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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1007/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]6 (all. 01), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia
Tomasoni del Foro di Trento, (C.F. ), con studio in 38122 Trento, CodiceFiscale_2
Via egli Orti n. 15, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso e
C.F. ato a Cles (TN) il 21.03.1979 e ivi Parte_2 C.F._3
residente in Pinzolo, fraz. Madonna di Campiglio, via Castelletto Inferiore n. 82 (all. 02), rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Antolini del Foro di Trento, (C.F.
), con studio in 38079 Tione di Trento (TN), via Dante n. 19, C.F._4
(indirizzo di posta elettronica , in virtù di procura in Email_1
calce rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso;
con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 04 marzo 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 08 maggio 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 04 marzo 2025.
All'udienza del 08 maggio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate, nonché, previa rimessione della causa sul ruolo, per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno;
3. Spese e competenze professionali di causa compensate tra le parti”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né al buon costume né all'ordine pubblico.
Il Giudizio, inoltre, dovrà proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 04-03-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 09 settembre 2017 ad Arco, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Arco al n.
9 - P. II – Serie A- Anno 2017);
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 09 maggio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi