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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2812/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2812/2019 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Monte Matese n. 7, presso lo
[...] studio dell'Avv. Norma Daniele, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giuliano Milia e dall'Avv. Mirco D'Alicandro, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Presidente della Giunta p.t. Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale in
[...]
Pescara, Piazza Unione n. 13, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Stefania Valeri, dall'Avv. Mario Battaglia e dall'Avv. Manuela de
Marzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 03.06.2024, insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione pagina 1 di 15 scritta del 04.06.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 08.11.2019 la (di seguito breviter, Società) riassumeva dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale la controversia a seguito della sentenza del T.A.R.
Abruzzo n. 184/2019 del 08.07.2019 con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: - annullare, dichiarare nullo ovvero inefficace, e comunque revocare l'atto impugnato (Determinazione DPG014/10 del 28/02/2019, notificata con p.e.c. del 01/03/2019) e quelli ad esso connessi e consequenziali;
- per l'effetto, e per
i motivi esposti nel presente atto: o condannare l'Amministrazione convenuta alla refusione, o comunque al pagamento, in favore della Parte_1
dell'importo previsto quale contributo pubblico, riconosciuto e concesso, con determinazione n. DPG14/6 del 11/03/2016 PAR FSC Abruzzo 2007 – 2013:
Linea di Azione I.
2.1.a, pari ad euro 196.000,00; o condannare
l'Amministrazione convenuta al risarcimento in favore della Parte_1
del danno emergente quantificato nell'importo di euro 49.797,48 o in quello maggiore o minore che dovesse riSUtare di giustizia, secondo i criteri indicati nel presente atto;
o condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento in favore della del danno da lucro cessante quantificato Parte_1
nell'importo di euro 41.182,96 o in quello maggiore o minore che dovesse riSUtare di giustizia, secondo i criteri indicati nel presente atto;
o condannare
l'Amministrazione convenuta al risarcimento in favore della Parte_1 del danno non patrimoniale per la lesione all'immagine, alla reputazione
(commerciale e personale) ed all'onorabilità, quantificato, secondo il criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., nell'importo equivalente di euro
50.000,00 o in quello maggiore o minore che dovesse riSUtare di giustizia, secondo i criteri indicati nel presente atto;
o condannare l'Amministrazione
pagina 2 di 15 convenuta al pagamento in favore della degli interessi di cui Parte_1
al combinato disposto degli artt. 1224, comma 2, c.c. e 2 d. lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., calcolati SUle somme sopra quantificate, e riconosciuti a far data dal momento di erogazione del finanziamento in caso di normale svolgimento dell'istruttoria (tempo considerato 90 giorni) e sino alla data di emissione della sentenza;
o condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio”.
In data 24.02.2020 si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_1 che concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda con la quale l'attrice chiede che venga annullato, dichiarato nullo ovvero inefficace e comunque che venga revocato l'atto impugnato e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili. 2) Nel merito, accertare e dichiarare inammissibili e prive di pregio e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate, sia nell'an che nel quantum, con ogni salvezza e riserva. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di giudizio, comprensive di spese generali e oneri riflessi (23,80% CPDEL) essendo la difesa affidata ad Avvocati pubblici, dipendenti dell'Avvocatura regionale”.
A causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 la prima udienza del giudizio, inizialmente fissata al 16.03.2020, veniva differita al 21.09.2020, ai sensi dell'art. 83, comma I, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, nonché dell'art. 36, comma I del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23.
A tale udienza, su concorde richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del
22.06.2021, veniva dichiarata inammissibile la prova orale nonché non necessaria per la definizione del giudizio la C.T.U., entrambe richieste dalla parte attrice, con fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni al
07.02.2023, successivamente differita al 04.06.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione pagina 3 di 15 scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice riferisce che con la D.G.R. Abruzzo n. 451 del
12.06.2015 veniva approvato il “Bando per il rafforzamento e la creazione
d'impresa mediante nuovi investimenti per l'innovazione Tecnologica, TIC,
Turismo, Tipicità Locali e Green Economy della “VALLE PELIGNA”, nell'ambito della Linea di Azione I.
