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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1640 / 2022 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. , con l'avv. RAZZI LORENZA, presso il Parte_1 C.F._1 cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
, c.f. , con l'avv. FANTI UGO, presso il cui Studio ha CP_1 C.F._2 eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1 CP_1
, con esclusivo addebito al marito, per i comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio dallo
[...] stesso tenuti e documentati e, comunque, dal resistente mai contestati e anzi ammessi.
2. Porre a carico del
Sig. un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, CP_1 maggiorenne e studente, o quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia, somma da corrispondersi fin
1 dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite bonifico bancario;
oltre al 70%, o quella diversa percentuale che risulterà di Giustizia, delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si renderanno necessarie per il figlio, da rimborsare il mese successivo rispetto a quello dell'effettivo esborso, previa esibizione di documentazione giustificativa. Con facoltà per la moglie, di Parte_1 ottenere dall'INPS il versamento diretto ed integrale dell'assegno unico universale.
3. Porre a carico del Sig.
un assegno mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, o CP_1 quella diversa somma ritenuta di Giustizia, da corrispondersi fin dal deposito del ricorso introduttivo e soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite bonifico bancario.
4. Assegnare la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, posta in Prato (PO), Piazza Ciardi, 37, alla moglie ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., con tutte le Parte_1 pertinenze ed il mobilio che l'arreda affinché ci continui a vivere con il figlio maggiorenne studente, non economicamente autosufficiente. Con vittoria di spese di giudizio”.
Per parte resistente: “1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi;
2) In ragione del reddito percepito dal Voglia disporre un contributo mensile di € 300,00 in CP_1 favore del figlio a titolo di concorso al mantenimento;
Persona_1
3) Niente disporre a titolo di contributo di mantenimento della moglie essendo la stessa Parte_1 economicamente indipendente in ragione di quanto percepito dall'Inps e dalle somme percepende dalla sublocazione della abitazione assegnata in via esclusiva alla stessa”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 26/03/2025”
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale giudiziale dal coniuge , sposato in Bangladesh in data 10/03/2005. CP_1
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che, in costanza di matrimonio, la medesima si
è laureata presso la facoltà di scienze giuridiche ed ha svolto per sette anni la pratica legale presso uno studio di avvocati, mentre il marito lavorava come manager in un'azienda; (2) che dall'unione matrimoniale tra i coniugi è nato il figlio in Kishoreganj, Bangladesh, in data Persona_1
10/09/2006; (3) che, dopo la nascita del primogenito, il sig. ha lasciato il lavoro che svolgeva CP_1 come manager ed ha aperto una propria attività d'impresa, che, tuttavia, non ha avuto il successo sperato ed ha così iniziato a cercare altre occasioni professionali anche all'estero; (4) che, nell'anno
2009, il marito ha accettato un lavoro in Italia e si è qui trasferito per svolgere l'attività di operaio specializzato presso una ditta pratese, che gli ha consentito di poter minimamente contribuire ai fabbisogni della moglie e del figlio rimasti in Bangladesh, inviando loro € 500,00 mensili circa;
(5) che, nell'anno 2017, la ricorrente ed il figlio si sono ricongiunti al resistente in Italia, ma subito
2 dopo il loro trasferimento, l'atteggiamento del sig. nei loro riguardi è mutato in maniera CP_1 violenta ed aggressiva;
(6) che, nell'anno 2019, la coppia ha acquistato un'abitazione in Prato grazie all'aiuto economico della famiglia di origine della ricorrente, contraendo all'uopo un mutuo bancario con ratei mensili di € 350,00; (7) che i coniugi hanno deciso poi di subaffittare due camere della casa coniugale a connazionali e la ricorrente ha iniziato a gestire gli ospiti, facendo le pulizie e preparando il cibo per tutti, riutilizzando il denaro ricavatone per la gestione delle utenze domestiche e della spesa alimentare, di cui il marito ha sempre rifiutato di occuparsi;
(8) che la ricorrente ha recentemente scoperto che il marito era solito inviare periodicamente ingenti somme di denaro in Bangladesh ai propri parenti;
(9) che la situazione tra i due coniugi è drasticamente peggiorata a partire dal 2020, quando l'atteggiamento del convenuto è degenerato nei riguardi propri e del figlio, arrivando a minacciare la moglie di morte anche alla presenza del bambino, così che la ricorrente ha deciso di sporgere denuncia-querela alle autorità, che ha portato all'apertura del procedimento penale RGNR 3440/2021 a carico di;
(10) che il GIP del Tribunale di CP_1
Prato, in data 09/03/2022, ha emesso ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento del marito dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a moglie e figlio ed ai luoghi da questi frequentati, prevedendo quale misura patrimoniale la corresponsione a suo carico di un assegno economico in favore di e del figlio dell'importo Parte_1 Persona_1 di € 600,00 mensili;
(11) che, dal momento dell'allontanamento, il marito ha cessato di versare i ratei del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
