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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/07/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 228/2021 R. G., vertente tra
c. f.: rappresentata e difesa, per procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce all'atto di appello, dall'avv. Manuela Raciti (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catania, via Vecchia Ognina n.143,
APPELLANTE contro
in persona dell'avv. Luca Franceschini, nella sua qualità di General Counsel Italian CP_1
Business della società, munito dei poteri di rappresentanza giusta procura speciale per atto a rogito
Notaio dr. di Milano dell'8/11/2012, rep. 70264, cod. fisc. , partita I.V.A. Per_1 P.IVA_1
, R.E.A. Roma 756453, elettivamente domiciliata in Messina, via Nicola Fabrizi n. 121, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Enrico Mirti Della Valle (con PEC indicata) che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Paolo Colombo (con PEC indicata), con facoltà di agire sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura a margine della comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, numero di iscrizione Controparte_2
Registro Imprese di Torino e Codice fiscale R.E.A. di Torino n. 1082, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti (con PEC indicata) per procura allegata all'atto di costituzione, presso il cui studio in Messina, via T. Cannizzaro isol. 276 n. 16 bis, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
1 ********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 324/2021 del 15 febbraio 2021, in materia di inadempimento contrattuale – restituzione somme, risarcimento danni ed altro.
**************
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2021 ha proposto appello Parte_1 davanti a questa Corte nei confronti di e di (già , CP_1 Controparte_2 Controparte_2 nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p. t., avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento delle domande da lei proposte, ha riconosciuto in suo favore ed a carico di il diritto al risarcimento dei danni, liquidati nella complessiva CP_1 somma di € 1.320,00, oltre interessi legali dal 22 giugno 2012 al soddisfo;
ha, poi, accolto la domanda di manleva avanzata da in persona del legale rappresentante p. t., nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante p. t., per l'effetto condannando quest'ultima Controparte_2 al pagamento, in favore della , della somma di € 1.320,00, oltre interessi legali dal 22 Pt_1 giugno 2012 al soddisfo, nonché la domanda riconvenzionale di in persona del legale CP_1 rappresentante p. t., per l'effetto condannando l'attrice a pagare, in favore dell'anzidetta società, la somma di € 2.540,15, oltre interessi legali dalla scadenza dalle singole fatture - n. M080098409 del
22 gennaio 2008 di €. 722,62, n. M080294464 del 30 marzo 2008 di €. 412,15 e n. 291011 del 3 novembre 2010 di €. 1.405,38 - al sodisfo;
ha rigettato nel resto le domande, condannando la
, al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. Pt_1 CP_1
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse modificato il capo di rigetto della domanda di rimborso dei maggiori mc addebitati a lei e non erogati, con conseguente condanna di e/o in via solidale con al rimborso di quanto versato in eccesso, CP_3 Controparte_2 determinando il relativo ammontare sulla base dei dati emergenti dalla consulenza di parte (pari a €
8.906,00) o, in alternativa, nella minor somma emergente dall'ulteriore raffronto avvenuto nel corso del primo grado del giudizio, pari a € 7.555,50, o, ancora, nella diversa misura calcolata dal nominando c. t. u. oppure nella diversa somma ritenuta provata;
per l'effetto, ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese del primo grado del giudizio. Ha domandato, poi, la modifica e/o la revoca del capo di sentenza che l'ha condannata al pagamento delle fatture azionate in via riconvenzione da e, in ogni caso ed in subordine, che fosse dichiarata cessata la materia CP_1 del contendere relativamente a detta domanda (essendo i relativi importi stati da lei spontaneamente Contr pagati in corso di causa), con conseguente condanna di al rimborso delle relative spese di CP_1
2 lite;
ha chiesto, infine, la modifica o la revoca del capo di sentenza che, pur accogliendo la domanda di risarcimento del danno da erogazione di gas impuro, ha compensato le spese di lite tra lei e della quale ha chiesto, invece, la condanna al rimborso delle spese di entrambi i Controparte_2 gradi di giudizio (in relazione a tale specifica domanda).
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11 giugno 2021 si è costituita in CP_1 persona del legale rappresentante p. t., resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
in persona del legale rappresentante p. t., si è costituita con comparsa Controparte_2 depositata il 13 luglio 2021, resistendo parimenti all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
Superato il vaglio di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza - come da ordinanza resa all'udienza del 19 luglio
2021 –, è stata fissata l'udienza del 12 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per ragioni organizzative varie (per le quali si rimanda ai relativi decreti presidenziali in atti), sino al 4 marzo 2025.
In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c. p. c., nessuna delle parti ha depositato note scritte di trattazione, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio
(24 giugno 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c. p. c., con provvedimento del 6 marzo 2025.
Entro detta data nessuna delle parti ha depositato note scritte, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c. p. c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 4 marzo 2025, né per quella del 24 giugno 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c. p. c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a
3 decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 18 Parte_1 marzo 2021, nei confronti di e di nelle persone dei rispettivi CP_1 Controparte_2 legali rappresentanti p. t., avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. n.
