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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
ORDINANZA - SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 14.7.2025, nella causa civile iscritta al n. 1967/24 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Leonardo Musa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to
Dario Piccioni, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario l'avv.to Musa
- opponente–
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Gennaro Leuzzi, in virtù di mandato conferito su foglio separato da considerarsi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-opposto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, rilevato che, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, l'opponente ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza territoriale ex art. 18 c.p.c. a favore del Tribunale di Roma, nel cui circondario risiede.
1 Costituendosi in giudizio, l'opposto ha espressamente aderito all'eccezione di incompetenza, riconoscendo che il criterio di collegamento della residenza, invocato in sede monitoria, portava effettivamente alla competenza del Tribunale di Roma ed ha quindi chiesto di applicare l'articolo
38 c.p.c., rimettendo la causa al giudice competente, assegnando alle parti il termine per la riassunzione innanzi al Tribunale di Roma.
Ritiene innanzitutto il giudice di doversi conformare all'insegnamento giurisprudenziale, ora largamente maggioritario, che reputa applicabile anche alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo il precetto di cui all'articolo 38 comma 2 c.p.c., a tenore del quale "fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo". Pertanto, stante l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma, occorre prendere atto con ordinanza di tale adesione;
disporre la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente;
non pronunciarsi sulle spese della presente fase, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza;
revocare invece il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente (Cass. n. 25180/2013, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 6106/2006,
Cass. n. 10687/2005, Cass. n. 14075/1999).
Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006,
Cass. n. 14075/1999).
Considerato che, pertanto e conclusivamente, con la presente ordinanza e non già con sentenza, preso atto dell'adesione di parte opposta ex art. 38 comma 2 c.p.c. all'eccezione di incompetenza territoriale, deve revocarsi il decreto opposto, in quanto nullo perché emesso da giudice incompetente;
disporsi la cancellazione della causa dal ruolo;
fissare in tre mesi il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Roma;
non pronunciarsi sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez,
Visto l'articolo 38 comma 2 c.p.c., nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti di così decide : Parte_1 CP_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 31/2024 emesso dal Tribunale di Lecce l'11.1.2024, in quanto nullo;
2 - dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- fissa in mesi tre dal deposito della presente ordinanza il termine per la riassunzione davanti al
Tribunale di Roma competente per territorio;
- nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 14 luglio 2025 alle ore 17.00
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
ORDINANZA - SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 14.7.2025, nella causa civile iscritta al n. 1967/24 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Leonardo Musa, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to
Dario Piccioni, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario l'avv.to Musa
- opponente–
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Gennaro Leuzzi, in virtù di mandato conferito su foglio separato da considerarsi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, procuratore domiciliatario
-opposto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, rilevato che, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, l'opponente ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza territoriale ex art. 18 c.p.c. a favore del Tribunale di Roma, nel cui circondario risiede.
1 Costituendosi in giudizio, l'opposto ha espressamente aderito all'eccezione di incompetenza, riconoscendo che il criterio di collegamento della residenza, invocato in sede monitoria, portava effettivamente alla competenza del Tribunale di Roma ed ha quindi chiesto di applicare l'articolo
38 c.p.c., rimettendo la causa al giudice competente, assegnando alle parti il termine per la riassunzione innanzi al Tribunale di Roma.
Ritiene innanzitutto il giudice di doversi conformare all'insegnamento giurisprudenziale, ora largamente maggioritario, che reputa applicabile anche alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo il precetto di cui all'articolo 38 comma 2 c.p.c., a tenore del quale "fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo". Pertanto, stante l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma, occorre prendere atto con ordinanza di tale adesione;
disporre la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente;
non pronunciarsi sulle spese della presente fase, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza;
revocare invece il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente (Cass. n. 25180/2013, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 6106/2006,
Cass. n. 10687/2005, Cass. n. 14075/1999).
Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006,
Cass. n. 14075/1999).
Considerato che, pertanto e conclusivamente, con la presente ordinanza e non già con sentenza, preso atto dell'adesione di parte opposta ex art. 38 comma 2 c.p.c. all'eccezione di incompetenza territoriale, deve revocarsi il decreto opposto, in quanto nullo perché emesso da giudice incompetente;
disporsi la cancellazione della causa dal ruolo;
fissare in tre mesi il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Roma;
non pronunciarsi sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez,
Visto l'articolo 38 comma 2 c.p.c., nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti di così decide : Parte_1 CP_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 31/2024 emesso dal Tribunale di Lecce l'11.1.2024, in quanto nullo;
2 - dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- fissa in mesi tre dal deposito della presente ordinanza il termine per la riassunzione davanti al
Tribunale di Roma competente per territorio;
- nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 14 luglio 2025 alle ore 17.00
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