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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1940/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP, dott. NT SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1940/2022 promossa da: il sig. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
IL TR (C.F. , con studio in Salerno alla via G. Carucci, 1/5, C.F._2
.salerno.it ATTORE Email_1 CP_2
CONTRO
(C.F. , in persona del p.t., con il patrocinio CP_3 P.IVA_1 CP_4 dell'avv. Stefano Carnevale (C.F. ), con studio in Napoli alla via M. C.F._3
Morgantini, Email_2
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha evocato in giudizio, Controparte_1 dinanzi a Codesto Tribunale, il per sentir accogliere le seguenti Controparte_5 conclusioni: «voglia l'On.le Tribunale di Salerno accertare e dichiarare che il CP_5
è responsabile ex art. 2051 c.c., subordinatamente ex art. 2043 c.c., del sinistro
[...] occorso al sig. in data 03 ottobre 2021, nelle circostanze di fatto, di tempo Controparte_1
e di luogo descritte in parte espositiva. Che quindi il è responsabile sia Controparte_5 delle lesioni patite dall'attore sia dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. in occasione del sinistro per cui è causa. Voglia il Tribunale accertare e Controparte_1 dichiarare che, in occasione del sinistro per cui è causa, riportò le lesioni Controparte_1 descritte nell'atto introduttivo del presente processo e ancor meglio riportate nella relazione medico-legale a firma del dott. e riscontrate anche dal CTU, generanti, Persona_1 secondo le determinazioni di perizia di parte un'Inabilità Temporanea Parziale al 75% di gg. pagina 1 di 9 15, un'Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg. 25 e un'Inabilità Temporanea Minima al
25% di gg. 20, ovvero secondo le risultanze di CTU. Il tutto con una riduzione della globale validità ed efficienza psico-fisica pari all'undici per cento (11%) di invalidità permanente, ovvero nella misura del 7% come da risultanza del CTU. Voglia per l'effetto il Tribunale accertare e dichiarare che in occasione ed a causa del sinistro per cui è Controparte_1 causa, patì un danno patrimoniale e non patrimoniale di euro 24.218,93, subordinatamente quantomeno nella diversa misura di euro 18.349,00, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare di Giustizia. Voglia per l'effetto il Tribunale di Salerno condannare il
al pagamento in favore del sig. della somma di euro Controparte_5 Controparte_1
24.218,93, subordinatamente quantomeno nella diversa misura di euro 18.349,00, ovvero la diversa somma di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo come per legge. Voglia l'On.le Tribunale di Salerno condannare il CP_5
alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto
[...] procuratore antistatario, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da determinarsi in applicazione dei parametri di legge e con ogni determinazione anche in ordine alla responsabilità aggravata da mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 cpc».
A fondamento della propria domanda ha dedotto che:
- in data 03.10.2021, alle ore 20:00 circa, mentre percorreva a piedi le scale comunali che collegano la via Nicola Petrosino con la via Belvedere per Giovi, in Salerno, scivolava al suolo a causa della presenza di muschio e sostanze scivolose, non visibili e non segnalate, presenti sulle stesse;
− il giorno successivo alla caduta, persistendo i dolori, lo stesso si ricava presso il Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona in Salerno dove veniva sottoposto alle prime cure del caso e dove gli veniva diagnosticato un “trauma valido distrattivo spalla dx + contusioni” con una prognosi iniziale di 15 giorni;
− nei giorni successivi, la parte attorea si era sottoposta a ulteriori controlli clinici, per cui in data 08.11.2021, veniva dichiarato clinicamente guarito con una diagnosi finale di “trauma distorsivo della spalla dx con riferita dolenzia. Severo impegno funzionale delle s.o. dx.
Sinovite reattiva spalla dx con versamento intra-articolare. Lesione completa del tendine del sovraspinoso e lesione parziale del tendine sottoscapolare. Tenosinovite del CLB brachiale a dx” con un danno biologico quantificabile nella misura dell'11% e 60 giorni di invalidità temporanea totale;
pagina 2 di 9 − la responsabilità della caduta era da ascriversi esclusivamente al ex Controparte_5 art. 2051 cod. civ. e, in ogni caso, ex art. 2043 cod. civ., per non aver provveduto alla corretta manutenzione del patrimonio comunale;
− a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia, sia mediante invio di richiesta di risarcimento danni, sia attraverso l'invito ad aderire a una convenzione di negoziazione assistita.
