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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 14379/2021, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Torino, corso Moncalieri n. 466 ed elettivamente domiciliata in
Torino, via Colli n. 3, presso lo studio dell'avv. Giovanni Spinelli, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) domiciliata in Torino, via CP_1 C.F._2
Montecuccoli n. 6, e in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Bardonecchia (TO), Campo Smith,
Regione Molino n. 4, entrambe elettivamente domiciliate in Torino, corso Galileo
Ferraris n. 46, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pisanti, che le rappresenta e difende per procura speciale unita alla comparsa di risposta
CONVENUTE oggetto: disciplina dell'attività sciistica (Legge n. 363/2003) – responsabilità del precettore (art. 2048 c.c.) – responsabilità di padroni e committenti (art. 2049
c.c.)
pagina 1 di 16 *****
Conclusioni delle parti
Conclusioni di parte attrice (come da note di precisazione dell'08.04.2025):
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
Voglia il Tribunale Ill.mo;
- dichiarare tenuti e condannare Controparte_2
(p.i.: in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con P.IVA_1
Avv. (c.f.: ) al risarcimento dei danni tutti, CP_1 CP_1 CodiceFiscale_3
patrimoniali e non patrimoniali, in favore della signora Avv. , e Pt_1 Pt_1
tenuto conto degli esiti della CTU espletata, liquidarsi questi ultimi secondo i valori pecuniari previsti dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano edizione giugno
2024, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo;
- dichiarare tenuti e condannare Controparte_2
(p.i.: in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con P.IVA_1
Avv. (c.f.: ) alla refusione delle spese mediche CP_1 CP_1 CodiceFiscale_3
e di cura pari ad € 962,00 oltre alle spese legali stragiudiziali e per la negoziazione assistita tra avvocati (cfr. doc. 10 citazione) che si quantifica in € 2.295,00 oltre accessori di legge, o veriore somma accertanda;
- dichiarare tenuti e condannare Controparte_2
(p.i.: in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con P.IVA_1
Avv. (c.f.: ) alla refusione delle spese legali del CP_1 CP_1 CodiceFiscale_3
presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA, CPA ed esposti, spese di CTU e
CTP”.
Conclusioni delle parti convenute (come da note di precisazione del 10.04.2025, con riferimento alla comparsa di risposta):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
pagina 2 di 16 IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande avversarie, poiché inammissibili e/o infondate, per le ragioni di cui in narrativa, assolvendo la sig,ra avv. e la CP_1 CP_2 [...]
da ogni avversaria pretesa e, comunque, dichiarare nulla essere Controparte_2
dovuto dalla convenuta alla signora Pt_1
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare la lista dei testimoni ex art. 183 c.p.c.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia riguarda gli asseriti danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ha affermato di aver subito a seguito dello Parte_1
scontro, avvenuto su di una pista di discesa, con l'allieva minorenne di una scuola di sci e dei quali chiede il risarcimento nei confronti sia della scuola medesima sia dell'istruttrice della minore.
A sostegno delle domande proposte sono state allegate le circostanze di fatto di seguito sintetizzate:
a) in data 16.03.2019 l'attrice stava sciando sulla pista Grand Comb 33 all'interno del comprensorio dello Jafferau, nel Comune di Bardonecchia (TO), insieme alla sorella;
Parte_2
b) mentre eseguiva la discesa della pista, veniva raggiunta e investita da tergo dalla minore – all'epoca del fatto di nove anni, allieva dello Sky Club Persona_1
della (di seguito, “ ) – cadendo al suolo sul Controparte_2 CP_2
ginocchio sinistro;
c) la procedeva ad elevata velocità, tentando di recuperare la distanza che la Per_1
separava dal resto del proprio gruppo di allievi, guidato dalla maestra di sci
; CP_1
pagina 3 di 16 d) i sanitari cui l'attrice nell'immediatezza si rivolgeva riscontravano una “frattura spina tibiale in distrazione anteromediale di ginocchio a sinistra con interessamento L.C.A.” (cfr. doc. 2 ; nel successivo corso del 2019 si Pt_1
sottoponeva a molteplici accertamenti strumentali e cicli di fisioterapia riabilitativa;
e) a seguito di visita medico-legale del 07.12.2020, a carico della era Pt_1
accertato un danno biologico “pari a 10-11%”, con un “periodo di temporanea biologica… delimitabile in giorni 90… di cui: giorni 50 al 50% ed i rimanenti al
25%” (cfr. relazione a firma del dott. sub doc. 8 parte attrice); Per_2
Di tali danni, asseritamente cagionati dalla condotta imprudente della la Per_1
parte attrice domandava il risarcimento nei confronti sia, ex art. 2048 c.c., della istruttrice , deducendone la culpa in vigilando rispetto al comportamento CP_1
della propria allieva, sia, in solido, di a mente dell'art. 2049 c.c., posto che CP_2
il sinistro si sarebbe verificato nel contesto delle incombenze che la predetta esercitava presso la scuola di sci. CP_1
2. Con comparsa di risposta depositata il 10.11.2021 si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto delle domande. Evidenziavano come CP_1 CP_2
rispetto all'infortunio non fossero prospettabili omissioni o negligenze della maestra di sci nella sorveglianza della minore, dal momento che quest'ultima, per il livello raggiunto, doveva reputarsi pienamente in grado di affrontare la pista teatro del sinistro, la cui verificazione, dunque, sarebbe stata anomala e imprevedibile.
La causa era istruita con l'assunzione, davanti al G.O.P. delegato, delle prove testimoniali richieste da tutte le parti e con l'espletamento di CTU medico-legale.
Con ordinanza del 22.03.2024, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis, in particolare rilevando come, alla luce delle risultanze istruttorie, fosse
“evidente una responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento a carico della minore e ritenendo, conseguentemente, sussistenti le fattispecie Persona_1
pagina 4 di 16 di responsabilità ascritte alle convenute. Alla proposta manifestava adesione l'attrice , non la e che tenevano ferme le proprie Parte_1 CP_1 CP_2
difese in punto di imprevedibilità del fatto e di connessa esclusione degli addebiti a loro carico.
Le parti, quindi, venivano invitate a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 13.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte;
la parte attrice riduceva il proprio petitum in conformità all'entità del danno accertato in sede peritale.
All'esito, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
3.1 Tanto premesso in fatto, ai fini dell'esame delle domande proposte occorre muovere dalla ricognizione del regime normativo cui è sottoposta la fattispecie dello scontro fra sciatori.
In proposito, l'art. 19 della Legge n. 363/2003 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”), applicabile in relazione all'epoca di verificazione del sinistro, così dispone: “In caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente
a produrre gli eventuali danni”. L'interpretazione che la giurisprudenza ha dato di questa disposizione è nel senso che “Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli”: non si richiede, cioè, “che l'investito dia prova del rispetto delle norme sulla circolazione, nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” – come invece si desume, in tema di circolazione di veicoli, dalla lettura coordinata dei primi due commi dell'art. 2054 c.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 29927/2024) – “essendo sufficiente che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione delle norme di sicurezza e prudenza sulle piste” (così, ex multis, Trib. Trento 23.01.2024, n. 67).
