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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/10/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 545/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, con gli avv.ti Antonio Rosario Borganzone e Paolo Zinzi, dai quali è Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti;
-parte ricorrente -
e
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-parte resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso di aver svolto in qualità di docente supplenze brevi e saltuarie con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 presso l'Istituto
IPSSAR G. IT di Villa Santa AR (CH) come da prospetto riepilogativo indicato a pag. 2 del ricorso, svolgendo le stesse mansioni dei suoi colleghi (di ruolo e non di ruolo), in servizio presso l' istituzione scolastica in cui ha lavorato;
di non aver ricevuto la corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docente”, che viene invece regolarmente corrisposta non solo al personale di ruolo, ma anche ai supplenti annuali, ha lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio contrario a quanto disposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno
1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Ha, dunque, concluso chiedendo di:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione: per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplica-zione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di CP_1 euro 1006,07 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivaluta-zione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.”
Con memoria si è costituito in giudizio il chiedendo, nel Controparte_1 merito, il rigetto del ricorso.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Oggetto del presente giudizio è il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché il pagamento delle differenze retributive arretrate, nell'ambito della prescrizione quinquennale, per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio per il convenuto con CP_1 contratti a tempo determinato.
Orbene, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del Comparto della scuola che ha istituito la
“Retribuzione Professionale Docente” prevede al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3 che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La retribuzione professionale docente è un “emolumento che ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (cfr. sul punto Cass. n. 24724/2014; Cass. n. 17773/2017 e Cass. n. 10145/2018).
Partendo dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego” la Suprema Corte, con percorso argomentativo condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Secondo l'orientamento espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende adeguarsi, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. civ., sent. n. 20015/2018).
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto va, quindi, affermato il diritto del ricorrente a percepire per ciascun periodo di assunzione con contratto a tempo determinato la
“Retribuzione Professionale Docente”, con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate, oltre al maggior importo
[...] tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
L'ammontare di tali differenze retributive deve considerarsi pari a complessivi €. 1.006,07, secondo la quantificazione effettuata dalla parte ricorrente e non espressamente contestata dalla resistente.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione
Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di “Retribuzione Professionale Docente” in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, pari ad € 1.006,07 oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 258,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 28.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, con gli avv.ti Antonio Rosario Borganzone e Paolo Zinzi, dai quali è Parte_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti;
-parte ricorrente -
e
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, tutti rappresentati e difesi, ai
[...] sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
-parte resistente-
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso di aver svolto in qualità di docente supplenze brevi e saltuarie con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 presso l'Istituto
IPSSAR G. IT di Villa Santa AR (CH) come da prospetto riepilogativo indicato a pag. 2 del ricorso, svolgendo le stesse mansioni dei suoi colleghi (di ruolo e non di ruolo), in servizio presso l' istituzione scolastica in cui ha lavorato;
di non aver ricevuto la corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docente”, che viene invece regolarmente corrisposta non solo al personale di ruolo, ma anche ai supplenti annuali, ha lamentato di aver subito un trattamento discriminatorio contrario a quanto disposto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno
1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Ha, dunque, concluso chiedendo di:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione: per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplica-zione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di CP_1 euro 1006,07 di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivaluta-zione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.”
Con memoria si è costituito in giudizio il chiedendo, nel Controparte_1 merito, il rigetto del ricorso.
La causa è giunta all'odierna decisione sulla base delle sole risultanze documentali in atti, vertendo la controversia su questioni legate esclusivamente alla corretta interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
Oggetto del presente giudizio è il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della
“Retribuzione Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni, nonché il pagamento delle differenze retributive arretrate, nell'ambito della prescrizione quinquennale, per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio per il convenuto con CP_1 contratti a tempo determinato.
Orbene, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del Comparto della scuola che ha istituito la
“Retribuzione Professionale Docente” prevede al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3 che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La retribuzione professionale docente è un “emolumento che ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (cfr. sul punto Cass. n. 24724/2014; Cass. n. 17773/2017 e Cass. n. 10145/2018).
Partendo dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego” la Suprema Corte, con percorso argomentativo condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Secondo l'orientamento espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende adeguarsi, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. civ., sent. n. 20015/2018).
Ritenendosi i predetti principi applicabili al caso concreto va, quindi, affermato il diritto del ricorrente a percepire per ciascun periodo di assunzione con contratto a tempo determinato la
“Retribuzione Professionale Docente”, con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate, oltre al maggior importo
[...] tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
L'ammontare di tali differenze retributive deve considerarsi pari a complessivi €. 1.006,07, secondo la quantificazione effettuata dalla parte ricorrente e non espressamente contestata dalla resistente.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ai sensi del CP_1
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione
Professionale Docente” prevista dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di “Retribuzione Professionale Docente” in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, pari ad € 1.006,07 oltre al maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 258,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso il 28.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -