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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Giulio
Cataldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7557/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace
di Barra n. 4976/2021 depositata il 16.11.2021, e vertente
TRA
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cercola (NA), al Viale G. Moscati n°21 presso lo studio dell'avv. Ciro Frattini (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura allegata all'atto di primogrado appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Poggio Dei Mari n. 46 presso lo studio dell'avv. Fabio Pugliese (C.F. ) che la C.F._3
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione in appello
appellata NONCHÈ
in persona del Prefetto p. t. Controparte_2
appellata contumace
Conclusioni per l'appellante: In via principale, in considerazione dell'avvenuto
azzeramento / sgravio della cartella n° 07120190084178844001 come da doc. 3 depositato in
appello da controparte, chiede dichiararsi la sopravvenuta cessata materia del contendere, con
vittoria di spese ovvero con compensazione delle stesse (laddove l'appello dovesse essere ritenuto
inammissibile e/o infondato per motivi di diritto, ma alla luce della sostanziale correttezza della
pretesa dell'attore/appellante e del resistervi in malafede ovvero con colpa grave dell'
[...]
. Controparte_3
In via subordinata, chiede accogliersi le conclusioni rese in sede di appello, ovvero:
- In riforma del capo 1) ("Dichiara l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse") ed
in via principale, accogliere integralmente l'opposizione annullare la cartella di pagamento nr.
07120190084178844001 di euro 316,11, per i motivi di cui in atto;
- In riforma del capo 2) ("compensa tra le parti le spese di lite"), in via principale, condannare
gli appellati al pagamento delle competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, oltre
IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore, Avv. Ciro Frattini ”
Conclusioni per : “In via preliminare, Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti previsti a pena di
inammissibilità del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;
- Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del
combinato disposto di cui agli artt. 113 e 339 c.p.c.;
- Nel merito, rigettare l'appello avversario, confermando la sentenza inopinatamente impugnata
ex adverso;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari in capo alla soccombente parte appellante.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, citò in Parte_1
giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace
di Barra l' nonché la Controparte_1 CP_4
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
07120190084178844001 dell'importo di euro 316,11 (dovuto all'ente creditore in dipendenza del verbale di contestazione SCV/0004144351,
relativo a contravvenzioni al CdS elevato il 24.02.2015) notificatagli in data 7.03.2020. A fondamento dell'opposizione, sostenne che in data
22.07.2019, era stata notificata alla sig.ra quale Parte_2
obbligata in solido, la cartella di pagamento n. 07120190084178844000 in dipendenza del medesimo verbale di contestazione SCV/0004144351, che la aveva provveduto al pagamento del dovuto sin dal 6.9.2019, Parte_2
e che un proprio ricorso in autotutela, con cui aveva evidenziato l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, era rimasto senza esito. Su tali premesse chiese l'annullamento della cartella impugnata con riferimento al citato verbale, in quanto già integralmente pagato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituì l' eccependo il proprio difetto Controparte_3
di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Rimase contumace la Controparte_4
Con sentenza n. 4976/2021, il giudice di pace di Barra, ha dichiarato l'opposizione inammissibile, per difetto di interesse, compensando integralmente le spese di lite.
3 Per la riforma della sentenza ha proposto appello che, Parte_1
nel reiterare le deduzioni già svolte in primo grado, ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado, frutto di una scorretta interpretazione e valutazione da parte del giudice di prime cure della domanda, trattandosi di una opposizione avverso una cartella notificata per far valere l'inesistenza del titolo, e non di una opposizione avverso un mero estratto di ruolo sulla scorta di una presunta omessa notifica. Ha,
pertanto, concluso chiedendo che, in riforma della decisione impugnata,
il tribunale accogliesse l'opposizione, annullando la cartella nr.
07120190084178844001 per € 316,11, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l' resistendo al gravame, Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 113 e 339 c.p.c. e contestando anche nel merito le ragioni di impugnazione.
La , ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_5
All'udienza del 11.03. 2024, l'appellante, a seguito dell'avvenuto sgravio della cartella oggetto dell'appello, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con vittoria di spese ovvero con compensazione delle stesse.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 31.10.2024 sulle conclusioni riportate in epigrafe, con la concessione del termine di 20
giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle repliche.
Il provvedimento di sgravio ha determinato la cessazione della materia del contendere per l'impossibilità dell'ente di riscossione di proseguire la
4 procedura esecutiva. Tuttavia, costituisce orientamento pacifico quello secondo cui “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio,
salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il giudicante non
è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario
della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza
virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite” (vd. da ultimo Cass.
civ. sent. n. 20178/2022).
