Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 249
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene che le contestate notifiche delle cartelle di pagamento siano avvenute in modo rituale e regolare, e che siano stati notificati atti successivi che hanno interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza dall'azione di riscossione, prescrizione ed inesigibilità del credito azionato

    La Corte rileva che, sebbene le imposte risalgano ad anni passati, si sono succeduti atti di messa in mora che hanno interrotto il decorso della prescrizione. Viene inoltre considerata la sospensione dei termini dovuta alla normativa COVID.

  • Rigettato
    Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    La Corte ritiene che non esista una disposizione normativa che prescriva l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, in quanto queste sono normativamente previste e dovrebbero essere conosciute dal debitore. Si specifica inoltre che gli interessi di mora sono stati calcolati nel rispetto della previsione normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 249
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 249
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo