Art. 25.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 400, 401, 560 e 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 nonche' il fondo iscritto al capitolo numero 559 del medesimo stato di previsione, anche in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1609 , concernente norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste.
Il Ministro per il tesoro e, altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 400, 401, 560 e 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 nonche' il fondo iscritto al capitolo numero 559 del medesimo stato di previsione, anche in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1609 , concernente norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste.
Il Ministro per il tesoro e, altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.