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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3318/2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 22.5.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 3318/2023 R.G., vertente tra:
[...]
Parte_1
in proprio e quale legale rappresentate della S.E.A. Srl, , Parte_2 Parte_3 [...]
, , , ; Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e Controparte_1 CP_2 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Salvatore Claudio Aronne che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Carlo Rumolo e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Valeria Ceruti che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Francesco Madonna e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Aronne si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. Chiede applicarsi le tabelle dell'anno 2024 e si oppone alla richie- sta di rimessione in termini, stante la fase decisionale della causa.
L'Avv.to Ceruti si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art.
281 sexies cpc
n. 3318/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistra- ti: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3318/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 49/2023, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 10.1.2023 nel procedimento n. 600255/2013 - vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Carlo Rumolo, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Santa
Maria Capua Vetere, Corso Garibaldi, n. 108;
appellante
e
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Madonna, elettivamente do- miciliata presso lo studio del proprio difensore, in Santa Maria C. Vetere, Via Cardarel- li, n. 5;
appellata/appellante incidentale nonché
( ) in proprio e quale legale rappresentate della Parte_2 C.F._2
S.E.A. Srl (CF. ), ( ), P.IVA_2 Parte_3 C.F._3 CP_3
( , ( ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ), ( Parte_6 C.F._6 Parte_7 [...]
), domiciliati in Santa Maria Capua Vetere, Via Latina, n. 53; C.F._7 appellati contumaci
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nonché
( ) e ( ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 CP_2 P.IVA_4 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; appellati contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 Con atto di citazione spedito il 12.2.2013, in proprio e quale legale Parte_2 rappresentate della S.E.A. Srl, nonché , , Parte_3 Controparte_3 Parte_5
, quali eredi di
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_1 [...]
citavano in giudizio la , la Persona_1 Parte_1 Controparte_5
e la esponendo: a) la Sig.ra e i Sigg.
[...] CP_2 Parte_2 Parte_3
, , , e erano rispettivamente moglie e
[...] CP_3 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_1 figli del de cuius b) in data 17/12/2003, alle ore 14.25, circa, sulla Persona_2
SS 265 Sannitica in Valle di Maddaloni (CE), si verificava un incidente stradale a causa del quale decedeva il Sig. c) in particolare, l'autoarticolato SCANIA, tg Pt_3
BF786DY, di proprietà della con rimorchio mod. MISTRAL Controparte_1 tg. AC02410 della (dal 04.05.07 di proprietà della CP_2 Controparte_1
, condotto dal Sig. , invadeva la corsia di marcia percorsa dal mezzo
[...] Persona_3
FIAT DUCATO tg. SP288717, di proprietà della SEA Srl, condotto dal Sig. Per_2
collidendo con lo stesso nella parte anteriore laterale sinistra;
d)
[...] Per_2 riportava lesioni gravissime, tanto da determinarne il decesso;
e) sul posto
[...] giungevano i Carabinieri che, dopo aver sanzionato il Sig. per eccesso di veloci- Per_3 tà, trasmettevano la relativa informativa alla Procura della Repubblica;
f) veniva aperto procedimento penale presso il Tribunale di S. Maria C.V. a carico del Sig. per il Per_3 delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso in violazione degli artt. 141 e 142 CdS, nel cor- so del quale gli istanti si costituivano parte civile;
g) a seguito della morte del Sig. Lof- fa, il giudizio si concludeva con sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato; h) il decesso di procurava agli attori oltre che un ine- Persona_2 stimabile danno biologico, morale, psicologico ed esistenziale, anche notevole pregiu- dizio economico legato alla gestione della “Sea Srl”, di cui lo stesso era amministratore all'epoca del sinistro.
Essendo risultati vani i tentativi di bonario componimento, gli attori chiedevano dichia- rarsi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al Sig. e condannarsi Persona_3
i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali su- biti in conseguenza del decesso del congiunto.
Non si sono costituivano la e la mentre si costi- Controparte_6 CP_2 tuiva la che chiedeva: “accertarsi e dichiararsi che il massimale di Controparte_7 polizza per la garanzia RCA relativa al veicolo convenuto fosse di euro 774.685,35; di- chiararsi l'improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità delle domande per il
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mancato rispetto degli artt. 144, 145 e 148 D. Lgs 209/05; dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto sottostante le domande avanzate dalla SEA Srl;
nel merito, ri- gettarsi le domande”.