Si è costituito in giudizio in data 09.09.2022, il , il quale, impugnato Controparte_5
l'avverso atto introduttivo, ha eccepito:
- l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del nel presunto Controparte_5 sinistro del 03.10.2021;
- qualora provato l'evento, lo stesso si sarebbe verificato per colpa esclusiva della parte attorea, in quanto, le scale dove sarebbe caduto l'attore, erano in perfetto stato manutentivo, con illuminazione pubblica perfettamente funzionante, e prive di muschio;
il tutto come desumibile da un accertamento investigativo depositato in atti;
- di conseguenza, la caduta era dipesa dal comportamento della parte attorea che non aveva percorso le predette scale con la dovuta attenzione, conoscendo bene, peraltro, lo stato dei luoghi, in quanto residente nei pressi della predetta scalinata.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di due testimoni indicati dalla parte attorea e mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del sig. Controparte_1
All'udienza del 14.03.2024, la dott.ssa Grazia Roscigno formulava proposta conciliativa alle parti che, tuttavia, veniva accettata solo dall'attore. Di conseguenza veniva disposta C.T.U. medico legale, che veniva regolarmente espletata dal dott. . Persona_2
Dopo alcuni rinvii, dovuti a esigenze di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025, ex art 281 sexies, ult.c., c.p.c. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito di memoria conclusiva.
*****
1.1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni riportate dal sig. in seguito ad una caduta verificatasi in data 03.10.2021, alle Controparte_1 ore 20:00 circa, in Salerno, sulle scale comunali che collegano via Nicola Petrosino con la via
Belvedere. L'evento sarebbe stato causato del cattivo stato manutentivo della predetta scalinata (con presenza di fogliame e liquame), priva di corrimano e d'idonea illuminazione.
pagina 3 di 9 1.2. Parte convenuta nulla ha contestato in relazione alla propria legittimazione passiva in ordine alla manutenzione e custodia della predetta scalinata, da considerarsi quindi comunale.
1.3. A tal punto, rientrando la fattispecie in esame, in un'ipotesi di responsabilità della
Pubblica amministrazione per omessa custodia e/o manutenzione dei beni demaniali, appare opportuno richiamare alcuni principi richiamati della Corte di Cassazione, in materia. In particolare, per quelli conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta ai seguenti, condivisibili, approdi ermeneutici.
1.4. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, affinché questa responsabilità si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/17), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/06).
1.5. La responsabilità oggettiva stabilita dall'art. 2051 cod. civ. è, quindi, applicabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni di cui essa ha la concreta disponibilità. La responsabilità è esclusa nelle ipotesi in cui la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione
(ad es., una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(Cass. 6826/2021, Cass. n. 7805/17).
1.6. Tale tipo di responsabilità, quindi, proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. In altre parole, nel danno pagina 4 di 9 da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'attore non deve provare il requisito della colpa del danneggiante poiché trattasi di responsabilità oggettiva “pura” con la conseguenza che solo se il danneggiante dimostri l'interruzione del nesso causale ex art. 41 c.p., analogicamente applicabile nel diritto civile (v. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576), attraverso l'allegazione del fattore eccentrico ed inverosimile, può andare esente da responsabilità.
1.7. Ricapitolando, quindi, da un lato, la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (in tal senso Cass. Ord. n. 8450 del 31/03/2025), ma dall'altro nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res"» (in tal senso Ord. n. 8449 del
31/03/2025).
2. Orbene, passando all'analisi del caso di specie, si ritiene che nella fattispecie in esame, la parte attorea abbia adeguatamente provato il nesso eziologico tra l'evento lesivo e l'elemento causale, ovvero tra le lesioni riportate e la caduta verificatasi sulla scalinata mal manutenuta sopraindicata. Di contro la parte convenuta, non ha provato che l'evento possa essere ascritto nelle ipotesi di caso fortuito.
