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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/11/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. GO AN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata dell'11.11.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 146/2018 vertente
TRA
Avv. (C.F. , in qualità di tutrice di , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Vasile, codice fiscale C.F._2
, e domiciliata presso lo Studio Professionale del medesimo difensore C.F._3 sito in Bologna, alla via Guglielmo Oberdan, n. 26,
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dagli avv.ti Stefano Chessa, codice fiscale , e Tiziana Ruzzittu, codice CodiceFiscale_5 fiscale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana CodiceFiscale_6
Ruzzittu, alla via Salviati n. 5 Olbia,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – risarcimento danni da inadempimento.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., l'avv. , in qualità di tutrice di , Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 62/2018, emesso in data 11.02.2018 dal Tribunale di Tempio Pausania, ed ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento danni da inadempimento. Ha poi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: a) non confermare, ove richiesta, e comunque revocare e/o sospendere, con ogni più opportuna statuizione, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 62/2018 emesso in data
11.02.2018 dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, relativo al procedimento n.R.G.
n. 64/2018 della cui opposizione trattasi, per essere la presente opposizione fondata su prova scritta (docc. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14) e/o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale:
b) per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente ricorso, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace, con ogni più opportuna statuizione, il decreto ingiuntivo n. 62/2018 emesso in data 11.02.2018 dal
Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, relativo al procedimento n.R.G. n. 64/2018 della cui opposizione trattasi;
e comunque c) rigettare tutte le domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate, ed accertare, al contempo, che alcuna somma è dovuta dal Sig. , in persona della Parte_2 tutrice Avv. , alla Sig.ra , per tutti i motivi esposti Parte_1 Controparte_1 nella narrativa del presente ricorso, stante anche la compensazione giudiziale da dichiararsi con riferimento ai maggiori crediti derivanti dall'accoglimento della seguente domanda in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 1243, II comma, cod. civ.; nel merito, in via riconvenzionale:
d) accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra alle CP_1 Controparte_1 obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro domestico del 31.03.2017 (doc. 5) e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. Parte_2
, in persona della tutrice Avv. , e, per l'effetto, condannare la Sig.ra
[...] Parte_1 [...]
al pagamento dell'importo di € 630,00 (doc. 12), ovvero di quel diverso Controparte_1 importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, se del caso anche a seguito di compensazione giudiziale con gli eventuali crediti vantati dalla Sig.ra Controparte_1
, ai sensi dell'art. 1243, II comma, cod. civ.; nel merito, in via subordinata: e) ridurre le
[...] pretese creditorie della Sig.ra nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_2
, in persona della tutrice Avv. , limitandole agli eventuali crediti derivanti
[...] Parte_1 dal contratto di lavoro domestico del 31.03.2017 (doc. 5) con riferimento al periodo
01.05.2017/07.05.2017, previa compensazione giudiziale da disporsi, in ogni caso, ai sensi
2 dell'art. 1243, II comma, cod. civ., con i maggiori crediti derivanti dall'accoglimento della suesposta domanda in via riconvenzionale;
in ogni caso: f) con vittoria di compensi e spese di lite;
in ogni caso: g) accertare e dichiarare che la Sig.ra ha agito Controparte_1 in via monitoria quanto meno con colpa grave e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa.”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto:
- Di aver assunto parte opposta quale badante convivente del con contratto di lavoro Pt_2 domestico del 31.03.2017, con prestazioni da svolgersi presso l'abitazione dell'assistito;
- Che l'opposta, già nelle more del periodo di prova, si è resa più volte inadempiente alle mansioni di badante contrattualmente affidate;
- Che il 7.5.2017 l'opposta non si è presentata sul luogo di lavoro senza addurre alcuna valida motivazione;
- Che l'assenza ingiustificata si è protratta anche nelle giornate dell'8, 9 e 10 maggio
2017;
- Che per tali inadempienze l'opposta è stata licenziata per giusta causa a far data dal
08.05.2017;
- Che a causa del licenziamento improvviso, parte opponente ha dovuto sostenere costi per complessivi euro 630,00.
Costituitasi, parte opposta ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
A sostegno della domanda, ha dedotto di aver dovuto abbandonare il luogo di lavoro il
7.5.2017 a causa di malori psico-fisici dovuti a una situazione di elevato stress. Nella suddetta giornata, alle ore 9.00, durante lo svolgimento delle mansioni per cui era stata assunta, si è sentita male e recatasi al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia è stata visitata dal personale medico, che le ha somministrato dei farmaci e prescritto sette giorni di prognosi.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testimoni di parte opponente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto al pagamento della retribuzione di parte opposta per i giorni dal 1° maggio al 7 maggio del 2017, considerato che non vi è contestazione sull'espletamento della prestazione lavorativa da parte della opposta e che è depositata in atti la busta paga del mese di maggio
2017, si ritiene che essa sia dovuta nella somma individuata dal decreto ingiuntivo opposto e pari a euro 370,00.
3 Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, va osservato che le quietanze di pagamento prodotte con il doc. 12 provano l'avvenuto pagamento delle somme in esse contenute pari a complessivi euro 630,00, al fine di sostituire parte opposta con altre badanti.
