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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Ex artt. 281-terdecies e 281-sexies comma terzo c.p.c
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9462/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSCHERA' Parte_1 C.F._1
VALENTINA ed elettivamente domiciliato in VIA BOVISASCA, 50 20026 NOVATE MILANESE presso il difensore avv. MUSCHERA' VALENTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATAPANO CP_1 C.F._2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA, 30 20122 MILANO presso il difensore avv. CATAPANO FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
- Trasferire in favore della signora (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Milano, via Sertoli n. 14, la quota pari ad un mezzo (½) in capo al signor della CP_1 piena proprietà delle seguenti unità immobiliari, facenti parte dell'edificio condominiale denominato "Residenza Primavera" sito in Comune di Milano (MI), Via Cardinale Pietro Maffi
n. 54 ad angoli con Via Carrà, Via Sertoli n.c. e Via Gigli con entrata da via Sertoli n. 14:
pagina 1 di 9 a) appartamento posto al piano primo, con ingresso dalla porta a sinistra di chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, costituito da soggiorno con cucina, due camere, bagno, balconcino e terrazzino a livello, censito all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Catasto Fabbricati, Comune Censuario di Milano, come segue:
Fg. 34 Mapp. 438 sub. 76 Z.c. 3 Via Cardinale Pietro Maffi n. 54/14 Piano 1 Cat. A/3
Cl. 4 Vani 4 R.C. Euro 537,12; b) cantina posta al piano terra, censita all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Milano - Territorio, Catasto Fabbricati, Comune Censuario di Milano, come segue: Fg. 34 Mapp. 438 sub. 43 Z.c. 3 Via Cardinale Pietro Maffi n. 54/14 Piano T Cat. C/2 Cl. 7 mq. 2 R.C. Euro 6,09;
Ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito.
− Condannare il signor a risarcimento del danno a favore della signora CP_2 Pt_1 consistente nelle spese che ha dovuto sostenere (per il piano di ristrutturazione e l'omologa dello stesso pagando gli onorari degli avvocati Lorenzo Benvenuti e Luca Abraham Algeri e gli onorari del consulente tecnico geometra che ha redatto la perizia giurata Persona_1 di stima dell'immobile) e all'ulteriore somma di Euro 15.000,00 a titolo di puro risarcimento del danno o, comunque, in quella maggiore o minore che risulterà accertata nel corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa, iva al scrivente difensore antistatario.
Il g.i. – con decreto ex art. 171 – bis c.p.c. ha differito la prima udienza di comparizione personale ex art. 183 c.p.c. al 20 novembre 2024
Si è costituito con comparsa di risposta del 5 novembre 2024 chiedendo il rigetto CP_1 della domanda attorea.
All'esito dell'udienza il g.i. ha preso atto dell'assenza di istanze istruttorie dedotte dalle parti, la natura documentale della causa e l'ha rinviato all'udienza dell'8 gennaio 2025 ore 10.55 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies c.p.c. I patroni costituiti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale d'udienza riportandosi alle deduzioni in fatto e diritto offerte nei rispettivi atti.
La domanda ex art. 2932 c.c. è manifestamente fondata. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). L'azione ex art. 2932 c.c. costituisce una domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di contrarre rimasto inadempiuto con quel che ne segue circa l'applicabilità del medesimo criterio di riparto dell'onere della prova testé indicato. L'attore deve dare, quindi, la prova del titolo ma anche della sua esigibilità. Questo requisito insito nei contratti a prestazioni corrispettivi subisce un'emersione normativa nella disciplina di cui all'art. 2932 comma secondo c.c.. il quale, in tema di esecuzione in forma specifica di contratti preliminari prevedenti il trasferimento della proprietà di beni o la costituzione o trasferimento di altri diritti, condiziona l'accoglimento della domanda al preventivo adempimento, o all'offerta nei modi di legge,
pagina 2 di 9 della controprestazione dovuta dalla parte che agisce per l'esecuzione, a meno che tale prestazione non sia ancora eseguita
Ebbene in tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni (ex multis Cass. II, Ord. 26 luglio 2023, n. 22559)