324/2021 del 15 febbraio 2021, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c. p. c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio il 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 228/2021 R. G., vertente tra
c. f.: rappresentata e difesa, per procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce all'atto di appello, dall'avv. Manuela Raciti (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catania, via Vecchia Ognina n.143,
APPELLANTE contro
in persona dell'avv. Luca Franceschini, nella sua qualità di General Counsel Italian CP_1
Business della società, munito dei poteri di rappresentanza giusta procura speciale per atto a rogito
Notaio dr. di Milano dell'8/11/2012, rep. 70264, cod. fisc. , partita I.V.A. Per_1 P.IVA_1
, R.E.A. Roma 756453, elettivamente domiciliata in Messina, via Nicola Fabrizi n. 121, P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Enrico Mirti Della Valle (con PEC indicata) che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Paolo Colombo (con PEC indicata), con facoltà di agire sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura a margine della comparsa di costituzione in appello,
APPELLATA
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, numero di iscrizione Controparte_2
Registro Imprese di Torino e Codice fiscale R.E.A. di Torino n. 1082, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'avv. Fabrizio Maimone Ansaldo Patti (con PEC indicata) per procura allegata all'atto di costituzione, presso il cui studio in Messina, via T. Cannizzaro isol. 276 n. 16 bis, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
1 ********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 324/2021 del 15 febbraio 2021, in materia di inadempimento contrattuale – restituzione somme, risarcimento danni ed altro.
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SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 marzo 2021 ha proposto appello Parte_1 davanti a questa Corte nei confronti di e di (già , CP_1 Controparte_2 Controparte_2 nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p. t., avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento delle domande da lei proposte, ha riconosciuto in suo favore ed a carico di il diritto al risarcimento dei danni, liquidati nella complessiva CP_1 somma di € 1.320,00, oltre interessi legali dal 22 giugno 2012 al soddisfo;
ha, poi, accolto la domanda di manleva avanzata da in persona del legale rappresentante p. t., nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante p. t., per l'effetto condannando quest'ultima Controparte_2 al pagamento, in favore della , della somma di € 1.320,00, oltre interessi legali dal 22 Pt_1 giugno 2012 al soddisfo, nonché la domanda riconvenzionale di in persona del legale CP_1 rappresentante p. t., per l'effetto condannando l'attrice a pagare, in favore dell'anzidetta società, la somma di € 2.540,15, oltre interessi legali dalla scadenza dalle singole fatture - n. M080098409 del
22 gennaio 2008 di €. 722,62, n. M080294464 del 30 marzo 2008 di €. 412,15 e n. 291011 del 3 novembre 2010 di €. 1.405,38 - al sodisfo;
ha rigettato nel resto le domande, condannando la
, al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. Pt_1 CP_1
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse modificato il capo di rigetto della domanda di rimborso dei maggiori mc addebitati a lei e non erogati, con conseguente condanna di e/o in via solidale con al rimborso di quanto versato in eccesso, CP_3 Controparte_2 determinando il relativo ammontare sulla base dei dati emergenti dalla consulenza di parte (pari a €
8.906,00) o, in alternativa, nella minor somma emergente dall'ulteriore raffronto avvenuto nel corso del primo grado del giudizio, pari a € 7.555,50, o, ancora, nella diversa misura calcolata dal nominando c. t. u. oppure nella diversa somma ritenuta provata;
per l'effetto, ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese del primo grado del giudizio. Ha domandato, poi, la modifica e/o la revoca del capo di sentenza che l'ha condannata al pagamento delle fatture azionate in via riconvenzione da e, in ogni caso ed in subordine, che fosse dichiarata cessata la materia CP_1 del contendere relativamente a detta domanda (essendo i relativi importi stati da lei spontaneamente Contr pagati in corso di causa), con conseguente condanna di al rimborso delle relative spese di CP_1
2 lite;
ha chiesto, infine, la modifica o la revoca del capo di sentenza che, pur accogliendo la domanda di risarcimento del danno da erogazione di gas impuro, ha compensato le spese di lite tra lei e della quale ha chiesto, invece, la condanna al rimborso delle spese di entrambi i Controparte_2 gradi di giudizio (in relazione a tale specifica domanda).
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11 giugno 2021 si è costituita in CP_1 persona del legale rappresentante p. t., resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
in persona del legale rappresentante p. t., si è costituita con comparsa Controparte_2 depositata il 13 luglio 2021, resistendo parimenti all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
Superato il vaglio di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza - come da ordinanza resa all'udienza del 19 luglio
2021 –, è stata fissata l'udienza del 12 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per ragioni organizzative varie (per le quali si rimanda ai relativi decreti presidenziali in atti), sino al 4 marzo 2025.
In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c. p. c., nessuna delle parti ha depositato note scritte di trattazione, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio
(24 giugno 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c. p. c., con provvedimento del 6 marzo 2025.
Entro detta data nessuna delle parti ha depositato note scritte, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c. p. c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 4 marzo 2025, né per quella del 24 giugno 2025, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c. p. c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a
3 decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 18 Parte_1 marzo 2021, nei confronti di e di nelle persone dei rispettivi CP_1 Controparte_2 legali rappresentanti p. t., avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. n.
324/2021 del 15 febbraio 2021, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c. p. c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio il 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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