Ebbene, nel caso di specie, va considerato che l'appello risultava inammissibile.
Ed infatti, ha agito in primo grado per ottenere Parte_1
l'annullamento di una cartella recante l'iscrizione a ruolo di una pretesa creditoria della per l'importo complessivo di € 316,11. Controparte_5
Dunque, la decisione assunta dal primo giudice deve considerarsi secondo equità in base al chiaro tenore dell'art. 113, secondo comma,
c.p.c., in virtù del quale il giudice di pace decide equitativamente le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Trattandosi di decisione equitativa, la possibilità di gravame è fortemente limitata, dal momento che l'art. 339 c.p.c. impone gravosi oneri a carico dell'appellante: in tali controversie, infatti, la sentenza è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di
norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Il legislatore, cioè, nell'ambito di un generale restringimento, per effetto
5 della modifica dell'art. 342 c.p.c., degli spazi di operatività dell'appello che non è più una rivisitazione della pronuncia di prime cure sulla scorta di una generica doglianza di ingiustizia della decisione, ha palesato un evidente disfavore verso l'appello contro sentenze emesse in cause di valore particolarmente modesto, per le quali, oltre a prescrivere la decisione equitativa in primo grado da parte del giudice di pace, ha ritenuto che l'intervento del giudice di grado superiore fosse ammissibile soltanto in presenza di violazioni di norme o principi basilari del processo o dell'ordinamento. Ciò vuol dire che la parte soccombente,
allorché voglia impugnare una sentenza del GdP pronunciata secondo equità, non solo debba indicare le parti del provvedimento censurate e le modifiche richieste ma, soprattutto, debba specificare quali “violazioni
delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei
principi regolatori della materia siano ravvisabili, e la loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata”.
Nel caso di specie, per contestare la decisione assunta in primo grado,
l'appellante si duole – con motivi correttamente formulati rispetto al parametro dell'art. 342 c.p.c. – del travisamento del contenuto della domanda e della conseguente affermazione di una carenza di interesse ad agire.
Ma, così facendo, in buona sostanza ha palesato le ragioni per le quali, a suo giudizio, la domanda, così come proposta in primo grado, avrebbe dovuto essere accolta, strutturando il proprio atto di gravame prescindendo del tutto dal citato disposto dell'art. 339 c.p.c., senza ricondurre, cioè, la pretesa erroneità della sentenza ad alcuno di quei
6 gravi e tipizzati vizi che, soli, consentono di impugnare le pronunce di equità del giudice di pace. Non appare, al riguardo, sufficiente quanto osservato dall'appellante in comparsa conclusionale, secondo cui la pronuncia resa in prime cure, motivata su una carenza di interesse ad agire, risulterebbe contraria ai principi regolatori della materia, rendendo perciò la sentenza appellabile: si tratta di affermazione del tutto generica,
come tale idonea ad eludere la disposizione normativa citata.
Per completezza va anche evidenziato che, nel caso di specie, non trova applicazione la deroga alla regola della decisione equitativa prevista dall'art. 7, comma 10, del d. lgs. 150 del 2011. Quest'ultima previsione,
infatti, è relativa ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, e,
dunque, potrebbe applicarsi nel caso di opposizioni cd. recuperatorie,
sottoposte anche al rito previsto dall'art. 7 del d. lgs. 150/2011. Quella
proposta dall' invece, era un'opposizione finalizzata a far valere Pt_1
un fatto estintivo del titolo, quale l'intervenuto pregresso pagamento da parte di una coobbligata;
appare allora evidente che non trovi applicazione neanche il comma 10 dell'art. 7, e ritrovi, al contrario, piena applicazione il combinato disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c.
Quanto detto induce a ritenere che la soccombenza virtuale sia a carico dell'odierno appellante;
e, tuttavia, le ragioni in rito della decisione, unite al contegno processuale dell'appellata – che ha reso noto lo sgravio della cartella solo nel corso del presente giudizio di gravame, benché risalente a pochi giorni dopo la notifica della citazione in primo grado –
costituiscono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese
7 del grado, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando in grado di appello,
così provvede:
- a) dichiara cessata la materia del contendere;
- c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 5 gennaio 2025
Il Giudice
Giulio Cataldi
Firma digitale
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Giulio
Cataldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7557/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace
di Barra n. 4976/2021 depositata il 16.11.2021, e vertente
TRA
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cercola (NA), al Viale G. Moscati n°21 presso lo studio dell'avv. Ciro Frattini (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura allegata all'atto di primogrado appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Poggio Dei Mari n. 46 presso lo studio dell'avv. Fabio Pugliese (C.F. ) che la C.F._3
rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione in appello
appellata NONCHÈ
in persona del Prefetto p. t. Controparte_2
appellata contumace
Conclusioni per l'appellante: In via principale, in considerazione dell'avvenuto
azzeramento / sgravio della cartella n° 07120190084178844001 come da doc. 3 depositato in
appello da controparte, chiede dichiararsi la sopravvenuta cessata materia del contendere, con
vittoria di spese ovvero con compensazione delle stesse (laddove l'appello dovesse essere ritenuto
inammissibile e/o infondato per motivi di diritto, ma alla luce della sostanziale correttezza della
pretesa dell'attore/appellante e del resistervi in malafede ovvero con colpa grave dell'
[...]
. Controparte_3
In via subordinata, chiede accogliersi le conclusioni rese in sede di appello, ovvero:
- In riforma del capo 1) ("Dichiara l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse") ed
in via principale, accogliere integralmente l'opposizione annullare la cartella di pagamento nr.
07120190084178844001 di euro 316,11, per i motivi di cui in atto;
- In riforma del capo 2) ("compensa tra le parti le spese di lite"), in via principale, condannare
gli appellati al pagamento delle competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, oltre
IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore, Avv. Ciro Frattini ”
Conclusioni per : “In via preliminare, Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti previsti a pena di
inammissibilità del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.;
- Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del
combinato disposto di cui agli artt. 113 e 339 c.p.c.;
- Nel merito, rigettare l'appello avversario, confermando la sentenza inopinatamente impugnata
ex adverso;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari in capo alla soccombente parte appellante.”
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, citò in Parte_1
giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace
di Barra l' nonché la Controparte_1 CP_4
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
07120190084178844001 dell'importo di euro 316,11 (dovuto all'ente creditore in dipendenza del verbale di contestazione SCV/0004144351,
relativo a contravvenzioni al CdS elevato il 24.02.2015) notificatagli in data 7.03.2020. A fondamento dell'opposizione, sostenne che in data
22.07.2019, era stata notificata alla sig.ra quale Parte_2
obbligata in solido, la cartella di pagamento n. 07120190084178844000 in dipendenza del medesimo verbale di contestazione SCV/0004144351, che la aveva provveduto al pagamento del dovuto sin dal 6.9.2019, Parte_2
e che un proprio ricorso in autotutela, con cui aveva evidenziato l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, era rimasto senza esito. Su tali premesse chiese l'annullamento della cartella impugnata con riferimento al citato verbale, in quanto già integralmente pagato, con vittoria delle spese di lite.
Si costituì l' eccependo il proprio difetto Controparte_3
di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Rimase contumace la Controparte_4
Con sentenza n. 4976/2021, il giudice di pace di Barra, ha dichiarato l'opposizione inammissibile, per difetto di interesse, compensando integralmente le spese di lite.
3 Per la riforma della sentenza ha proposto appello che, Parte_1
nel reiterare le deduzioni già svolte in primo grado, ha lamentato l'erroneità della decisione di primo grado, frutto di una scorretta interpretazione e valutazione da parte del giudice di prime cure della domanda, trattandosi di una opposizione avverso una cartella notificata per far valere l'inesistenza del titolo, e non di una opposizione avverso un mero estratto di ruolo sulla scorta di una presunta omessa notifica. Ha,
pertanto, concluso chiedendo che, in riforma della decisione impugnata,
il tribunale accogliesse l'opposizione, annullando la cartella nr.
07120190084178844001 per € 316,11, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l' resistendo al gravame, Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 113 e 339 c.p.c. e contestando anche nel merito le ragioni di impugnazione.
La , ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_5
All'udienza del 11.03. 2024, l'appellante, a seguito dell'avvenuto sgravio della cartella oggetto dell'appello, ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con vittoria di spese ovvero con compensazione delle stesse.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 31.10.2024 sulle conclusioni riportate in epigrafe, con la concessione del termine di 20
giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle repliche.
Il provvedimento di sgravio ha determinato la cessazione della materia del contendere per l'impossibilità dell'ente di riscossione di proseguire la
4 procedura esecutiva. Tuttavia, costituisce orientamento pacifico quello secondo cui “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio,
salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale. Il giudicante non
è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario
della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza
virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite” (vd. da ultimo Cass.
civ. sent. n. 20178/2022).
Ebbene, nel caso di specie, va considerato che l'appello risultava inammissibile.
Ed infatti, ha agito in primo grado per ottenere Parte_1
l'annullamento di una cartella recante l'iscrizione a ruolo di una pretesa creditoria della per l'importo complessivo di € 316,11. Controparte_5
Dunque, la decisione assunta dal primo giudice deve considerarsi secondo equità in base al chiaro tenore dell'art. 113, secondo comma,
c.p.c., in virtù del quale il giudice di pace decide equitativamente le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Trattandosi di decisione equitativa, la possibilità di gravame è fortemente limitata, dal momento che l'art. 339 c.p.c. impone gravosi oneri a carico dell'appellante: in tali controversie, infatti, la sentenza è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di
norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Il legislatore, cioè, nell'ambito di un generale restringimento, per effetto
5 della modifica dell'art. 342 c.p.c., degli spazi di operatività dell'appello che non è più una rivisitazione della pronuncia di prime cure sulla scorta di una generica doglianza di ingiustizia della decisione, ha palesato un evidente disfavore verso l'appello contro sentenze emesse in cause di valore particolarmente modesto, per le quali, oltre a prescrivere la decisione equitativa in primo grado da parte del giudice di pace, ha ritenuto che l'intervento del giudice di grado superiore fosse ammissibile soltanto in presenza di violazioni di norme o principi basilari del processo o dell'ordinamento. Ciò vuol dire che la parte soccombente,
allorché voglia impugnare una sentenza del GdP pronunciata secondo equità, non solo debba indicare le parti del provvedimento censurate e le modifiche richieste ma, soprattutto, debba specificare quali “violazioni
delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei
principi regolatori della materia siano ravvisabili, e la loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata”.
Nel caso di specie, per contestare la decisione assunta in primo grado,
l'appellante si duole – con motivi correttamente formulati rispetto al parametro dell'art. 342 c.p.c. – del travisamento del contenuto della domanda e della conseguente affermazione di una carenza di interesse ad agire.
Ma, così facendo, in buona sostanza ha palesato le ragioni per le quali, a suo giudizio, la domanda, così come proposta in primo grado, avrebbe dovuto essere accolta, strutturando il proprio atto di gravame prescindendo del tutto dal citato disposto dell'art. 339 c.p.c., senza ricondurre, cioè, la pretesa erroneità della sentenza ad alcuno di quei
6 gravi e tipizzati vizi che, soli, consentono di impugnare le pronunce di equità del giudice di pace. Non appare, al riguardo, sufficiente quanto osservato dall'appellante in comparsa conclusionale, secondo cui la pronuncia resa in prime cure, motivata su una carenza di interesse ad agire, risulterebbe contraria ai principi regolatori della materia, rendendo perciò la sentenza appellabile: si tratta di affermazione del tutto generica,
come tale idonea ad eludere la disposizione normativa citata.
Per completezza va anche evidenziato che, nel caso di specie, non trova applicazione la deroga alla regola della decisione equitativa prevista dall'art. 7, comma 10, del d. lgs. 150 del 2011. Quest'ultima previsione,
infatti, è relativa ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, e,
dunque, potrebbe applicarsi nel caso di opposizioni cd. recuperatorie,
sottoposte anche al rito previsto dall'art. 7 del d. lgs. 150/2011. Quella
proposta dall' invece, era un'opposizione finalizzata a far valere Pt_1
un fatto estintivo del titolo, quale l'intervenuto pregresso pagamento da parte di una coobbligata;
appare allora evidente che non trovi applicazione neanche il comma 10 dell'art. 7, e ritrovi, al contrario, piena applicazione il combinato disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c.
Quanto detto induce a ritenere che la soccombenza virtuale sia a carico dell'odierno appellante;
e, tuttavia, le ragioni in rito della decisione, unite al contegno processuale dell'appellata – che ha reso noto lo sgravio della cartella solo nel corso del presente giudizio di gravame, benché risalente a pochi giorni dopo la notifica della citazione in primo grado –
costituiscono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese
7 del grado, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando in grado di appello,
così provvede:
- a) dichiara cessata la materia del contendere;
- c) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 5 gennaio 2025
Il Giudice
Giulio Cataldi
Firma digitale
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