2.1.a del PAR FSC Abruzzo 2007 – 2013, avente lo scopo di sostenere le imprese e di cooperare nei processi di nascita, innovazione, diversificazione, espansione e produttività. Rappresenta che la
Società ha presentato istanza di accesso al contributo a valere SU predetto
Bando con progetto denominato “PUNTO KIT UNITA' DI STOCCAGGIO E
MONTAGGIO”, per l'acquisto di attrezzature dell'importo di € 328.044,00 oltre I.V.A., per un contributo a fondo perduto di € 196.000,00. L'investimento era volto all'organizzazione del magazzino ed alla creazione di un'unità di montaggio di case e strutture in legno. Precisa che all'istanza di ammissione venivano allegati i preventivi redatti dalla società e dalla Parte_3
Work Protection S.r.l.
Evidenzia che con DPG 14/6 del 11.03.2016 la veniva Parte_1
inserita nella graduatoria delle istanze ammesse, con beneficio di € 196.000,00, in quanto considerate ammissibili tutte le spese indicate nel progetto, mentre in data 26.04.2016 la Società inviava la comunicazione di accettazione del contributo e con successiva comunicazione del 12.10.2017 trasmetteva alla il cronoprogramma degli interventi, con relativi allegati. CP_1
Precisa che in data 12.12.2017 la Società trasmetteva alla istanza CP_1
di sostituzione delle ditte originariamente indicate come fornitrici, perché divenute insolventi, e conseguente proroga del cronoprogramma. Con successiva DPG 14/02 del 08.01.2018, avente ad oggetto “Autorizzazione richiesta di Variazione per Amus Sas & Maison& Co S.r.l.”, il Dirigente del
Servizio, autorizzava la proroga del progetto fino al 31.01.2018.
Rappresenta, inoltre, che in data 18.01.2018 veniva formalizzato il contratto di cessione di credito inerente al contributo di € 196.000,00 dalla alla a garanzia di apertura di credito di Parte_1 Controparte_3
pagina 4 di 15 € 150.000,00, cessione accettata dalla in pari data, e che il Controparte_1
successivo 30.03.2018 la Società inviava il modulo per la richiesta di erogazione del contributo, completo di tutta la documentazione richiesta dal
Bando ai fini della rendicontazione.
Evidenzia, altresì, che con P.E.C. del 09.04.2018 la inviava CP_1
richiesta di integrazione documentale avente ad oggetto le fatture di acquisto del fornitore ed i relativi documenti di trasporto, che veniva inoltrata dalla odierna attrice al proprio fornitore in data 16.04.2018 e reiterata il 30.04.2018.
A seguito del sollecito della del 10.05.2018, con richiesta estesa CP_1
alle 'movimentazioni bancarie' relative al conto corrente personale del socio/amministratore PA LO, la Società con comunicazione del
19.05.2018 contestava la legittimità e conferenza delle richieste, siccome relative a documenti estranei rispetto a quelli individuati dagli artt. 19 e 21 del
Bando. Piuttosto, al fine di comprovare l'esatta corrispondenza dei beni acquistati con quelli in possesso e la loro presenza effettiva, in data 05.06.2018 la faceva redigere inventario notarile delle attrezzature Parte_1
acquistate e custodite nella sede operativa sita in ET SU GI, via Ponte
Rio n. 33, che veniva trasmesso alla Regione a mezzo P.E.C. del 08.06.2018.
A seguito di reiterazione della richiesta di integrazione documentale da parte della e di un incontro chiarificatore avvenuto in data 20.07.2018, CP_1
la Società trasmetteva in data 20.07.2018 una ulteriore integrazione documentale.
Precisa che in data 28.08.2018 due rappresentanti dell' si CP_4
recavano presso la sede aziendale, sita in ET SU GI alla Via Ponte Rio
n. 33, per effettuare una verifica ispettiva. Della verifica veniva redatto apposito verbale, nel quale si dava atto: a) che parte delle attrezzature erano utilizzate in due cantieri, in ordine ai quali venivano forniti i contratti ed i documenti di trasporto;
b) della presenza di un carrello elevatore di marca , sebbene CP_5 nella fattura di acquisto vi era l'indicazione di una sigla CPC D30 FR che non sarebbe conforme alla marca del carrello visionato.