In questo caso il titolo è rappresentato dall'accordo concluso dai coniugi in sede divorzile e “recepito” dalla sentenza pronuncia dall'intestato Tribunale il 19 gennaio 2017 ove si spiega la causa giustificativa dell'impegno negoziale assunto dal convenuto: “Il signor si impegna a trasferire con atto CP_1 notarile alla signora la metà indivisa di sua spettanza della casa coniugale sita a Milano, via Pt_1
Sertoli n. 14 senza corrispettivo, poiché il corrispettivo stesso nasce dalle reciproche concessioni dei coniugi stessi legati agli accordi divorzili, entro 8 mesi dall'udienza di divorzio con ripartizione della futura spesa notarile del trasferimento della quota divisa al 50% per ciascun coniuge” (condizione 1 doc. 8 fasc. ) Pt_1
Fonte ripetuta (non può discorrersi di novazione) con la scrittura privata del 7 gennaio 2019 (doc. 9 fasc. ) nella quale convenuto si è impegnato nuovamente “a trasferire entro e non oltre 6 Pt_1 mesi dalla sottoscrizione della presente scrittura con atto notarile alla signora la sua quota di Pt_1 proprietà del 50% della casa coniugale sita a Milano, via Sertoli n. 14 senza corrispettivo con ripartizione della futura spesa notarile del trasferimento della quota divisa al 50% per ciascuna parte”. Tanto basta ai fini dell'odierna causa a rendere sussistente il titolo giuridico atteso che l'immobile risulta sufficientemente individuabile attraverso la descrizione quale casa coniugale sita in Milano, via
Sertoli n. 14. Indicazione integrata nel seguente giudizio dalla produzione dell'atto di acquisto in comunione ordinaria del 31 marzo 2006 (doc. 5 fasc. ) ove il cespite ( e relativa pertinenza) Pt_1 vengono così descritti
A tal proposito può richiamarsi quanto affermato sovente in sede di legittimità sulla possibilità giuridica – entro certi limiti – di poter determinare il contenuto dell'obbligazione di trasferire un bene pagina 3 di 9 immobile anche attraverso elementi esterni documentali, purché acquisiti al processo. Il richiamo ad elementi esterni ma idonei a consentire l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione, pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché, appunto, l'intervenuta convergenza delle volontà sia comunque, anche aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile. Da qui il giudice, nel pronunciare la sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non deve limitarsi ad una meccanica trasposizione di esso, poiché é tenuto ad accertare l'effettiva volontà delle parti in ordine all'esatta identificazione dell'oggetto, che, se non esattamente individuato, deve essere individuabile anche con elementi acquisiti "aliunde" a mezzo di atti e documenti collegati a quello oggetto di valutazione (infra Cass. II,
Ord. 24 gennaio 2020, n. 1626; Cass. II, Ord. 19 novembre 2020, n. 26351).
Tale titolo risulta sufficiente ai fini dell'odierna azione in quanto la parte attrice non ha alcuna controprestazione da eseguire prima o contestualmente alla stipula del contratto dalla quale dipenda l'esecuzione della prestazione del convenuto ovvero l'espressione del consenso all'atto traslativo.
A fronte di tale quadro negoziale l'attrice ha allegato l'inadempimento alla stipula dell'atto definitivo di vendita (atto solutorio) da parte del convenuto consistito nell'aver “posto in essere una condotta gravemente inadempiente rifiutando la stipula dell'atto pubblico di vendita in plurime occasioni”.
Sul punto si è costituito rassegnando le seguenti difese (in sintesi): CP_1
− “non si è mai rifiutato di farlo, a condizione che la signora , nel divenire proprietaria Pt_1 esclusiva dell'immobile si accollasse interamente non solo il pagamento delle rate di mutuo (ad onor del vero, sempre pagate dall'attrice), ma divenisse anche unica intestataria del contratto di mutuo con l'Istituto di Credito”;
− “L'esigenza di “liberarsi” oltre che dell'immobile anche del contratto di mutuo, è ben nota alla SI , Ed era stata sollevata anche e soprattutto nel 2019 allorquando il sig. Pt_1
, invitato alla stipula del trasferimento presso il notaio apprendeva in CP_1 Per_2 quell'occasione che a seguito del trasferimento della propria quota di comproprietà dell'immobile sarebbe rimasto comunque vincolato al contratto di mutuo fondiario in essere”;
− “in questa sede, si ribadisce la volontà del sig. di procedere al trasferimento della CP_1 quota dell'immobile, previo svincolo dello stesso dal contratto di mutuo”.
Si tratta di una difesa contra se in termini giuridici in quanto in palese contrasto con l'obbligo assuntosi in sede divorzile, e ripetuto pedissequamente nel 2019, scevro da ogni subordinazione o giustificazione causale all'eventuale accollo liberatorio del mutuo, in disparte la necessità dell'assenso della banca mutuante ad un simile exitus. Come detto la giustificazione della gratuità del trasferimento (salva la sola ripartizione delle spese notarili) si inseriva nell'ambito di altre reciproche concessioni raggiunte in sede divorzile, ma mai riferita ad una simile vicenda modificativa del contratto di mutuo. Vicenda, lo si ribadisce, che non era nella disponibilità giuridica dell'attrice essendo necessario il consenso della mutuante. La gravità dell'inadempimento è sufficientemente dimostrata dalla doppia diserzione dalla conclusione del citato trasferimento. In via stragiudiziale così come nella presente sede, il convenuto non può dolersi del fatto che rimarrebbe esposto quale contraente del mutuo condizionando il proprio assenso all'estinzione in suo confronto. Si tratta di un patto non previsto – almeno per iscritto – nei titoli prodotti in giudizio dall'attrice.
pagina 4 di 9 La possibilità giuridica del trasferimento.
In via preliminare di merito va accertata la sussistenza di serie di condizioni dell'azione richieste dalla legge in considerazione della natura del bene oggetto dell'obbligo di trasferimento. In relazione alla materia immobiliare- con specifico riferimento agli edifici già esistenti-, non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della l. n. 47 del
1985 (ora sostituita dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001) ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass. VI-II, 29 aprile 2016, n. 8489) o, comunque, un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti. Detto limite, considerato l'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare, incide direttamente sulle condizioni dell'azione prevista dall'art. 2932 c.c., senza alcun rilievo dell'astratta possibilità di una successiva sanatoria della nullità, e va conseguentemente rilevato d'ufficio ed, anche in sede di legittimità (Cass. II, 17 settembre 2015, n. 18261). Di recente, peraltro, la
Suprema Corte ha chiarito che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt.
17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. SS.UU. 22 marzo 2019, n. 8230; Cass. III, Ord. 15 gennaio 2020,
n. 538).
In sintesi, ciò che conta tanto nell'atto negoziale che nella sentenza che ne tiene luogo è la presenza formale della dichiarazione recante gli estremi dei titoli abilitativi e che quei titoli esistano in rerum natura (non essendo il frutto di una dichiarazione mendace del dichiarante. In questo caso l'attrice ha prodotto una relazione asseverata da un tecnico nella quale questi ha dato atto dei titoli edilizi sulla cui scorta fu eretto l'intero compendio ovvero
(infra doc. 13 fasc. ). Pt_1 Dichiarazione, peraltro, già contenuto nell'atto di acquisto del 2006 (punto 3 cit. doc. 5 fasc.
). Pt_1
pagina 5 di 9 La seconda condizione dell'azione è rappresentata dalla dichiarazione circa la c.d. “conformità oggettiva catastale” di cui all'art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione prescrive, infatti, che:” Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la disposizione trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. (v. amplius Cass. II, 29 settembre 2020, n. 20526Cass. II, 25 giugno 2020, n. 12654) con specifico riferimento al solo aspetto oggettivo inerente l'immobile ( e non quello soggettivo dell'intestatario catastale).Ha altresì ulteriormente precisato che la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione. Ha specificato, infine, che la produzione delle suddette menzioni catastale
- ove esse non risultino già dal contratto preliminare dedotto in giudizio - può intervenire anche in corso di causa.
Orbene nella citata relazione di parte i tecnici rilasciano la seguente dichiarazione ed attestazione ai fini catastali.
(in fra cit. doc. 13 fasc. ). Pt_1
pagina 6 di 9 In definitiva va trasferita la quota della metà del diritto di proprietà sugli immobili siti in Milano (MI),
Via Cardinale Pietro Maffi n. 54 ad angoli con Via Carrà, Via Sertoli n.c. e Via Gigli con entrata da via Sertoli n. 14 (come meglio individuati in citazione) da a . CP_1 Parte_1
La domanda di risarcimento del danno è infondata e va respinta.
L'allegazione attorea sul punto appare piuttosto stringata. Ella si appunta attorno al seguente nucleo circostanziale quale sostrato assertivo di un danno – conseguenza che avrebbe subito in virtù dell'inadempimento dell'ex coniuge:” si è vista costretta - perchè oberata da debiti - a depositare un piano di ristrutturazione che avrebbe potuto evitare se nel 2019 fosse diventata proprietaria esclusiva dell'immobile in parola e avrebbe potuto venderlo (come era sua intenzione)”. Da qui il danno dovrebbe individuarsi nelle “spese che ha dovuto sostenere (per il piano di ristrutturazione e l'omologa dello stesso pagando gli onorari degli avvocati Lorenzo Benvenuti e Luca Abraham Algeri e gli onorari del consulente tecnico geometra che ha redatto la perizia giurata di Persona_1 stima dell'immobile) che ci si riserva di depositare…”. Il punctum dolens non è soltanto quello probatorio (la patrona attorea non ha depositato alcuna memoria ex art. 171 – ter c.p.c. e relativa documentazione a supporto) ma, a monte, quello assertivo della individuazione del nesso causale tra l'inadempimento all'obbligo di trasferimento e le poste di danno allegate dall'attrice.
