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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4012/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3208/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L' Ade si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13 settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n° 2962024901725087000, notificata in data 16 maggio 2024, concernente la seguenti cartelle di pagamento n. 29620100071600628000, relativa a IRAP, IRPEF, addizionale regionale e comunale e IVA 2006, asseritamente notificata 20 settembre 2010, recante la somma di euro 39.902,04, la cartella n. 29620070167465685000, relativa a IRAP, IRPEF, addizionale regionale e comunale e IVA 2004, asseritamente notificata il 27 dicembre 2007, recante la somma di euro 40.306,24 e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Sulla giurisdizione ed impugnabilità della intimazione di pagamento. Preliminarmente si rileva che, a norma dell'art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 26 dicembre 2001,
n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, per cui ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR n. 602/1973 è devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie. Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato. L'intimazione qui impugnata si manifesta nulla perché il ricorrente non ha ricevuto la notifica delle sopra indicate cartelle di pagamento ivi richiamati che, solo se tutto notificato, legittimerebbe la pretesa oggi intimata. Pertanto, se non è avvenuta correttamente la notifica degli atti prodromici, l'Agente della Riscossione non aveva il diritto di formare e notificare l'intimazione di pagamento opposta. Decadenza dall'azione di riscossione, prescrizione ed inesigibilità del credito azionato. Tutte le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ecc.) si prescrivono nel termine
“breve” di cinque anni e/o in altri termini come prescritto per legge. Mentre è pacifico, che le sanzioni pecuniarie si prescrivono in 5 anni ex art. 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e conseguente nullità e/o illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato.
La Suprema Corte ha statuito che la cartella di pagamento e/o l'intimazione di pagamento sono illegittime qualora non indicano le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del debitore, ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa dello stesso. Orbene, nel caso di specie, l'atto impugnato non ha, in alcun modo, esplicitato il conteggio degli interessi posti a ruolo, con aliquote, periodi e tassi applicati. Tale omissione comporta, pertanto, l'illegittimità dell'atto impugnato.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Si eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché impugna un atto di riscossione, l'intimazione di pagamento preceduto dalle cartelle di pagamento n. 296 2007 0167465685, notificata il 27 dicembre 2007 mediante consegna alla moglie Nominativo_1, e n. 296 2010 0071600628, notificata il 20 settembre 2010 in mani proprie del ricorrente, non impugnate e pertanto divenute definitive. L'intimazione è conseguente non solo al mancato pagamento delle dette cartelle di pagamento, ma anche a successive intimazioni rimaste inevase.
Il credito vantato dall'Ufficio si è consolidato per la riscossione e non può essere contestato, oggi, poiché lo stesso doveva essere già stato pagato ed eventualmente impugnato a tempo debito, Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992. Circa il termine di notifica delle cartelle di pagamento, queste sono state regolarmente notificate e quindi la relativa eccezione doveva essere fatta presentando ricorso avverso la cartella, per cui non avendolo fatto la stessa è divenuta definitiva. Ne deriva che il ricorrente deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare eccezioni, avverso l'iscrizione a ruolo o avverso i prodromici atti impositivi, che avrebbero dovuto essere proposte, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. In relazione all'eccepita prescrizione successiva del credito dopo la notifica delle cartelle di pagamento, si rileva che l'attività dell'ente riscossivo è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione, decennale, previsto dall'art. 2946 c.c. a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Inoltre, trova applicazione la sospensione della riscossione coattiva del periodo emergenziale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Poi prorogata al 31 gennaio 2022. La norma di riferimento è l'art. 68 del D.L. 18/2020. In particolare, ferma restando l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 del D.lgs. 472/1997 nell'ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate separatamente dall'imposta, ove le stesse siano irrogate contestualmente parte della giurisprudenza ritiene applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per l'imposta. Proprio in materia di riscossione del credito erariale a titolo di interessi non esiste una esplicita disposizione in tema di prescrizione, con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. Ciò premesso, per le somme portate dalla cartella n. 296 2007 0167465685, notificata il 27 dicembre 2007, il termine di prescrizione è stato interrotto: - dalla notifica, in data 17 febbraio 2012, dell'intimazione di pagamento n. 296 2012 9022200705; - dalla presentazione, in data 9 aprile 2019, dell'istanza di definizione agevolata ex legge 145/2018 prot. 130853 (cd. saldo e stralcio) di cui si produce in giudizio la documentazione comprovante l'accoglimento notificata il 24 ottobre 2019. Istanza che non ha prodotto alcun effetto per il mancato pagamento delle rate;
- dalla notifica, in data 28 aprile 2023 dell'intimazione di pagamento n. 296
2023 90018882022, opposta innanzi la CGT di primo grado Palermo con ricorso RGR 4864/2023 tuttora pendente;
- dalla notifica, in data 16 maggio 2024, dell'intimazione di pagamento impugnata, tenuto conto della detta sospensione dei termini riscossivi. Mentre per le somme portate dalla cartella n. 296 2010
0071600628, notificata il 20 settembre 2010, il termine di prescrizione è stato interrotto: - dalla notifica, in data 14 febbraio 2019 dell'intimazione di pagamento n. 296 2018 9006407470; - dalla presentazione, in data 9 aprile 2019, dell'istanza di definizione agevolata ex legge 145/2018 prot. 130853 (cd. saldo e stralcio) di cui si produce in giudizio la documentazione comprovante l'accoglimento notificata il 24 ottobre 2019.