Evidenzia ancora che, nonostante la collaborazione istruttoria, in data
23.10.2018 la inviava comunicazione di avvio del Controparte_1
procedimento di revoca con Prot. n. 292384/18, con cui si informava la Società
pagina 5 di 15 dell'esito negativo delle attività di verifica della rendicontazione prodotta, necessaria ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione riconosciuta dalla graduatoria approvata con determinazione DPG14/6 del 11.03.2016, successivamente integrata con la comunicazione dele 18.12.2018, nella quale venivano paventate irregolarità ed invocate “le cause di revoca di cui alle lettere f), g) h), i), j), e u) dell'art. 23, comma 2 del Bando, che si aggiungono agli elementi riportati nella citata comunicazione di avvio di procedimento di revoca”. Nonostante le note ex art. 10, lettera b) L. n. 241/90 trasmesse dalla
Società avverso entrambe le comunicazioni, nonché l'ulteriore l'integrazione documentale inviata alla Regione in data 01.03.2019, la stessa riceveva, in pari data, notifica della determinazione DPG n. 014/10 del 28.02.2019, avente ad oggetto la “Revoca del contributo concesso con determinazione n. DPG14/6 del
11/03/2016”, SUla scorta delle seguenti motivazioni: a. “in data 08.06.2018, veniva effettuato un sopralluogo in Casalincontrada (CH), alla Via Fellonice,
n. 54 finalizzato all'individuazione della sede legale e luogo di esercizio della ditta individuale P.IVA esercente l'attività di CP_6 P.IVA_1 commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione, fornitrice della
All'esito dell'attività, effettuata anche con acquisizione di Parte_1 notizie presso il locale Municipio, si riscontrava l'inesistenza in quel luogo dell'attività economica ricercata. Si verificava la presenza, a quell'indirizzo, di una civile abitazione di proprietà di tale di fatto Parte_4 attualmente occupato da tale ”; b. “in data 11.06.2018, al fine Parte_5
di verificare il luogo di destinazione della merce acquistata dalla Parte_1
rendicontata nel progetto regionale, veniva effettuato un sopralluogo in
[...]
ET SU GI (AQ), via Ponte del Rio n. 33 sede legale e luogo di esercizio della citata società. Sul posto, i militari riscontravano l'inesistenza della via denominata “Ponte del Rio” o “Ponte Rio". Accertamenti eseguiti presso il permettevano di acclarare che in precedenza vi era stata una CP_7 via denominata “via Porta del Rio” che, a seguito di una ridenominazione toponomastica, coincide con l'attuale Via Vittorio Monaco. Contestualmente, presso il Comune di ET SU GI, si accertava che agli atti comunali non riSUtava censita l'attività economica asseritamente esercitata dalla
Al fine di evitare eventuali errori, avvalendosi anche della Parte_1
pagina 6 di 15 collaborazione del personale della locale stazione dei Carabinieri e del
Comune, SU foglio mappale dell'attuale Via Vittorio Monaco veniva individuato quello che poteva essere l'immobile corrispondente alla vecchia denominazione via Ponte del Rio n. 33, coincidente con la sede della
[...]
Il successivo sopralluogo effettuato in Via Vittorio Monaco, Parte_1 permetteva di constatare l'inesistenza di attività industriali/artigianali in essere riconducibili all'attività dichiarata dalla In realtà, in quel Parte_1
logo, insisteva un immobile in evidente stato di abbandono, recintato da impalcatura per ristrutturazione, come da documentazione fotografica prodotta nella circostanza e depositata in allegato all'informativa di p.g. La proprietà di detto immobile riSUtava ricadere in capo alla avente quale Controparte_8
legale rappresentante tale , figlia di , legale Persona_1 Parte_2 rappresentante della;
c. “in considerazione del fatto che Parte_1
l'effettiva esistenza di una sede operativa nel territorio della Valle Peligna costituisce requisito indispensabile al fine dell'erogazione del contributo e che la , P.IVA riSUta essere Parte_6 P.IVA_1
fornitrice unica, incidono SUla regolare attuazione del progetto ammesso ai benefici e SUla conseguente ammissibilità della spesa ed integrano le cause di revoca di cui alle lettere f), g) h), i) j), e u) dell'art. 23, comma 2 del Bando, che si aggiungono agli elementi riportati nella citata comunicazione di avvio di procedimento di revoca”; d. "è stato accertato un importo di spese ammissibili inferiore al 70% di quelle riconosciute nel provvedimento di ammissione all'agevolazione, così come riportato nell'allegato verbale n. 1 del 9.10.2018.