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha disatteso le eccezioni preliminari ed ha così provveduto: “DICHIARA la contumacia dei convenuti e;
Controparte_6 CP_2
2. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto, ritenuta sussistente la responsabilità di
[...] proprietaria dell'autoarticolato SC tg. Controparte_8
BF786DY e di proprietaria del rimorchio ST tg. AC02410, nella CP_2 misura del 50% (con restante 50% a carico della vittima), CONDANNA
[...]
e n so- Controparte_4 CP_2 Parte_1 lido al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiun- ti ed in particolare al pagamento delle somme di:
a) euro 89.172,50 in favore di (già considerata la decurtazione al Parte_2
50% per la responsabilità concorrente della vittima) oltre rivalutazione e interessi pre- via devalutazione;
b) euro 105.997,50 in favore di (già considerata la decurtazione Parte_3 al 50% per la responsabilità concorrente della vittima) oltre rivalutazione e interessi previa devalutazione;
c) euro 72.347,50 in favore di (già considerata la decurtazio- Controparte_3 ne al 50% per la responsabilità concorrente della vittima) oltre rivalutazione e interes- si previa devalutazione;
d) euro 72.347,50 in favore di (già considerata la decurtazione Parte_5 al 50% per la responsabilità concorrente della vittima) oltre rivalutazione e interessi previa devalutazione;
e) euro 109.362,50 in favore di (già considerata la decurtazio- Parte_6 ne al 50% per la responsabilità concorrente della vittima) oltre rivalutazione e interes- si previa devalutazione;
f) euro 89.172,50 in favore di (già considerata la decurtazione al Parte_7
50% per la responsabilità concorrente della vittima) oltre rivalutazione e interessi pre- via devalutazione;
g) euro 89.172,50 in favore di (già considerata la decurtazio- Parte_1 ne al 50% per la responsabilità concorrente della vittima) oltre rivalutazione e interes- si previa devalutazione…”.
Per il Tribunale, che ha ritenuto inattendibili i testi di parte attrice, “a fronte delle emergenze istruttorie raccolte, non può ritenersi accertata l'effettiva dinamica dello scontro e la rilevanza causale delle condotte dei due conducenti, con la conseguenza che deve farsi applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.”.
Il Giudice di primo grado ha poi provveduto alla liquidazione del danno, ridotto del 50
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%, in ragione della presunzione citata.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 5.7.2023, la sola ha Parte_1 promosso appello, costituendosi in data 13.7.2023.
L'istante ha dedotto: 1) la non corretta applicazione dell'art. 2054 c.c., stante l'esclusiva responsabilità del conducente l'autocarro; 2) la non corretta liquidazione del danno, atteso che nubile, non viveva semplicemente nel medesimo Parte_1 stabile del de cuius, ma nello stesso appartamento.
1.4 A fronte della prima udienza del 18.12.2023 fissata in citazione, in data 24.11.2023 si è costituita la Compagnia, contestando l'avverso dedotto e proponendo appello inci- dentale volto ad accertare l'esclusiva responsabilità di o comunque Persona_2 la maggiore responsabilità del predetto nella causazione del sinistro.
Le altre parti sono rimaste contumaci, mentre non è necessaria l'assegnazione di nuovo termine per la notifica dell'appello incidentale a non tanto perché la Parte_2 notifica cartacea è andata sostanzialmente omessa, ma perché il difensore ha provvedu- to anche alla notifica al difensore della predetta (e degli altri appellanti), a mezzo pec, in data 2.2.2024 e dunque nel rispetto del termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 10.1.2023 (il termine annuale, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, scadeva il 12.2.2024).
Peraltro, l'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova do- manda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente de- ducibile unicamente dalla parte rimasta contumace (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
22/01/2024, n. 2246).
2. Il merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni questione non oggetto di impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato
2.2 Con il primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 2700 e 2967 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'erronea va- lutazione del materiale probatorio, per aver il primo Giudice non considerato le dichia- razioni testimoniali e aderito alle conclusioni del CTU in sede penale, omettendo di va- lutare quelle rese dal proprio CTP.