E noto che l'art. 1218 c.c disciplini l'ipotesi della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno quale immediata conseguenza dell'inesecuzione. Essa viene solitamente coordinata da parte della dottrina dominante con l'art. 1256
c.c. il quale prevede l'estinzione dell'obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fissando il criterio legale di distribuzione tra le parti del rischio dell'impossibilità della prestazione, che il legislatore ha posto a carico del creditore.
La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa.
Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza).
Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ.,
pagina 7 di 9 norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass.
n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). D'altra parte, il danno connesso all'inadempimento è quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore. Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili (Cass. III 9 luglio 2020, n. 14595; Cass.
04/07/2006, n. 15274; Cass.21/12/2001 n. 16163; Cass. 09/05/2000, n. 5913).
L'inadempimento all'obbligo di cui sopra costituisce il danno – evento in quanto lesione della situazione giuridica soggettiva dell'attrice all'acquisto della quota di diritto reale promessa. Lesione alla quale si è posto rimedio con la sentenza costitutiva de qua.
Le conseguenze dannose che dovrebbero essere risarcibili non paiono essere il frutto di tale inadempimento in quanto:
- non si comprende quando e come la parte avrebbe voluto vendere il cespite e, così, liberarsi dal mutuo senza, tuttavia, dare atto di come avrebbe conseguito un altro luogo di residenza per sé ed il figlio;
- la sentenza recante l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, pronunciata dall'intestato Tribunale il 26 aprile 2023 (doc. 12 fasc. ), costituisce un provvedimento Pt_1 endoconcorsuale che non può certo costituire accertamento del nesso causale vantato dall'attrice. Il convenuto non ne è stato parte (ovviamente) sicchè può assumere il valore di indizio quale prova atipica delle allegazioni svolte dall'attrice;
- l'attrice, seguendo la sua prospettazione, ha subito un detrimento patrimoniale dal mancato adempimento degli obblighi di mantenimento incombenti sul convenuto oltre che dal pagamento esclusivo dei ratei del mutuo. Obbligazioni estranee a quella odierna e non oggetto di domanda giudiziale.
In sintesi, il danno lamentato è stato subito in virtù di inadempimenti ad altre obbligazioni e non a quella odierna. Le uniche poste di danno che in astratto potevano essere ricondotte all'odierno inadempimento concernono:
- le spese notarili eventualmente sostenute per la preparazione dell'atto (doc. 11, 12 fasc.
) vanificato dal mancato assenso prestato dal convenuto;
Pt_1
- le spese sostenute, in caso, per la predisposizione della relazione di conformità catastale ed urbanistica.
Come anticipato, tuttavia, la difesa attorea non ha prodotto alcun documento a supporto né della spesa sostenuta, né, soprattutto, dell'obbligazione assunta rispetto a quei professionisti, rendendo impossibile per il Tribunale liquidare qualsivoglia danno emergente sul punto.
Tanto basta per rigettare la domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore della prestazione rimasta inadempiuta (scaglione riferito alla metà del valore del cespite) e dei valori medi per le fasi introduttiva, studio, dei minimi per la decisoria (essendo assente quella istruttoria) in € 786.00 per pagina 8 di 9 anticipazioni non imponibili, € 6.307,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista la dichiarazione resa in citazione ex art. 93 c.p.c., le distrae in favore della patrona antistataria.
Si dà atto che la presente sentenza è trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 comma primo n. 14) c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• in accoglimento della domanda trasferisce la quota della metà del diritto di proprietà sugli immobili siti in Milano (MI), Via Cardinale Pietro Maffi n. 54 ad angoli con Via Carrà, Via
Sertoli n.c. e Via Gigli con entrata da via Sertoli n. 14 (come meglio individuati in parte motiva e citazione) da a;
CP_1 Parte_1
• rigetta ogni altra domanda o eccezione svolta dalle parti;
• condanna alla rifusione delle spese di lite di , liquidate CP_1 Parte_1 in € 786.00 per anticipazioni non imponibili, € 6.307,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista la dichiarazione resa in citazione ex art. 93 c.p.c., le distrae in favore della patrona antistataria;
• dà atto che la presente sentenza è trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 comma primo n. 14) c.c..
Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Ex artt. 281-terdecies e 281-sexies comma terzo c.p.c
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9462/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSCHERA' Parte_1 C.F._1
VALENTINA ed elettivamente domiciliato in VIA BOVISASCA, 50 20026 NOVATE MILANESE presso il difensore avv. MUSCHERA' VALENTINA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATAPANO CP_1 C.F._2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA, 30 20122 MILANO presso il difensore avv. CATAPANO FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
- Trasferire in favore della signora (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Milano, via Sertoli n. 14, la quota pari ad un mezzo (½) in capo al signor della CP_1 piena proprietà delle seguenti unità immobiliari, facenti parte dell'edificio condominiale denominato "Residenza Primavera" sito in Comune di Milano (MI), Via Cardinale Pietro Maffi
n. 54 ad angoli con Via Carrà, Via Sertoli n.c. e Via Gigli con entrata da via Sertoli n. 14:
pagina 1 di 9 a) appartamento posto al piano primo, con ingresso dalla porta a sinistra di chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, costituito da soggiorno con cucina, due camere, bagno, balconcino e terrazzino a livello, censito all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Catasto Fabbricati, Comune Censuario di Milano, come segue:
Fg. 34 Mapp. 438 sub. 76 Z.c. 3 Via Cardinale Pietro Maffi n. 54/14 Piano 1 Cat. A/3
Cl. 4 Vani 4 R.C. Euro 537,12; b) cantina posta al piano terra, censita all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Milano - Territorio, Catasto Fabbricati, Comune Censuario di Milano, come segue: Fg. 34 Mapp. 438 sub. 43 Z.c. 3 Via Cardinale Pietro Maffi n. 54/14 Piano T Cat. C/2 Cl. 7 mq. 2 R.C. Euro 6,09;
Ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito.
− Condannare il signor a risarcimento del danno a favore della signora CP_2 Pt_1 consistente nelle spese che ha dovuto sostenere (per il piano di ristrutturazione e l'omologa dello stesso pagando gli onorari degli avvocati Lorenzo Benvenuti e Luca Abraham Algeri e gli onorari del consulente tecnico geometra che ha redatto la perizia giurata Persona_1 di stima dell'immobile) e all'ulteriore somma di Euro 15.000,00 a titolo di puro risarcimento del danno o, comunque, in quella maggiore o minore che risulterà accertata nel corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa, iva al scrivente difensore antistatario.
Il g.i. – con decreto ex art. 171 – bis c.p.c. ha differito la prima udienza di comparizione personale ex art. 183 c.p.c. al 20 novembre 2024
Si è costituito con comparsa di risposta del 5 novembre 2024 chiedendo il rigetto CP_1 della domanda attorea.
All'esito dell'udienza il g.i. ha preso atto dell'assenza di istanze istruttorie dedotte dalle parti, la natura documentale della causa e l'ha rinviato all'udienza dell'8 gennaio 2025 ore 10.55 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies c.p.c. I patroni costituiti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale d'udienza riportandosi alle deduzioni in fatto e diritto offerte nei rispettivi atti.
La domanda ex art. 2932 c.c. è manifestamente fondata. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). L'azione ex art. 2932 c.c. costituisce una domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di contrarre rimasto inadempiuto con quel che ne segue circa l'applicabilità del medesimo criterio di riparto dell'onere della prova testé indicato. L'attore deve dare, quindi, la prova del titolo ma anche della sua esigibilità. Questo requisito insito nei contratti a prestazioni corrispettivi subisce un'emersione normativa nella disciplina di cui all'art. 2932 comma secondo c.c.. il quale, in tema di esecuzione in forma specifica di contratti preliminari prevedenti il trasferimento della proprietà di beni o la costituzione o trasferimento di altri diritti, condiziona l'accoglimento della domanda al preventivo adempimento, o all'offerta nei modi di legge,
pagina 2 di 9 della controprestazione dovuta dalla parte che agisce per l'esecuzione, a meno che tale prestazione non sia ancora eseguita
Ebbene in tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni (ex multis Cass. II, Ord. 26 luglio 2023, n. 22559)