Tale circostanza costituisce causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art.
23 lett. i) del Bando;
e. è stata rilevata l'inesistenza agli atti della certificazione dichiarata ai sensi della Norma UNI ISO 14001:2004. Tale circostanza costituisce causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 23 lettera m) del
Bando; f. è stata rilevata la mancata osservanza dell'obbligo previsto di cui all'art. 21 (non alienare, cedere, distrarre, delocalizzare, in altre regioni i beni oggetto dell'agevolazione), in quanto gran parte dei beni non riSUtava presente nell'unità produttiva dichiarata in occasione del sopralluogo effettuato in data 28.08.2018 (come da verbale redatto ed in possesso di codesta società) e alcuni di essi riSUtavano dati in locazione. Tale circostanza
pagina 7 di 15 costituisce causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 23 lettera h) del
Bando”.
Atteso il mancato riscontro all'istanza di revoca in autotutela avanzata in data 15.03.2019 dalla Società, quest'ultima impugnava prima il provvedimento di revoca dinanzi al giudice amministrativo ed in seguito, per effetto della sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 184/2019 del 08.07.2019 con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, riassumeva il procedimento dinanzi all'intestato Tribunale.
A sostegno del gravame, l'odierna attrice eccepisce l'infondatezza di tutti i motivi di revoca indicati dalla insistendo per l'annullamento della CP_1
Determinazione DPG014/10 del 28/02/2019 e conseguente condanna della convenuta: a) al pagamento dell'importo € 196.000,00 già riconosciuto con determinazione n. DPG14/6 del 11/03/2016; b) al risarcimento del danno emergente, quantificato nell'importo di € 49.797,48; c) al risarcimento del danno da lucro cessante, quantificato nell'importo di € 41.182,96; d) al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione all'immagine, alla reputazione (commerciale e personale) ed all'onorabilità, quantificato, secondo il criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., nell'importo equivalente di €
50.000,00. Su tutte le somme richieste, la condanna al pagamento degli interessi di cui al combinato disposto degli artt. 1224, comma II, c.c. e 2 d.lgs. n.
231/2002.
La , nel costituirsi in giudizio, eccepisce in rito Controparte_1
l'inammissibilità della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, in quanto estranea al perimetro di sindacabilità del giudice ordinario. Nel merito, contesta analiticamente le eccezioni sollevate dall'attrice in relazione alle motivazioni poste a fondamento del provvedimento di revoca nonché le domande di risarcimento del danno avanzate dalla Società.
2. Preliminarmente, osserva il Tribunale che il sindacato del giudice ordinario in relazione ai provvedimenti emanati dalla Pubblica
Amministrazione espressione del c.d. potere vincolato, non attiene alla valutazione dei vizi propri dell'atto o del procedimento amministrativo, ma verte SUl'effettiva spettanza o meno del bene anelato dal privato.
pagina 8 di 15 Per l'effetto, con specifico riferimento alla materia dei contributi pubblici, come chiarito anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui si controverta SUla sussistenza dei presupposti necessari per la concessione – ovvero, come nel caso di specie, per la revoca - del contributo, l'accertamento non potrà limitarsi ai vizi dell'atto o del procedimento amministrativo che lo precede, sia per quanto attiene alla concessione del contributo che per quanto attiene alla sua revoca, dovendosi piuttosto valutare l'effettiva presenza dei requisiti chiesti dalla legge per la sussistenza del diritto soggettivo al contributo pubblico, nella misura richiesta dall'attore, come del resto confermato dal provvedimento del T.A.R. Abruzzo che ha declinato la propria giurisdizione.
Non rilevano, dunque, da un lato l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla , dall'altra, le doglianze della Società SUla paventata Controparte_1 violazione dell'art. 10bis l. n. 241/90 da parte dell'Amministrazione convenuta.
Piuttosto, occorrerà verificare se, nel caso di specie, la abbia Controparte_1
disposto una revoca legittima SUla base delle motivazioni espresse nel provvedimento in contestazione e delle disposizioni normative che regolano il contributo pubblico originariamente concesso alla Parte_1
3.1 Chiariti i termini della questione, dunque, passando al merito della controversia, l'attrice contesta in primo luogo la legittimità delle motivazioni esposte ai punti a), b) e c) del provvedimento di revoca.
