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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.361/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.395/2022 resa dal Tribunale di Enna in data 21.5.2022 e depositata il 6.6.2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
difeso per procura in atti dall'avv. Santo Emanuele Signorello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belpasso via Silva 8
- appellante -
contro
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Salvatore Timpanaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nicosia via F.lli Testa 53
- appellato -
All'udienza del 29.5.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 giugno 2016, il Dott. Geol. otteneva dal Tribunale Parte_1
di Enna il Decreto Ingiuntivo n.306/2016 (R.G. n.956/2016), a mezzo il quale ingiungeva al
Dott. Ing. il pagamento della somma di Euro 21.764,15, oltre interessi e Controparte_1
spese della procedura monitoria.
Il credito azionato riguardava l'attività professionale svolta da in favore della Pt_1
società “LA PINETA S.P.A.”, in relazione alla quale attività , quale rappresentante CP_1
legale pro tempore della Società, con scrittura del 7 febbraio 2011 si era impegnato "in
proprio a sostenere e quindi a liquidare integralmente gli oneri economici a favore del Dott.
Geol. ". Parte_1
Avverso tale decreto, il Dott. Ing. proponeva opposizione (R.G. Controparte_1
n.1460/2016) con atto di citazione notificato il 18.10.2016, fondata sui seguenti motivi:
a) Difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio, ritenendo che la titolarità gravasse sulla società La PI s.p.a., di cui era amministratore unico e legale CP_1
rappresentante. Tale eccezione era supportata dall'eccezione di giudicato implicito derivante dalla sentenza n.786/2015 del Tribunale di Catania, che, pur dichiarandosi incompetente, avrebbe presupposto la legittimazione passiva della società La PI s.p.a.
b) In subordine, insussistenza del credito e inesistenza di incarico professionale conferito da in proprio, sostenendo che l'incarico era stato conferito dal CP_1 Controparte_2
o dalla Controparte_3
c) In ulteriore subordine, contestazione del credito sia nell'an che nel quantum debeatur,
eccependo l'inadempimento o inesatto adempimento, l'inutilizzabilità e l'esorbitanza delle somme ingiunte in relazione alle prestazioni svolte.
Nel contraddittorio instaurato, si costituiva in giudizio il Dott. Geol. in data Parte_1 23.3.2017, contestando l'opposizione.
Rilevava preliminarmente che l'eccezione di "giudicato implicito" era infondata, poiché la sentenza n.786/2015 del Tribunale di Catania si era limitata a decidere sull'eccezione di incompetenza territoriale, senza esaminare il merito. Nel merito, sosteneva la Pt_1
sussistenza del rapporto obbligatorio diretto con , in quanto quest'ultimo Controparte_1
aveva sottoscritto la scrittura privata del 7 febbraio 2011 "in proprio, senza spendere la
qualità di rappresentante legale della . Controparte_3
Argomentava che tale sottoscrizione rappresentava una "ferma, precisa e determinata
volontà" di , di assumere in proprio l'obbligo di pagamento. CP_1
In merito alla contestazione sull'inutilizzabilità della relazione geologica, produceva la missiva del di Nicosia del 14.7.2011, dalla quale si evinceva che gli elaborati CP_2
erano stati approvati.
All'udienza del 2.11.2021 la causa veniva trattenuta in decisione, a seguito di cui il
Tribunale di Enna, con Sentenza n.395/2022, statuiva testualmente:
“ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, REVOCA il Controparte_1
decreto ingiuntivo n.306/2016, emesso dal Tribunale di Enna il 19/08/2016 nel
procedimento monitorio iscritto al n.956/2016 R.G.; CONDANNA alla rifusione Parte_1
in favore di delle spese di lite (fasi di studio e introduttiva) che liquida in Controparte_1
euro 1.615,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per
legge.”
Il Tribunale basava la sua decisione sull'accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità
dal lato passivo del rapporto obbligatorio in capo a . Controparte_1
Applicando il principio della ragione più liquida, il Giudice di primo grado riteneva di respingere la domanda principale di pagamento contro , ritenendo che nella CP_1
vicenda, "ha costantemente agito quale legale rappresentante della società di capitali di cui lo stesso era amministratore unico e legale rappresentante, ossia La PI S.p.A."
