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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott. Giuseppe Ondei Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2221/2024 promosso da:
(c.f. ), residente al Vicolo Aosta n. 17 – 22074 Parte_1 CodiceFiscale_1
OM (CO), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Spasari del Foro di Vibo Valentia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Caradosso n. 15
- appellante – contro quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
, quest'ultima a sua volta, mandataria di rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Controparte_3
Giovanni Simone del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Gabrio Serbelloni n. 4.
- appellata
OGGETTO: Fideiussione/opposizione avverso decreto ingiuntivo
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pag. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
- in accoglimento del presente atto di appello - riformare la sentenza n. 655/2024 pubblicata il
11.06.2024 (e notificata da controparte ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione in data 13.06.2024), nella causa civile n. 832/2022 R.G., da Tribunale di Como nella persona del
Giudice Dott.ssa Arianna Toppan, nella parte in cui rigetta il motivo di cui alla lettera B) dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2105/2021 (n. 4852/2021 R.G.) rubricato con il titolo
“NULLITA' PARZIALE DELLE CLAUSOLE DI CUI AI NUMERI 2, 6 E 8 DELLA FIDEIUSSIONE
SOTTOSCRITTA IL 29.10.2014 DA , e conseguentemente, e per l'effetto, Parte_1 accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia - anche parziale - della fideiussione
(con particolare riferimento alla clausola di cui al citato art. 6) prestata dall'opponente, Parte_1
, con conseguente estinzione della fideiussione in atti, con conseguente revoca del decreto
[...]
ingiuntivo opposto n. 2105/2021 del 28.12.2021 e rigetto, comunque, della domanda di pagamento formulata dall'istituto di credito convenuto opposto.
- condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. ”.
Per Controparte_1
“In via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi enunciati nel presente atto;
2) rigettare l'avversa istanza di sospensione e, per l'effetto, confermare l'esecutività dell'impugnata
Sentenza;
Nel merito:
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avverso appello e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, anche istruttorie, ex adverso formulate e le eccezioni sollevate, in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio e, in ogni caso, del tutto infondate e, per l'effetto;
4) confermare integralmente l'impugnata Sentenza n. 665/2024, pubblicata l'11.06.2024 dal
Tribunale di Como.
pag. 2
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
impugna la sentenza n. 655 del 10-11 giugno 2024 con cui il Tribunale di Como Parte_1 ha respinto l'opposizione proposta dalla predetta con atto notificato in data 4 marzo 2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 2105/2021 emesso nei suoi confronti, per l'importo di € 32.508,87 oltre accessori, in relazione a garanzia fideiussoria omnibus dalla stessa prestata in data 29 ottobre 2014 a favore del (poi dichiarato fallito). Controparte_4
A supporto dell'opposizione, la deduceva: Parte_1
- che la debitrice principale era stata dichiarata fallita in data 24.10.2018 e il fallimento era stato dichiarato chiuso, per mancanza di attivo, in data 22.11.2021;
- che avrebbe dovuto ritenersi la nullità della fideiussione omnibus e, comunque, la sua inefficacia per non aver la banca determinato il massimale garantito in proporzione alla normale e prevedibile attività del debitore ed alle sue potenzialità economiche, e, comunque, in conformità ai principi di buona fede e correttezza;
- che avrebbe del pari dovuto ritenersi l'avvenuta liberazione del fideiussore opponente ex art. 1955 c.c. in quanto, per fatto del creditore, non potrebbe più avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, considerato che l'opposta aveva agito in via monitoria solo in data 15.12.2021, dopo la chiusura del Fallimento del debitore principale, cosicché sarebbe preclusa alla garante qualsiasi azione surrogatoria o di regresso;
- che avrebbe dovuto altresì dichiararsi l'avvenuta liberazione del fideiussore opponente anche ex art. 1956 c.c. per le obbligazioni future sorte successivamente al 31.12.2014, data in cui il fido concesso di € 10.000,00 era stato “di fatto” aumentato fino ad € 50.000,00, o, quantomeno, per quelle sorte successivamente al 16.08.2017, data in cui la posizione era stata passata a sofferenza, considerando che l'opponente non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della banca circa l'andamento del conto corrente garantito;
- la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, avente ad oggetto la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto conforme a quella dichiarata in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a)
pag. 3 della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d'Italia del 22.05.2005; conseguentemente, l'avvenuta estinzione della fideiussione per non essersi la banca attivata per il recupero del credito entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dal
16.08.2017, data di chiusura del conto corrente.
