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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/07/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 711 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.10.2022 avverso la sentenza del tribunale di Lecce n.449/20
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato in Lecce, alla via L. Ariosto n. 43, Pt_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Gianluigi Manelli che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(p. iva n. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, al Vico dei Protonobilissimi n. 8, presso lo studio dell'avv. Andrea Bortone che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così riportato nella sentenza impugnata ( n.449/20 del tribunale di Lecce): “ La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da
nei confronti di e per i danni riportati in seguito Controparte_2 Pt_1 Controparte_1 all'incidente stradale verificatosi in data 19.12.2013 sulla S.P. 370 all'altezza dell'intersezione per
1 Monteruga tra la Mercedes condotta dall'attore e la BMW del Fai, previo riconoscimento del concorso di responsabilità in capo al convenuto nella causazione dell'incidente.
Costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, replicando che Pt_1
l'incidente per cui è causa sia ascrivibile esclusivamente alla condotta colposa dell'attore, il quale, alla guida della Mercedes, ometteva di fermarsi allo stop e attraversava l'incrocio per Monteruga a velocità elevatissima, e svolgendo, pertanto, domanda riconvenzionale nei confronti della compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni occorsi alla vettura BMW, completamente distrutta in seguito all'occorso.
A sua volta costituitasi in giudizio, contestava in fatto ed in diritto la domanda Controparte_1
attorea, chiedendo il rigetto della pretesa, alla luce della esclusiva responsabilità dell'attore nell'illecito per cui è giudizio.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 12.11.2019 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti”.
Con sentenza n. n.449/20 il tribunale di Lecce così provvedeva: “ - rigetta l'azione di CP_2
; - rigetta la domanda riconvenzionale svolta da;
- condanna alla
[...] Pt_1 Controparte_2
Part refusione delle spese sostenute dalle parti convenute, liquidate in euro 2.100,00 per il ed
€ 1.400,00 per la compagnia convenuta, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- condanna alla refusione delle spese sostenute da Pt_1 Controparte_1 per difendersi dalla domanda riconvenzionale, liquidate in € 700,00 oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge”.
In estrema sintesi il giudice di primo grado rigettava la domanda risarcitoria proposta dallo CP_2
ritenendolo esclusivo responsabile del sinistro oggetto di causa in quanto “percorreva ad elevatissima velocità tutto il tratto di strada immediatamente precedente all'intersezione con la S.P. 111 Porto
Cesareo – Veglie, opportunamente evidenziata dalla segnaletica orizzontale e verticale, che indicava
l'imminente STOP ed imponeva, ancor prima dell'obbligo di dare precedenza, il rallentamento”; Part rigettava altresì la domanda riconvenzionale proposta dal così concludendo “Non sussistono dunque elementi per ritenere che il danno subito dal convenuto sia superiore a quello stimato e liquidato in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice, pari ad € 8.400,00, dovendosi pertanto Part rigettare ogni ulteriore pretesa risarcitoria del .
Avverso la predetta sentenza interponeva appello il sig. per i motivi che saranno di seguito Pt_1
esaminati.
Resisteva al gravame la Controparte_1
rimaneva contumace. Controparte_2
2 All'udienza del 19.10.2022 precisate le conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo la Corte, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello a , Controparte_2
non costituitosi nel presente grado di giudizio, ne dichiara la contumacia.
Con il primo motivo di gravame rubricato testualmente “I. Sulla errata e/o omessa valutazione degli atti di causa – sulla fondatezza della domanda riconvenzionale del sig. – sulle risultanze Pt_1 istruttorie” l'appellante denuncia l'errore del primo giudice nella quantificazione del danno e nel conseguente rigetto della domanda riconvenzionale da egli proposta nei confronti di Controparte_1 atteso che, dopo aver accertato l'esclusiva responsabilità dello nella causazione del
[...] CP_2
sinistro de quo e di conseguenza ritenuta superata la presunzione di colpa opposta dalla compagnia di assicurazioni in sede stragiudiziale nella misura del 70% in capo allo e del 30% in capo CP_2
Part al ha ritenuto satisfattiva la liquidazione del danno operata dalla nell'importo Controparte_1
Part di € 8.400,00 che il aveva comunicato di trattenere solo a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta.
Il motivo è fondato.
Il tribunale è incorso in errore allorquando ha affermato che non vi fossero elementi per ritenere che Part il danno subito dal fosse superiore a quello stimato e liquidato in via stragiudiziale dalla compagnia di assicurazioni posto che è pacifico che la liquidazione dell'importo di € 8.400,00 era
Part avvenuta sulla base di un presunto concorso di colpa del nella causazione del sinistro de quo nella misura del 30% poi escluso dalla sentenza impugnata la quale ha invece rigettato la domanda proposta dallo , addebitandogli l'esclusiva responsabilità del sinistro ed in relazione alla quale egli CP_2
non ha proposto appello incidentale neppure con riguardo alla condanna delle spese di giudizio.
Indipendentemente dalla prova della rottamazione, sulla quale continua ad insistere la compagnia di assicurazioni, invero neppure avvenuta perché l'autovettura risulta cessata dalla circolazione per esportazione verso l'Unione Europea, indubbiamente l'odierno appellante ha diritto al risarcimento integrale del danno subito a seguito del sinistro oggetto di causa.
In relazione al quantum la Corte ritiene condivisibile la valutazione del danno in € 12.000,00 effettuata dalla compagnia di assicurazioni, come da perizia dalla stessa prodotta in primo grado, posto che lo stesso c.t.u. nominato in primo grado che ha stimato in € 11.000,00 il valore della Bmv Part di proprietà del aveva evidenziato la difficoltà di procedere ad un analitico e verosimile computo estimativo dei danni riportati delle autovetture coinvolte nel sinistro, non avendo potuto visionare direttamente le stesse ed in mancanza di documentazione o di rilievi fotografici specifici dei danni su
3 lamierati interni ed organi ausiliari del moto propulsore e di accessori di altri organi ausiliari (pag.77 della relazione peritale a firma del dott. . Persona_1
Part La Corte ritiene pertanto in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal che allo stesso debba essere corrisposta l'ulteriore somma di € 3.600,00 quale differenza tra l'importo di
€ 8.400,00 già versato in via stragiudiziale dalla sulla base del presunto concorso Controparte_1
Part di colpa del nella misura del 30% e la valutazione del danno di € 12.000,00 effettuata dalla medesima compagnia di assicurazioni.
Il secondo motivo di appello concernente la condanna di al pagamento delle spese in favore Pt_1
della è assorbito dalla decisione. Controparte_1
In tale contesto l'appello va quindi accolto e la sentenza n.499/20 del tribunale di Lecce riformata,
La riforma dell'impugnata sentenza comporta una diversa regolazione delle spese di giudizio in base all'esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
1. Condanna e in solido al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1 Pt_1
della somma di € 3.600,00;
[...]
2. condanna al pagamento in favore di delle spese del primo grado Controparte_1 Pt_1 di giudizio che si liquidano in € 1.200,00 per compenso, oltre al 15% spese generali ed Iva e cap come per legge;
3. condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si
[...] liquidano in € 382,00 per spese ed € 1.100,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali ed Iva e cap come per legge;
4. dichiara il diritto di alla restituzione di quanto eventualmente versato in favore di Pt_1 in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice onorario ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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