Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
4130 / 2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 44113300 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo ll''1111..77..2244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTELLANO MARCELLA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso come da provvedimenti urgenti alla prima udienza ex art. 473bis-21 cpc del 26.11.24.
pagina 1 di 10
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la moglie al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposato con la resistente in data 23/05/1998 nel Comune di
Attecoube (Costa d'Avorio) , matrimonio debitamente trascritto in Italia, e che dal matrimonio erano nati in Italia i figli (31.1.2006), maggiorenne, ma non Persona_1
autonoma, (15.12.2011), (30.11.2017) , minori. Assumeva che la Persona_2 Per_3
moglie si era trasferita in Italia dal 2001 e dal 2002 nella bergamasca e che, inspiegabilmente, da circa due anni , aveva interrotto ogni tipo di rapporto affettivo o fisico con lui tanto che per questo instava per ottenere la declaratoria di addebito a carico di lei. Si soffermava quindi ad evidenziare i rispettivi lavori dei coniugi – rispettivamente di operaio presso la Fonderie IO ON con 1800,00 mesi in media per 14 mensiità lui e di occupazione part-time stabile con un guadagno di € 800,00 mensile lei, oltre tredicesima e quattordicesima. Riferiva che era ancora in atto il mutuo della casa coniugale la cui rata ammontava ad € 545,89 e come vi era un prestito contratto per la ristrutturazione della casa con scadenza al 2028 di € 321,00 mensili, ricordando, infine che l'AU ammontava ad € 661,00 e che era sua intenzione di lasciare la casa coniugale a disposizione di moglie e figlie, pur sperando di poterla vendere e spartire il ricavato tra le parti con la possibilità di reperire un'abitazione più piccola. Concludeva così con la richiesta della pronuncia della separazione coniugale con addebito alla moglie, l'affido condiviso delle figlie, con collocazione prevalente presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale, proponeva la disciplina del proprio diritto di visita con le figlie minori;
si chiarava disposto a versare a titolo di assegno di mantenimento a favore delle tre figlie pari in totale ad € 450,00 (€ 150,00 per ciascuno) e il concorso al 50% nelle spese di carattere straordinario alle stesse relative, dicendosi d'accordo circa il percepimento integrale dell'AU da parte della moglie, prestando altresì il consenso per il rilascio del passaporto o altro documento equipollente.
pagina 2 di 10 Non si costituiva la resistente
All'esito della prima udienza del 26.11.2024 nella quale il ricorrente rinunciava alla domanda di addebito e il procuratore, dopo l'emissione dei provvedimenti urgenti
(“Autorizza i coniugi a vivere separati;
- Affida le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale dando termine di
5 mesi da oggi al ricorrente per reperire nuova abitazione;
- Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno di € 450,00 (€ 150,00 a figlio) a titolo di mantenimento ordinario delle tre figlie , entro il 20 di ogni mese;
- riconosce la visita libera tra padre e figlie;
- Pone a carico di ciascun genitore l'onere di versare il 50% ciascuno delle spese straordinarie per la prole, come da Protocollo di questo Tribunale;
- dà atto della volontà del ricorrente di versare integralmente il mutuo gravante sulla casa coniugale”) dichiarava di voler concludere in loro conformità così che la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente il Collegio osserva che benchè le parti siano cittadini stranieri, la giurisdizione del giudice italiano sussiste ai sensi degli artt. 3 e 8 Regolamento CE n.
2201/2003, avendo le parti fissato la loro residenza abituale, durante la vita matrimoniale, nel territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 8, lett. D) Regolamento UE n. 1259/2010 (cd
Roma III) , vista l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione, è altresì applicabile la legge italiana, in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale.
Il Regolamento n. 2201, che è in vigore dal 2004, si occupa (analogamente a quanto fanno nei singoli Stati le norme di diritto internazionale privato relativamente ai rapporti con ordinamenti extra¬europei) di due aspetti, tutti nel settore civile: 1) l'individuazione della competenza giurisdizionale (indica cioè quali giudici sono competenti ad occuparsi della da cause matrimoniali e dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, anche indipendentemente da qualsiasi nesso con le cause matrimoniali, inclusi le misure di protezione del minore) e quindi anche con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio pagina 3 di 10 (ampliandosi così il suo campo d'azione anche alle famiglie di fatto); 2) il riconoscimento e l'attuazione in uno Stato membro delle decisioni adottate in un altro Stato membro).
Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il Regolamento si occupa soltanto delle decisioni potremmo dire sullo status e non riguarda i rapporti patrimoniali o altri eventuali provvedimenti accessori ed eventuali (per esempio l'addebito della separazione o il risarcimento dei danni). Gli atti pubblici e gli accordi (per esempio gli accordi di negoziazione assistita) aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono equiparati alle “decisioni” ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'attuazione.
Il Regolamento non si applica ai diritti connessi alla filiazione, che sono questioni distinte dall'attribuzione della responsabilità genitoriale. Come detto trova invece applicazione per le decisioni sulla responsabilità genitoriale anche relativamente alla filiazione fuori dal matrimonio e quindi nella famiglia di fatto.
Non si occupa, inoltre, di controversie o di provvedimenti di natura alimentare che sono espressamente escluse dal campo di applicazione del Regolamento n. 2201/2003 in quanto già disciplinate dal Regolamento n. 44/2001 sebbene i giudici competenti ai sensi del
Regolamento n. 2201/2003 siano gli stessi competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari. La giurisprudenza ha chiarito come la nozione di obbligo alimentare debba essere intesa in senso ampio, per lo più svincolata dalle indicazioni espresse a livello nazionale, comprendendo essa tutte le obbligazioni alimentari previste dal diritto civile,
“indipendentemente dalla denominazione che esse assumono secondo la legge applicabile al merito della controversia” (Cass. civ. Sez. Unite 1 ottobre 2009, n. 21053; Cass. civ.
Sez. Unite, 1 ottobre 2009, n. 21053).
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (regolamento Bruxelles II bis) si applica ai procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale anteriormente al 1° agosto 2022.
pagina 4 di 10 Per i procedimenti avviati al o successivamente al 1° agosto 2022, il regolamento
Bruxelles II bis è stato sostituito dal regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio
(regolamento Bruxelles II ter).
L'applicabilità di esso è di fatto riconosciuta in base agli stessi criteri prima vigenti e, per i minori, sulla base della loro effettiva residenza.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza ex art. 473bis-21 cpc questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione, come peraltro anche conclamato dalla volontaria contumacia della resistente che, a dire del ricorrente, ha preferito attendere a casa la decisione.
Le condizioni di fatto riportate in seno ai provvedimenti provvisori ed urgenti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi delle tre figlie, la prima delle quali maggiorenne ma non ancora autonoma.
La previsione della condivisa responsabilità genitoriale rende superfluo ogni tipo di ascolto della prole.
La rinuncia alla richiesta di addebito esclude l'esame di esso da parte del giudicante
Le spese di lite si ritengono irripetibili alla luce della contumacia della resistente.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1
pagina 5 di 10 (trascritto in Italia con atto n. 26, parte II°, serie C, registro del Comune di
ZO , Atti di Matrimonio dell'anno 2018)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZO per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Autorizza i coniugi a vivere separati;
- - Affida le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la casa coniugale dando termine di 5 mesi da oggi al ricorrente per reperire nuova abitazione;
- - Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno di €
450,00 (€ 150,00 a figlio) a titolo di mantenimento ordinario delle tre figlie , entro il 20 di ogni mese;
- - riconosce la visita libera tra padre e figlie;
- - Pone a carico di ciascun genitore l'onere di versare il 50% ciascuno delle spese straordinarie per la prole, come da Protocollo di questo Tribunale che qui si riporta integralmente;
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e pagina 6 di 10 fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite pagina 7 di 10 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto pagina 8 di 10 nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
pagina 9 di 10 -
- - dà atto della volontà del ricorrente di versare integralmente il mutuo gravante sulla casa coniugale
- Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 28.11.2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 10 di 10