2.1. I due testimoni escussi, il sig. , all'udienza del 06.07.2023, e il sig. Testimone_1 [...]
alla successiva udienza del 14.03.2024, hanno entrambi confermato la dinamica della Tes_2 caduta, in particolare hanno dichiarato che il sig. dopo aver percorso pochi Controparte_1 gradini della scalinata scivolava al suolo. Entrambi hanno confermato la circostanza che le scale fossero scivolose a causa della presenza di fogliame marcito (quindi non rimosso in tempo) e di muschio. Il sig. ha dichiarato che: «Ho visto una persona scendere dalle Tes_1 scale e scivolare, cadendo con la testa all'indietro. Mi sono preoccupato che questa persona avesse battuto la testa, per cui mi sono avvicinato ed ho visto che il signore era scivolato con
pagina 5 di 9 il piede destro, battendo con la parte destra del corpo contro gli scalini all'indietro»; la medesima dinamica viene confermata dal teste il quale afferma che: «avevo Tes_2 parcheggiato nei pressi della Clinica de Sole, in via Belvedere, stavo indossando il casco quando vedo un signore, a monte delle scale che erano proprio di fronte a me. Vedo questo signore scivolare, con la schiena, sulle scale. Il signore stava scendendo. Il signore era a monte delle scale, aveva già sceso qualche scalino. Vedendo questa persona cadere, mi sono tolto il casco, ho riparcheggiato la moto e sono accorso verso di lui». Entrambi i testimoni forniscono la medesima dinamica della caduta. La dinamica indicata appare essere coerente con una scivolata dovuta a un fondo viscido nonché con quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio. Entrambi i testimoni hanno confermato la presenza sulla scalinata di fogliame e di una sostanza scivolosa. Il sig. ha confermato l'insidiosità della scalinata dichiarando Tes_2 che «stavo scivolando anche io perché i gradini erano coperti da muschio, anzi liquido verde»; il teste ha confermato che le persone accorse sul luogo del sinistro gli avevano Tes_1 riferito, poi, che sulla medesima scalinata, il giorno prima, fosse caduta un'altra signora:
«posso dire che le persone accorse dopo mi riferirono di altre cadute, in particolare della caduta di una signora avvenuta il giorno precedente», a riprova del cattivo stato di manutenzione della scalinata.
2.2. Entrambi hanno confermato, quindi, la circostanza che la parte attorea lamentava dolori al lato destro del corpo ed evidenziano , inoltre, la volontà di far intervenire un'autombulanza ma che il sig. volle evitare di recarsi presso il pronto soccorso. Tale ricostruzione CP_1 appare verosimile, considerato il periodo post-pandemico in cui si è verificato l'evento, tenendo conto dell'età del danneggiato e la rimostranza in persone di persone in età avanzata di recarsi presso un Pronto Soccorso.
2.3. Inoltre, la circostanza che la rampa di scale non fosse dotata di corrimano è circostanza del tutto oggettiva e riscontrabile dalla documentazione depositata dal medesimo CP_5
. Sulla più o meno scarsa illuminazione, nulla ha provato la parte convenuta circa il
[...] corretto funzionamento del lampione ivi esistente. Pertanto, in difetto di indicazioni difformi, non vi sono motivi per dubitare di quanto dichiarato dai testi escussi ovvero di una scarsa illuminazione della rampa di scale.
2.4. Del tutto lineare, a discapito di quanto eccepito da parte convenuta, è anche la dichiarazione del sig. il quale dichiara che: «Quando sono andato via ho lasciato il Tes_1 signor sulle scale e il geom. mi ha detto che avrebbe provveduto lui a CP_1 Tes_2 riaccompagnarlo a casa». Come da dichiarazioni in atti del sig. lo stesso Tes_2
pagina 6 di 9 riaccompagnò a piedi presso la propria abitazione il sig. e giammai ha dichiarato di CP_1 averlo riaccompagnato in motocicletta.
2.5. Allo stesso modo, scarso valore probatorio può attribuirsi alla perizia depositata in atti dal convenuto, atteso che, preliminarmente, la stessa risulta esser stata realizzata a CP_5 distanza di circa tre mesi dall'evento. Inoltre, dalla relazione emerge che, proprio a causa del materiale di cui sono composti i gradoni, la predetta scalinata può diventare scivolosa.
Orbene, proprio quest'ultimo elemento, dovrebbe indurre la Pubblica Amministrazione a una manutenzione maggiore e più pregnante della stessa. Avrebbe dovuto indurre il a CP_5 installare dei cartelli dove si evidenzi la pericolosità della scalinata nonché a installare dei corrimano. Al riguardo si evidenzia, inoltre, che dalle due foto depositate, non si evincono gli stessi e il muretto presente, che potrebbe esser utilizzato con tale funzione, risulta essere inutilizzabile a causa di piante che lo ricoprono in gran parte.
2.6. Inoltre, parte convenuta, ha evidenziato che quella scalinata avrebbe dovuto essere era ben conosciuta all'attore, avendo il teste riferito che l'attore abitava a 200 metri dal Tes_2 luogo dell'incidente e come in effetti risulta documentalmente. Orbene, sul punto tuttavia occorre evidenziare che la mera conoscenza del luogo non implica colpa del pedone, come riconosciuto a più riprese dalla Suprema Corte e, la presenza di fogliame non rimosso, la crescita di muschio, sono eventi oggettivamente non preventivabili dal pedone. Quest'ultimo, anche se avesse voluto utilizzare una maggior cautela nel percorrere la rampa, non avrebbe potuto usufruire né di un corrimano né di altro supporto. Rientra, a sommesso avviso di questo Giudice, tra i compiti della Pubblica amministrazione rendere i percorsi cittadini facilmente utilizzabili da persone di tutte le età, rimuovendo le insidie che possono nascere dall'utilizzo della pubblica cosa.