In questo caso il titolo è rappresentato dall'accordo concluso dai coniugi in sede divorzile e “recepito” dalla sentenza pronuncia dall'intestato Tribunale il 19 gennaio 2017 ove si spiega la causa giustificativa dell'impegno negoziale assunto dal convenuto: “Il signor si impegna a trasferire con atto CP_1 notarile alla signora la metà indivisa di sua spettanza della casa coniugale sita a Milano, via Pt_1
Sertoli n. 14 senza corrispettivo, poiché il corrispettivo stesso nasce dalle reciproche concessioni dei coniugi stessi legati agli accordi divorzili, entro 8 mesi dall'udienza di divorzio con ripartizione della futura spesa notarile del trasferimento della quota divisa al 50% per ciascun coniuge” (condizione 1 doc. 8 fasc. ) Pt_1
Fonte ripetuta (non può discorrersi di novazione) con la scrittura privata del 7 gennaio 2019 (doc. 9 fasc. ) nella quale convenuto si è impegnato nuovamente “a trasferire entro e non oltre 6 Pt_1 mesi dalla sottoscrizione della presente scrittura con atto notarile alla signora la sua quota di Pt_1 proprietà del 50% della casa coniugale sita a Milano, via Sertoli n. 14 senza corrispettivo con ripartizione della futura spesa notarile del trasferimento della quota divisa al 50% per ciascuna parte”. Tanto basta ai fini dell'odierna causa a rendere sussistente il titolo giuridico atteso che l'immobile risulta sufficientemente individuabile attraverso la descrizione quale casa coniugale sita in Milano, via
Sertoli n. 14. Indicazione integrata nel seguente giudizio dalla produzione dell'atto di acquisto in comunione ordinaria del 31 marzo 2006 (doc. 5 fasc. ) ove il cespite ( e relativa pertinenza) Pt_1 vengono così descritti
A tal proposito può richiamarsi quanto affermato sovente in sede di legittimità sulla possibilità giuridica – entro certi limiti – di poter determinare il contenuto dell'obbligazione di trasferire un bene pagina 3 di 9 immobile anche attraverso elementi esterni documentali, purché acquisiti al processo. Il richiamo ad elementi esterni ma idonei a consentire l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione, pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché, appunto, l'intervenuta convergenza delle volontà sia comunque, anche aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile. Da qui il giudice, nel pronunciare la sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non deve limitarsi ad una meccanica trasposizione di esso, poiché é tenuto ad accertare l'effettiva volontà delle parti in ordine all'esatta identificazione dell'oggetto, che, se non esattamente individuato, deve essere individuabile anche con elementi acquisiti "aliunde" a mezzo di atti e documenti collegati a quello oggetto di valutazione (infra Cass. II,
Ord. 24 gennaio 2020, n. 1626; Cass. II, Ord. 19 novembre 2020, n. 26351).
Tale titolo risulta sufficiente ai fini dell'odierna azione in quanto la parte attrice non ha alcuna controprestazione da eseguire prima o contestualmente alla stipula del contratto dalla quale dipenda l'esecuzione della prestazione del convenuto ovvero l'espressione del consenso all'atto traslativo.
A fronte di tale quadro negoziale l'attrice ha allegato l'inadempimento alla stipula dell'atto definitivo di vendita (atto solutorio) da parte del convenuto consistito nell'aver “posto in essere una condotta gravemente inadempiente rifiutando la stipula dell'atto pubblico di vendita in plurime occasioni”.
Sul punto si è costituito rassegnando le seguenti difese (in sintesi): CP_1
− “non si è mai rifiutato di farlo, a condizione che la signora , nel divenire proprietaria Pt_1 esclusiva dell'immobile si accollasse interamente non solo il pagamento delle rate di mutuo (ad onor del vero, sempre pagate dall'attrice), ma divenisse anche unica intestataria del contratto di mutuo con l'Istituto di Credito”;
− “L'esigenza di “liberarsi” oltre che dell'immobile anche del contratto di mutuo, è ben nota alla SI , Ed era stata sollevata anche e soprattutto nel 2019 allorquando il sig. Pt_1
, invitato alla stipula del trasferimento presso il notaio apprendeva in CP_1 Per_2 quell'occasione che a seguito del trasferimento della propria quota di comproprietà dell'immobile sarebbe rimasto comunque vincolato al contratto di mutuo fondiario in essere”;
− “in questa sede, si ribadisce la volontà del sig. di procedere al trasferimento della CP_1 quota dell'immobile, previo svincolo dello stesso dal contratto di mutuo”.
