalla parte attrice che, peraltro, non può dirsi giunto ad uno stadio talmente avanzato da far ritenere ingiustificata la rottura delle intese essendo stato conferito al Parte_1
il solo incarico di redazione del progetto.
Peraltro la stessa parte attrice ha ammesso che nella fase delle trattative era emersa la volontà, a cui il non aveva dato seguito, di procedere a modifiche del capitolato (in questo senso anche il Parte_1
capitolo n. 7 della memoria depositata ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.) che hanno determinato il naufragare di ogni intesa.
pagina 5 di 10 Tale circostanza fa comprendere come gli accordi tra le parti non fossero affatto definitivi e completi e come non vi fosse, quale ulteriore ed unico incombente, quello di procedere al perfeziona-mento del contratto.
In questo contesto risulta arduo sostenere che le parti avessero posto in essere trattative giunte ad uno stato di avanzamento tale da necessitare della sola conclusione del contratto essendo ancora in corso intese e, come rilevato, richieste di modifica a cui il Partipilo non ha inteso aderire.
Né può diversamente opinarsi in ragione del versamento dell'imposta di rivalutazione, operata dalla società attrice, poiché stava per scadere il termine per il versamento dell'imposta agevolata sulle plusvalenze e che, da solo, ed in assenza di ulteriori elementi non giustifica l'esistenza di una trattativa interrotta inopinatamente dalla parte convenuta.
Che i rapporti tra la società e i MA si fossero conclusi con la sola attività di Pt_1 CP_1 progettazione eseguita da emerge anche dall'accordo concluso il 20.3.2009 con Parte_1
e in cui questi ultimi hanno assunto l'obbligo di provvedere PA PA al pagamento delle spese di progettazione in suo favore e che quest'ultimo ha accettato emettendo relativa fattura senza alcuna riserva.
Il difetto di prova in ordine al presupposto cardine della fattispecie di cui si discorre – che esime il giudicante da ogni disamina in punto di prescrizione - conduce a ritenere infondata la domanda spiegata dalla società attrice, ivi incluse le sottese pretese risarcitorie.
Venendo all'esame della domanda proposta da va rilevato quanto di seguito. Parte_1
Quest'ultimo assume di avere un credito nei confronti delle parti convenute in relazione all'attività professionale svolta in loro favore, sostanziatasi nella redazione di una perizia stragiudiziale, datata
29.10.2008, finalizzata alla rivalutazione del suolo di proprietà dei convenuti.
Che tale prestazione sia stata realizzata rappresenta una circostanza non contestabile, rivenendosi il riferimento alla stessa nella richiesta che il convenuto rivolge, in virtù di missiva datata CP_1
16.02.2011, all'Agenzia delle Entrate, nella quale si legge: “[…] in data 30.10.2008 ha provveduto alla rivalutazione, per il tramite dell'Ing. , del suolo edificabile […]” (cfr. all. 3 fascicolo di parte Parte_1
attorea).
Va, inoltre, puntualizzato che - da quanto emerge dagli atti di causa - tale attività e le sottese competenze professionali divergono dalla prestazione che il professionista ha eseguito con riguardo all'incarico di progettazione conferitogli dai convenuti , il cui onorario, concordato dalle CP_1 parti in euro 47.000,00 (cfr. all. 3 fascicolo di parte dei convenuti , in cui si legge “si CP_1
pattuisce il compenso di 47.000,00 euro per la progettazione da pagare 27.000,00 euro al momento del completamento della pratica e 20.000,00 al ritiro del PdC 130/08”) è stato corrisposto, ciò costituendo pagina 6 di 10 un fatto pacifico (cfr. verbale d'udienza del 14.02.2017: in occasione dell'interrogatorio formale deferitogli, l'attore afferma che “in ordine alla circostanza n. 7, posso dire che è vero che ho ricevuto dalla le somme anzidette”). CP_4
Precisato tale aspetto, va osservato che la prescrizione dettata con riguardo all'esercizio di un diritto sorto in ragione della prestazione d'opera intellettuale, così qualificandosi quella realizzata nella fattispecie specifica da un ingegnere, ha natura presuntiva, tale caratteristica riflettendosi sul piano probatorio.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità, delineando il discrimen fra la prescrizione estintiva e quella presuntiva, ha affermato che: “la prescrizione presuntiva (o impropria) […] muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo dopo. In sintesi la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e 2060 c.c.). La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono, dunque, ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (Cass. 3443 del 2005)”(cfr. Cass.
1435/2021, ed in senso conforme altresì Cass. 8735/2014; 785/1998). Ed ancora: “la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente,
l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, dovendo considerarsi sintomatica del pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione” (cfr. Cass.
30058/2017).
