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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/11/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4741 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023 – avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti – vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentate e difese Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Daniela Basta (C.F. ), C.F._3
Attrici
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._4 difeso dall'Avv. Mario Simone (C.F. , C.F._5
Convenuto
********
Conclusioni: come da verbale di udienza dell' 08.10.2025.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25/09/2023, le IGg.re ed Parte_1 Pt_2 esponevano che in data 30/12/2022 decedeva e che in data 16/01/2023, le
[...] CP_2 stesse, rispettivamente nipote del la prima e figlia della stessa la seconda, chiedevano la CP_2 pubblicazione del testamento per Notar redatto in data 13/07/2016. Persona_1
Con tale atto il de cuius aveva lasciato in eredità alla IG.ra la piena proprietà Parte_2 dell'abitazione sita in Palagiano, via Filangieri 60, I piano, nonché la nuda proprietà dell'appartamento di via Filangieri 60, II piano, del quale si era riservato l'usufrutto. I restanti beni immobili e mobili erano stati lasciati in eredità alla nipote Parte_1
Esponevano le attrici che il de cuius, in vita ,era proprietario delle seguenti unità immobiliari: - abitazione in Palagiano, via Filangieri 60, I piano, Fol. 11 p.lla 1518 sub 3; - appartamento in
Palagiano, via Filangieri 60, II piano, Fol. 11 p.lla 1518 sub 4; - 6 appartamenti in Palagiano, via
1 Carella 37, Fol. 23 p.lla 250 sub 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6; - villino in Palagiano, via della Pace n. 30, con annesso garage, Fol. 23 p.lla 111 sub 7 e 34.
In data 06/02/2023, il IG. , odierno convenuto, inviava loro una missiva per Controparte_1 notiziarle dell'esistenza di un successivo testamento redatto in data 22.09.2020 , comportante la revoca di quello risalente al 2016, pubblicato in data 30/01/23, per Notar e Persona_2 contenente la sua istituzione ad erede universale.
Le attrici lamentavano il fatto che il de cuius, ancor prima della redazione del testamento del
22/09/2020, era affetto da una serie di patologie, che ne avevano causato un declino funzionale e cognitivo e che già dal 2018 era stato certificato invalido con indennità di accompagnamento.
Riferivano, pertanto che il de cuius aveva redatto un testamento quando non si trovava in condizioni di piena capacità di intendere e volere.
Domandavano, dunque, in via principale, accertare e dichiarare, il difetto di capacità di disporre per testamento ex art. 591 c.c. di e, per l'effetto pronunciare l'annullamento dell'atto CP_2 testamentario del 22/09/2020 Rep. N. 410, registrato a Taranto il 30/01/2023 dal Notaio Per_2
Rep. 80.157 Raccolta n. 19.221 e la sua inefficacia, per incapacità di disporre del testatore;
[...] in via subordinata accertare e dichiarare, l' annullamento del predetto testamento ex art. 624 c.c., per essere le disposizioni testamentarie frutto di evidente vizio di volontà del de cuius, nonché , in ogni caso, ordinare al convenuto la restituzione dei beni mobili e immobili di cui era, nel frattempo, entrato in possesso con condanna alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.12.2023 si costituiva in giudizio , Controparte_1 contestando in fatto e diritto le domande proposte dalle attrici e concludendo per il rigetto delle stesse, in quanto inammissibili, improponibili, infondate , richiedendone la condanna per responsabilità aggravata, al risarcimento dei danni, ex art. 96 I comma c.p.c., per aver agito improvvidamente in giudizio, nonché ai sensi del II comma dello stesso articolo, in ragione dell'incauta trascrizione dell'atto di citazione, ovvero, in ogni caso, al pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore del convenuto, ex art. 96 III comma c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 10/04/24, la causa veniva riservata in ordine alla decisione sulle richieste di prova articolate dalle parti nelle memorie di cui all'art 171 ter c.p.c..