Istanza che non ha prodotto alcun effetto per il mancato pagamento delle rate;
- dalla notifica, in data 16 maggio 2024, dell'intimazione di pagamento impugnata. Controparte eccepisce la carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato e nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti. Al riguardo, qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo. Ad ogni modo l'atto impugnato ha un contenuto vincolato disposto per legge. Alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In data 04 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto le cartelle di pagamento non sono mai state notificate alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Difatti, le contestate notifiche sono avvenute in modo rituale e regolare (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, in assenza di pagamenti, sono stati altresì notificati in data 14 Febbraio 2019, l'intimazione di pagamento n. 29620189006407470 e in data 24 Ottobre 2019, istanza di definizione agevolata ex legge
145/2018 prot. n. 130853, istanza che non ha prodotto alcun effetto per il mancato pagamento delle rate.
Successivamente è stata notificata in data 16 Maggio 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede interrompendo così il maturarsi del termine prescrizionale (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata.
In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica delle cartelle di pagamento sottese, il decorso del periodo prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 14 Febbraio 2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189006407470 e in data 24
Ottobre 2019, con l'istanza di definizione agevolata ex legge 145/2018 prot. n. 130853, istanza che non ha prodotto alcun effetto per il mancato pagamento delle rate e successivamente è stata notificata in data 16
Maggio 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Palermo le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro
1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo il 15 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott.ssa Vincenza Lo Manto)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4012/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024901725087000 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3208/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L' Ade si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13 settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n° 2962024901725087000, notificata in data 16 maggio 2024, concernente la seguenti cartelle di pagamento n. 29620100071600628000, relativa a IRAP, IRPEF, addizionale regionale e comunale e IVA 2006, asseritamente notificata 20 settembre 2010, recante la somma di euro 39.902,04, la cartella n. 29620070167465685000, relativa a IRAP, IRPEF, addizionale regionale e comunale e IVA 2004, asseritamente notificata il 27 dicembre 2007, recante la somma di euro 40.306,24 e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Sulla giurisdizione ed impugnabilità della intimazione di pagamento. Preliminarmente si rileva che, a norma dell'art. 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 26 dicembre 2001,
n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, per cui ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR n. 602/1973 è devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie. Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato. L'intimazione qui impugnata si manifesta nulla perché il ricorrente non ha ricevuto la notifica delle sopra indicate cartelle di pagamento ivi richiamati che, solo se tutto notificato, legittimerebbe la pretesa oggi intimata. Pertanto, se non è avvenuta correttamente la notifica degli atti prodromici, l'Agente della Riscossione non aveva il diritto di formare e notificare l'intimazione di pagamento opposta. Decadenza dall'azione di riscossione, prescrizione ed inesigibilità del credito azionato. Tutte le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ecc.) si prescrivono nel termine
“breve” di cinque anni e/o in altri termini come prescritto per legge. Mentre è pacifico, che le sanzioni pecuniarie si prescrivono in 5 anni ex art. 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e conseguente nullità e/o illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato.
La Suprema Corte ha statuito che la cartella di pagamento e/o l'intimazione di pagamento sono illegittime qualora non indicano le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del debitore, ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa dello stesso. Orbene, nel caso di specie, l'atto impugnato non ha, in alcun modo, esplicitato il conteggio degli interessi posti a ruolo, con aliquote, periodi e tassi applicati. Tale omissione comporta, pertanto, l'illegittimità dell'atto impugnato.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Si eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché impugna un atto di riscossione, l'intimazione di pagamento preceduto dalle cartelle di pagamento n. 296 2007 0167465685, notificata il 27 dicembre 2007 mediante consegna alla moglie Nominativo_1, e n. 296 2010 0071600628, notificata il 20 settembre 2010 in mani proprie del ricorrente, non impugnate e pertanto divenute definitive. L'intimazione è conseguente non solo al mancato pagamento delle dette cartelle di pagamento, ma anche a successive intimazioni rimaste inevase.