Si tratta di una difesa contra se in termini giuridici in quanto in palese contrasto con l'obbligo assuntosi in sede divorzile, e ripetuto pedissequamente nel 2019, scevro da ogni subordinazione o giustificazione causale all'eventuale accollo liberatorio del mutuo, in disparte la necessità dell'assenso della banca mutuante ad un simile exitus. Come detto la giustificazione della gratuità del trasferimento (salva la sola ripartizione delle spese notarili) si inseriva nell'ambito di altre reciproche concessioni raggiunte in sede divorzile, ma mai riferita ad una simile vicenda modificativa del contratto di mutuo. Vicenda, lo si ribadisce, che non era nella disponibilità giuridica dell'attrice essendo necessario il consenso della mutuante. La gravità dell'inadempimento è sufficientemente dimostrata dalla doppia diserzione dalla conclusione del citato trasferimento. In via stragiudiziale così come nella presente sede, il convenuto non può dolersi del fatto che rimarrebbe esposto quale contraente del mutuo condizionando il proprio assenso all'estinzione in suo confronto. Si tratta di un patto non previsto – almeno per iscritto – nei titoli prodotti in giudizio dall'attrice.
pagina 4 di 9 La possibilità giuridica del trasferimento.
In via preliminare di merito va accertata la sussistenza di serie di condizioni dell'azione richieste dalla legge in considerazione della natura del bene oggetto dell'obbligo di trasferimento. In relazione alla materia immobiliare- con specifico riferimento agli edifici già esistenti-, non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della l. n. 47 del
1985 (ora sostituita dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001) ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass. VI-II, 29 aprile 2016, n. 8489) o, comunque, un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti. Detto limite, considerato l'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare, incide direttamente sulle condizioni dell'azione prevista dall'art. 2932 c.c., senza alcun rilievo dell'astratta possibilità di una successiva sanatoria della nullità, e va conseguentemente rilevato d'ufficio ed, anche in sede di legittimità (Cass. II, 17 settembre 2015, n. 18261). Di recente, peraltro, la
Suprema Corte ha chiarito che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt.
17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (Cass. SS.UU. 22 marzo 2019, n. 8230; Cass. III, Ord. 15 gennaio 2020,
n. 538).
In sintesi, ciò che conta tanto nell'atto negoziale che nella sentenza che ne tiene luogo è la presenza formale della dichiarazione recante gli estremi dei titoli abilitativi e che quei titoli esistano in rerum natura (non essendo il frutto di una dichiarazione mendace del dichiarante. In questo caso l'attrice ha prodotto una relazione asseverata da un tecnico nella quale questi ha dato atto dei titoli edilizi sulla cui scorta fu eretto l'intero compendio ovvero
(infra doc. 13 fasc. ). Pt_1 Dichiarazione, peraltro, già contenuto nell'atto di acquisto del 2006 (punto 3 cit. doc. 5 fasc.
). Pt_1
pagina 5 di 9 La seconda condizione dell'azione è rappresentata dalla dichiarazione circa la c.d. “conformità oggettiva catastale” di cui all'art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione prescrive, infatti, che:” Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la disposizione trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. (v. amplius Cass. II, 29 settembre 2020, n. 20526Cass. II, 25 giugno 2020, n. 12654) con specifico riferimento al solo aspetto oggettivo inerente l'immobile ( e non quello soggettivo dell'intestatario catastale).Ha altresì ulteriormente precisato che la presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione. Ha specificato, infine, che la produzione delle suddette menzioni catastale
- ove esse non risultino già dal contratto preliminare dedotto in giudizio - può intervenire anche in corso di causa.
Orbene nella citata relazione di parte i tecnici rilasciano la seguente dichiarazione ed attestazione ai fini catastali.
(in fra cit. doc. 13 fasc. ). Pt_1
pagina 6 di 9 In definitiva va trasferita la quota della metà del diritto di proprietà sugli immobili siti in Milano (MI),
Via Cardinale Pietro Maffi n. 54 ad angoli con Via Carrà, Via Sertoli n.c. e Via Gigli con entrata da via Sertoli n. 14 (come meglio individuati in citazione) da a . CP_1 Parte_1
La domanda di risarcimento del danno è infondata e va respinta.
L'allegazione attorea sul punto appare piuttosto stringata. Ella si appunta attorno al seguente nucleo circostanziale quale sostrato assertivo di un danno – conseguenza che avrebbe subito in virtù dell'inadempimento dell'ex coniuge:” si è vista costretta - perchè oberata da debiti - a depositare un piano di ristrutturazione che avrebbe potuto evitare se nel 2019 fosse diventata proprietaria esclusiva dell'immobile in parola e avrebbe potuto venderlo (come era sua intenzione)”. Da qui il danno dovrebbe individuarsi nelle “spese che ha dovuto sostenere (per il piano di ristrutturazione e l'omologa dello stesso pagando gli onorari degli avvocati Lorenzo Benvenuti e Luca Abraham Algeri e gli onorari del consulente tecnico geometra che ha redatto la perizia giurata di Persona_1 stima dell'immobile) che ci si riserva di depositare…”. Il punctum dolens non è soltanto quello probatorio (la patrona attorea non ha depositato alcuna memoria ex art. 171 – ter c.p.c. e relativa documentazione a supporto) ma, a monte, quello assertivo della individuazione del nesso causale tra l'inadempimento all'obbligo di trasferimento e le poste di danno allegate dall'attrice.