Orbene, nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero con- vincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata
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motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. civ., III, 26/06/2015, n.
13229, Cass. civ., I, 01/09/2015, n. 17392).
In particolare, si è affermato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di effica- cia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie in- formazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., po- tendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. civ., L, 30/01/2013, n. 2168).
Ancora, “il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convin- cimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile ab- bia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle re- lative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio ci- vile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 01/02/2023, n. 2947, con richiamo a numerosi altri precedenti).
E si è anche sostenuto che la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio [Cass. civ., III, 31/10/2023,
30298; cfr., altresì, Cass. civ., III, 13/12/2019, n. 32784, secondo cui gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (nella specie, esame autoptico), ancorché inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del "thema probandum" e sono soggetti alle regole del rito civile sull'acquisizione della prova;
pertanto, il mancato ri- spetto del contraddittorio nel procedimento penale di provenienza non determina effetti sulla consulenza tecnica d'ufficio che tali accertamenti abbia considerato, a meno che il contraddittorio non sia stato garantito neanche nel processo civile dove la prova è ac- quisita e che la nullità relativa derivante da tale vizio sia stata eccepita dalla parte inte- ressata nella prima difesa successiva al deposito della relazione].
2.3 Il Tribunale, alle pagine 6 e ss., ha scritto: “ebbene, deve ritenersi senz'altro prova-
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to, in base alla documentazione in atti, che in data 17.12.2003 alle ore 14.25 circa, lungo la SS265 Sannitica, al km 14+800, l'autocarro Fiat CA MA tg. SP288717 condotto da ha impattato contro l'autoarticolato Scavia Persona_2 CP_9 tg. BF786DY di proprietà di con rimor-
[...] Controparte_4 chio tg. AC02410 di proprietà condotto da e che il sini- CP_2 Persona_3 stro in esame ha determinato il decesso del predetto (la consulenza Persona_2 medico legale in atti, infatti, ha confermato il decesso del predetto alle ore 14.40 a se- guito di gravissime lesioni dell'area toracico-polmonare, conseguenti al trauma de- terminato dal sinistro innanzi descritto).
Si evince altresì dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo che lo scontro è av- venuto in strada asfaltata, a doppio senso di marcia, con carreggiata unica separata da striscia continua e che è stata comminata al conducente dell'autocarro Parte_8
[..
la sanzione per eccesso di velocità (violazione art. 141/3-8 CDS), poiché dal crono- tachigrafo del mezzo è stata rilevata andatura superiore a 50 km/h, limite previsto per la strada percorsa dai due automezzi. Per_ Risulta, inoltre, che il veicolo A (autocarro condotto dal ) ha riportato “forte ammaccatura con rientranza e squarcio parte ant. Sx – rottura parabrezza cabina ant.
– rottura gruppo ottico ant. sx – rottura ruota ant. sx”, mentre il veicolo B (CA condotto da ha riportato “forte ammaccatura con rientranza e squarcio ant. Pt_3 sx – rottura parabrezza ant”.
In ordine all'individuazione della responsabilità del sinistro e delle sue conseguenze lesive, in relazione alle condotte tenute dai conducenti dei due automezzi coinvolti, de- ve osservarsi che, da un lato, nella relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo, in- dividuato il punto di urto nella semicarreggiata percorsa dall'autocarro SC a mt.