2.7. Infine, l'esistenza del nesso eziologico tra la caduta del sig. a seguito dell'evento CP_1 del 03.10.2021 e le lesioni dallo stesso riportate, risulta esser confermata anche dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio in atti. Afferma il Consulente infatti: “sussiste, in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica, il nesso causale tra le predette lesioni e l'evento traumatico, ovvero le lesioni riportate nel traumatismo descritto soddisfano tutti i criteri di giudizio riguardanti il nesso causale (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa, efficienza quantitativa, continuità fenomenologica, esclusione di altri momenti eziologici).
2.8. Ciò è sufficiente a fondare la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c.
3. Da ciò consegue la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo in conformità alla valutazione del C.T.U. Lo stesso, in relazione al danno biologico subito pagina 7 di 9 dall'odierno attore ha così valutato le lesioni: “Tenuto conto di quanto precedentemente valutato, della natura e dell'entità del danno subito, dello stato pregresso, dell'età e del sesso dell'infortunato e degli orientamenti valutativi correnti in responsabilità civile, ritengo si sia concretizzato un danno biologico valutabile intorno al 7% (settepercento); tale valutazione ha tenuto conto dello status quo ante rappresentato dall'artrosi dell'articolazione acromion - clavicolare con ipertrofia della capsula articolare ed osteofitosi inferiore* che ha determinato impingement (ovvero di conflitto di una struttura anatomica quando compressa tra altre due contigue come nel caso in esame)”. Il Consulente ha correttamente valutato anche lo stato pregresso della parte attorea e non risultano depositate osservazioni al suo operato.
3.1 Dunque, considerata l'età di 79 anni della vittima al momento del sinistro e applicate le
Tabelle di Milano del 2024, si provvede in questi termini: Tabella di riferimento: Tribunale di
Milano 2024: Età del danneggiato alla data del sinistro 79 anni;
Percentuale di invalidità permanente 7%; Punto danno biologico € 2.612,40; Punto base I.T.T. € 115,00; Invalidità temporanea parziale al 75% (15 giorni) € 1.293,75; Invalidità temporanea parziale al 50% (10 giorni) € 575,00; Invalidità temporanea parziale al 25% (15 giorni) € 431,25. Quindi il danno biologico temporaneo totale è pari a € 2.300,00; il danno non patrimoniale risarcibile €
8.924,00, a cui bisogna aggiungere le spese mediche documentate, a titolo di danno patrimoniale, per € 559,00. Il totale generale del risarcimento dovuto alla parte attorea è pari quindi a € 11.783,00.
3.2. Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore a titolo di sofferenza soggettiva, non essendo stata data alcuna prova al riguardo. In relazione al danno morale, non è stata allegata dall'attore alcuna circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2018, n. 9385), secondo cui «il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento.
3.3. Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di € 11.783,00 oltre rivalutazione monetaria sulla predetta somma CP_1 devalutata al verificarsi dell'evento di danno, e rivalutata anno per anno agli indici Istat-foi ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta pagina 8 di 9 – fino al saldo. Non si riconoscono gli interessi compensativi.
4. Le spese seguono la soccombenza (valore tra € 5.200,00 ed € 26.000,00) ai medi per tutte le fasi, con esclusione di quella decisionale che viene liquidata ai minimi, e, pertanto, con condanna da parte del al pagamento in favore della parte attorea Controparte_5 dell'importo di € 4.227,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, nonché € 264,00 per spese esenti.
4.1. Le spese di C.T.U. vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, con diritto alla restituzione degli importi già corrisposti dall'attore per € 488,00.
4.2. Non si ritiene opportuno liquidare alcun ulteriore importo a carico del CP_5
, nonostante la mancata adesione alla proposta transattiva formulata, tenendo anche
[...] conto della valutazione del C.T.U. delle lesioni subite dall'attore nonché della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Accertata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto per le lesioni personali subite dall'attore in conseguenza della caduta avvenuta in data 03.10.2021, condanna il a pagare in favore di a titolo di risarcimento del danno Controparte_5 Controparte_1 non patrimoniale, la somma di € 11.224,00, oltre € 559,00, per spese mediche sostenute, oltre rivalutazione come sopra specificata;
b) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese vive, € 4.227,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Pone le spese di c.t.u. a carico della parte convenuta, per cui condanna alla restituzione dell'importo di € 488,00 in favore della parte attorea, per averne fatto anticipo.