E noto che l'art. 1218 c.c disciplini l'ipotesi della mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire il danno quale immediata conseguenza dell'inesecuzione. Essa viene solitamente coordinata da parte della dottrina dominante con l'art. 1256
c.c. il quale prevede l'estinzione dell'obbligazione nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, fissando il criterio legale di distribuzione tra le parti del rischio dell'impossibilità della prestazione, che il legislatore ha posto a carico del creditore.
La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa.
Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza).
Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ.,
pagina 7 di 9 norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass.
n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). D'altra parte, il danno connesso all'inadempimento è quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore. Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili (Cass. III 9 luglio 2020, n. 14595; Cass.
04/07/2006, n. 15274; Cass.21/12/2001 n. 16163; Cass. 09/05/2000, n. 5913).
L'inadempimento all'obbligo di cui sopra costituisce il danno – evento in quanto lesione della situazione giuridica soggettiva dell'attrice all'acquisto della quota di diritto reale promessa. Lesione alla quale si è posto rimedio con la sentenza costitutiva de qua.
Le conseguenze dannose che dovrebbero essere risarcibili non paiono essere il frutto di tale inadempimento in quanto:
- non si comprende quando e come la parte avrebbe voluto vendere il cespite e, così, liberarsi dal mutuo senza, tuttavia, dare atto di come avrebbe conseguito un altro luogo di residenza per sé ed il figlio;
- la sentenza recante l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, pronunciata dall'intestato Tribunale il 26 aprile 2023 (doc. 12 fasc. ), costituisce un provvedimento Pt_1 endoconcorsuale che non può certo costituire accertamento del nesso causale vantato dall'attrice. Il convenuto non ne è stato parte (ovviamente) sicchè può assumere il valore di indizio quale prova atipica delle allegazioni svolte dall'attrice;
- l'attrice, seguendo la sua prospettazione, ha subito un detrimento patrimoniale dal mancato adempimento degli obblighi di mantenimento incombenti sul convenuto oltre che dal pagamento esclusivo dei ratei del mutuo. Obbligazioni estranee a quella odierna e non oggetto di domanda giudiziale.
In sintesi, il danno lamentato è stato subito in virtù di inadempimenti ad altre obbligazioni e non a quella odierna. Le uniche poste di danno che in astratto potevano essere ricondotte all'odierno inadempimento concernono:
- le spese notarili eventualmente sostenute per la preparazione dell'atto (doc. 11, 12 fasc.
) vanificato dal mancato assenso prestato dal convenuto;
Pt_1
- le spese sostenute, in caso, per la predisposizione della relazione di conformità catastale ed urbanistica.
Come anticipato, tuttavia, la difesa attorea non ha prodotto alcun documento a supporto né della spesa sostenuta, né, soprattutto, dell'obbligazione assunta rispetto a quei professionisti, rendendo impossibile per il Tribunale liquidare qualsivoglia danno emergente sul punto.
Tanto basta per rigettare la domanda risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore della prestazione rimasta inadempiuta (scaglione riferito alla metà del valore del cespite) e dei valori medi per le fasi introduttiva, studio, dei minimi per la decisoria (essendo assente quella istruttoria) in € 786.00 per pagina 8 di 9 anticipazioni non imponibili, € 6.307,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista la dichiarazione resa in citazione ex art. 93 c.p.c., le distrae in favore della patrona antistataria.
Si dà atto che la presente sentenza è trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 comma primo n. 14) c.c..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• in accoglimento della domanda trasferisce la quota della metà del diritto di proprietà sugli immobili siti in Milano (MI), Via Cardinale Pietro Maffi n. 54 ad angoli con Via Carrà, Via
Sertoli n.c. e Via Gigli con entrata da via Sertoli n. 14 (come meglio individuati in parte motiva e citazione) da a;
CP_1 Parte_1
• rigetta ogni altra domanda o eccezione svolta dalle parti;
• condanna alla rifusione delle spese di lite di , liquidate CP_1 Parte_1 in € 786.00 per anticipazioni non imponibili, € 6.307,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista la dichiarazione resa in citazione ex art. 93 c.p.c., le distrae in favore della patrona antistataria;
• dà atto che la presente sentenza è trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 comma primo n. 14) c.c..
Milano, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 9 di 9