1,70 dalla linea di mezzeria, si legge che “il veicolo A percorreva la SS265 Sannitica proveniente da località Cantinelle con direzione di marcia località Ponti Valle, all'altezza della progressiva chilometrica 14+800 mentre stava regolarmente proce- dendo la sua marcia nell'effettuare un curvone a visuale libera a sinistra, impattava con la sua parte ant. sx il veicolo B che proveniva da località Ponti Valle e con dire- zione di marcia località Cantinelle. Il veicolo B invadeva la corsia di marcia del veico- lo A per motivi ancora da accertare, collidendo con la sua parte ant. sx il veicolo A…Il veicolo A, dopo l'impatto, sterzava a dx salendo con la ruota ant dx prima sul marcia- piede e dopo finiva la sua corsa con il trattore di traverso nella cunetta. Non venivano rilevati segni di frenata del veicolo B, mentre il veicolo A produceva circa 22 metri di drenata-scarrozzatura. Al nostro arrivo il conducente del veicolo B era ancora inca- strato tra le lamiere dell'abitacolo con la cintura di sicurezza allacciata ma non in maniera corretta (la cintura passava sotto l'ascella del braccio sx).”; dall'altro lato, il perito nominato dalla Procura ing. , dopo aver rilevato la velocità a Persona_4 Per_ cui viaggiava il risultante dal cronotachigrafo (70km/h) e ricostruito quella
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dell' (tra 83 e 92 km/h), ha evidenziato che “il sinistro stradale in oggetto si Pt_3
è, infatti, verificato per la contemporaneità di due eventi: la perdita di controllo dei due veicoli da parte dei conducenti a causa dell'eccessiva velocità...Le cause del sini- stro sono dovute: a) ad un comportamento di guida imprudente e pericoloso del condu- cente dell'autocarro Fiat CA MA ( che perdeva il controllo Persona_2 del proprio veicolo per guida oltre i limiti di velocità, invadendo la corsia di marcia opposta, in un tratto di strada che richiedeva estrema cautela (curva a destra), inne- scando il sinistro stradale;
b) ad un comportamento di guida imprudente e pericoloso del conducente dell'autoarticolato SC con rimorchio ST (OF ) per Per_3 guida oltre i limiti di velocità. Si evidenzia che l'impatto tra i veicoli è avvenuto al cen- Per_ tro della corsia di marcia tenuta dal , segno evidente che questi aveva cercato di evitare l'ostacolo improvviso ed imprevedibile (perdita del controllo del veicolo da parte di un conducente che percorreva la corsia di marcia opposta) deviando verso il margine destro della carreggiata.”
Si rileva, poi, che il consulente di parte civile, ing. , nella sua relazione e nelle di- Per_5 chiarazioni rese in dibattimento, sul rilevo che l'autocarro SC risultava lesionato solo nella parte frontale, nell'angolo sinistro, ha contestato il rilevato punto d'urto e, sulla base della riscontrata velocità dell'autocarro SC (70-72 km/h), ha concluso ritenendo che il conducente dell'autocarro procedeva a cavallo della linea di mezzeria
e, soltanto alla vista del proveniente di fronte, rientrava nella corsia di marcia CP_10 di sua pertinenza, ma l'eccessiva velocità e la tardiva manovra di rientro non gli con- sentivano di evitare la collisione, con conseguente sua esclusiva responsabilità per lo scontro.
L'esatta dinamica del sinistro non può essere ulteriormente provata sulla base delle te- stimonianze acquisite nel presente processo, le quali devono ritenersi inattendibili.
Entrambi i testi, sentiti all'udienza del 07.10.2015, hanno dichiarato, infatti, di aver assistito al sinistro per essersi trovati sui luoghi, a bordo della propria automobile, in marcia dietro al furgone condotto da hanno riferito che improvvisamente un Pt_3 autocarro proveniente dall'opposto senso di marcia, ha tagliato la curva a velocità elevatissima impattando contro il furgone;
hanno esposto, poi, di non essersi fermati per constatare i danni subiti dai mezzi e dalle persone coinvolte e dunque di non aver lasciato i propri dati, nonché di non aver subito danni al proprio veicolo;
hanno di- chiarato, infine, di aver incontrato per caso i figli della vittima del sinistro ad un even- to sportivo anni dopo l'incidente.
Ebbene, non possono ritenersi attendibili le dichiarazioni dei testi, atteso che non risul- ta da nessun atto stragiudiziale (verbale dei Carabinieri intervenuti) né giudiziale (atti del processo penale) che vi fossero testimoni oculari del sinistro;
non risulta altresì credibile che i due soggetti non si siano fermati a prestare soccorso dopo aver assistito da vicino ad un incidente della portata di quello oggetto di causa, né che il proprio
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mezzo non sia stato assolutamente coinvolto o danneggiato.
A fronte delle emergenze istruttorie raccolte, non può ritenersi accertata l'effettiva di- namica dello scontro e la rilevanza causale delle condotte dei due conducenti, con la conseguenza che deve farsi applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 comma
2 c.c.”.
2.4 Ciò detto posto, come noto, la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 2054 c.c. configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può libe- rarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luogo. L'accertamento in concreto di responsabi- lità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazio- ne e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente
(Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n. 10031; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6-3, 16/02/2017,
n. 4130, secondo cui “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamen- to esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giu- dice con riferimento alle circostanze del caso concreto).
Dunque, l'indicata presunzione assume funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 04/04/2019, n. 9353; cfr., in motivazione, anche Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2020, n. 7479: “la giuri- sprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presun- zione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del
4/11/2014). In ogni caso la ratio dell'art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di forni- re un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consen- ta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro.
Si veda sul punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054
c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta
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dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive respon- sabilità del sinistro"”).
Questi i principi espressi in giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, e fermo e condivisibile quanto già scritto dal Tribunale, vanno valorizzati, in primo luogo, sia gli accertamenti peritali, squisitamente tecnici, svolti nell'imminenza del sinistro, sia la relazione di CTU in sede penale richiamata nella sentenza, con i quali è stato individua- to il punto d'urto nella corsia percorsa dall'autoarticolato.
Il Perito, inoltre, ha ricostruito in 70 km/h, circa, anche la velocità del conducente il
Fiat CA MA ( , evidenziando, nelle conclusioni, un suo “com- Persona_2 portamento di guida imprudente e pericoloso…che perdeva il controllo del proprio veicolo per guida oltre i limiti di velocità invadendo la corsia di marcia opposta, in un tratto di strada che richiedeva estrema cautela (curva destra), innescando il sinistro stradale” (cfr. pag. 41 della relazione espletata nel corso del procedimento penale).
Si tratta naturalmente di ricostruzione postuma ma che assume valenza probatoria, te- nuto conto di tutti gli elementi sin qui acquisiti.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testi e , effettiva- Testimone_1 Testimone_2 mente, oltre ad apparire non perfettamente attendibili (il teste ha dichiarato Tes_1 di essersi allontanato dal luogo del sinistro, nonostante si trovasse dietro il furgone e ha poi sostenuto di avere per caso conosciuto i figli della vittima a distanza di anni: “suc- cessivamente per caso a , essendo presidente del Calcio Limatola, ho cono- Pt_9 sciuto i figli di durante una manifestazione di beneficienza…nel Persona_2
2011 ho conosciuto i signori Anzi non ricordo bene l'anno. Ma era sicura- Pt_3 mente molti anni dopo l'incidente”), hanno dichiarato, in contrasto con le risultanze tecniche, che l'urto avvenne nella corsia percorsa dal furgone.
Risulta poi obiettivamente non comprensibile la circostanza che i testi non abbiano sa- puto chi avesse frenato nell'occasione del complessivo sinistro, mentre il teste Tes_3 letto ha riferito che “prima dell'impatto ho sentito un rumore di frenata. Non so quale veicolo abbia frenato”.
Ed infatti i Carabinieri, nella comunicazione della notizia di reato (“dinamica del sini- stro”), hanno scritto di “improvvisa collisione, stante l'assenza di tracce di frenata”, mentre, nella sezione “dinamica” del rilevamento descrittivo, hanno scritto “non veni- vano rilevati segni di frenata del veicolo B, mentre il veicolo A (cioè l'autoarticolato) produceva circa 22 metri di frenata-scarrozzatura” (a margine vi è correzione: “22 me- tri di frenata- nessun segno di frenata per il veicolo B”) .
Dunque, dall'esame dei rilievi si desume l'esistenza di tracce di frenata successivamen- te all'impatto.
Tutti questi elementi inducono la Corte a confermare la valutazione resa dal Tribunale.
Secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità, in materia di responsabilità da sini- stri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto gene-
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ratore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti,
l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altret- tanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 11/11/2021, n. 33357 che richiama Cass. civ. 23 febbraio 2006, n. 4009, Cass. civ. 25 gennaio 2012, n. 1028
e Cass. civ. 5 giugno 2018, n. 14358), per cui la valorizzazione delle circostanze prima indicate (pur avendo dichiarato di essere stati presenti sul luogo del sinistro, i testi non sono stati identificati;
indicazione di evento fortuito in ordine alla conoscenza degli at- tori;
non precisa corrispondenza, con le risultanze tecniche, di alcune circostanze di fat- to raccontate), inducono appunto la Corte a procedere oltre.