Concludeva quindi per l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni istanza, domanda ed eccezione di controparte,
1. Revocare il decreto ingiuntivo n.ro 2105/2021 (n. 4852/2021 R.G.9 emesso il 28.12.2021 dal
Tribunale di Como nei confronti di , rigettando, comunque, la domanda di Parte_1
pagamento formulata nei suoi confronti;
2. Accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata dall'opponente, , in quanto generica e priva di riferimento alla natura ed al tipo di Parte_1
esposizione debitoria del ritenendo, in ogni caso, , Controparte_4 Parte_1
anche ai sensi e per gli effetti legali artt. 1955 e 1956 c.c., liberata da detta garanzia e ciò anche per
l'evidente nullità parziale della clausola di cui al n°6, con conseguente estinzione della fideiussione in atti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto, comunque, della domanda di pagamento formulata dalla banca convenuta in opposizione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di € 32.508,87, e trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo lo stesso sarà dovuto nella misura del 50% (€
259,00)”.
La convenuta opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, accertato l'esperimento del procedimento di mediazione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e del deposito degli atti difensivi conclusivi, così si pronunciava con la sentenza gravata:
- rigettava la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per genericità e mancanza di collegamento al tipo di esposizione debitoria del Controparte_4 essendo sufficientemente determinato l'oggetto della garanzia, come delineato dal modulo contrattuale (doc. 8 del fascicolo monitorio) ed essendo fissato l'importo massimo garantito di € 150.000,00;
- rigettava l'eccezione di estinzione del vincolo a norma dell'art. 1955 c.c., non potendosi ritenere colposa la scelta della creditrice di escutere il fideiussore dopo la chiusura del fallimento del debitore principale per esaurimento dell'attivo;
pag.
4 - rigettava l'eccezione di estinzione del vincolo ai sensi dell'art. 1956 c.c. non essendovi prova che, successivamente alla prestazione della garanzia, la banca avrebbe aumentato il fido concesso, facendo ulteriore credito alla debitrice senza il consenso del fideiussore;
- rigettava l'eccezione di nullità dell'art. 6 della garanzia prestata dalla in quanto Parte_1 conforme allo schema ABI, giudicato lesivo della concorrenza dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005, e pur riconoscendo la correttezza dell'opinamento giurisprudenziale che riteneva tale conformità astrattamente indicativa di condotta anticoncorrenziale (cfr. Cass. n. 13848/2019), affermava come il contratto in questione fosse stato concluso ben nove anni dopo al provvedimento di cui trattasi, non potendosi, pertanto, automaticamente ritenere comprovata la sua derivazione da intese anticoncorrenziali;
- respingeva l'opposizione e condannava la al pagamento delle spese del grado. Parte_1
***
Avverso tale pronuncia la interpone appello rassegnando un unico articolato motivo: Parte_1
Omessa motivazione. Applicabilità del codice del consumo e violazione dell'art 34. Nullità della clausola vessatoria (artt. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus). Rilevabilità d'ufficio. Applicabilità degli artt. 1469 bis e 1957 c.c.: il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto, in particolare, che la , segretaria del Consorzio debitore principale, era da qualificarsi a tutti gli effetti Parte_1
consumatore, e dunque, nei suoi confronti, le clausole derogatorie contenute nel modulo di fideiussione da costei sottoscritto, ed in particolare l'art. 6, ovvero la clausola di deroga al disposto dell'art 1957 c.c., avrebbero dovuto essere frutto di trattativa individuale ex art. 34 citato (da dimostrarsi da parte del creditore), non potendo considerarsi sufficiente la specifica approvazione delle stesse. Tale questione, peraltro, anche se non specificamente dedotta, avrebbe potuto e dovuto essere valutata dal Tribunale anche d'ufficio. Censurava la motivazione del giudice di prime cure, in sostanza, nella parte in cui – dovendosi applicare al caso di specie l'art. 1957 c.c., non validamente derogato dalla precitata clausola, - non aveva rilevato la decadenza del creditore per superamento del termine semestrale previsto dalla norma: il conto corrente garantito era stato infatti estinto in data 16 agosto 2017, mentre il decreto ingiuntivo era stato richiesto soltanto il 15 dicembre 2021.
Rassegnava quindi le conclusioni così come ritrascritte in epigrafe.
Nel giudizio di appello così radicato, si costituiva la creditrice opposta, rilevando, in principalità,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto di contenuto generico, di non meglio specificata critica alle statuizioni del giudice di prime cure, con le quali non vi era comunque reale confronto.
Nel merito, il convenuto contestava che alla potesse riconoscersi la qualità di consumatore, Parte_1
atteso che la sua posizione di segretaria del consorzio non consentiva di considerare il suo impegno pag. 5 di garante completamente avulso dagli scopi del consorzio e dalla sua funzionalità; contestava in ogni caso, in via subordinata, la rilevanza di una eventuale declaratoria di nullità parziale delle clausole di
“reviviscenza” e “sopravvivenza” di cui ai nn. 2 e 8 del contratto di garanzia, atteso che non risultava che la Banca creditrice avesse dovuto restituire somme incassate in adempimento delle obbligazioni garantite (ed anzi, la necessità di escutere la garante si era proprio presentata in quanto nulla aveva corrisposto la debitrice principale), ed atteso che non risultava che le obbligazioni garantite fossero state dichiarate invalide.
Quanto poi alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., escludeva che si trattasse di clausola vessatoria ed anche in denegata ipotesi in cui alla fosse stata riconosciuta la qualità di consumatore, Parte_1
rilevava come il modulo da costei sottoscritto contenesse una clausola di “pagamento a prima richiesta”, in forza della quale la giurisprudenza ormai consolidata riteneva sufficiente, ad evitare la decadenza comminata dalla norma, la semplice diffida stragiudiziale rivolta al fideiussore (cfr. ex multis, Cass. 3 novembre 2021 n. 31509). In ogni caso, poi, la Banca aveva rivolto tempestiva richiesta stragiudiziale anche al debitore principale (doc. n.10 del fascicolo monitorio).
Sottolineava ancora come, ulteriormente, l'obbligo fideiussorio assunto dalla non fosse Parte_1
soggetto ad alcun termine di decadenza, atteso che il contratto di fideiussione era stato convenzionalmente esteso sino all'adempimento integrale e comunque, fino alla scadenza dell'obbligazione principale (cfr. Cass. n. 16836/2015).
Osservava, infine, come anche nel denegato caso in cui si fosse ritenuta applicabile alla garanzia sottoscritta dalla Pravisano la disciplina consumeristica, la clausola della fideiussione n. 7 non avrebbe potuto reputarsi in contrasto con detta disciplina, osservando come la ratio della previsione di cui all'art. 1957 c.c. (non esporre il patrimonio del garante, a tempo indeterminato, al possibile lievitare dell'esposizione del debitore principale, nell'inerzia del creditore) sia comunque rispettata laddove, anche tramite diffida stragiudiziale, il fideiussore sia posto in grado di conoscere l'entità della propria esposizione patrimoniale, venendo nel contempo messo a conoscenza del fatto che, laddove la soddisfazione delle ragioni creditorie nei confronti del debitore principale risultasse impossibile, sarà lui chiamato ad adempiere in suo luogo.
Instava quindi per il rigetto del gravame, e per la conferma della sentenza impugnata.
***
In via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità del gravame e l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata: con l'atto di appello, infatti, la difesa della ha Parte_1
avanzato rilievi nei confronti di uno specifico motivo della decisione, ritenendo che, a proposito dello stesso (affrontato dal Giudice di primo grado con esclusivo riferimento alla mancanza di prova che pag. 6 la clausola derogatoria di cui al punto 6 non potesse ritenersi ragionevolmente frutto di intesa anticoncorrenziale) il Tribunale avrebbe potuto e dovuto rilevare che, essendo da qualificarsi
[...]
consumatrice, la clausola in oggetto avrebbe dovuto comunque, a pena di nullità, esser Parte_1
frutto di trattativa individuale, da dimostrarsi da parte della banca creditrice. In altri termini, data la qualità suddetta, si sarebbe dovuta dichiarare la nullità, tra le altre, della clausola sub 6 della fideiussione, nella parte in cui poneva deroga all'obbligo di attivazione di cui all'art. 1957 c.c., in quanto non frutto di trattativa individuale, e ciò in violazione dell'art. 33 e 34 del Codice del
Consumo, e di conseguenza, ritenere decaduta la parte creditrice dalla facoltà di escutere il garante.
Deve allora osservarsi, sul punto, che tale qualità non era stata allegata o provata nel giudizio di primo grado, laddove la – senza contestare di aver ricoperto il ruolo di segretaria del Parte_1 CP_4 all'epoca dei fatti - aveva semplicemente dedotto di non aver mai svolto alcun ruolo dirigenziale o imprenditoriale all'interno di esso, senza tuttavia esplicitare alcuna specifica argomentazione a proposito delle ragioni che l'avevano condotta a prestare la garanzia di cui si discute.
Soccorre, al proposito, la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I – 29 maggio
2024, n. 15020) a mente della quale: “….le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre
2014, n. 26242, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n.
19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022).
3.2.4.1. In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
3.2.4.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni,
Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, Par.5478 e 10712 del 2024)”.
In definitiva, il motivo sollevato appare tardivo, in quanto la avrebbe dovuto allegare Parte_1
quanto meno gli elementi costitutivi della dedotta nullità durante il giudizio di primo grado, come del resto ha opinato la predetta giurisprudenza di legittimità, affermando che il rilievo ex officio della pag. 7 nullità è legittimamente invocabile solo ove “i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero già stati tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisone fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio”(punto 4.1. della motivazione).
***
A prescindere, comunque, dal rilievo di indiscutibile tardività della doglianza sollevata dalla di mancato rilievo della nullità contrattuale in applicazione della disciplina consumeristica, Parte_1
resta il fatto che sulla scorta degli elementi da costei rappresentati, non è possibile escludere con certezza che nel prestare garanzia a favore del , costei abbia agito per scopi del tutto avulsi CP_4 dal proprio interesse all'attività del ed al funzionamento dell'ente collettivo per il quale CP_4
ella ha prestato attività di segretaria, presenziando e verbalizzando le assemblee di cui v'è traccia agli atti.