Con ordinanza del 24/09/24, ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata dalle parti, nonché superfluo ogni altro approfondimento istruttorio, anche di carattere peritale, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c.. All'udienza dell'08/10/2025 acquisite le precisazioni delle conclusioni delle parti, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente, devono essere confermate le statuizioni relative ai mezzi istruttori ammessi, non sussistendo allo stato motivi per discostarsi dalle relative motivazioni, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Le emergenze documentali acquisite sono infatti sufficientemente esaustive per poter giungere alla definizione del giudizio.
Venendo al merito della controversia, ritiene il Tribunale che le domande proposte dalle attrici, siano infondate e debbano, pertanto, essere rigettate, con la conseguente declaratoria di validità dell'atto testamentario impugnato e la derivante applicabilità, nel caso in esame, delle norme attinenti alla successione testamentaria per quanto concerne le attribuzioni ereditarie relative ai beni appartenenti al compendio ereditario del "de cuius", in forza di tale atto.
In linea generale occorre evidenziare che l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula per consolidato approdo interpretativo, “l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (così, tra le molte, Cass. civ. n. 33914/2022). Altrettanto pacificamente, la condizione di incapacità “non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi” (confr. Corte d'Appello Torino, Sez.
II, 28/03/2022) e, al contempo, “la semplice produzione in giudizio della cartella clinica del de cuius, riferibile al periodo in cui lo stesso ha redatto il testamento, dalla quale si deduca uno stato di decadimento fisico tipico dell'età avanzata del testatore, ma dal quale non sia dato ricavare con assoluta certezza la sussistenza di una patologia di una gravità tale da compromettere seriamente ed indiscutibilmente la capacità di intendere e volere dello stesso, non è sufficiente, ove non suffragata da ulteriori inequivoci elementi, ai fini dell'annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore” (Tribunale Firenze, Sez. IV, 14/01/2021).
Sulla scorta di tali condivisibili principi, affermati e consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, non può dirsi che, nella fattispecie, sia stata offerta la prova che il testatore al CP_2 momento della redazione dell'atto di ultima volontà del 22/09/2020 nella forma di cui all'art. 603 c.c., fosse, secondo un criterio di assolutezza, incapace di intendere e di volere e che, quindi, versasse in una generale condizione psico-fisico tale da non riuscire ad autodeterminarsi coscientemente.
A sostegno delle proprie asserzioni in ordine alla incapacità a testare di le attrici CP_2 hanno prodotto in giudizio copiosa documentazione medica tra cui le cartelle cliniche redatte in
3 occasione dei ricoveri di ottobre 2016, aprile del 2017 e da ultimo dicembre 2022 che, se certamente valgono a provare l'esistenza delle patologie che affliggevano il colpito da un ictus sin dal 2016 CP_2
e successiva recidiva, altrettanto certamente non conducono di per sé a provare la sua incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.
Infatti, dall'esame della documentazione medica afferente gli anni precedenti alla redazione del testamento emerge la descrizione di un uomo anziano e malato, di stato a tratti ansioso depressivo, non capace di deambulare autonomamente, ma non assolutamente privo della coscienza di sé e dei propri atti. Sebbene il fosse incapace di attendere autonomamente ai compiti della propria età CP_2 in quanto come da verbale INPS del 06.12.2018 poi confermato nella revisione del 27.11.2019 gli era stato riconosciuto il beneficio dell'accompagnamento, al contempo la commissione medica lo descrive “sufficientemente vigile ed orientato”.
Sebbene nelle conclusioni della perizia di parte redatta dal Prof. Dr. in Persona_3 data 30.06.2023 si legge “che il de cuius, sig. all'epoca della disposizione CP_2 testamentaria del 22 settembre 2020, era affetto da un grave, composito, complesso quadro cerebrale neurodegenerativo e psicopatologico, vera e propria grave infermità di mente in grado di compromettere in maniera medico-legalmente rilevante le sue capacità di intendere e di volere ovvero, di rendere il de cuius incapace di disporre per testamento” tale giudizio non appare condivisibile.