Ma in ogni caso e comunque, le rilevate discordanze, nonché gli indicati principi, ren- dono oltremodo avvertiti dell'impossibilità di superare la presunzione.
E tanto si dice anche in relazione alle risultanze della CTP valorizzata dall'appellante - che nega rilevanza alla presenza dei detriti, per determinare il punto d'urto, ed attribui- sce all'autoarticolato una velocità ancora maggiore - fondata dunque, anch'essa, su elementi di carattere meramente presuntivo, e che contribuisce vieppiù ad avvalorare la presunzione ex art. 2054 cc (analoghe considerazioni si renderanno in ordine alla CTP della Compagnia).
Peraltro, è noto che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ. Sez. Uni- te, 03-06-2013, n. 13902).
In ogni caso, come accennato, il CTP ha elaborato tesi meramente presuntiva, che ren- de oltremodo insuperabile la presunzione indicata.
Dunque, per tutte le riferite ragioni, il primo motivo di appello principale va rigettato.
2.5 Coglie invece nel segno il secondo motivo.
Il Tribunale ha fatto applicazione delle tabelle del 28.6.2022 elaborate dal Tribunale di
Milano per il danno parentale con il sistema dei punti rapportati: a) all'età della vittima primaria;
b) a quella della vittima secondaria;
c) alla convivenza;
d) alla sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius; e) alla qualità ed intensi- tà della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Ebbene, dalla produzione combinata di certificato di famiglia integrale e di certificato di residenza storico (in cui si legge di emigrazione in dal 5.7.2004, a fronte Pt_9 del sinistro avvenuto il 17.12.2003) si desume che quantomeno al- Parte_1 la data del sinistro, era residente, unitamente ad presso il medesi- Persona_2 mo indirizzo (Cardito, Via Molino, n 17), per cui, per questo solo fatto vanno ricono- sciuti 16 punti in luogo di 8 (cfr. punto C della tabella che interessa la fattispecie).
Inoltre, seppure in citazione, in maniera non perfettamente comprensibile, si legga che
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“…all'epoca, la moglie e quasi tutti i figli vivevano con le rispettive famiglie nello stes- so grande fabbricato”, e sebbene nella comparsa conclusionale del 7.10.2022 si sia scritto, per “Danno non patrimoniale da perdita del rapporto pa- Parte_1 rentale (figlia residente nella stessa Regione del de cuius): € 235.000,00”, in memoria di replica del 27.10.2022 si è scritto: “ …per un mero errore materiale si è indicato che la predetta fosse residente in [...] e, quindi, non convi- Parte_1 vente col defunto padre;
circostanza, quest'ultima, che ha fatto sì che il danno fosse complessivamente quantificato in misura inferiore. In verità, la Sig.ra Parte_10
al momento del sinistro mortale avvenuto in data 17/12/2003 e per il quale pen-
[...] de il presente giudizio, risiedeva e conviveva con il compianto padre in Cardito alla
Via Molino n. 15 (e non in ). Tale circostanza emerge per tabulas dal certifi- Pt_9 cato di residenza storico depositato agli atti del giudizio fin dal momento della iscri- zione della causa a ruolo che attesta che “ è residente in questo Parte_1 comune ( dal 05/07/2004 per immigrazione da Cardito (NA)”. Incontestabi- Parte_9 le è dunque la convivenza tra la figlia e il povero padre al momento del sini- Pt_1 stro. In virtù di ciò, la quantificazione del danno subito va così riformulata:…”.
Infine, la stessa Compagnia, con memoria di replica del 25.10.2022, ha scritto: “gli unici eredi conviventi con il defunto all'epoca dei fatti erano , Parte_2 Parte_3
ed ”.
[...] Parte_1
Non è provato, se non con ricorso ad inammissibili presunzioni, l'ulteriore danno, pe- raltro, ad avviso della Corte, neppure oggetto di univoco e specifico rilievo critico.
Il punto E delle tabelle, richiamato da parte appellante, regola “qualità ed intensità del- la relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, rico- noscendo fino a 30 punti: “si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affet- tiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di soffe- renza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgi- mento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimo- niale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle cir- costanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni pre- suntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assen- ti/sporadici/frequenti/giornalieri;
o condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
o condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assen-
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; Email_2
o attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove de- termini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
o altri casi”.
Nella specie, i precisi elementi non sono stati specificamente e tempestivamente allega- ti, ma, ad avviso del Collegio, nemmeno univocamente provati (cfr. pag. 3 della cita- zione in primo grado e memorie ex art. 183 cpc).
Come anche evidenziato all'odierna udienza da parte appellante, il “valore punto” è sta- to aggiornato nell'anno 2024.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il si- stema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – del- le tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ot- tenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi ca- si, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. Cass. civ., III,
13/12/2016, n. 25485: Cass. civ., III, 13/09/2018, n. 22265).
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, all'esito della moltiplicazione del valore/punto di euro 3.911,00 x 61 punti (in luogo di euro 3.365,00 x 53 punti ese- guita con la sentenza di primo grado), ad in luogo di euro 89.172,50, Parte_11 vanno riconosciuti euro 119.285,5 (euro 238.571,00, stante l'applicazione della presun- zione di eguale responsabilità ex art. 2054 cc) “…oltre rivalutazione e interessi previa devalutazione… (secondo quanto stabilito nella sentenza impugnata).
3. L'appello incidentale
Per le medesime ragioni per le quali è stato disatteso il primo motivo di appello princi- pale, va rigettato anche l'appello incidentale promosso dalla Compagnia, anche per ciò che riguarda la tesi squisitamente tecnica valutata propugnata dal CTP di detta parte.
Peraltro, stante la peculiare fattispecie che ci occupa, va detto che l'invasione della cor- sia non è ex se sufficiente a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., essendo necessario, a tal uopo, che sia accertato che chi viaggiava all'interno della cor- sia di pertinenza si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/06/2024, n. 16404; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
21/11/2022, n. 34163).
Qui si aggiunge che l'autoarticolato viaggiava ad una velocità superiore di ben venti
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km/h al limite consentito, mentre l'art. 141 del dlgs 285/92 stabilisce “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteri- stiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordi- ne per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Orbene, se è vero che il Perito ha evidenziato che “il , in considerazione Persona_3 di una situazione imprevista e imprevedibile (perdita di controllo proveniente dalla di- rezione di marcia opposta) deviava a destra ma non poteva evitare l'impatto…”, non può essere sottaciuto che questi, in ragione della corposa violazione del limite di velo- cità, si è in sostanza posto lui nelle condizioni di non potere evitare l'impatto.
4. Considerazioni conclusive e spese.
L'appello principale va quindi accolto in parte mentre quello incidentale va disatteso.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Nondimeno, le somme riconosciute in primo grado si reputano corrette, tenuto conto del riconoscimento della responsabilità del 50 %.
Infine, la liquidazione delle spese del secondo grado deve necessariamente avere ad oggetto l'importo ulteriore riconosciuto con la presente sentenza, non altro.
Ed infatti, “l'applicazione del principio del disputatum in grado di appello impone di determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione. Ai fini del rimborso del- le spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del suddetto criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se viene accolta. Per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazio- ne se l'appello è rigettato, ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (cfr. Cass. civ.
Sez. VI - 3 Ord., 30/11/2022, n. 35195).
Lo scaglione di riferimento, tenuto conto delle ulteriori somme riconosciute, è il quarto.
Le spese seguono dunque la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazio-
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ni e vanno distratte in favore del difensore, come richiesto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, co- sì come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impu- gnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussi- stenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va quindi emessa per la Compagnia.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sen- tenza n. 49/2023, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 10.1.2023 nel procedimento n. 600255/2013, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così prov- vede:
• accoglie per quanto di ragione l'appello principale promosso e - per l'effetto - in parziale riforma dell'impugnata sentenza, in ordine al capo g) del dispositivo, condanna e , Controparte_4 CP_2 Parte_1 in solido tra loro, “al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale ed al pagamento delle somme di euro 119.285,5 in favore di Parte_12
(già considerata la decurtazione al 50% per la responsabilità con-
[...] corrente della vittima) oltre rivalutazione e interessi previa devalutazione”;
• rigetta, per il resto, l'appello principale;
• rigetta l'appello incidentale;
• condanna la , la e la Parte_1 Controparte_1 CP_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio soste- nute da che liquida in euro 9.991,00, per compensi profes- Parte_1 sionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la Parte_1 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 22.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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