3.2 Ciò posto in termini generali, a giudizio del Tribunale dalla ricostruzione del fatto, quale si trae, segnatamente, dalle prove testimoniali assunte, emerge –
pagina 5 di 16 come, peraltro, già evidenziato nell'ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. – che la condotta tenuta dalla minore fu connotata proprio da (plurime) Persona_1
inosservanze delle regole che disciplinano la pratica dello sci ed esplicò una decisiva rilevanza causale nella determinazione dell'evento lesivo.
In particolare, le modalità con le quali la intraprese la discesa della pista Per_1
Grand Combe 33 possono essere univocamente delineate sulla scorta di quanto dichiarato dai testi e La sorella Parte_2 Testimone_1 Pt_1
dell'attrice e che con lei sciava seguendola in posizione arretrata di non più di una quindicina di metri, ha riportato di esser stata raggiunta da monte e superata a minima distanza dalla minore, subito prima che questa finisse per schiantarsi da tergo contro la danneggiata (“la ragazzina [ ] è passata ad un soffio Persona_1
da me ad una velocità esagerata, il tempo di guardare nella curva e dopo ho visto che ha inforcato da tergo mia sorella…”: cfr. verbale d'udienza 26.09.2022, p. 1; la medesima versione è stata ribadita all'udienza del 05.06.2023: “questa ragazzina mi ha sfiorato sul lato sinistro mi è passata proprio ad un soffio”). Dal canto suo, il ha negato di aver assistito all'impatto; tuttavia, ha affermato di essersi Tes_1
accorto che un impatto vi era stato “perché quando mi sono girato ho solo visto un nuvolone di neve” (cfr. verbale d'udienza 05.06.2023, p. 3). Da quest'ultima dichiarazione si trae conferma, sul piano logico, del narrato della teste Pt_1
invero, non sarebbe stato possibile parlare di un “nuvolone di neve”, tale addirittura da ostacolare la vista del luogo dello scontro, se non questo non fosse avvenuto a velocità sostenuta. Alla luce delle deposizioni richiamate – la cui intrinseca attendibilità è rafforzata dal loro riscontrarsi vicendevole – può dirsi provato, dunque, che la discesa della avvenne ad andatura Per_1
particolarmente sostenuta e che, durante la marcia, la medesima si trovò a sopravanzare la teste con un sorpasso ravvicinato sul lato sinistro, Parte_2
per poi investire l'attrice. Parimenti le risultanze dell'istruttoria orale evidenziano che, quando intraprese il percorso in velocità conclusosi con lo pagina 6 di 16 scontro, la non si trovasse insieme al resto del gruppo di allievi della Per_1
convenuta , bensì assai più indietro. Invero, secondo quanto riferito dal CP_1
teste (anch'egli maestro di sci della e presente sulla pista teatro Tes_1 CP_2
del sinistro), era prassi che gli allievi si ponessero dietro l'istruttore seguendolo in fila indiana (cfr. verbale d'udienza 05.06.2023, p. 2). Tuttavia, che a questa prassi la minore si fosse uniformata è da escludere, dal momento che, per come narrato dalla teste prima vi fu il passaggio del gruppo al seguito della Pt_1
(cfr. teste verbale d'udienza 26.09.2022, p. 1: “…siamo state CP_1 Pt_1
superate da un gruppo di ragazzini che scendevano in fila indiana all'inizio della fila c'era la maestra”) e solo “dopo un po'” sopraggiunse la “in compagnia Per_1
con uno o due ragazzini… senza maestra davanti” (e il distacco doveva pure essere significativo, se è vero che la dichiarante, sul punto, ha precisato che ancora prima del sinistro “vedev[a] a valle i ragazzini e la maestra fermi”: cfr. ancora verbale d'udienza 26.09.2022, p. 1). Dal che, peraltro, una plausibile spiegazione della rapida discesa intrapresa dall'allieva, posto che la stessa risultava distanziata dal resto del gruppo ed era del tutto verosimile che cercasse di raggiungerlo quanto prima. Conferma della versione della dichiarante si trae dalle stesse modalità del fatto (l'impatto fu di estrema violenza al punto, si è detto, da sollevare un “nuvolone di neve”); non è inoltre superfluo rimarcare – come già osservato nell'ordinanza del 22.03.2024 – che, se davvero la minore avesse proceduto in fila indiana dietro la maestra, nessuno scontro si sarebbe verificato, considerato che poco prima la formazione degli allievi aveva superato le due sorelle senza alcuna criticità.
Nella condotta della così configurata si riscontrano plurime violazioni Per_1
delle norme comportamentali di cui alla Legge n. 363/2003, applicabile in relazione all'epoca del sinistro.
Ad essere disattesa, in primo luogo, è la previsione dell'art. 9, comma 2, del predetto provvedimento, che impone di tenere una velocità “particolarmente
pagina 7 di 16 moderata” in caso di affollamento e, ciò che più rileva, “in presenza di principianti”. Che, infatti, non potesse considerarsi una sciatrice Parte_1
esperta, almeno in relazione alla tipologia della pista impegnata (classificata come “rossa”, cioè di media difficoltà: cfr. rapporto di incidente sub doc. 11 di parte attrice), oltre ad essere circostanza ammessa dalle stesse convenute, emerge dalle risultanze istruttorie e, in special modo, dalle dichiarazioni della teste (“…quella è una pista rossa e quindi salta all'occhio quando ci sono Tes_2
sciatori che non sono in grado di affrontare certe piste… si vedeva che non era una sciatrice che si incontrano nelle piste rosse e queste persone come ho già detto si notano”: cfr. verbale d'udienza 26.09.2022, p. 2). Parimenti risulta violata la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, che enuncia la regola generale per cui lo sciatore deve “tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui”; è evidente, infatti, come lo scendere ad elevata velocità, con sorpassi rapidi e ravvicinati, su di una pista percorsa anche da altri soggetti rappresenti un fattore di rischio per la sicurezza degli utenti. Ulteriori inosservanze attengono, poi, a quanto previsto dall'art. 10 (“Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle”: il che implica che debba favorirgli la precedenza, mentre la Per_1
sopraggiungendo da monte a forte velocità, al trovarsi di fronte la parte attrice non poté che finire per investirla) e, ancora, dall'art. 11 (“
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo… 2. Il sorpasso può essere effettuato… ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato”: e che la distanza di sicurezza non fosse stata rispettata si evince sia dalla già rimarcata violenza e repentinità dell'impatto, sia dalla circostanza che la dopo aver quasi “sfiorato” la Per_1
teste si imbatté nell'attrice appena pochi metri oltre.). Pt_1
pagina 8 di 16 Può affermarsi, in definitiva, che il contegno della minore fu improntato a plurimi profili di colpa, così integrando anche sotto il profilo soggettivo la fattispecie ex art. 2043 c.c.; la preponderante rilevanza eziologica di esso nel determinare l'evento emerge dalle stesse modalità del fatto come sopra ricostruite. Dal che il superamento della presunzione di pari responsabilità che, in tema di attività sciistica, è posta dall'art. 19, Legge n. 363/2003.