18 novembre 2025
Il GOP
NT SP
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP, dott. NT SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1940/2022 promossa da: il sig. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
IL TR (C.F. , con studio in Salerno alla via G. Carucci, 1/5, C.F._2
.salerno.it ATTORE Email_1 CP_2
CONTRO
(C.F. , in persona del p.t., con il patrocinio CP_3 P.IVA_1 CP_4 dell'avv. Stefano Carnevale (C.F. ), con studio in Napoli alla via M. C.F._3
Morgantini, Email_2
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha evocato in giudizio, Controparte_1 dinanzi a Codesto Tribunale, il per sentir accogliere le seguenti Controparte_5 conclusioni: «voglia l'On.le Tribunale di Salerno accertare e dichiarare che il CP_5
è responsabile ex art. 2051 c.c., subordinatamente ex art. 2043 c.c., del sinistro
[...] occorso al sig. in data 03 ottobre 2021, nelle circostanze di fatto, di tempo Controparte_1
e di luogo descritte in parte espositiva. Che quindi il è responsabile sia Controparte_5 delle lesioni patite dall'attore sia dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. in occasione del sinistro per cui è causa. Voglia il Tribunale accertare e Controparte_1 dichiarare che, in occasione del sinistro per cui è causa, riportò le lesioni Controparte_1 descritte nell'atto introduttivo del presente processo e ancor meglio riportate nella relazione medico-legale a firma del dott. e riscontrate anche dal CTU, generanti, Persona_1 secondo le determinazioni di perizia di parte un'Inabilità Temporanea Parziale al 75% di gg. pagina 1 di 9 15, un'Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg. 25 e un'Inabilità Temporanea Minima al
25% di gg. 20, ovvero secondo le risultanze di CTU. Il tutto con una riduzione della globale validità ed efficienza psico-fisica pari all'undici per cento (11%) di invalidità permanente, ovvero nella misura del 7% come da risultanza del CTU. Voglia per l'effetto il Tribunale accertare e dichiarare che in occasione ed a causa del sinistro per cui è Controparte_1 causa, patì un danno patrimoniale e non patrimoniale di euro 24.218,93, subordinatamente quantomeno nella diversa misura di euro 18.349,00, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare di Giustizia. Voglia per l'effetto il Tribunale di Salerno condannare il
al pagamento in favore del sig. della somma di euro Controparte_5 Controparte_1
24.218,93, subordinatamente quantomeno nella diversa misura di euro 18.349,00, ovvero la diversa somma di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo come per legge. Voglia l'On.le Tribunale di Salerno condannare il CP_5
alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, con attribuzione al sottoscritto
[...] procuratore antistatario, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, da determinarsi in applicazione dei parametri di legge e con ogni determinazione anche in ordine alla responsabilità aggravata da mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 cpc».
A fondamento della propria domanda ha dedotto che:
- in data 03.10.2021, alle ore 20:00 circa, mentre percorreva a piedi le scale comunali che collegano la via Nicola Petrosino con la via Belvedere per Giovi, in Salerno, scivolava al suolo a causa della presenza di muschio e sostanze scivolose, non visibili e non segnalate, presenti sulle stesse;
− il giorno successivo alla caduta, persistendo i dolori, lo stesso si ricava presso il Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona in Salerno dove veniva sottoposto alle prime cure del caso e dove gli veniva diagnosticato un “trauma valido distrattivo spalla dx + contusioni” con una prognosi iniziale di 15 giorni;
− nei giorni successivi, la parte attorea si era sottoposta a ulteriori controlli clinici, per cui in data 08.11.2021, veniva dichiarato clinicamente guarito con una diagnosi finale di “trauma distorsivo della spalla dx con riferita dolenzia. Severo impegno funzionale delle s.o. dx.
Sinovite reattiva spalla dx con versamento intra-articolare. Lesione completa del tendine del sovraspinoso e lesione parziale del tendine sottoscapolare. Tenosinovite del CLB brachiale a dx” con un danno biologico quantificabile nella misura dell'11% e 60 giorni di invalidità temporanea totale;
pagina 2 di 9 − la responsabilità della caduta era da ascriversi esclusivamente al ex Controparte_5 art. 2051 cod. civ. e, in ogni caso, ex art. 2043 cod. civ., per non aver provveduto alla corretta manutenzione del patrimonio comunale;
− a nulla erano valsi i tentativi di risolvere bonariamente la controversia, sia mediante invio di richiesta di risarcimento danni, sia attraverso l'invito ad aderire a una convenzione di negoziazione assistita.