Se tanto è vero, e dovendosi valutare la posizione del garante “caso per caso”, come chiarito dalla giurisprudenza (in particolare, vedasi Cassazione civile sez. un. - 27/02/2023, n. 5868), ben può affermarsi, sulla scorta degli elementi di giudizio agli atti, come sia di tutta evidenza che la Parte_1
non abbia agito nel rendere la garanzia per scopi di natura schiettamente privata, ma abbia piuttosto agito nell'ambito di una propria attività di segretaria, strettamente collegata agli interessi del debitore principale.
Per la giurisprudenza citata, del resto, la qualità di consumatore deve essere esclusa ogni qualvolta possa affermarsi che sussiste un interesse patrimoniale al rilascio della garanzia.
Solo in alcune definite ipotesi il garante può considerarsi consumatore: e cioè quando non esiste alla base un collegamento funzionale fra fideiussore e debitore garantito, né sussiste per il garante un interesse patrimoniale al rilascio della garanzia, cosa che non può certo affermarsi nel caso che occupa.
***
Per mera completezza di motivazione ed a prescindere dai superiori assorbenti rilievi, vanno accolte le argomentazioni spese da parte appellata per sostenere l'irrilevanza ed inconferenza dell'eccepita nullità.
Con riferimento infatti alla clausola di reviviscenza di cui all'art. 2 della garanzia, non risultava che la banca avesse dovuto restituire somme a causa di annullamento, revoca o inefficacia di pagamenti.
pag. 8 Con riferimento alla clausola di sopravvivenza, di cui all'art. 8 della garanzia, non risultava che le obbligazioni garantite fossero state dichiarate invalide.
Quanto, infine, all'art. 6 (deroga all'art. 1957 c.c.), è da confermarsi l'orientamento, già espresso da questa Corte (cfr. Corte d'Appello Milano, 8 marzo 2024, n. 870, Pres. est. Ondei), secondo il quale tale clausola non può considerarsi “vessatoria” alla stregua di quanto previsto dall'art. 34 n. 3 del
Codice del Consumo, in quanto conforme al dettato normativo.
Aggiuntivamente, può anche richiamarsi l'orientamento secondo il quale in presenza di clausola, come quella presente nel modulo di fideiussione sottoscritto dalla (quella sub 7), con cui Parte_1
l'obbligazione del garante viene resa “a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore”, è sufficiente, al fine che la decadenza ex art. 1957 c.c. sia e efficacemente evitata, anche una mera richiesta stragiudiziale (Cass. 22346/2017; Cass. 31509/2021; ma anche questa stessa Corte
d'Appello, sentenze n. 220 del 24 gennaio 2023 e 3115 del 7 novembre 2023; da ultimo, anche
Cassazione civile , sez. III , 10/01/2025 , n. 660, a mente della quale: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all' art. 1957, comma 1,
c.c. , deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall' art. 1363
c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”; nella giurisprudenza di merito: Corte Appello Milano 20 febbraio 2024 n. 524;
Corte Appello Milano sez. I, 28/08/2023, n. 2561; Corte Appello Milano sez. I, 17/05/2023, n. 1600;
Corte Appello Napoli 25 luglio 2024 n. 3362; Corte Appello Bologna 18 dicembre 2013 n. 2503;
Corte appello Venezia sez. I, 10/10/2023, n. 1983; Corte di Appello di Firenze, sez. II, 9 maggio 2024
n. 819).
Detta richiesta stragiudiziale, va osservato, risulta tempestivamente inoltrata sia alla , con Parte_1
inoltro di raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 25 maggio 2017, ed anche al debitore principale, parimenti con lettera raccomandata ricevuta in data 7 marzo 2017.
In ogni caso, poi, la fideiussione in oggetto conteneva clausola derogatoria anche sul periodo di vigenza dell'obbligo di garanzia del fideiussore, che veniva convenzionalmente esteso oltre la scadenza dell'obbligazione principale, ma fino alla soddisfazione del creditore, secondo intesa reputata legittima dalla Corte di Cassazione (sent. 16836/2015; 8839/2007 ed altre).
Conclusioni e spese.
pag. 9 In conclusione, l'appello svolto da deve essere respinto, con condanna di costei al Parte_1
pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. n.
55/2024 e s.m.i., in base al valore di causa, tenendo conto dell'attività difensiva svolta (non vi è stata fase istruttoria) e assumendo i parametri medi.
Sussistono i requisiti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello, e per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Como n.
655 del 10 giugno 2024, pubblicata in data 11 giugno 2024;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara sussistenti i requisiti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Prima Sezione Civile
composta dai signori magistrati:
Dott. Giuseppe Ondei Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di secondo grado n. R.G. 2221/2024 promosso da:
(c.f. ), residente al Vicolo Aosta n. 17 – 22074 Parte_1 CodiceFiscale_1
OM (CO), rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Spasari del Foro di Vibo Valentia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Caradosso n. 15
- appellante – contro quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
, quest'ultima a sua volta, mandataria di rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Controparte_3
Giovanni Simone del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Gabrio Serbelloni n. 4.
- appellata
OGGETTO: Fideiussione/opposizione avverso decreto ingiuntivo
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pag. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
- in accoglimento del presente atto di appello - riformare la sentenza n. 655/2024 pubblicata il
11.06.2024 (e notificata da controparte ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione in data 13.06.2024), nella causa civile n. 832/2022 R.G., da Tribunale di Como nella persona del
Giudice Dott.ssa Arianna Toppan, nella parte in cui rigetta il motivo di cui alla lettera B) dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2105/2021 (n. 4852/2021 R.G.) rubricato con il titolo
“NULLITA' PARZIALE DELLE CLAUSOLE DI CUI AI NUMERI 2, 6 E 8 DELLA FIDEIUSSIONE
SOTTOSCRITTA IL 29.10.2014 DA , e conseguentemente, e per l'effetto, Parte_1 accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia - anche parziale - della fideiussione
(con particolare riferimento alla clausola di cui al citato art. 6) prestata dall'opponente, Parte_1
, con conseguente estinzione della fideiussione in atti, con conseguente revoca del decreto
[...]
ingiuntivo opposto n. 2105/2021 del 28.12.2021 e rigetto, comunque, della domanda di pagamento formulata dall'istituto di credito convenuto opposto.
- condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. ”.
Per Controparte_1
“In via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi enunciati nel presente atto;
2) rigettare l'avversa istanza di sospensione e, per l'effetto, confermare l'esecutività dell'impugnata
Sentenza;
Nel merito:
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avverso appello e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, anche istruttorie, ex adverso formulate e le eccezioni sollevate, in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio e, in ogni caso, del tutto infondate e, per l'effetto;
4) confermare integralmente l'impugnata Sentenza n. 665/2024, pubblicata l'11.06.2024 dal
Tribunale di Como.
pag. 2
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”.
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
impugna la sentenza n. 655 del 10-11 giugno 2024 con cui il Tribunale di Como Parte_1 ha respinto l'opposizione proposta dalla predetta con atto notificato in data 4 marzo 2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 2105/2021 emesso nei suoi confronti, per l'importo di € 32.508,87 oltre accessori, in relazione a garanzia fideiussoria omnibus dalla stessa prestata in data 29 ottobre 2014 a favore del (poi dichiarato fallito). Controparte_4
A supporto dell'opposizione, la deduceva: Parte_1
- che la debitrice principale era stata dichiarata fallita in data 24.10.2018 e il fallimento era stato dichiarato chiuso, per mancanza di attivo, in data 22.11.2021;
- che avrebbe dovuto ritenersi la nullità della fideiussione omnibus e, comunque, la sua inefficacia per non aver la banca determinato il massimale garantito in proporzione alla normale e prevedibile attività del debitore ed alle sue potenzialità economiche, e, comunque, in conformità ai principi di buona fede e correttezza;
- che avrebbe del pari dovuto ritenersi l'avvenuta liberazione del fideiussore opponente ex art. 1955 c.c. in quanto, per fatto del creditore, non potrebbe più avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, considerato che l'opposta aveva agito in via monitoria solo in data 15.12.2021, dopo la chiusura del Fallimento del debitore principale, cosicché sarebbe preclusa alla garante qualsiasi azione surrogatoria o di regresso;
- che avrebbe dovuto altresì dichiararsi l'avvenuta liberazione del fideiussore opponente anche ex art. 1956 c.c. per le obbligazioni future sorte successivamente al 31.12.2014, data in cui il fido concesso di € 10.000,00 era stato “di fatto” aumentato fino ad € 50.000,00, o, quantomeno, per quelle sorte successivamente al 16.08.2017, data in cui la posizione era stata passata a sofferenza, considerando che l'opponente non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della banca circa l'andamento del conto corrente garantito;
- la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, avente ad oggetto la deroga all'art. 1957 c.c., in quanto conforme a quella dichiarata in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a)
pag. 3 della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d'Italia del 22.05.2005; conseguentemente, l'avvenuta estinzione della fideiussione per non essersi la banca attivata per il recupero del credito entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dal
16.08.2017, data di chiusura del conto corrente.
