Articolo 22 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220
Articolo 21Articolo 23
Versione
18 giugno 2013
Art. 22. 1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente:
«Art. 68. - Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita' immobiliare e' espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unita' immobiliare».
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
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