Si è costituito in giudizio in data 09.09.2022, il , il quale, impugnato Controparte_5
l'avverso atto introduttivo, ha eccepito:
- l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del nel presunto Controparte_5 sinistro del 03.10.2021;
- qualora provato l'evento, lo stesso si sarebbe verificato per colpa esclusiva della parte attorea, in quanto, le scale dove sarebbe caduto l'attore, erano in perfetto stato manutentivo, con illuminazione pubblica perfettamente funzionante, e prive di muschio;
il tutto come desumibile da un accertamento investigativo depositato in atti;
- di conseguenza, la caduta era dipesa dal comportamento della parte attorea che non aveva percorso le predette scale con la dovuta attenzione, conoscendo bene, peraltro, lo stato dei luoghi, in quanto residente nei pressi della predetta scalinata.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto di tutte le domande formulate nei propri confronti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione di due testimoni indicati dalla parte attorea e mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del sig. Controparte_1
All'udienza del 14.03.2024, la dott.ssa Grazia Roscigno formulava proposta conciliativa alle parti che, tuttavia, veniva accettata solo dall'attore. Di conseguenza veniva disposta C.T.U. medico legale, che veniva regolarmente espletata dal dott. . Persona_2
Dopo alcuni rinvii, dovuti a esigenze di ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025, ex art 281 sexies, ult.c., c.p.c. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito di memoria conclusiva.
*****
1.1. Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni riportate dal sig. in seguito ad una caduta verificatasi in data 03.10.2021, alle Controparte_1 ore 20:00 circa, in Salerno, sulle scale comunali che collegano via Nicola Petrosino con la via
Belvedere. L'evento sarebbe stato causato del cattivo stato manutentivo della predetta scalinata (con presenza di fogliame e liquame), priva di corrimano e d'idonea illuminazione.
pagina 3 di 9 1.2. Parte convenuta nulla ha contestato in relazione alla propria legittimazione passiva in ordine alla manutenzione e custodia della predetta scalinata, da considerarsi quindi comunale.
1.3. A tal punto, rientrando la fattispecie in esame, in un'ipotesi di responsabilità della
Pubblica amministrazione per omessa custodia e/o manutenzione dei beni demaniali, appare opportuno richiamare alcuni principi richiamati della Corte di Cassazione, in materia. In particolare, per quelli conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta ai seguenti, condivisibili, approdi ermeneutici.
1.4. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, affinché questa responsabilità si configuri in concreto, è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/17), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/06).
1.5. La responsabilità oggettiva stabilita dall'art. 2051 cod. civ. è, quindi, applicabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni di cui essa ha la concreta disponibilità. La responsabilità è esclusa nelle ipotesi in cui la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione
(ad es., una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(Cass. 6826/2021, Cass. n. 7805/17).
1.6. Tale tipo di responsabilità, quindi, proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. In altre parole, nel danno pagina 4 di 9 da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'attore non deve provare il requisito della colpa del danneggiante poiché trattasi di responsabilità oggettiva “pura” con la conseguenza che solo se il danneggiante dimostri l'interruzione del nesso causale ex art. 41 c.p., analogicamente applicabile nel diritto civile (v. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576), attraverso l'allegazione del fattore eccentrico ed inverosimile, può andare esente da responsabilità.
1.7. Ricapitolando, quindi, da un lato, la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (in tal senso Cass. Ord. n. 8450 del 31/03/2025), ma dall'altro nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res"» (in tal senso Ord. n. 8449 del
31/03/2025).
2. Orbene, passando all'analisi del caso di specie, si ritiene che nella fattispecie in esame, la parte attorea abbia adeguatamente provato il nesso eziologico tra l'evento lesivo e l'elemento causale, ovvero tra le lesioni riportate e la caduta verificatasi sulla scalinata mal manutenuta sopraindicata. Di contro la parte convenuta, non ha provato che l'evento possa essere ascritto nelle ipotesi di caso fortuito.