Sottolineava che l'opposto aveva inizialmente azionato la domanda
contro
La Pt_1
PI s.p.a. davanti al Tribunale di Catania, e che l'analisi degli atti confermava che "tutti
gli oneri finanziari relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle opere occorrenti per
il consolidamento dell'area, sono a carico della società La PI S.p.A."
Sebbene la scrittura privata del 7.2.2011 presentasse ambiguità, il contesto documentale
(inclusa la sottoscrizione del Verbale di asseveramento da parte di con CP_1
l'acronimo "nq", nella qualità) dimostrava la consapevolezza di che l'agire di Pt_1
avvenisse in nome della società (contemplatio domini). CP_1
Il Dott. impugna la Sentenza n.395/2022, affidando il gravame ai Parte_2
seguenti motivi, che appresso si riassumono:
ERRONEA VALUTAZIONE IN DIRITTO E IN FATTO CIRCA LA TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO E
L'ECCEZIONE DI GIUDICATO IMPLICITO
L'appellante contesta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente posto a fondamento della decisione la circostanza che avesse agito unicamente quale rappresentante legale di CP_1 Controparte_4
ribadisce che la precedente sentenza n.786/2015 del Tribunale di Catania si limitò a dichiarare l'incompetenza
[...]
territoriale, prescindendo completamente dall'esame del merito.
Pertanto, l'eccezione di "giudicato implicito" sollevata dall'opponente è infondata.
ERRORE NELLA VALUTAZIONE DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE DEL DOTT. ING. E DELLA SUSSISTENZA Controparte_1
DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO DIRETTO
sostiene che la documentazione dimostri l'esistenza di un rapporto obbligatorio diretto tra le parti. Pt_1
In particolare, la scrittura privata del 7 Febbraio 2011 attesta che si è impegnato "in proprio", senza spendere la CP_1
qualità di rappresentante legale.
Il testo della scrittura privata dichiara testualmente che la spesa (relativa alla messa in sicurezza del movimento franoso) è a carico di , che si impegna a sottoscrivere "per adesione la presente" per fatturare gli oneri economici. Controparte_1
Tale atto manifesta una "ferma, precisa e determinata volontà" di a vincolarsi personalmente. CP_1
ERRORE NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA DOCUMENTALE E SULLA CONTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DELLA
PRESTAZIONE
contesta l'assunto di inutilizzabilità della sua relazione geologica. Pt_1
A riprova della validità e della riferibilità del lavoro, cita la missiva del del 14 Luglio 2011, nella quale si legge Controparte_2
che gli elaborati tecnico-progettuali di tutti i professionisti coinvolti (incluso ) "sono stati ritenuti meritevoli di Pt_1
approvazione" e che l'Ing. aveva manifestato la volontà "di assumere l'incarico del pagamento delle relative CP_1
prestazioni professionali", ribadendo l'obbligo a carico di in proprio. CP_1
Infine, ribadisce che il costo sostenuto di Euro 4.610,60 per il Contratto di nolo a freddo con la "GEOTHECK S.R.L." era Pt_1
parte delle spese preventivamente giustificate e concordate.
Con comparsa di risposta si costituisce , nel merito chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo espressamente ex art.346 c.p.c. le eccezioni assorbite:
a) Correttezza della Sentenza sul difetto di titolarità passiva:
L'obbligazione ricadeva su La PI S.p.A.
La decisione del Tribunale é basata su indici, sia testuali che circostanziali, che provavano l'agire di "quale legale rappresentante della società" b) Riproposizione CP_1
dell'eccezione di giudicato implicito:
insiste sull'efficacia preclusiva della sentenza del Tribunale di Catania CP_1
n.786/2015, poiché la dichiarazione di incompetenza a favore di quello di si basava Per_1
sul presupposto che la debitrice fosse La PI s.p.a., con sede a Nicosia.
c) Contestazione della scrittura privata 7 febbraio 2011:
Il singolo documento non è decisivo, perchè deve essere letto nel contesto dell'intera vicenda;
tale contesto, noto a US, dimostrava che si obbligava sempre in CP_1 nome e per conto della Controparte_5
cita i documenti che provano la contemplatio domini, tra cui la comparsa di CP_1
costituzione di nel giudizio di Catania, che ammetteva che l'obbligazione originaria Pt_1
era stata "assunta dalla società 'La PI s.p.a.'", e il Verbale di Asseveramento del
4.2.2011 che chiariva che "I lavori e tutte le prestazioni professionali sono interamente a
carico della ", ribadendo che la firma sul verbale portava l'acronimo "nq" Controparte_3
(nella qualità).
d) Contestazione subordinata di merito nel quantum:
ripropone la contestazione sulla debenza delle somme, sull'inutilizzabilità della CP_1
relazione geologica e sull'arbitraria inclusione della somma di € 4.610,60 per il nolo a freddo con la Geocheck s.r.l., spesa non compresa nella parcella approvata e scelta senza autorizzazione.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
29.5.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi,
quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita rigetto.
Il rapporto contrattuale sottostante l'attività dell'appellante con la società La PI Pt_1
s.p.a. e quello tra quest'ultima e il è interconnesso e si sviluppa attorno Controparte_2
al progetto di messa in sicurezza di un'area soggetta a movimento franoso e sequestro giudiziario.
Il lavoro del Dott. consisteva in attività professionale (per la quale fu emessa Parte_2
una parcella del 27.2.2013 con parere di congruità) relativa a:
- studi geologici e geognostici;
- progettazione e direzione della parte geologica dei lavori nell'ambito del progetto denominato "Messa in sicurezza del movimento franoso posto sotto sequestro".
asserisce che l'Ing. , pur essendo il rappresentante legale pro Pt_1 Controparte_1
tempore della Società, si era impegnato "in proprio a sostenere e quindi a liquidare integralmente gli oneri economici a favore del Dott. Geol. ", in virtù di una Parte_1
scrittura privata del 7 Febbraio 2011.
Per l'espletamento dell'incarico, ha sostenuto anche spese accessorie di Euro Pt_1
4.610/60, per un contratto di nolo a freddo del 4 Aprile 2011 stipulato con la società
"GEOCHECK s.r.l.
L'appellante sostiene l'errore del Tribunale nel rigettare implicitamente la sua prospettazione riguardo al difetto di giudicato implicito derivante dalla sentenza n.786/2015 del Tribunale di Catania (doc.3 allegato all'opposizione ), affermando CP_1
che quest'ultima si limitò a delibare sola la questione di competenza.
La sentenza del Tribunale di Enna ha però ritenuta assorbita la questione del giudicato,
risolvendo il contenzioso in base al difetto di titolarità passiva di quale persona CP_1
fisica.
La decisione di merito sulla titolarità passiva è dirimente e assorbente, in quanto la questione del giudicato si rivela assorbita e priva di interesse una volta accertata, nel giudizio di opposizione, la non riferibilità del debito a personalmente. CP_1
La sentenza del Tribunale di Catania n.786/2015, nel dichiarare l'incompetenza territoriale a favore di quello di si è basata sulla natura dell'obbligazione di pagamento del Per_1
compenso professionale come debito pecuniario non liquido ed esigibile, qualificandolo -
in conseguenza - di competenza del domicilio del debitore.
Tale pronuncia si fondava sulla "prospettazione attorea", individuando La PI s.p.a.
come debitrice.
La ratio decidendi della sentenza gravata, si basa invece sul difetto di titolarità passiva accertato in fatto e in diritto, non sul giudicato implicito.
Il nucleo della controversia è che l'appellante sostiene che la scrittura privata del Pt_1
07 Febbraio 2011 (doc.1 allegato al ricorso ) prova l'assunzione dell'obbligo di CP_6
pagamento da parte di in proprio. CP_1
In tema di rappresentanza, la contemplatio domini non richiede l'uso di formule sacramentali, ma può essere desunta da elementi univoci e concludenti noti al terzo contraente, atti a rivelare che l'agente opera per un soggetto diverso.
Nel caso di specie, l'assunzione del debito da parte di deve essere interpretata CP_1
alla luce della documentazione complessivamente prodotta e conosciuta da : Pt_1
a) Nel primo ricorso monitorio al Tribunale di Catania (doc.2 allegato all'opposizione),
aveva espressamente affermato che l'attività professionale era stata svolta a Pt_1
favore de "La PI s.p.a." su incarico conferito da "in qualità di rappresentante CP_1
legale della Società".
Successivamente, nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (doc.4
allegato all'opposizione), aveva ribadito che "l'obbligazione originaria fosse stata assunta
dalla . Controparte_3
Questi atti costituiscono una chiara ammissione da parte dell'appellante circa la natura del rapporto.
b) Il Verbale di asseveramento del 04 Febbraio 2011 (doc. n.7 alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione), sottoscritto da (come risulta in Pt_1 CP_1
atti, anche con l'annotazione "nq", nella qualità), stabilisce che "I lavori e tutte le
prestazioni professionali sono interamente a carico della ". Controparte_3
La nota del Comune di Nicosia del 14 Luglio 2011, inviata anche a , indica che "gli Pt_1
oneri finanziari relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle opere occorrenti per il
consolidamento dell'area, sono a carico della società La PI s.p.a. rappresentata dall'amministratore unico ing. ". CP_7
c) Nonostante la formulazione letterale della scrittura privata faccia riferimento al debito "a
carico di ", in un contesto in cui era pienamente consapevole Controparte_1 Pt_1
della veste di rappresentante di e del fatto che gli oneri per l'intervento CP_1
(necessario per la messa in sicurezza di un'area sottoposta a sequestro) ricadevano in via definitiva sulla società La PI, l'impegno assunto da deve essere inteso CP_1
nell'ambito del vincolo di immedesimazione organica che lega il rappresentante all'ente amministrato. L'atto, anche se formalmente sottoscritto in proprio, non è sufficiente ad attribuire a , quale persona fisica, la titolarità passiva di un debito che, per la sua CP_1
natura (progettazione e direzione geologica per la stabilizzazione di un'area di interesse della Società), è oggettivamente e primariamente dell'Impresa, in assenza di espressioni che esprimano una volontà chiara di rendersene fideiussore o garante in proprio.
Il Tribunale di Enna ha quindi correttamente ritenuto che l'appellante era Pt_1
consapevole dell'agire di in nome della società, e che la pretesa andava azionata CP_1
nei confronti di La PI s.p.a.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato.
In subordine, l'appellante contesta anche l'assunto di inutilizzabilità della prestazione geologica e la legittimità della somma richiesta, inclusi i costi del Contratto di nolo a freddo
(€ 4.610,60).
Tuttavia, poiché è confermato il difetto di titolarità passiva in capo all'appellato CP_1
, ogni contestazione relativa alla sussistenza e alla quantificazione del credito
[...]
(an e quantum debeatur) diviene assorbita e irrilevante nel presente giudizio, in quanto la relativa contestazione non può essere fatta valere nei confronti di personalmente, CP_1
ma, al più, verso La PI s.p.a.
Il motivo di gravame è, pertanto, irrilevante e assorbito. Di qui il rigetto dell'appello avverso la sentenza n.395/2022 del Tribunale di Enna, che ha accolto l'opposizione e revocato il Decreto Ingiuntivo n.306/2016 per difetto di titolarità
passiva in capo a . Controparte_1
Quale logico corollario, vanno poste a carico di le spese e gli onorari di causa, Parte_1
secondo il D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa fino a €
26.000/00, liquidati sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.361/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la Sentenza n.395/2022 resa dal Tribunale di Enna in data
21.5.2022 e depositata il 6.6.2022, appellata da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 1.984/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)