Concludeva quindi per l'accoglimento delle seguenti domande:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni istanza, domanda ed eccezione di controparte,
1. Revocare il decreto ingiuntivo n.ro 2105/2021 (n. 4852/2021 R.G.9 emesso il 28.12.2021 dal
Tribunale di Como nei confronti di , rigettando, comunque, la domanda di Parte_1
pagamento formulata nei suoi confronti;
2. Accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia della fideiussione prestata dall'opponente, , in quanto generica e priva di riferimento alla natura ed al tipo di Parte_1
esposizione debitoria del ritenendo, in ogni caso, , Controparte_4 Parte_1
anche ai sensi e per gli effetti legali artt. 1955 e 1956 c.c., liberata da detta garanzia e ciò anche per
l'evidente nullità parziale della clausola di cui al n°6, con conseguente estinzione della fideiussione in atti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto, comunque, della domanda di pagamento formulata dalla banca convenuta in opposizione.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è di € 32.508,87, e trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo lo stesso sarà dovuto nella misura del 50% (€
259,00)”.
La convenuta opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, accertato l'esperimento del procedimento di mediazione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e del deposito degli atti difensivi conclusivi, così si pronunciava con la sentenza gravata:
- rigettava la domanda di accertamento della nullità della fideiussione per genericità e mancanza di collegamento al tipo di esposizione debitoria del Controparte_4 essendo sufficientemente determinato l'oggetto della garanzia, come delineato dal modulo contrattuale (doc. 8 del fascicolo monitorio) ed essendo fissato l'importo massimo garantito di € 150.000,00;
- rigettava l'eccezione di estinzione del vincolo a norma dell'art. 1955 c.c., non potendosi ritenere colposa la scelta della creditrice di escutere il fideiussore dopo la chiusura del fallimento del debitore principale per esaurimento dell'attivo;
pag.
4 - rigettava l'eccezione di estinzione del vincolo ai sensi dell'art. 1956 c.c. non essendovi prova che, successivamente alla prestazione della garanzia, la banca avrebbe aumentato il fido concesso, facendo ulteriore credito alla debitrice senza il consenso del fideiussore;
- rigettava l'eccezione di nullità dell'art. 6 della garanzia prestata dalla in quanto Parte_1 conforme allo schema ABI, giudicato lesivo della concorrenza dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005, e pur riconoscendo la correttezza dell'opinamento giurisprudenziale che riteneva tale conformità astrattamente indicativa di condotta anticoncorrenziale (cfr. Cass. n. 13848/2019), affermava come il contratto in questione fosse stato concluso ben nove anni dopo al provvedimento di cui trattasi, non potendosi, pertanto, automaticamente ritenere comprovata la sua derivazione da intese anticoncorrenziali;
- respingeva l'opposizione e condannava la al pagamento delle spese del grado. Parte_1
***
Avverso tale pronuncia la interpone appello rassegnando un unico articolato motivo: Parte_1
Omessa motivazione. Applicabilità del codice del consumo e violazione dell'art 34. Nullità della clausola vessatoria (artt. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus). Rilevabilità d'ufficio. Applicabilità degli artt. 1469 bis e 1957 c.c.: il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto, in particolare, che la , segretaria del Consorzio debitore principale, era da qualificarsi a tutti gli effetti Parte_1
consumatore, e dunque, nei suoi confronti, le clausole derogatorie contenute nel modulo di fideiussione da costei sottoscritto, ed in particolare l'art. 6, ovvero la clausola di deroga al disposto dell'art 1957 c.c., avrebbero dovuto essere frutto di trattativa individuale ex art. 34 citato (da dimostrarsi da parte del creditore), non potendo considerarsi sufficiente la specifica approvazione delle stesse. Tale questione, peraltro, anche se non specificamente dedotta, avrebbe potuto e dovuto essere valutata dal Tribunale anche d'ufficio. Censurava la motivazione del giudice di prime cure, in sostanza, nella parte in cui – dovendosi applicare al caso di specie l'art. 1957 c.c., non validamente derogato dalla precitata clausola, - non aveva rilevato la decadenza del creditore per superamento del termine semestrale previsto dalla norma: il conto corrente garantito era stato infatti estinto in data 16 agosto 2017, mentre il decreto ingiuntivo era stato richiesto soltanto il 15 dicembre 2021.
Rassegnava quindi le conclusioni così come ritrascritte in epigrafe.
Nel giudizio di appello così radicato, si costituiva la creditrice opposta, rilevando, in principalità,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto di contenuto generico, di non meglio specificata critica alle statuizioni del giudice di prime cure, con le quali non vi era comunque reale confronto.
Nel merito, il convenuto contestava che alla potesse riconoscersi la qualità di consumatore, Parte_1
atteso che la sua posizione di segretaria del consorzio non consentiva di considerare il suo impegno pag. 5 di garante completamente avulso dagli scopi del consorzio e dalla sua funzionalità; contestava in ogni caso, in via subordinata, la rilevanza di una eventuale declaratoria di nullità parziale delle clausole di
“reviviscenza” e “sopravvivenza” di cui ai nn. 2 e 8 del contratto di garanzia, atteso che non risultava che la Banca creditrice avesse dovuto restituire somme incassate in adempimento delle obbligazioni garantite (ed anzi, la necessità di escutere la garante si era proprio presentata in quanto nulla aveva corrisposto la debitrice principale), ed atteso che non risultava che le obbligazioni garantite fossero state dichiarate invalide.