2.1. I due testimoni escussi, il sig. , all'udienza del 06.07.2023, e il sig. Testimone_1 [...]
alla successiva udienza del 14.03.2024, hanno entrambi confermato la dinamica della Tes_2 caduta, in particolare hanno dichiarato che il sig. dopo aver percorso pochi Controparte_1 gradini della scalinata scivolava al suolo. Entrambi hanno confermato la circostanza che le scale fossero scivolose a causa della presenza di fogliame marcito (quindi non rimosso in tempo) e di muschio. Il sig. ha dichiarato che: «Ho visto una persona scendere dalle Tes_1 scale e scivolare, cadendo con la testa all'indietro. Mi sono preoccupato che questa persona avesse battuto la testa, per cui mi sono avvicinato ed ho visto che il signore era scivolato con
pagina 5 di 9 il piede destro, battendo con la parte destra del corpo contro gli scalini all'indietro»; la medesima dinamica viene confermata dal teste il quale afferma che: «avevo Tes_2 parcheggiato nei pressi della Clinica de Sole, in via Belvedere, stavo indossando il casco quando vedo un signore, a monte delle scale che erano proprio di fronte a me. Vedo questo signore scivolare, con la schiena, sulle scale. Il signore stava scendendo. Il signore era a monte delle scale, aveva già sceso qualche scalino. Vedendo questa persona cadere, mi sono tolto il casco, ho riparcheggiato la moto e sono accorso verso di lui». Entrambi i testimoni forniscono la medesima dinamica della caduta. La dinamica indicata appare essere coerente con una scivolata dovuta a un fondo viscido nonché con quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio. Entrambi i testimoni hanno confermato la presenza sulla scalinata di fogliame e di una sostanza scivolosa. Il sig. ha confermato l'insidiosità della scalinata dichiarando Tes_2 che «stavo scivolando anche io perché i gradini erano coperti da muschio, anzi liquido verde»; il teste ha confermato che le persone accorse sul luogo del sinistro gli avevano Tes_1 riferito, poi, che sulla medesima scalinata, il giorno prima, fosse caduta un'altra signora:
«posso dire che le persone accorse dopo mi riferirono di altre cadute, in particolare della caduta di una signora avvenuta il giorno precedente», a riprova del cattivo stato di manutenzione della scalinata.
2.2. Entrambi hanno confermato, quindi, la circostanza che la parte attorea lamentava dolori al lato destro del corpo ed evidenziano , inoltre, la volontà di far intervenire un'autombulanza ma che il sig. volle evitare di recarsi presso il pronto soccorso. Tale ricostruzione CP_1 appare verosimile, considerato il periodo post-pandemico in cui si è verificato l'evento, tenendo conto dell'età del danneggiato e la rimostranza in persone di persone in età avanzata di recarsi presso un Pronto Soccorso.
2.3. Inoltre, la circostanza che la rampa di scale non fosse dotata di corrimano è circostanza del tutto oggettiva e riscontrabile dalla documentazione depositata dal medesimo CP_5
. Sulla più o meno scarsa illuminazione, nulla ha provato la parte convenuta circa il
[...] corretto funzionamento del lampione ivi esistente. Pertanto, in difetto di indicazioni difformi, non vi sono motivi per dubitare di quanto dichiarato dai testi escussi ovvero di una scarsa illuminazione della rampa di scale.
2.4. Del tutto lineare, a discapito di quanto eccepito da parte convenuta, è anche la dichiarazione del sig. il quale dichiara che: «Quando sono andato via ho lasciato il Tes_1 signor sulle scale e il geom. mi ha detto che avrebbe provveduto lui a CP_1 Tes_2 riaccompagnarlo a casa». Come da dichiarazioni in atti del sig. lo stesso Tes_2
pagina 6 di 9 riaccompagnò a piedi presso la propria abitazione il sig. e giammai ha dichiarato di CP_1 averlo riaccompagnato in motocicletta.
2.5. Allo stesso modo, scarso valore probatorio può attribuirsi alla perizia depositata in atti dal convenuto, atteso che, preliminarmente, la stessa risulta esser stata realizzata a CP_5 distanza di circa tre mesi dall'evento. Inoltre, dalla relazione emerge che, proprio a causa del materiale di cui sono composti i gradoni, la predetta scalinata può diventare scivolosa.
Orbene, proprio quest'ultimo elemento, dovrebbe indurre la Pubblica Amministrazione a una manutenzione maggiore e più pregnante della stessa. Avrebbe dovuto indurre il a CP_5 installare dei cartelli dove si evidenzi la pericolosità della scalinata nonché a installare dei corrimano. Al riguardo si evidenzia, inoltre, che dalle due foto depositate, non si evincono gli stessi e il muretto presente, che potrebbe esser utilizzato con tale funzione, risulta essere inutilizzabile a causa di piante che lo ricoprono in gran parte.
2.6. Inoltre, parte convenuta, ha evidenziato che quella scalinata avrebbe dovuto essere era ben conosciuta all'attore, avendo il teste riferito che l'attore abitava a 200 metri dal Tes_2 luogo dell'incidente e come in effetti risulta documentalmente. Orbene, sul punto tuttavia occorre evidenziare che la mera conoscenza del luogo non implica colpa del pedone, come riconosciuto a più riprese dalla Suprema Corte e, la presenza di fogliame non rimosso, la crescita di muschio, sono eventi oggettivamente non preventivabili dal pedone. Quest'ultimo, anche se avesse voluto utilizzare una maggior cautela nel percorrere la rampa, non avrebbe potuto usufruire né di un corrimano né di altro supporto. Rientra, a sommesso avviso di questo Giudice, tra i compiti della Pubblica amministrazione rendere i percorsi cittadini facilmente utilizzabili da persone di tutte le età, rimuovendo le insidie che possono nascere dall'utilizzo della pubblica cosa.
