Articolo 175 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 87 bisArticolo 88
Versione
1 gennaio 2006
Art. 175. Assicurazione di assistenza 1. L'assicurazione di assistenza e' il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficolta' al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto puo' essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2006
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