Quanto poi alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., escludeva che si trattasse di clausola vessatoria ed anche in denegata ipotesi in cui alla fosse stata riconosciuta la qualità di consumatore, Parte_1
rilevava come il modulo da costei sottoscritto contenesse una clausola di “pagamento a prima richiesta”, in forza della quale la giurisprudenza ormai consolidata riteneva sufficiente, ad evitare la decadenza comminata dalla norma, la semplice diffida stragiudiziale rivolta al fideiussore (cfr. ex multis, Cass. 3 novembre 2021 n. 31509). In ogni caso, poi, la Banca aveva rivolto tempestiva richiesta stragiudiziale anche al debitore principale (doc. n.10 del fascicolo monitorio).
Sottolineava ancora come, ulteriormente, l'obbligo fideiussorio assunto dalla non fosse Parte_1
soggetto ad alcun termine di decadenza, atteso che il contratto di fideiussione era stato convenzionalmente esteso sino all'adempimento integrale e comunque, fino alla scadenza dell'obbligazione principale (cfr. Cass. n. 16836/2015).
Osservava, infine, come anche nel denegato caso in cui si fosse ritenuta applicabile alla garanzia sottoscritta dalla Pravisano la disciplina consumeristica, la clausola della fideiussione n. 7 non avrebbe potuto reputarsi in contrasto con detta disciplina, osservando come la ratio della previsione di cui all'art. 1957 c.c. (non esporre il patrimonio del garante, a tempo indeterminato, al possibile lievitare dell'esposizione del debitore principale, nell'inerzia del creditore) sia comunque rispettata laddove, anche tramite diffida stragiudiziale, il fideiussore sia posto in grado di conoscere l'entità della propria esposizione patrimoniale, venendo nel contempo messo a conoscenza del fatto che, laddove la soddisfazione delle ragioni creditorie nei confronti del debitore principale risultasse impossibile, sarà lui chiamato ad adempiere in suo luogo.
Instava quindi per il rigetto del gravame, e per la conferma della sentenza impugnata.
***
In via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità del gravame e l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata: con l'atto di appello, infatti, la difesa della ha Parte_1
avanzato rilievi nei confronti di uno specifico motivo della decisione, ritenendo che, a proposito dello stesso (affrontato dal Giudice di primo grado con esclusivo riferimento alla mancanza di prova che pag. 6 la clausola derogatoria di cui al punto 6 non potesse ritenersi ragionevolmente frutto di intesa anticoncorrenziale) il Tribunale avrebbe potuto e dovuto rilevare che, essendo da qualificarsi
[...]
consumatrice, la clausola in oggetto avrebbe dovuto comunque, a pena di nullità, esser Parte_1
frutto di trattativa individuale, da dimostrarsi da parte della banca creditrice. In altri termini, data la qualità suddetta, si sarebbe dovuta dichiarare la nullità, tra le altre, della clausola sub 6 della fideiussione, nella parte in cui poneva deroga all'obbligo di attivazione di cui all'art. 1957 c.c., in quanto non frutto di trattativa individuale, e ciò in violazione dell'art. 33 e 34 del Codice del
Consumo, e di conseguenza, ritenere decaduta la parte creditrice dalla facoltà di escutere il garante.
Deve allora osservarsi, sul punto, che tale qualità non era stata allegata o provata nel giudizio di primo grado, laddove la – senza contestare di aver ricoperto il ruolo di segretaria del Parte_1 CP_4 all'epoca dei fatti - aveva semplicemente dedotto di non aver mai svolto alcun ruolo dirigenziale o imprenditoriale all'interno di esso, senza tuttavia esplicitare alcuna specifica argomentazione a proposito delle ragioni che l'avevano condotta a prestare la garanzia di cui si discute.
Soccorre, al proposito, la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I – 29 maggio
2024, n. 15020) a mente della quale: “….le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre
2014, n. 26242, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n.
19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022).
3.2.4.1. In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
3.2.4.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni,
Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, Par.5478 e 10712 del 2024)”.
In definitiva, il motivo sollevato appare tardivo, in quanto la avrebbe dovuto allegare Parte_1
quanto meno gli elementi costitutivi della dedotta nullità durante il giudizio di primo grado, come del resto ha opinato la predetta giurisprudenza di legittimità, affermando che il rilievo ex officio della pag. 7 nullità è legittimamente invocabile solo ove “i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero già stati tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisone fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio”(punto 4.1. della motivazione).
***
A prescindere, comunque, dal rilievo di indiscutibile tardività della doglianza sollevata dalla di mancato rilievo della nullità contrattuale in applicazione della disciplina consumeristica, Parte_1
resta il fatto che sulla scorta degli elementi da costei rappresentati, non è possibile escludere con certezza che nel prestare garanzia a favore del , costei abbia agito per scopi del tutto avulsi CP_4 dal proprio interesse all'attività del ed al funzionamento dell'ente collettivo per il quale CP_4
ella ha prestato attività di segretaria, presenziando e verbalizzando le assemblee di cui v'è traccia agli atti.