Va quindi considerata la previsione di cui all'art. 2959 c.c., rubricato “ammissioni di colui che oppone la prescrizione”, a tenore del quale “l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi pagina 7 di 10 indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”, con la conseguenza che assurge ad elemento ostativo alla valutazione, in termini favorevoli, dell'eccezione di prescrizione qualsiasi circostanza, dedotta dal debitore, inconciliabile con i presupposti applicativi dell'istituto giuridico in argomento.
Sotto il profilo delle ripartizioni probatorie, il debitore è gravato dell'onere di provare il decorso del tempo indicato dalla legge, mentre incombe sul creditore quello di dimostrare che il proprio credito sia rimasto insoddisfatto, a tal riguardo avvalendosi del giuramento decisorio ovvero giovandosi della dichiarazione a mente della quale il debitore, in sede giudiziale, ammette che l'obbligazione non sia stata estinta (cfr. sul punto Cass. 1435/2021: “è ben diverso l'onere probatorio posto a carico rispettivamente del debitore e del creditore nell'ambito della prescrizione presuntiva. Ed invero, in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass.
785 del 1998)”).
Nel caso di specie le parti convenute, eccependo la prescrizione ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., hanno al contempo manifestato la volontà di essere garantiti dai terzi chiamati in causa con riguardo alle pretese attoree, in virtù dell'impegno da questi assunto e cristallizzatosi nella clausola identificata al n.
10 della scrittura privata sottoscritta in data 20.03.2009.
Tale dichiarazione postula l'inadempimento del diritto di credito in argomento, incompatibile con l'eccezione sollevata.
Va quindi esaminata la domanda di garanzia articolata dai convenuti.
Invero, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (Cass. 516/20).
Assume rilevanza, a tal riguardo, la scrittura privata, datata 20.03.2009, in virtù della quale e P_
, da una parte, e il e il , dall'altra, hanno inteso regolamen-tare il Persona_1 CP_8 CP_8
rapporto fra loro insorto e finalizzato alla realizzazione delle opere dai primi commissiona-te.
pagina 8 di 10 L'art. 10 delle condizioni pattiziamente convenute recita, invero, che “restano, inoltre, a carico delle imprese ogni ulteriore costo richiesto dall'ing. , ovvero spese di Parte_4 Parte_1 progettazione, eventuali oneri di plus valenza”.
L'espressione adoperata cristallizza e, al tempo stesso, chiarifica l'entità dell'impegno assunto dal e dal , titolari di omonime imprese edili: è su di essi che grava la realizzazione CP_8 CP_8 satisfattiva del diritto di credito vantato dall'attore con riguardo al proprio compenso professionale, includendo ogni costo legato alla progettazione, compresi gli oneri di plusvalenza, ossia anche quello oggetto di causa.
Sul punto giova precisare che sia i convenuti sia i terzi chiamati non hanno contestato né l'inclusione dei compensi richiesti in questa sede tra quelli per i quali era stato assunto l'obbligo di pagamento né il quantum richiesto.
Tale obbligo non può estendersi alla società dal momento che non si TR rintraccia, fra le clausole inserite nell'integrazione alla scrittura privata del 20.03.2009, sottoscritta in data 18.10.2010 fra i MA e la società in parola, un simile accordo. CP_1
In tale prospettiva, la pretesa avanzata dall'attore merita accoglimento, con condanna dei Parte_1 convenuti al pagamento, in favore del primo, del compenso maturato per l'attività compiuta in ri- ferimento alla perizia stragiudiziale, pari ad euro 25.776,92, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo e con la precisazione che non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, come richiesto dall'attore, trattandosi di un debito di valuta, non già di valore.
In ragione della richiesta di garanzia i terzi chiamati e vanno condannati a tenere CP_8 CP_8 indenni i convenuti in ordine alle somme versate in favore dell'attore.
Le spese di lite, tra e i convenuti, seguono la soccombenza e sono liquidate in Parte_1 dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 in ragione del valore della controversia e dell'attività pro- cessuale svolta, in applicazione dei parametri medi, in considerazione dei rapporti processuali og-getto del presente giudizio.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra la società e le altre parti stante la diffi-coltà Pt_1 di accertamento dei fatti di causa e la peculiarità del rapporto intercorso tra le parti nell'ambito della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
, in proprio, e dalla società in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante p.t., nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 9 di 10 in persona del legale rappresentante p.t., e TR Controparte_5 CP_6
, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda promossa da , in proprio, e, per l'effetto, condanna i convenuti, Parte_1 in solido fra loro, a corrispondere, in favore del primo, l'importo di euro 25.776,92, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
- condanna i terzi chiamati e a tenere indenni i convenuti Controparte_5 Controparte_6 rispetto al pagamento delle somme disposto in favore dell'attore ; Parte_1
- rigetta la domanda promossa dalla società Parte_1
- condanna i convenuti, in solido fra loro, alla refusione, in favore dell'attore , delle Parte_1
spese di lite, che vengono liquidate in euro 5.761,75, di cui euro 684,75 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese di lite tra le altre parti.
Bari, 21.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
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