Lo stesso risulta infatti smentito dalle motivazioni della richiesta di archiviazione, in atti depositata, emessa nell'ambito delle indagini preliminari a carico di per il delitto p. e p. dall'art. Controparte_1
643 c.p. in esito alla denuncia querela sporta dall'odierna parte attrice.
Infatti, in data 30.05.2022 il Pubblico Ministero dott. Vittoria Petronella, in esito all'audizione personale del eseguito dalla P.G., ha richiesto l'archiviazione del procedimento a carico del CP_2
, denunciato dalla sig.ra per circonvenzione di persone incapaci, poiché CP_1 Parte_1
“ è risultato essere nel pieno delle sue facoltà intellettive e totalmente padrone delle CP_2 sue volontà.Egli ha spiegato alla P.G. delegata in sede di sommarie informazioni che la decisione di redigere un nuovo testamento è stata presa proprio a seguito dei comportamenti dell'odierna denunciante, la quale ha dimostrato interesse nell'ereditare il patrimonio del proprio zio più che accudirlo al momento del bisogno”.
Analoghe considerazioni si rinvengono anche nel decreto di archiviazione, assunto dal G.I.P. in data
15/07-08/10/24, a seguito di opposizione formulata dalla denunciante all'istanza Parte_1 di archiviazione del P.M., ove si legge “…letti gli atti presenti nel fascicolo, in particolare
l'escussione a sommarie informazioni del si evince che lo stesso fosse pienamente CP_2 capace d'intendere e di volere, tenendo conto che lo stesso avesse redatto due testamenti innanzi a
4 due diversi notai e relativi testimoni e, soprattutto analizzando le dichiarazioni rilasciate a sommarie informazioni, spiegando in maniera lucida quanto accaduto […]”.
Orbene tali dichiarazioni del de cuius acquisite nell'ambito di un procedimento penale dagli organi competenti di Polizia, sconfessano al di là di ogni ragionevole dubbio il quadro della sua condizione mentale dedotto da parte attrice, risultando da esse la piena capacità di intendere e di volere di
[...]
e la consapevolezza di quanto disposto. CP_2
Come è noto le emergenze probatorie acquisite in ambito penale possono essere apprezzate in sede civilistica come prove atipiche, prove cioè che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi probatori specificamente regolati dalla legge. Nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice, inducono dottrina e giurisprudenza da anni consolidate (ex multis, Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 5965/2004; Cass. n. 4666/2003; Cass. n. 1954/2003; Cass. n.
12763/2000) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, con efficacia probatoria comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 28855/2008; Cass. n.
18131/2004; Cass. 16069/2001; Cass. n. 12763/2000; Cass. 4821/1999).
Va peraltro considerato , quale dato particolarmente rilevante e significativo che le sue ultime volontà sono state raccolte con le idonee garanzie formali previste dalla legge , nel caso in esame, rispettate, da un Notaio , figura professionale perfettamente in grado , oltre che onerata dalla legge di verificare la capacità a testare del soggetto e la sua consapevolezza in merito al contenuto dell'atto.
Inoltre la ricostruzione rappresentata da parte convenuta, non contestata da parte attrice, circa il prestito effettuato dal de cuius, in data 26/06/2018, in favore della IG.ra , - bonifico Parte_1 della somma di 80.000,00 euro, con causale “prestito infruttifero”, finalizzato alla ristrutturazione della sua abitazione - mai restituito dalla , al quale hanno fatto seguito diverse diffide tra zio Pt_1
e nipote - nota del 16/07/21, e risposte 27/07/21- culminate nell' atto di citazione per pagamento somma del 24/01/22, iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale di Taranto (Rg. n. 575/22), a cui faceva riscontro la costituzione in giudizio dell'odierna attrice (ivi convenuta), con comparsa in data
24/05/22, comprovano la grave crisi del rapporto tra l'attrice e lo zio dopo la CP_2 redazione del primo testamento poi revocato da quello impugnato. Tali circostanze hanno trovato pieno ed inconfutabile riscontro nel verbale di sommarie informazioni redatto in data 26.05.2022 nel
5 quale veniva ascoltato il sig il quale descriveva compiutamente l'evolversi in CP_2 negativo del rapporto con la nipote, nonché la volontà di redigere un nuovo testamento in favore del suo amico . Controparte_1
La documentazione medica prodotta, relativa agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022 non comprova
, di per sé, che non fosse capace di intendere e di volere e che, soprattutto, lo fosse CP_2 stato al momento della redazione del testamento pubblico (cfr. Cass. 30 gennaio 1987, n. 892). Invero, alla stregua delle globali emergenze istruttorie acquisite, si evince che il testatore, malgrado la età
(82 anni) non si trovava, effettivamente ed in modo assoluto in uno stato di incapacità di intendere e di volere, assimilabile a quello conducente alla possibile dichiarazione di interdizione (per la quale occorre anche il requisito dell'abitualità dell'incapacità assoluta).
In conclusione, per le riferite complessive motivazioni, la domanda di annullamento dell'impugnato testamento pubblico reso dal "de cuius" in data 22/09/2020 Rep. N. 410, registrato a Taranto il
30/01/23 dal dott. notaio, Rep.80.157 Raccolta n. 19.221 deve essere Persona_4 rigettata.
Quanto alla domanda, proposta in via subordinata dalle attrici, di annullamento del testamento per
Notar in data 22/09/20, per preteso vizio della volontà ex art. 624 c.c. deve rilevarsi Persona_2 che nulla hanno dedotto circa il suo eventuale fondamento, sia in termini di fatto, che in termini di diritto, mancando peraltro la specificazione del vizio della volontà dedotto - errore, dolo o violenza
– ex art. 624 c.c..
Occorre dire che, in tema di errore ex art. 624, è necessaria la dimostrazione che la volontà del testatore sia stata influenzata in maniera decisiva dalla percezione, come reali, di fatti diversi dal vero.
Analogamente, in tema di dolo o violenza, sempre ex art. 624 occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. La prova del vizio della volontà del testatore deve essere fornita da chi deduce il vizio stesso, a fondamento della domanda di annullamento del testamento.
Anche tale domanda deve quindi essere rigettata.
Deve concludersi, stante la validità del testamento pubblico del 22/09/2020 Rep. N. 410, registrato a
Taranto il 30/01/2023 dal Notaio Rep. 80.157 Raccolta n. 19.221, che l'eredità Persona_2 relitta da va devoluta sulla scorta di quanto in esso previsto. CP_2
La domanda di condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta , deve tuttavia essere rigetta non potendosi ritenere provato che le stesse abbiano agito per dolo o colpa grave o imprudentemente e con la consapevolezza della infondatezza della loro richiesta, necessitando la stessa di essere sottoposta all'esame a valutazione giudiziale.
6 Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo , devono gravare sulle attrici in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 4721 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023 instaurato da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, così provvede:
[...]
1. rigetta le domande di annullamento del testamento pubblico posto in essere da
[...]
22/09/2020 Rep. N. 410, registrato a Taranto il 30/01/23 dal dott. CP_2 Persona_2 notaio, Rep.80.157 Raccolta n. 19.221;
2. accerta e dichiara la validità del testamento posto in essere da 22/09/2020 CP_2
Rep. N. 410, registrato a Taranto il 30/01/23 dal dott. notaio, Rep.80.157 Persona_2
Raccolta n. 19.221;
3. condanna le attrici alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in euro 4.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali , Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Taranto in data 10.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Nigri
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