Il credito vantato dall'Ufficio si è consolidato per la riscossione e non può essere contestato, oggi, poiché lo stesso doveva essere già stato pagato ed eventualmente impugnato a tempo debito, Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992. Circa il termine di notifica delle cartelle di pagamento, queste sono state regolarmente notificate e quindi la relativa eccezione doveva essere fatta presentando ricorso avverso la cartella, per cui non avendolo fatto la stessa è divenuta definitiva. Ne deriva che il ricorrente deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare eccezioni, avverso l'iscrizione a ruolo o avverso i prodromici atti impositivi, che avrebbero dovuto essere proposte, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. In relazione all'eccepita prescrizione successiva del credito dopo la notifica delle cartelle di pagamento, si rileva che l'attività dell'ente riscossivo è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione, decennale, previsto dall'art. 2946 c.c. a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Inoltre, trova applicazione la sospensione della riscossione coattiva del periodo emergenziale dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Poi prorogata al 31 gennaio 2022. La norma di riferimento è l'art. 68 del D.L. 18/2020. In particolare, ferma restando l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 del D.lgs. 472/1997 nell'ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate separatamente dall'imposta, ove le stesse siano irrogate contestualmente parte della giurisprudenza ritiene applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per l'imposta. Proprio in materia di riscossione del credito erariale a titolo di interessi non esiste una esplicita disposizione in tema di prescrizione, con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. Ciò premesso, per le somme portate dalla cartella n. 296 2007 0167465685, notificata il 27 dicembre 2007, il termine di prescrizione è stato interrotto: - dalla notifica, in data 17 febbraio 2012, dell'intimazione di pagamento n. 296 2012 9022200705; - dalla presentazione, in data 9 aprile 2019, dell'istanza di definizione agevolata ex legge 145/2018 prot. 130853 (cd. saldo e stralcio) di cui si produce in giudizio la documentazione comprovante l'accoglimento notificata il 24 ottobre 2019. Istanza che non ha prodotto alcun effetto per il mancato pagamento delle rate;
- dalla notifica, in data 28 aprile 2023 dell'intimazione di pagamento n. 296
2023 90018882022, opposta innanzi la CGT di primo grado Palermo con ricorso RGR 4864/2023 tuttora pendente;
- dalla notifica, in data 16 maggio 2024, dell'intimazione di pagamento impugnata, tenuto conto della detta sospensione dei termini riscossivi. Mentre per le somme portate dalla cartella n. 296 2010
0071600628, notificata il 20 settembre 2010, il termine di prescrizione è stato interrotto: - dalla notifica, in data 14 febbraio 2019 dell'intimazione di pagamento n. 296 2018 9006407470; - dalla presentazione, in data 9 aprile 2019, dell'istanza di definizione agevolata ex legge 145/2018 prot. 130853 (cd. saldo e stralcio) di cui si produce in giudizio la documentazione comprovante l'accoglimento notificata il 24 ottobre 2019.
Istanza che non ha prodotto alcun effetto per il mancato pagamento delle rate;
- dalla notifica, in data 16 maggio 2024, dell'intimazione di pagamento impugnata. Controparte eccepisce la carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato e nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti. Al riguardo, qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo. Ad ogni modo l'atto impugnato ha un contenuto vincolato disposto per legge. Alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In data 04 dicembre 2025 il ricorrente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto le cartelle di pagamento non sono mai state notificate alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Difatti, le contestate notifiche sono avvenute in modo rituale e regolare (cfr. documentazione in atti). Inoltre, dopo la notifica delle cartelle di pagamento, in assenza di pagamenti, sono stati altresì notificati in data 14 Febbraio 2019, l'intimazione di pagamento n. 29620189006407470 e in data 24 Ottobre 2019, istanza di definizione agevolata ex legge
145/2018 prot. n. 130853, istanza che non ha prodotto alcun effetto per il mancato pagamento delle rate.
Successivamente è stata notificata in data 16 Maggio 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede interrompendo così il maturarsi del termine prescrizionale (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata.
In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica delle cartelle di pagamento sottese, il decorso del periodo prescrizionale è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 14 Febbraio 2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189006407470 e in data 24
Ottobre 2019, con l'istanza di definizione agevolata ex legge 145/2018 prot. n. 130853, istanza che non ha prodotto alcun effetto per il mancato pagamento delle rate e successivamente è stata notificata in data 16
Maggio 2024 l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, il ricorrente va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Palermo le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro
1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della VII Sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo il 15 Dicembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott.ssa Vincenza Lo Manto)