2.7. Infine, l'esistenza del nesso eziologico tra la caduta del sig. a seguito dell'evento CP_1 del 03.10.2021 e le lesioni dallo stesso riportate, risulta esser confermata anche dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio in atti. Afferma il Consulente infatti: “sussiste, in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica, il nesso causale tra le predette lesioni e l'evento traumatico, ovvero le lesioni riportate nel traumatismo descritto soddisfano tutti i criteri di giudizio riguardanti il nesso causale (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa, efficienza quantitativa, continuità fenomenologica, esclusione di altri momenti eziologici).
2.8. Ciò è sufficiente a fondare la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c.
3. Da ciò consegue la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo in conformità alla valutazione del C.T.U. Lo stesso, in relazione al danno biologico subito pagina 7 di 9 dall'odierno attore ha così valutato le lesioni: “Tenuto conto di quanto precedentemente valutato, della natura e dell'entità del danno subito, dello stato pregresso, dell'età e del sesso dell'infortunato e degli orientamenti valutativi correnti in responsabilità civile, ritengo si sia concretizzato un danno biologico valutabile intorno al 7% (settepercento); tale valutazione ha tenuto conto dello status quo ante rappresentato dall'artrosi dell'articolazione acromion - clavicolare con ipertrofia della capsula articolare ed osteofitosi inferiore* che ha determinato impingement (ovvero di conflitto di una struttura anatomica quando compressa tra altre due contigue come nel caso in esame)”. Il Consulente ha correttamente valutato anche lo stato pregresso della parte attorea e non risultano depositate osservazioni al suo operato.
3.1 Dunque, considerata l'età di 79 anni della vittima al momento del sinistro e applicate le
Tabelle di Milano del 2024, si provvede in questi termini: Tabella di riferimento: Tribunale di
Milano 2024: Età del danneggiato alla data del sinistro 79 anni;
Percentuale di invalidità permanente 7%; Punto danno biologico € 2.612,40; Punto base I.T.T. € 115,00; Invalidità temporanea parziale al 75% (15 giorni) € 1.293,75; Invalidità temporanea parziale al 50% (10 giorni) € 575,00; Invalidità temporanea parziale al 25% (15 giorni) € 431,25. Quindi il danno biologico temporaneo totale è pari a € 2.300,00; il danno non patrimoniale risarcibile €
8.924,00, a cui bisogna aggiungere le spese mediche documentate, a titolo di danno patrimoniale, per € 559,00. Il totale generale del risarcimento dovuto alla parte attorea è pari quindi a € 11.783,00.
3.2. Non può essere riconosciuto alcun ristoro ulteriore a titolo di sofferenza soggettiva, non essendo stata data alcuna prova al riguardo. In relazione al danno morale, non è stata allegata dall'attore alcuna circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2018, n. 9385), secondo cui «il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento.
3.3. Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di € 11.783,00 oltre rivalutazione monetaria sulla predetta somma CP_1 devalutata al verificarsi dell'evento di danno, e rivalutata anno per anno agli indici Istat-foi ed ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta pagina 8 di 9 – fino al saldo. Non si riconoscono gli interessi compensativi.
4. Le spese seguono la soccombenza (valore tra € 5.200,00 ed € 26.000,00) ai medi per tutte le fasi, con esclusione di quella decisionale che viene liquidata ai minimi, e, pertanto, con condanna da parte del al pagamento in favore della parte attorea Controparte_5 dell'importo di € 4.227,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, nonché € 264,00 per spese esenti.
4.1. Le spese di C.T.U. vengono poste integralmente a carico di parte convenuta, con diritto alla restituzione degli importi già corrisposti dall'attore per € 488,00.
4.2. Non si ritiene opportuno liquidare alcun ulteriore importo a carico del CP_5
, nonostante la mancata adesione alla proposta transattiva formulata, tenendo anche
[...] conto della valutazione del C.T.U. delle lesioni subite dall'attore nonché della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Accertata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del convenuto per le lesioni personali subite dall'attore in conseguenza della caduta avvenuta in data 03.10.2021, condanna il a pagare in favore di a titolo di risarcimento del danno Controparte_5 Controparte_1 non patrimoniale, la somma di € 11.224,00, oltre € 559,00, per spese mediche sostenute, oltre rivalutazione come sopra specificata;
b) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese vive, € 4.227,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Pone le spese di c.t.u. a carico della parte convenuta, per cui condanna alla restituzione dell'importo di € 488,00 in favore della parte attorea, per averne fatto anticipo.
18 novembre 2025
Il GOP
NT SP
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