Provato il danno patrimoniale, parte opposta, al fine di non incorrere in responsabilità, avrebbe dovuto provare che la mancata esecuzione della prestazione è dipesa da una causa a lei non imputabile, così come prescritto dall'art. 1218 c.c.
Nel caso in esame, tale prova è mancata. Infatti, se da un lato il verbale di pronto soccorso allegato comprova che l'opposta il 7.5.2017 si è dovuta allontanare dal luogo di lavoro a causa di un malore, dall'altro non certifica l'esistenza di una malattia impeditiva dello svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni successivi. Conseguentemente, non c'è la prova della impossibilità dell'adempimento per una causa non imputabile alla lavoratrice, e, pertanto, quest'ultima va condannata al risarcimento dei danni provati dall'opponente, in quanto diretta conseguenza del suo inadempimento.
Tenuto conto che le parti della presente controversia, in virtù dell'accertamento ora effettuato, sono reciprocamente obbligate l'una verso l'altra al pagamento di somme di denaro liquide ed esigibile, si ritiene trovi applicazione l'istituto della compensazione di cui agli artt.
1241 e ss. Pertanto, a seguito della compensazione, parte opposta è obbligata al pagamento in favore di controparte della somma di euro 260,00, risultato ottenuto dalla sottrazione di euro
370,00, dovuti a parte opposta, dalla somma di euro 630,00 dovuta alla opponente.
In virtù delle sopra esposte ragioni, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opposta va condannata al pagamento in favore di parte opponente della somma di euro
260,00.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata dall'opponente ai sensi dell'art 96 c.p.c. A tal fine, infatti, il giudice deve rilevare un uso abusivo dello strumento processuale, che si sostanzia nel non tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass.26545/21). Tale condotta non è stata ravvisata.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte opposta al pagamento della somma di euro 370,00
a titolo di retribuzione per il periodo dal 1° al 7 maggio 2017;
2) Accerta e dichiara l'inadempimento di parte opposta e, per l'effetto, accerta il diritto di parte opponente al risarcimento del danno pari a euro 630,00;
3) In applicazione dell'istituto della compensazione, accerta che parte opponente è creditrice nei confronti di parte opposta della somma di euro 260,00;
4) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 62/2018, emesso in data 11.02.2018 dal
Tribunale di Tempio Pausania, e condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente della somma di euro 260,00;
5) Spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 14/11/2025
Il giudice
GO AN
5
In persona del dott. GO AN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata dell'11.11.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 146/2018 vertente
TRA
Avv. (C.F. , in qualità di tutrice di , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Vasile, codice fiscale C.F._2
, e domiciliata presso lo Studio Professionale del medesimo difensore C.F._3 sito in Bologna, alla via Guglielmo Oberdan, n. 26,
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dagli avv.ti Stefano Chessa, codice fiscale , e Tiziana Ruzzittu, codice CodiceFiscale_5 fiscale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana CodiceFiscale_6
Ruzzittu, alla via Salviati n. 5 Olbia,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – risarcimento danni da inadempimento.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., l'avv. , in qualità di tutrice di , Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 62/2018, emesso in data 11.02.2018 dal Tribunale di Tempio Pausania, ed ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento danni da inadempimento. Ha poi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: a) non confermare, ove richiesta, e comunque revocare e/o sospendere, con ogni più opportuna statuizione, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 62/2018 emesso in data
11.02.2018 dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, relativo al procedimento n.R.G.
n. 64/2018 della cui opposizione trattasi, per essere la presente opposizione fondata su prova scritta (docc. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14) e/o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale:
b) per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente ricorso, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace, con ogni più opportuna statuizione, il decreto ingiuntivo n. 62/2018 emesso in data 11.02.2018 dal
Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, relativo al procedimento n.R.G. n. 64/2018 della cui opposizione trattasi;
e comunque c) rigettare tutte le domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate, ed accertare, al contempo, che alcuna somma è dovuta dal Sig. , in persona della Parte_2 tutrice Avv. , alla Sig.ra , per tutti i motivi esposti Parte_1 Controparte_1 nella narrativa del presente ricorso, stante anche la compensazione giudiziale da dichiararsi con riferimento ai maggiori crediti derivanti dall'accoglimento della seguente domanda in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 1243, II comma, cod. civ.; nel merito, in via riconvenzionale:
d) accertare e dichiarare l'inadempimento della Sig.ra alle CP_1 Controparte_1 obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro domestico del 31.03.2017 (doc. 5) e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dal Sig. Parte_2
, in persona della tutrice Avv. , e, per l'effetto, condannare la Sig.ra
[...] Parte_1 [...]