Quali domande accessorie la ricorrente ha chiesto: (1) l'addebito della separazione a carico del marito per la violazione dei doveri coniugali;
(2) l'affidamento, con applicazione della legge italiana, in via esclusiva alla madre del figlio , con facoltà per la medesima di adottare in Per_1 autonomia le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ai sensi dell'art. 337 quater, ultimo comma c.c.; (3) la determinazione del diritto di visita e di frequentazione padre/figlio con modalità protetta e monitoraggio del Servizio Sociale competente, qualora il padre ne faccia espressa richiesta;
(4) la determinazione, a carico del sig. di un assegno mensile di € 500,00 a titolo di CP_1 concorso al mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la crescita del minore, con facoltà per la ricorrente di richiedere all'INPS il versamento integrale in suo favore dell'assegno unico universale;
(5) la determinazione, a carico del sig. di un assegno mensile di € 300,00 a titolo di concorso al mantenimento economico CP_1 della moglie;
(6) l'assegnazione alla medesima della casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, sita in Prato, Piazza Ciardi n. 37, con tutte le pertinenze ed il mobilio che la arreda, con obbligo a carico del convenuto di prelevare tutti i beni personali e modificare la propria residenza anagrafica, nonché di corrispondere i ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa de qua.
3 , costituendosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di separazione personale CP_1 ex adverso avanzata, contestando, tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte. Nello specifico il convenuto, a sostegno delle proprie eccezioni, ha argomentato quanto segue: a) che il
GIP del Tribunale di Prato, con ordinanza del 18/03/22, ha disposto a carico del convenuto il pagamento di un assegno mensile di € 350,00 in favore della coniuge e del figlio;
(2) che, in seguito all'allontanamento del sig. dalla casa familiare, quest'ultimo si è visto costretto a prendere in CP_1 locazione un'abitazione a fronte di un canone mensile di € 450,00; (3) che la moglie percepisce redditi derivanti dal subaffitto a terzi di alcuni locali dell'abitazione coniugale.
Con ordinanza dell'01/12/2023, adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale f.f. ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti necessari, autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, disponendo l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocamento prevalente presso la Per_1 medesima, alla quale sarà assegnata la casa coniugale;
la determinazione del diritto di visita padre/figlio secondo accordi tra le parti, sentita la disponibilità del figlio a trascorrere almeno un pomeriggio a settimana con il padre qualora lo desideri;
la determinazione, a carico del padre ed in favore della madre, di un contributo al mantenimento economico del figlio nella misura di € 420,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
Nominato il Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative e parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo la pronuncia di separazione personale dei coniugi e la determinazione del contributo al mantenimento economico del figlio minore nella misura di € 250,00, dichiarando nulla dovuto alla ricorrente a titolo di contributo al suo mantenimento.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 18/09/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate in data 17-18/09/2024. La causa è stata, dunque, riservata al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 22/1/2025 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo del giudice istruttore concedendo termine alle parti per depositare l'atto di matrimonio tradotto in lingua italiana e legalizzato e a parte convenuta di regolarizzare la propria costituzione in giudizio mediante deposito di atto nativo digitale in pct.
Allo scadere del termine concesso nessuna delle parti ha ottemperato alle richieste del Tribunale.
4 Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del presente ricorso.
In base alle norme di cui al decreto legislativo 445/2000 (artt. 30-34) gli atti stranieri devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati o comunque, muniti di apostille (se entrambi gli Stati coinvolti hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 1961 sul punto).
Nel caso in esame non vi è né traduzione né legalizzazione dell'atto di matrimonio depositato da parte ricorrente, la quale non ha ottemperato neppure all'invito del Tribunale nel termine assegnatole, inadempimento posto in essere anche da parte convenuta.
L'atto di matrimonio prodotto, pertanto, non ha validità per lo Stato italiano, con la conseguenza che il presente giudizio, fondato proprio sul presupposto della sussistenza di un rapporto matrimoniale tra le parti, deve essere dichiarato inammissibile.
Le considerazioni svolte da parte ricorrente circa l'assenza di trascrizione e il richiamo all'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto non colgono nel segno, posto che nel caso in esame il rilievo operato dal Tribunale non ha ad oggetto la trascrizione dell'atto di matrimonio ma l'atto stesso che se non tradotto né legalizzato non ha validità nel nostro ordinamento.
Tenuto conto che nessuna delle parti ha ottemperato a quanto richiesto dal Tribunale e che entrambe le parti hanno spiegato domanda di separazione, si ritiene congruo disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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