Se tanto è vero, e dovendosi valutare la posizione del garante “caso per caso”, come chiarito dalla giurisprudenza (in particolare, vedasi Cassazione civile sez. un. - 27/02/2023, n. 5868), ben può affermarsi, sulla scorta degli elementi di giudizio agli atti, come sia di tutta evidenza che la Parte_1
non abbia agito nel rendere la garanzia per scopi di natura schiettamente privata, ma abbia piuttosto agito nell'ambito di una propria attività di segretaria, strettamente collegata agli interessi del debitore principale.
Per la giurisprudenza citata, del resto, la qualità di consumatore deve essere esclusa ogni qualvolta possa affermarsi che sussiste un interesse patrimoniale al rilascio della garanzia.
Solo in alcune definite ipotesi il garante può considerarsi consumatore: e cioè quando non esiste alla base un collegamento funzionale fra fideiussore e debitore garantito, né sussiste per il garante un interesse patrimoniale al rilascio della garanzia, cosa che non può certo affermarsi nel caso che occupa.
***
Per mera completezza di motivazione ed a prescindere dai superiori assorbenti rilievi, vanno accolte le argomentazioni spese da parte appellata per sostenere l'irrilevanza ed inconferenza dell'eccepita nullità.
Con riferimento infatti alla clausola di reviviscenza di cui all'art. 2 della garanzia, non risultava che la banca avesse dovuto restituire somme a causa di annullamento, revoca o inefficacia di pagamenti.
pag. 8 Con riferimento alla clausola di sopravvivenza, di cui all'art. 8 della garanzia, non risultava che le obbligazioni garantite fossero state dichiarate invalide.
Quanto, infine, all'art. 6 (deroga all'art. 1957 c.c.), è da confermarsi l'orientamento, già espresso da questa Corte (cfr. Corte d'Appello Milano, 8 marzo 2024, n. 870, Pres. est. Ondei), secondo il quale tale clausola non può considerarsi “vessatoria” alla stregua di quanto previsto dall'art. 34 n. 3 del
Codice del Consumo, in quanto conforme al dettato normativo.
Aggiuntivamente, può anche richiamarsi l'orientamento secondo il quale in presenza di clausola, come quella presente nel modulo di fideiussione sottoscritto dalla (quella sub 7), con cui Parte_1
l'obbligazione del garante viene resa “a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore”, è sufficiente, al fine che la decadenza ex art. 1957 c.c. sia e efficacemente evitata, anche una mera richiesta stragiudiziale (Cass. 22346/2017; Cass. 31509/2021; ma anche questa stessa Corte
d'Appello, sentenze n. 220 del 24 gennaio 2023 e 3115 del 7 novembre 2023; da ultimo, anche
Cassazione civile , sez. III , 10/01/2025 , n. 660, a mente della quale: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all' art. 1957, comma 1,
c.c. , deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall' art. 1363
c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”; nella giurisprudenza di merito: Corte Appello Milano 20 febbraio 2024 n. 524;
Corte Appello Milano sez. I, 28/08/2023, n. 2561; Corte Appello Milano sez. I, 17/05/2023, n. 1600;
Corte Appello Napoli 25 luglio 2024 n. 3362; Corte Appello Bologna 18 dicembre 2013 n. 2503;
Corte appello Venezia sez. I, 10/10/2023, n. 1983; Corte di Appello di Firenze, sez. II, 9 maggio 2024
n. 819).
Detta richiesta stragiudiziale, va osservato, risulta tempestivamente inoltrata sia alla , con Parte_1
inoltro di raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 25 maggio 2017, ed anche al debitore principale, parimenti con lettera raccomandata ricevuta in data 7 marzo 2017.
In ogni caso, poi, la fideiussione in oggetto conteneva clausola derogatoria anche sul periodo di vigenza dell'obbligo di garanzia del fideiussore, che veniva convenzionalmente esteso oltre la scadenza dell'obbligazione principale, ma fino alla soddisfazione del creditore, secondo intesa reputata legittima dalla Corte di Cassazione (sent. 16836/2015; 8839/2007 ed altre).
Conclusioni e spese.
pag. 9 In conclusione, l'appello svolto da deve essere respinto, con condanna di costei al Parte_1
pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. n.
55/2024 e s.m.i., in base al valore di causa, tenendo conto dell'attività difensiva svolta (non vi è stata fase istruttoria) e assumendo i parametri medi.
Sussistono i requisiti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello, e per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Como n.
655 del 10 giugno 2024, pubblicata in data 11 giugno 2024;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara sussistenti i requisiti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri
Il Presidente
Giuseppe Ondei
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