al pagamento dell'importo di € 630,00 (doc. 12), ovvero di quel diverso Controparte_1 importo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, se del caso anche a seguito di compensazione giudiziale con gli eventuali crediti vantati dalla Sig.ra Controparte_1
, ai sensi dell'art. 1243, II comma, cod. civ.; nel merito, in via subordinata: e) ridurre le
[...] pretese creditorie della Sig.ra nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_2
, in persona della tutrice Avv. , limitandole agli eventuali crediti derivanti
[...] Parte_1 dal contratto di lavoro domestico del 31.03.2017 (doc. 5) con riferimento al periodo
01.05.2017/07.05.2017, previa compensazione giudiziale da disporsi, in ogni caso, ai sensi
2 dell'art. 1243, II comma, cod. civ., con i maggiori crediti derivanti dall'accoglimento della suesposta domanda in via riconvenzionale;
in ogni caso: f) con vittoria di compensi e spese di lite;
in ogni caso: g) accertare e dichiarare che la Sig.ra ha agito Controparte_1 in via monitoria quanto meno con colpa grave e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da determinarsi, se del caso, anche in via equitativa.”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha dedotto:
- Di aver assunto parte opposta quale badante convivente del con contratto di lavoro Pt_2 domestico del 31.03.2017, con prestazioni da svolgersi presso l'abitazione dell'assistito;
- Che l'opposta, già nelle more del periodo di prova, si è resa più volte inadempiente alle mansioni di badante contrattualmente affidate;
- Che il 7.5.2017 l'opposta non si è presentata sul luogo di lavoro senza addurre alcuna valida motivazione;
- Che l'assenza ingiustificata si è protratta anche nelle giornate dell'8, 9 e 10 maggio
2017;
- Che per tali inadempienze l'opposta è stata licenziata per giusta causa a far data dal
08.05.2017;
- Che a causa del licenziamento improvviso, parte opponente ha dovuto sostenere costi per complessivi euro 630,00.
Costituitasi, parte opposta ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
A sostegno della domanda, ha dedotto di aver dovuto abbandonare il luogo di lavoro il
7.5.2017 a causa di malori psico-fisici dovuti a una situazione di elevato stress. Nella suddetta giornata, alle ore 9.00, durante lo svolgimento delle mansioni per cui era stata assunta, si è sentita male e recatasi al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia è stata visitata dal personale medico, che le ha somministrato dei farmaci e prescritto sette giorni di prognosi.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testimoni di parte opponente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto al pagamento della retribuzione di parte opposta per i giorni dal 1° maggio al 7 maggio del 2017, considerato che non vi è contestazione sull'espletamento della prestazione lavorativa da parte della opposta e che è depositata in atti la busta paga del mese di maggio
2017, si ritiene che essa sia dovuta nella somma individuata dal decreto ingiuntivo opposto e pari a euro 370,00.
3 Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, va osservato che le quietanze di pagamento prodotte con il doc. 12 provano l'avvenuto pagamento delle somme in esse contenute pari a complessivi euro 630,00, al fine di sostituire parte opposta con altre badanti.
Provato il danno patrimoniale, parte opposta, al fine di non incorrere in responsabilità, avrebbe dovuto provare che la mancata esecuzione della prestazione è dipesa da una causa a lei non imputabile, così come prescritto dall'art. 1218 c.c.
Nel caso in esame, tale prova è mancata. Infatti, se da un lato il verbale di pronto soccorso allegato comprova che l'opposta il 7.5.2017 si è dovuta allontanare dal luogo di lavoro a causa di un malore, dall'altro non certifica l'esistenza di una malattia impeditiva dello svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni successivi. Conseguentemente, non c'è la prova della impossibilità dell'adempimento per una causa non imputabile alla lavoratrice, e, pertanto, quest'ultima va condannata al risarcimento dei danni provati dall'opponente, in quanto diretta conseguenza del suo inadempimento.
Tenuto conto che le parti della presente controversia, in virtù dell'accertamento ora effettuato, sono reciprocamente obbligate l'una verso l'altra al pagamento di somme di denaro liquide ed esigibile, si ritiene trovi applicazione l'istituto della compensazione di cui agli artt.
1241 e ss. Pertanto, a seguito della compensazione, parte opposta è obbligata al pagamento in favore di controparte della somma di euro 260,00, risultato ottenuto dalla sottrazione di euro
370,00, dovuti a parte opposta, dalla somma di euro 630,00 dovuta alla opponente.
In virtù delle sopra esposte ragioni, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opposta va condannata al pagamento in favore di parte opponente della somma di euro
260,00.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata dall'opponente ai sensi dell'art 96 c.p.c. A tal fine, infatti, il giudice deve rilevare un uso abusivo dello strumento processuale, che si sostanzia nel non tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass.26545/21). Tale condotta non è stata ravvisata.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte opposta al pagamento della somma di euro 370,00
a titolo di retribuzione per il periodo dal 1° al 7 maggio 2017;
2) Accerta e dichiara l'inadempimento di parte opposta e, per l'effetto, accerta il diritto di parte opponente al risarcimento del danno pari a euro 630,00;
3) In applicazione dell'istituto della compensazione, accerta che parte opponente è creditrice nei confronti di parte opposta della somma di euro 260,00;
4) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 62/2018, emesso in data 11.02.2018 dal
Tribunale di Tempio Pausania, e condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente della somma di euro 260,00;
5) Spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 14/11/2025
Il giudice
GO AN
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