4.1 Dalla sussistenza del fatto illecito commesso dalla minore Persona_1
discende la responsabilità delle convenute, non avendo le medesime offerto la prova liberatoria di cui erano rispettivamente onerate.
Pacifica, in primo luogo, è la responsabilità della maestra di sci a CP_1
mente dell'art. 2048 c.c. Come noto, detta disposizione esime da responsabilità i precettori “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”: ciò – secondo una costante giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. n. 9337/2018) – implica che gravi sull'insegnante non solo la dimostrazione “di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno”, ma pure la prova “di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi… dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età”. Tale onere non è stato assolto dalla , che si è CP_1
limitata alle asserzioni – di per sé irrilevanti – circa la perizia della propria allieva e l'idoneità della medesima ad affrontare la pista Grand Comb 33 (all'epoca del fatto, peraltro la aveva appena nove anni). Per contro, la culpa in vigilando Per_1
della convenuta è palesata dal rilievo per cui, qualora l'intero gruppo di allievi, secondo la corrente prassi operativa, fosse stato mantenuto coeso e in fila indiana durante la discesa e avesse osservato una velocità adeguata, il sinistro quale concretamente accaduto non avrebbe potuto verificarsi.
pagina 9 di 16 4.2 Alla ritenuta responsabilità colposa della consegue la responsabilità – CP_1
questa volta di natura oggettiva ex art. 2049 c.c. – della scuola di sci CP_2
presso cui la predetta operava in qualità di maestra di sci. In proposito è sufficiente osservare come gli elementi costitutivi della fattispecie siano pacifici: e ciò vale sia per il rapporto di preposizione tra la e la scuola (è CP_1
incontroverso che la predetta, nelle circostanze del sinistro, stava espletando la propria attività di istruttrice nell'ambito dell'organizzazione della sia CP_2
per il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto e le mansioni dalla medesima svolte (è infatti evidente che la causazione di danni a terzi da parte di un'allieva, imputabile alla maestra a titolo di culpa in vigilando non possa dirsi circostanza eccezionale rispetto alla natura e ai caratteri dell'incarico affidatole). Né CP_2
ha mai neppure allegato elementi idonei ad elidere il rapporto di occasionalità necessaria, essendosi limitata a negare la sussistenza della fattispecie ex art. 2049
c.c. quale automatica conseguenza della contestazione circa la responsabilità personale della (cfr., per tutte, memoria di replica p. 5). CP_1 CP_2
5.1 Fermo quanto precede, rileva tuttavia il Tribunale come le acquisizioni istruttorie diano conto di una concorrente responsabilità di nella Parte_1
causazione del sinistro.
Il teste – pur non essendo in grado di riconoscere l'attrice presente in Tes_1
udienza – ha riferito di aver notato, nell'effettuare la discesa, “due figure ferme in mezzo alla pista” subito dopo un dosso (cfr. verbale d'udienza 05.06.2023, p. 2), si accorse dello scontro dopo averle superate, voltandosi all'indietro, e dedusse “che il sinistro aveva coinvolto queste due figure perché in quel tratto di pista c'erano soltanto loro”. Coerente, sul punto, quanto narrato dalla teste che ha, Tes_2
invece, riconosciuto in udienza le sorelle e si è così espressa: “io le ho viste Pt_1
al centro della pista ferme, mi pareva che stessero cercando di impostare una curva” (cfr. verbale d'udienza 26.09.2022, p. 2). Ora, se è vero che nessuno dei due testimoni ha assistito al momento dell'impatto, è tuttavia parimenti vero che pagina 10 di 16 dalle rispettive deposizioni, in quanto tra loro convergenti e riferite al medesimo contesto spazio-temporale del sinistro, è possibile desumere come le due sciatrici ferme al centro della pista fossero proprio la parte attrice e la sorella.
Comportamento, questo, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 13, comma 1, della Legge n. 363/2003, per il quale “Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista”.
Che, poi, detta condotta colposa della danneggiata abbia configurato un fattore concausale nella verificazione dell'evento lesivo, alla stregua dell'art. 1227, comma 1, c.c., si trae agevolmente dal rilievo per cui, se si fosse Parte_1
portata sul bordo della pista, in ragione della traiettoria e della velocità tenute dalla l'impatto o non sarebbe avvenuto o, quantomeno, si sarebbe Per_1
connotato per una minore violenza.
Pare congruo stabilire nel 25% la misura della rilevanza del comportamento della parte attrice nella causazione del sinistro.
6.1 Il danno non patrimoniale patito dall'attrice, in relazione alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano nella versione (2024) applicabile al tempo della decisione, e tenuto conto dell'età della predetta all'epoca dei fatti (cinquantadue anni – contrariamente a quanto prospettato dalla al tempo del sinistro, verificatosi in data 16.03.2019, Pt_1
essa non aveva ancora compiuto cinquantatré anni, in quanto nata il [...]), risulta quantificabile, in adesione alla valutazione peritale e già inclusa la componente soggettiva, in euro 16.409,10 così determinati:
IP 7,5% (oltre ad incremento del 25% per la sofferenza soggettiva e assumendo il valore indicato quale media rispetto alla fascia specificata dal CTU che, a p. 10 della relazione, ha riscontrato “postumi valutabili in termini di danno biologico in misura del 7-8%”) indennità giornaliera in relazione all'età: euro 55,24
ITP 45 giorni al 50% euro 1.242,90
pagina 11 di 16 ITP 45 giorni al 25% euro 621,45
e così complessivamente euro 16.409,10
6.2 All'attrice va inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale conseguente all'illecito.
Sul punto vengono in considerazione le spese relative ai trattamenti di fisiokinesiterapia cui la medesima si è sottoposta a fini riabilitativi;
l'effettività dell'esborso è attestata dalla fattura prodotta quale doc. 12 di parte attrice
(“Fattura N. 19/2019 del 26/06/2019”, emessa in relazione a “16 sedute di riabilitazione ginocchio sinistro a seguito di trauma distorsivo con frattura tibiale”)
e recante la sottoscrizione del professionista per quietanza. Il relativo ammontare, pari ad euro 962,00, è stato reputato congruo e pertinente dal CTU
(cfr. elaborato peritale, p. 13) e con questa valutazione si ritiene di convenire.
Trattandosi di spese sanitarie già sostenute, il predetto importo deve essere rivalutato all'attualità a far tempo dal pagamento, così giungendo alla somma
(comprensiva di interessi legali) di euro 1.246,64.
6.3 Quanto agli oneri di assistenza stragiudiziale, di cui chiede la Parte_1
rifusione, va rammentato il costante insegnamento della Corte di Cassazione per il quale essi – sia che riguardino l'assistenza legale, sia che si riferiscano all'attività svolta ante causam da un consulente tecnico – “hanno natura di danno emergente, ed il riconoscimento della loro utilità è soggetto ad una valutazione ex ante… sono dunque soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova richiesti per le altre voci di danno emergente” (così SS.UU. n. 16990/2017 e, da ultimo,
Cass. n. 16612/2021).
Ciò posto, deve in primo luogo osservarsi come abbia chiesto “il Parte_1
rimborso dei costi… della CTP”, quantificandoli in euro 750,00 “come da fatture depositate con note d'udienza in data 29 aprile 2022” (cfr. comparsa conclusionale p. 10). Pt_1
pagina 12 di 16 Tuttavia, dall'esame del contenuto del doc. 13, con cui dette fatture sono state prodotte, consta come l'attrice faccia in realtà riferimento, in termini onnicomprensivi, a due voci nettamente distinte: da un lato, i costi sostenuti per l'elaborazione della perizia medico-legale sub doc. 7; dall'altro, quanto dovuto al proprio consulente tecnico per l'assistenza prestata in sede di CTU. In disparte quest'ultimo esborso – che attiene a spese del giudizio e la cui ripetizione dal soccombente è dovuta ai sensi e nei limiti dell'art. 92, comma 1, c.p.c. – ritiene il
Tribunale che, alla stregua dei criteri richiamati, non possa essere riconosciuto alla parte attrice il ristoro degli oneri relativi alla perizia stragiudiziale. Invero, la relativa documentazione (“Parcella Numero: 301 10.12.2020” sub doc. 13 di parte attrice) è stata prodotta soltanto con le note scritte del 29.04.2022: e cioè in un momento in cui, secondo la scansione di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la produzione di ulteriori documenti era già preclusa.
Neppure sussistono i presupposti del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale. Affinché il relativo onere sia fatto gravare sulla controparte soccombente – a titolo, come detto, risarcitorio – l'art. 20, D.M. n. 55/2014 (Capo
IV TF) richiede che la prestazione eseguita dall'avvocato prima o in concomitanza con l'attività giudiziale “rivesta una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Nel caso di specie, però, siffatto requisito non appare ravvisabile, posto che il doc.
9 di parte attrice (recante la costituzione in mora delle attuali convenute e il contestuale invito alla negoziazione assistita) non denota l'esplicazione di un'attività professionale più articolata o comunque ulteriore rispetto a quella già insita nello studio della controversia ai fini della sua introduzione in giudizio e liquidata a questo titolo. Resta pertanto assorbita ogni questione in merito alla necessità o meno, ai fini del risarcimento, della prova dell'effettivo esborso.
6.4 Con riferimento a quanto riconosciuto a titolo risarcitorio, a titolo sia di danno non patrimoniale sia di danno patrimoniale, va sottolineato come si tratti,
pagina 13 di 16 in entrambi i casi, di debiti di valore liquidati all'attualità. I relativi importi, dunque, devono ritenersi comprensivi anche del ristoro del danno da ritardo in relazione al tempo dell'evento lesivo;
l'omessa allegazione e prova di un ulteriore, specifico pregiudizio giustifica il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme così determinate (cfr. Cass. n. 4938/2023).
Il ritenuto concorso della danneggiata nella causazione del pregiudizio, come detto determinabile nella misura del 25%, giustifica una corrispondente riduzione dell'entità del danno risarcibile (patrimoniale e non patrimoniale) da imputare alle convenute;
pertanto, del complessivo ammontare di euro 17.655,74 sopra liquidato, le convenute e saranno tenute, in solido, a CP_1 CP_2
corrispondere il minor importo di euro 13.241,80, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
7.1 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Al riguardo va tuttavia precisato che il parziale accoglimento della domanda risarcitoria, stante il ritenuto concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. della parte attrice nella causazione del danno – nonché, con riguardo al pregiudizio patrimoniale, in considerazione dell'assenza dei presupposti per il ristoro delle spese di assistenza stragiudiziale
– impone di attenersi, nella liquidazione, non già al criterio del disputatum (che assume come riferimento il valore della domanda risultante dall'atto introduttivo del giudizio), bensì quello del decisum, secondo quanto previsto dall'art. 5 del
D.M. n. 127/2004. Sul punto la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento consolidato, che si ritiene di condividere: benché “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia vada fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum”, questo parametro è comunque “contemperato… dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda
pagina 14 di 16 ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione” (così, ex multis, Cass. n. 35073/2023).
Pertanto, considerato che, in ragione della somma complessiva liquidata a titolo risarcitorio, la causa risulta compresa nello scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, e adottati i parametri medi, le convenute devono essere condannate a rifondere a gli importi di euro 919,00 (fase di Parte_1
studio), euro 777,00 (fase introduttiva), euro 1.680,00 (fase di trattazione e istruttoria) ed euro 1.701,00 (fase decisionale), per un ammontare complessivo pari ad euro 5.077,00. Il tutto oltre ad euro 568,90 per esborsi e accessori di legge.
Le spese di CTU, nella misura indicata dal decreto di liquidazione in atti del
25.03.2024, sono poste definitivamente a carico solidale delle convenute, al pari dei compensi dovuti dall'attrice al proprio consulente tecnico per l'opera prestata in sede di accertamento peritale. A questo proposito, il relativo esborso – di complessivi euro 610,00 comprensivi di IVA e accessori – è provato dalla parcella sub doc. 13 di parte attrice e può dirsi congruo in relazione all'opera prestata.
Nulla può riconoscersi, invece, per la fase di negoziazione assistita (i cui oneri sono parimenti qualificabili come spese giudiziali: cfr. Cass. n. 32306/2023). Se è vero che parte attrice ha prodotto, quale proprio doc. 9, l'invito alla negoziazione e che quest'ultimo esplicita la posizione della e i fondamenti giuridico- Pt_1
fattuali delle sue pretese, è tuttavia parimenti vero che non vi è in atti la prova che, a seguito dell'atto di impulso preliminare – necessario, peraltro, ai fini della procedibilità della domanda – la procedura sia poi stata effettivamente avviata;
l'apprezzamento della relativa attività, dunque, risulta già incluso nei compensi liquidati per la fase di studio della controversia.
7.2 Difettano, infine, i presupposti per la condanna delle convenute a titolo di responsabilità processuale aggravata, invece richiesta dall'attrice In Pt_1
particolare, non può affermarsi che la resistenza in giudizio della e della CP_1
pagina 15 di 16 anche protratta dopo la formulazione della proposta conciliativa ex CP_2
art. 185-bis c.p.c., sia in sé connotata da colpa grave. Al riguardo è sufficiente evidenziare come, alla luce delle acquisizioni istruttorie, sia stato comunque accertato il concorso della danneggiata nella produzione del pregiudizio ex art. 1227, comma 1, c.c., e ciò proprio in accoglimento dell'eccezione proposta dalle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, condanna e in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, al pagamento in favore di del complessivo importo di euro Parte_1
13.241,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
visto l'art. 91 c.p.c., condanna e in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, a rifondere a le spese del presente giudizio che, avuto Parte_1
riguardo al valore della controversia, si liquidano in complessivi euro 568,90 per esborsi, euro 610,00 per CTP ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, le spese di CTU come da decreto di liquidazione in atti
[...]
del 25.03.2024.
Così deciso in Torino, il 17 luglio 2025.
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Davide Melano Bosco
Il Giudice dott. Francesco Moroni
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 14379/2021, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Torino, corso Moncalieri n. 466 ed elettivamente domiciliata in
Torino, via Colli n. 3, presso lo studio dell'avv. Giovanni Spinelli, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) domiciliata in Torino, via CP_1 C.F._2
Montecuccoli n. 6, e in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Bardonecchia (TO), Campo Smith,
Regione Molino n. 4, entrambe elettivamente domiciliate in Torino, corso Galileo
Ferraris n. 46, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pisanti, che le rappresenta e difende per procura speciale unita alla comparsa di risposta
CONVENUTE oggetto: disciplina dell'attività sciistica (Legge n. 363/2003) – responsabilità del precettore (art. 2048 c.c.) – responsabilità di padroni e committenti (art. 2049
c.c.)
pagina 1 di 16 *****
Conclusioni delle parti
Conclusioni di parte attrice (come da note di precisazione dell'08.04.2025):
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
Voglia il Tribunale Ill.mo;
- dichiarare tenuti e condannare Controparte_2
(p.i.: in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con P.IVA_1
Avv. (c.f.: ) al risarcimento dei danni tutti, CP_1 CP_1 CodiceFiscale_3
patrimoniali e non patrimoniali, in favore della signora Avv. , e Pt_1 Pt_1
tenuto conto degli esiti della CTU espletata, liquidarsi questi ultimi secondo i valori pecuniari previsti dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano edizione giugno
2024, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo;
- dichiarare tenuti e condannare Controparte_2
(p.i.: in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con P.IVA_1
Avv. (c.f.: ) alla refusione delle spese mediche CP_1 CP_1 CodiceFiscale_3
e di cura pari ad € 962,00 oltre alle spese legali stragiudiziali e per la negoziazione assistita tra avvocati (cfr. doc. 10 citazione) che si quantifica in € 2.295,00 oltre accessori di legge, o veriore somma accertanda;
- dichiarare tenuti e condannare Controparte_2
(p.i.: in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con P.IVA_1
Avv. (c.f.: ) alla refusione delle spese legali del CP_1 CP_1 CodiceFiscale_3
presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA, CPA ed esposti, spese di CTU e
CTP”.
Conclusioni delle parti convenute (come da note di precisazione del 10.04.2025, con riferimento alla comparsa di risposta):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
pagina 2 di 16 IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande avversarie, poiché inammissibili e/o infondate, per le ragioni di cui in narrativa, assolvendo la sig,ra avv. e la CP_1 CP_2 [...]
da ogni avversaria pretesa e, comunque, dichiarare nulla essere Controparte_2
dovuto dalla convenuta alla signora Pt_1
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare la lista dei testimoni ex art. 183 c.p.c.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia riguarda gli asseriti danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ha affermato di aver subito a seguito dello Parte_1
scontro, avvenuto su di una pista di discesa, con l'allieva minorenne di una scuola di sci e dei quali chiede il risarcimento nei confronti sia della scuola medesima sia dell'istruttrice della minore.
A sostegno delle domande proposte sono state allegate le circostanze di fatto di seguito sintetizzate:
a) in data 16.03.2019 l'attrice stava sciando sulla pista Grand Comb 33 all'interno del comprensorio dello Jafferau, nel Comune di Bardonecchia (TO), insieme alla sorella;
Parte_2
b) mentre eseguiva la discesa della pista, veniva raggiunta e investita da tergo dalla minore – all'epoca del fatto di nove anni, allieva dello Sky Club Persona_1
della (di seguito, “ ) – cadendo al suolo sul Controparte_2 CP_2
ginocchio sinistro;
c) la procedeva ad elevata velocità, tentando di recuperare la distanza che la Per_1
separava dal resto del proprio gruppo di allievi, guidato dalla maestra di sci
; CP_1
pagina 3 di 16 d) i sanitari cui l'attrice nell'immediatezza si rivolgeva riscontravano una “frattura spina tibiale in distrazione anteromediale di ginocchio a sinistra con interessamento L.C.A.” (cfr. doc. 2 ; nel successivo corso del 2019 si Pt_1
sottoponeva a molteplici accertamenti strumentali e cicli di fisioterapia riabilitativa;
e) a seguito di visita medico-legale del 07.12.2020, a carico della era Pt_1
accertato un danno biologico “pari a 10-11%”, con un “periodo di temporanea biologica… delimitabile in giorni 90… di cui: giorni 50 al 50% ed i rimanenti al
25%” (cfr. relazione a firma del dott. sub doc. 8 parte attrice); Per_2
Di tali danni, asseritamente cagionati dalla condotta imprudente della la Per_1
parte attrice domandava il risarcimento nei confronti sia, ex art. 2048 c.c., della istruttrice , deducendone la culpa in vigilando rispetto al comportamento CP_1
della propria allieva, sia, in solido, di a mente dell'art. 2049 c.c., posto che CP_2
il sinistro si sarebbe verificato nel contesto delle incombenze che la predetta esercitava presso la scuola di sci. CP_1
2. Con comparsa di risposta depositata il 10.11.2021 si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto delle domande. Evidenziavano come CP_1 CP_2
rispetto all'infortunio non fossero prospettabili omissioni o negligenze della maestra di sci nella sorveglianza della minore, dal momento che quest'ultima, per il livello raggiunto, doveva reputarsi pienamente in grado di affrontare la pista teatro del sinistro, la cui verificazione, dunque, sarebbe stata anomala e imprevedibile.
La causa era istruita con l'assunzione, davanti al G.O.P. delegato, delle prove testimoniali richieste da tutte le parti e con l'espletamento di CTU medico-legale.
Con ordinanza del 22.03.2024, il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185-bis, in particolare rilevando come, alla luce delle risultanze istruttorie, fosse
“evidente una responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento a carico della minore e ritenendo, conseguentemente, sussistenti le fattispecie Persona_1
pagina 4 di 16 di responsabilità ascritte alle convenute. Alla proposta manifestava adesione l'attrice , non la e che tenevano ferme le proprie Parte_1 CP_1 CP_2
difese in punto di imprevedibilità del fatto e di connessa esclusione degli addebiti a loro carico.
Le parti, quindi, venivano invitate a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 13.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte;
la parte attrice riduceva il proprio petitum in conformità all'entità del danno accertato in sede peritale.
All'esito, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
3.1 Tanto premesso in fatto, ai fini dell'esame delle domande proposte occorre muovere dalla ricognizione del regime normativo cui è sottoposta la fattispecie dello scontro fra sciatori.
In proposito, l'art. 19 della Legge n. 363/2003 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”), applicabile in relazione all'epoca di verificazione del sinistro, così dispone: “In caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente
a produrre gli eventuali danni”. L'interpretazione che la giurisprudenza ha dato di questa disposizione è nel senso che “Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli”: non si richiede, cioè, “che l'investito dia prova del rispetto delle norme sulla circolazione, nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” – come invece si desume, in tema di circolazione di veicoli, dalla lettura coordinata dei primi due commi dell'art. 2054 c.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 29927/2024) – “essendo sufficiente che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione delle norme di sicurezza e prudenza sulle piste” (così, ex multis, Trib. Trento 23.01.2024, n. 67).
3.2 Ciò posto in termini generali, a giudizio del Tribunale dalla ricostruzione del fatto, quale si trae, segnatamente, dalle prove testimoniali assunte, emerge –
pagina 5 di 16 come, peraltro, già evidenziato nell'ordinanza ex art. 185-bis c.p.c. – che la condotta tenuta dalla minore fu connotata proprio da (plurime) Persona_1
inosservanze delle regole che disciplinano la pratica dello sci ed esplicò una decisiva rilevanza causale nella determinazione dell'evento lesivo.
In particolare, le modalità con le quali la intraprese la discesa della pista Per_1
Grand Combe 33 possono essere univocamente delineate sulla scorta di quanto dichiarato dai testi e La sorella Parte_2 Testimone_1 Pt_1
dell'attrice e che con lei sciava seguendola in posizione arretrata di non più di una quindicina di metri, ha riportato di esser stata raggiunta da monte e superata a minima distanza dalla minore, subito prima che questa finisse per schiantarsi da tergo contro la danneggiata (“la ragazzina [ ] è passata ad un soffio Persona_1
da me ad una velocità esagerata, il tempo di guardare nella curva e dopo ho visto che ha inforcato da tergo mia sorella…”: cfr. verbale d'udienza 26.09.2022, p. 1; la medesima versione è stata ribadita all'udienza del 05.06.2023: “questa ragazzina mi ha sfiorato sul lato sinistro mi è passata proprio ad un soffio”). Dal canto suo, il ha negato di aver assistito all'impatto; tuttavia, ha affermato di essersi Tes_1
accorto che un impatto vi era stato “perché quando mi sono girato ho solo visto un nuvolone di neve” (cfr. verbale d'udienza 05.06.2023, p. 3). Da quest'ultima dichiarazione si trae conferma, sul piano logico, del narrato della teste Pt_1
invero, non sarebbe stato possibile parlare di un “nuvolone di neve”, tale addirittura da ostacolare la vista del luogo dello scontro, se non questo non fosse avvenuto a velocità sostenuta. Alla luce delle deposizioni richiamate – la cui intrinseca attendibilità è rafforzata dal loro riscontrarsi vicendevole – può dirsi provato, dunque, che la discesa della avvenne ad andatura Per_1
particolarmente sostenuta e che, durante la marcia, la medesima si trovò a sopravanzare la teste con un sorpasso ravvicinato sul lato sinistro, Parte_2
per poi investire l'attrice. Parimenti le risultanze dell'istruttoria orale evidenziano che, quando intraprese il percorso in velocità conclusosi con lo pagina 6 di 16 scontro, la non si trovasse insieme al resto del gruppo di allievi della Per_1
convenuta , bensì assai più indietro. Invero, secondo quanto riferito dal CP_1
teste (anch'egli maestro di sci della e presente sulla pista teatro Tes_1 CP_2
del sinistro), era prassi che gli allievi si ponessero dietro l'istruttore seguendolo in fila indiana (cfr. verbale d'udienza 05.06.2023, p. 2). Tuttavia, che a questa prassi la minore si fosse uniformata è da escludere, dal momento che, per come narrato dalla teste prima vi fu il passaggio del gruppo al seguito della Pt_1
(cfr. teste verbale d'udienza 26.09.2022, p. 1: “…siamo state CP_1 Pt_1
superate da un gruppo di ragazzini che scendevano in fila indiana all'inizio della fila c'era la maestra”) e solo “dopo un po'” sopraggiunse la “in compagnia Per_1
con uno o due ragazzini… senza maestra davanti” (e il distacco doveva pure essere significativo, se è vero che la dichiarante, sul punto, ha precisato che ancora prima del sinistro “vedev[a] a valle i ragazzini e la maestra fermi”: cfr. ancora verbale d'udienza 26.09.2022, p. 1). Dal che, peraltro, una plausibile spiegazione della rapida discesa intrapresa dall'allieva, posto che la stessa risultava distanziata dal resto del gruppo ed era del tutto verosimile che cercasse di raggiungerlo quanto prima. Conferma della versione della dichiarante si trae dalle stesse modalità del fatto (l'impatto fu di estrema violenza al punto, si è detto, da sollevare un “nuvolone di neve”); non è inoltre superfluo rimarcare – come già osservato nell'ordinanza del 22.03.2024 – che, se davvero la minore avesse proceduto in fila indiana dietro la maestra, nessuno scontro si sarebbe verificato, considerato che poco prima la formazione degli allievi aveva superato le due sorelle senza alcuna criticità.
Nella condotta della così configurata si riscontrano plurime violazioni Per_1
delle norme comportamentali di cui alla Legge n. 363/2003, applicabile in relazione all'epoca del sinistro.
Ad essere disattesa, in primo luogo, è la previsione dell'art. 9, comma 2, del predetto provvedimento, che impone di tenere una velocità “particolarmente
pagina 7 di 16 moderata” in caso di affollamento e, ciò che più rileva, “in presenza di principianti”. Che, infatti, non potesse considerarsi una sciatrice Parte_1
esperta, almeno in relazione alla tipologia della pista impegnata (classificata come “rossa”, cioè di media difficoltà: cfr. rapporto di incidente sub doc. 11 di parte attrice), oltre ad essere circostanza ammessa dalle stesse convenute, emerge dalle risultanze istruttorie e, in special modo, dalle dichiarazioni della teste (“…quella è una pista rossa e quindi salta all'occhio quando ci sono Tes_2
sciatori che non sono in grado di affrontare certe piste… si vedeva che non era una sciatrice che si incontrano nelle piste rosse e queste persone come ho già detto si notano”: cfr. verbale d'udienza 26.09.2022, p. 2). Parimenti risulta violata la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, che enuncia la regola generale per cui lo sciatore deve “tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui”; è evidente, infatti, come lo scendere ad elevata velocità, con sorpassi rapidi e ravvicinati, su di una pista percorsa anche da altri soggetti rappresenti un fattore di rischio per la sicurezza degli utenti. Ulteriori inosservanze attengono, poi, a quanto previsto dall'art. 10 (“Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle”: il che implica che debba favorirgli la precedenza, mentre la Per_1
sopraggiungendo da monte a forte velocità, al trovarsi di fronte la parte attrice non poté che finire per investirla) e, ancora, dall'art. 11 (“
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo… 2. Il sorpasso può essere effettuato… ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato”: e che la distanza di sicurezza non fosse stata rispettata si evince sia dalla già rimarcata violenza e repentinità dell'impatto, sia dalla circostanza che la dopo aver quasi “sfiorato” la Per_1
teste si imbatté nell'attrice appena pochi metri oltre.). Pt_1
pagina 8 di 16 Può affermarsi, in definitiva, che il contegno della minore fu improntato a plurimi profili di colpa, così integrando anche sotto il profilo soggettivo la fattispecie ex art. 2043 c.c.; la preponderante rilevanza eziologica di esso nel determinare l'evento emerge dalle stesse modalità del fatto come sopra ricostruite. Dal che il superamento della presunzione di pari responsabilità che, in tema di attività sciistica, è posta dall'art. 19, Legge n. 363/2003.
4.1 Dalla sussistenza del fatto illecito commesso dalla minore Persona_1
discende la responsabilità delle convenute, non avendo le medesime offerto la prova liberatoria di cui erano rispettivamente onerate.
Pacifica, in primo luogo, è la responsabilità della maestra di sci a CP_1
mente dell'art. 2048 c.c. Come noto, detta disposizione esime da responsabilità i precettori “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”: ciò – secondo una costante giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. n. 9337/2018) – implica che gravi sull'insegnante non solo la dimostrazione “di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno”, ma pure la prova “di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi… dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età”. Tale onere non è stato assolto dalla , che si è CP_1
limitata alle asserzioni – di per sé irrilevanti – circa la perizia della propria allieva e l'idoneità della medesima ad affrontare la pista Grand Comb 33 (all'epoca del fatto, peraltro la aveva appena nove anni). Per contro, la culpa in vigilando Per_1
della convenuta è palesata dal rilievo per cui, qualora l'intero gruppo di allievi, secondo la corrente prassi operativa, fosse stato mantenuto coeso e in fila indiana durante la discesa e avesse osservato una velocità adeguata, il sinistro quale concretamente accaduto non avrebbe potuto verificarsi.
pagina 9 di 16 4.2 Alla ritenuta responsabilità colposa della consegue la responsabilità – CP_1
questa volta di natura oggettiva ex art. 2049 c.c. – della scuola di sci CP_2
presso cui la predetta operava in qualità di maestra di sci. In proposito è sufficiente osservare come gli elementi costitutivi della fattispecie siano pacifici: e ciò vale sia per il rapporto di preposizione tra la e la scuola (è CP_1
incontroverso che la predetta, nelle circostanze del sinistro, stava espletando la propria attività di istruttrice nell'ambito dell'organizzazione della sia CP_2
per il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto e le mansioni dalla medesima svolte (è infatti evidente che la causazione di danni a terzi da parte di un'allieva, imputabile alla maestra a titolo di culpa in vigilando non possa dirsi circostanza eccezionale rispetto alla natura e ai caratteri dell'incarico affidatole). Né CP_2
ha mai neppure allegato elementi idonei ad elidere il rapporto di occasionalità necessaria, essendosi limitata a negare la sussistenza della fattispecie ex art. 2049
c.c. quale automatica conseguenza della contestazione circa la responsabilità personale della (cfr., per tutte, memoria di replica p. 5). CP_1 CP_2
5.1 Fermo quanto precede, rileva tuttavia il Tribunale come le acquisizioni istruttorie diano conto di una concorrente responsabilità di nella Parte_1
causazione del sinistro.
Il teste – pur non essendo in grado di riconoscere l'attrice presente in Tes_1
udienza – ha riferito di aver notato, nell'effettuare la discesa, “due figure ferme in mezzo alla pista” subito dopo un dosso (cfr. verbale d'udienza 05.06.2023, p. 2), si accorse dello scontro dopo averle superate, voltandosi all'indietro, e dedusse “che il sinistro aveva coinvolto queste due figure perché in quel tratto di pista c'erano soltanto loro”. Coerente, sul punto, quanto narrato dalla teste che ha, Tes_2
invece, riconosciuto in udienza le sorelle e si è così espressa: “io le ho viste Pt_1
al centro della pista ferme, mi pareva che stessero cercando di impostare una curva” (cfr. verbale d'udienza 26.09.2022, p. 2). Ora, se è vero che nessuno dei due testimoni ha assistito al momento dell'impatto, è tuttavia parimenti vero che pagina 10 di 16 dalle rispettive deposizioni, in quanto tra loro convergenti e riferite al medesimo contesto spazio-temporale del sinistro, è possibile desumere come le due sciatrici ferme al centro della pista fossero proprio la parte attrice e la sorella.
Comportamento, questo, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 13, comma 1, della Legge n. 363/2003, per il quale “Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista”.
Che, poi, detta condotta colposa della danneggiata abbia configurato un fattore concausale nella verificazione dell'evento lesivo, alla stregua dell'art. 1227, comma 1, c.c., si trae agevolmente dal rilievo per cui, se si fosse Parte_1
portata sul bordo della pista, in ragione della traiettoria e della velocità tenute dalla l'impatto o non sarebbe avvenuto o, quantomeno, si sarebbe Per_1
connotato per una minore violenza.
Pare congruo stabilire nel 25% la misura della rilevanza del comportamento della parte attrice nella causazione del sinistro.
6.1 Il danno non patrimoniale patito dall'attrice, in relazione alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano nella versione (2024) applicabile al tempo della decisione, e tenuto conto dell'età della predetta all'epoca dei fatti (cinquantadue anni – contrariamente a quanto prospettato dalla al tempo del sinistro, verificatosi in data 16.03.2019, Pt_1
essa non aveva ancora compiuto cinquantatré anni, in quanto nata il [...]), risulta quantificabile, in adesione alla valutazione peritale e già inclusa la componente soggettiva, in euro 16.409,10 così determinati:
IP 7,5% (oltre ad incremento del 25% per la sofferenza soggettiva e assumendo il valore indicato quale media rispetto alla fascia specificata dal CTU che, a p. 10 della relazione, ha riscontrato “postumi valutabili in termini di danno biologico in misura del 7-8%”) indennità giornaliera in relazione all'età: euro 55,24
ITP 45 giorni al 50% euro 1.242,90
pagina 11 di 16 ITP 45 giorni al 25% euro 621,45
e così complessivamente euro 16.409,10
6.2 All'attrice va inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale conseguente all'illecito.
Sul punto vengono in considerazione le spese relative ai trattamenti di fisiokinesiterapia cui la medesima si è sottoposta a fini riabilitativi;
l'effettività dell'esborso è attestata dalla fattura prodotta quale doc. 12 di parte attrice
(“Fattura N. 19/2019 del 26/06/2019”, emessa in relazione a “16 sedute di riabilitazione ginocchio sinistro a seguito di trauma distorsivo con frattura tibiale”)
e recante la sottoscrizione del professionista per quietanza. Il relativo ammontare, pari ad euro 962,00, è stato reputato congruo e pertinente dal CTU
(cfr. elaborato peritale, p. 13) e con questa valutazione si ritiene di convenire.
Trattandosi di spese sanitarie già sostenute, il predetto importo deve essere rivalutato all'attualità a far tempo dal pagamento, così giungendo alla somma
(comprensiva di interessi legali) di euro 1.246,64.
6.3 Quanto agli oneri di assistenza stragiudiziale, di cui chiede la Parte_1
rifusione, va rammentato il costante insegnamento della Corte di Cassazione per il quale essi – sia che riguardino l'assistenza legale, sia che si riferiscano all'attività svolta ante causam da un consulente tecnico – “hanno natura di danno emergente, ed il riconoscimento della loro utilità è soggetto ad una valutazione ex ante… sono dunque soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova richiesti per le altre voci di danno emergente” (così SS.UU. n. 16990/2017 e, da ultimo,
Cass. n. 16612/2021).
Ciò posto, deve in primo luogo osservarsi come abbia chiesto “il Parte_1
rimborso dei costi… della CTP”, quantificandoli in euro 750,00 “come da fatture depositate con note d'udienza in data 29 aprile 2022” (cfr. comparsa conclusionale p. 10). Pt_1
pagina 12 di 16 Tuttavia, dall'esame del contenuto del doc. 13, con cui dette fatture sono state prodotte, consta come l'attrice faccia in realtà riferimento, in termini onnicomprensivi, a due voci nettamente distinte: da un lato, i costi sostenuti per l'elaborazione della perizia medico-legale sub doc. 7; dall'altro, quanto dovuto al proprio consulente tecnico per l'assistenza prestata in sede di CTU. In disparte quest'ultimo esborso – che attiene a spese del giudizio e la cui ripetizione dal soccombente è dovuta ai sensi e nei limiti dell'art. 92, comma 1, c.p.c. – ritiene il
Tribunale che, alla stregua dei criteri richiamati, non possa essere riconosciuto alla parte attrice il ristoro degli oneri relativi alla perizia stragiudiziale. Invero, la relativa documentazione (“Parcella Numero: 301 10.12.2020” sub doc. 13 di parte attrice) è stata prodotta soltanto con le note scritte del 29.04.2022: e cioè in un momento in cui, secondo la scansione di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la produzione di ulteriori documenti era già preclusa.
Neppure sussistono i presupposti del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale. Affinché il relativo onere sia fatto gravare sulla controparte soccombente – a titolo, come detto, risarcitorio – l'art. 20, D.M. n. 55/2014 (Capo
IV TF) richiede che la prestazione eseguita dall'avvocato prima o in concomitanza con l'attività giudiziale “rivesta una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Nel caso di specie, però, siffatto requisito non appare ravvisabile, posto che il doc.
9 di parte attrice (recante la costituzione in mora delle attuali convenute e il contestuale invito alla negoziazione assistita) non denota l'esplicazione di un'attività professionale più articolata o comunque ulteriore rispetto a quella già insita nello studio della controversia ai fini della sua introduzione in giudizio e liquidata a questo titolo. Resta pertanto assorbita ogni questione in merito alla necessità o meno, ai fini del risarcimento, della prova dell'effettivo esborso.
6.4 Con riferimento a quanto riconosciuto a titolo risarcitorio, a titolo sia di danno non patrimoniale sia di danno patrimoniale, va sottolineato come si tratti,
pagina 13 di 16 in entrambi i casi, di debiti di valore liquidati all'attualità. I relativi importi, dunque, devono ritenersi comprensivi anche del ristoro del danno da ritardo in relazione al tempo dell'evento lesivo;
l'omessa allegazione e prova di un ulteriore, specifico pregiudizio giustifica il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme così determinate (cfr. Cass. n. 4938/2023).
Il ritenuto concorso della danneggiata nella causazione del pregiudizio, come detto determinabile nella misura del 25%, giustifica una corrispondente riduzione dell'entità del danno risarcibile (patrimoniale e non patrimoniale) da imputare alle convenute;
pertanto, del complessivo ammontare di euro 17.655,74 sopra liquidato, le convenute e saranno tenute, in solido, a CP_1 CP_2
corrispondere il minor importo di euro 13.241,80, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
7.1 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Al riguardo va tuttavia precisato che il parziale accoglimento della domanda risarcitoria, stante il ritenuto concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. della parte attrice nella causazione del danno – nonché, con riguardo al pregiudizio patrimoniale, in considerazione dell'assenza dei presupposti per il ristoro delle spese di assistenza stragiudiziale
– impone di attenersi, nella liquidazione, non già al criterio del disputatum (che assume come riferimento il valore della domanda risultante dall'atto introduttivo del giudizio), bensì quello del decisum, secondo quanto previsto dall'art. 5 del
D.M. n. 127/2004. Sul punto la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento consolidato, che si ritiene di condividere: benché “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia vada fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum”, questo parametro è comunque “contemperato… dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda
pagina 14 di 16 ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione” (così, ex multis, Cass. n. 35073/2023).
Pertanto, considerato che, in ragione della somma complessiva liquidata a titolo risarcitorio, la causa risulta compresa nello scaglione di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, e adottati i parametri medi, le convenute devono essere condannate a rifondere a gli importi di euro 919,00 (fase di Parte_1
studio), euro 777,00 (fase introduttiva), euro 1.680,00 (fase di trattazione e istruttoria) ed euro 1.701,00 (fase decisionale), per un ammontare complessivo pari ad euro 5.077,00. Il tutto oltre ad euro 568,90 per esborsi e accessori di legge.
Le spese di CTU, nella misura indicata dal decreto di liquidazione in atti del
25.03.2024, sono poste definitivamente a carico solidale delle convenute, al pari dei compensi dovuti dall'attrice al proprio consulente tecnico per l'opera prestata in sede di accertamento peritale. A questo proposito, il relativo esborso – di complessivi euro 610,00 comprensivi di IVA e accessori – è provato dalla parcella sub doc. 13 di parte attrice e può dirsi congruo in relazione all'opera prestata.
Nulla può riconoscersi, invece, per la fase di negoziazione assistita (i cui oneri sono parimenti qualificabili come spese giudiziali: cfr. Cass. n. 32306/2023). Se è vero che parte attrice ha prodotto, quale proprio doc. 9, l'invito alla negoziazione e che quest'ultimo esplicita la posizione della e i fondamenti giuridico- Pt_1
fattuali delle sue pretese, è tuttavia parimenti vero che non vi è in atti la prova che, a seguito dell'atto di impulso preliminare – necessario, peraltro, ai fini della procedibilità della domanda – la procedura sia poi stata effettivamente avviata;
l'apprezzamento della relativa attività, dunque, risulta già incluso nei compensi liquidati per la fase di studio della controversia.
7.2 Difettano, infine, i presupposti per la condanna delle convenute a titolo di responsabilità processuale aggravata, invece richiesta dall'attrice In Pt_1
particolare, non può affermarsi che la resistenza in giudizio della e della CP_1
pagina 15 di 16 anche protratta dopo la formulazione della proposta conciliativa ex CP_2
art. 185-bis c.p.c., sia in sé connotata da colpa grave. Al riguardo è sufficiente evidenziare come, alla luce delle acquisizioni istruttorie, sia stato comunque accertato il concorso della danneggiata nella produzione del pregiudizio ex art. 1227, comma 1, c.c., e ciò proprio in accoglimento dell'eccezione proposta dalle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, condanna e in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, al pagamento in favore di del complessivo importo di euro Parte_1
13.241,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
visto l'art. 91 c.p.c., condanna e in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, a rifondere a le spese del presente giudizio che, avuto Parte_1
riguardo al valore della controversia, si liquidano in complessivi euro 568,90 per esborsi, euro 610,00 per CTP ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di e CP_1 Controparte_2
in solido tra loro, le spese di CTU come da decreto di liquidazione in atti
[...]
del 25.03.2024.
Così deciso in Torino, il 17 luglio 2025.
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Davide Melano Bosco
Il Giudice dott. Francesco Moroni
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