In particolare, deduce, in primo luogo, che l'attività aziendale dichiarata dalla Società in sede di richiesta di ammissione era quella del montaggio di strutture in legno, non già quella industriale/artigianale con impianti di produzione fissi ed attività da svolgere in opificio. In secondo luogo, contesta la tesi sostenuta dalla in ordine alla inesistenza dell'azienda, certificata CP_1 piuttosto sia dall'esistenza del contratto di locazione dell'immobile di ET SU GI, via Rio n. 33, che dalla relazione notarile del 05.06.2018.
Le doglianze non colgono nel segno. Come correttamente rilevato dalla a mente degli artt. 8 e 23 lettera g) del Bando, l'effettiva esistenza di CP_1
una sede operativa – da intendersi come luogo ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno più dipendenti - nel territorio della Valle
Peligna costituiva non solo requisito indispensabile al fine dell'erogazione del finanziamento, ma il relativo inadempimento era anche espressamente previsto pagina 9 di 15 come causa di revoca del finanziamento concesso (cfr. doc. n. 1 fascicolo convenuto).
In primo luogo, il contratto di locazione prodotto dalla Società non appare sufficiente a certificare l'esistenza della sede legale/operativa, in quanto trattasi di scrittura privata non registrata – e pertanto priva di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. – e comunque recante la data del 01.10.2017, dunque successiva alla istanza di partecipazione al Bando (cfr. doc. n. 9 fascicolo convenuto). Anche la destinazione urbanistica dell'immobile, d'altronde, rientrante nella categoria
“Abitazione civile” e “Garage-magazzino”, riSUta incongruente con la realizzazione di una attività artigianale con impianti fissi per attività da svolgere essenzialmente in opificio, tanto che a pagina 7 della scheda tecnica allegata alla domanda la Società dichiarava: “si è deciso di localizzare l'unità produttiva dell'azienda nel territorio del Comune di Sulmona, AQ, nella zona artigianale/industriale appositamente previsto dalle autorità comunali in un capannone” (cfr. doc. n. 2 e 10 fascicolo convenuto).
Inoltre, il progetto ammesso ad investimento avrebbe dovuto essere realizzato in un immobile di circa 800 mq di superficie, come si evince dalla planimetria inviata dal progettista in data 12.05.2016, dunque nettamente superiore a quella, di appena 48 mq, riscontrata nell'immobile sito in ET SU GI (cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuto). Infatti, dal sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati dalla in data 28.08.2018 presso la dichiarata sede CP_1
operativa della di via Porta del Rio, in ET SU GI (AQ), Pt_7
compendiata nel verbale del 09.10.2018, è emerso che il suddetto luogo “NON ha una unità produttiva di qualsivoglia natura. Nella sede indicata dai beneficiari è riSUtato un edificio diroccato con cartello di cantiere in corso scaduto e privo di qualsivoglia utenza elettrica, telefonica, idrica ecc. nonché priva dell'agibilità necessaria allo svolgimento di qualsivoglia attività di fabbricazione, commercializzazione” (cfr. doc. n. 21 fascicolo convenuto).
Tali circostanze di fatto, d'altronde, trovano conferma nella comunicazione prot. n. 0188250/2018 del 05.12.2018 della Guardia di Finanza - Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria di Pescara Gruppo Tutela Finanza Pubblica –
Sezione Tutela Spesa Pubblica, dato che la stessa rilevava che, in realtà, presso l'indirizzo della sede della Società insisteva un immobile in evidente stato di pagina 10 di 15 abbandono, recintato da impalcatura per ristrutturazione, come da documentazione fotografica prodotta nella circostanza e depositata in allegato all'informativa di P.G. (cfr. doc. n. 25 fascicolo convenuto).
In secondo luogo, la ha dedotto che, nell'ambito dei controlli CP_1
effettuati, emergeva che i beni acquistati con il finanziamento venivano somministrati da un unico fornitore, il quale, fino al CP_6
23.05.2017, aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico della medesima società La documentazione integrativa richiesta, dunque, Parte_1
non può considerarsi estranea a quella indicata dal Bando per valutare l'ammissibilità delle spese, giacché proprio l'art. 10, comma II, lettera j) esclude le spese “relative all'acquisto, all'uso, alla locazione di beni usati”.
Considerato che l'attrice, come dedotto dalla convenuta, si è limitata a produrre fatture in lingua greca ed in gran parte oscurate per la riservatezza commerciale, correttamente il Servizio ha escluso le spese per cui non ha potuto verificare la conformità al Bando ed al progetto finanziato, non essendo evidentemente sufficiente la relazione notarile del 05.06.2018.
Benché la violazione di quanto previsto dall'art. 23, lettera g) del Bando sia di per sé sufficiente a determinare l'integrale revoca del contributo, verranno esaminati anche gli ulteriori motivi di censura avanzati dalla parte attrice.
3.2 La società, infatti, contesta anche il motivo di revoca relativo al fatto che sarebbe stato accertato un importo di spese ammissibili inferiore al 70% di quelle riconosciute nel provvedimento di ammissione all'agevolazione, in violazione dell'art. 23, lettera i) del Bando.
Al riguardo, sostiene che le spese: i) rientrerebbero in quelle ammesse ai sensi dell'art. 10, comma I del Bando e non tra quelle espressamente escluse di cui al secondo comma;
ii) sarebbero conformi ai principi di ammissibilità della spesa contenuti nel paragrafo 1.3 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR–FAS 2007/2013 Allegato
B alla Deliberazione n. 710 del 29.10.2012; iii) non sarebbero ricomprese tra quelle indicate dal paragrafo 1.5 Spese non Ammissibili delle Linee Guida;
iv) sarebbero conformi ai dettami contenuti nel Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione e Attuazione Allegato A alla Deliberazione
n. 710 del 29.10.2012.
pagina 11 di 15 Tali asserzioni, tuttavia, appaiono sfornite di qualsiasi concreto e analitico supporto probatorio. La prova della ammissibilità delle spese effettivamente sostenute dalla Società, infatti, non può certamente essere desunto, come prospettato nell'atto di citazione, dalla Determinazione n. DPG 14/6 del
11.03.2016, con la quale veniva approvato il verbale n. 6 del 10.03.2016 della
Commissione di Valutazione istituita con Determinazione Direttoriale n. DPG del 02.02.2016, in quanto la stessa si limitava ad ammettere il progetto ed approvare la domanda di contributo presentata dalla con Parte_1
valutazione ex ante diversa rispetto a quella eseguita ex post nell'ambito dei controlli di 1° livello.
Piuttosto, dall'esame delle motivazioni della non ammissibilità delle spese, così come esplicitate nel verbale del controllo di Primo Livello, emerge che le stesse si riferiscono sia a casi di variazioni dei beni acquistati rispetto a quelli presentati in progetto, sia ad altri casi di delocalizzazione di beni, in violazione dell'art. 4, comma III del Bando, non avendo la società presentato alcuna richiesta di variazione progettuale.
In particolare, in sede di verifica venivano riscontrate difformità non solo rispetto ai preventivi iniziali, ma anche rispetto al contenuto della nota del
12.10.2017, con cui la Società rappresentava che in luogo di una pluralità di fornitori, essa si sarebbe rivolta ad un fornitore unico, (cfr. CP_6
doc. n. 8 fascicolo convenuto). Come si evince dall'esame della Scheda “A”
Allegata al Verbale del Controllo di Primo Livello, infatti, venivano riscontrate difformità tra i beni effettivamente acquistati e quelli indicati, sia nei preventivi originari, sia nel preventivo, sostanzialmente identico, prodotto dal sopravvenuto fornitore unico, come ad esempio il “carrello elevatore” e la
“sega radiale”, riSUtati diversi da quelli oggetto di verifica (cfr. doc. n. 21 fascicolo convenuto).
Orbene, rispetto a tali specifiche contestazioni, l'attrice nulla ha replicato, nemmeno negli scritti conclusionali, sicché il motivo di impugnazione riSUta infondato in quanto non provato.
3.3 In relazione alla inesistenza agli atti della certificazione dichiarata ai sensi della Norma UNI ISO 14001:2004, che costituisce causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 23 lettera m) del Bando, la Società sostiene pagina 12 di 15 che la certificazione UNI EN ISO 9001: 2015 veniva effettivamente conseguita e trasmessa alla Regione prima del provvedimento di revoca.
Al riguardo, rileva il Tribunale che l'obbligo trasmettere, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, uno dei certificati tra UNI EN ISO 14001:2004, della qualità (ISO 9001), della sicurezza e salute del lavoro, veniva espressamente assunto sia in sede di domanda, avvenuta in data 07.08.2015, che con la dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del 09.10.2015 (cfr. doc. n.
2 fascicolo convenuto e n. 8 fascicolo attore).
Ad ogni buon conto, la Società non ha fornito la prova di non aver potuto ottenere il suddetto certificato entro il termine per cui si era impegnata.
Piuttosto, nonostante in sede di sopralluogo del 28.08.2018 l'attrice avesse dichiarato che l'Ente Certificatore avrebbe potuto rilasciare la certificazione solo dopo un periodo di 3 anni, la stessa veniva successivamente rilasciata il
06.11.2018, come documentato dalla stessa parte, dunque ben prima del periodo di tre anni dalla conclusione del progetto, avvenuta il 31.01.2018 (cfr. doc. n. 47 fascicolo attore). Per l'effetto, anche tale motivo di doglianza non riSUta fondato.
3.4 Con l'ultimo motivo, l'attrice contesta la mancata osservanza dell'obbligo previsto di cui all'art. 21 (non alienare, cedere, distrarre, delocalizzare, in altre regioni i beni oggetto dell'agevolazione), causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 23 lettera h) del Bando, in quanto gran parte dei beni non riSUtava presente nell'unità produttiva dichiarata in occasione del sopralluogo effettuato in data 28.08.2018 (come da verbale redatto ed in possesso di codesta società) e alcuni di essi riSUtavano dati in locazione.
Sul punto, secondo quanto riferisce la stessa attrice, l'investimento era stato richiesto “… per ottimizzare l'organizzazione del magazzino e per creare una unità di montaggio di case e strutture in legno” con l'obiettivo di “… riuscire ad effettuare il montaggio di case, tetti, strutture in legno di grandi dimensioni, pergolati, gazebo, strutture ombreggianti e bungalow per villaggi turistici, e di riuscire ad assemblare con personale interno, senza dunque appaltare esternamente detta attività…”.
A fronte di tale obiettivo, deve ritenersi che la stipula di un contratto di noleggio ad altra ditta (Edilizia Nuova, con sede a San Severo), per l'utilizzo in pagina 13 di 15 un cantiere di Castelmaggiore (BO) di attrezzature oggetto di finanziamento, integra il concetto di delocalizzazione in altra Regione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto, come previsto dall'art. 21 del Bando. Di conseguenza, riSUta integrata anche la causa di revoca prevista dall'art. 23 lettera h) del Bando.
In definitiva, tutte le contestazioni avanzate dalla Società attrice non riSUtano fondate, sicché la revoca disposta con la determinazione DPG n.
014/10 del 28.02.2019 deve considerarsi pienamente legittima.
4. In considerazione della legittimità dell'attività amministrativa e della conseguente insussistenza del diritto reclamato dall'attrice, dovranno essere rigettate non solo la domanda della Società finalizzata ad ottenere la condanna della al pagamento dell'importo di finanziamento inizialmente CP_1
concesso, ma anche quella di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti dalla in considerazione della revoca Parte_1
disposta dalla parte convenuta.
5. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, SUla base del valore della domanda e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, SUla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2812/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta tutte le domande avanzate da nei confronti Parte_1
della ; Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
procedimento in favore della , che liquida in € Controparte_1
8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
pagina 14 di 15 L'Aquila, 25 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2812/2019 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Monte Matese n. 7, presso lo
[...] studio dell'Avv. Norma Daniele, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giuliano Milia e dall'Avv. Mirco D'Alicandro, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Presidente della Giunta p.t. Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale in
[...]
Pescara, Piazza Unione n. 13, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Stefania Valeri, dall'Avv. Mario Battaglia e dall'Avv. Manuela de
Marzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 03.06.2024, insisteva per l'ammissione delle prove già rigettate e si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione pagina 1 di 15 scritta del 04.06.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 08.11.2019 la (di seguito breviter, Società) riassumeva dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale la controversia a seguito della sentenza del T.A.R.
Abruzzo n. 184/2019 del 08.07.2019 con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: - annullare, dichiarare nullo ovvero inefficace, e comunque revocare l'atto impugnato (Determinazione DPG014/10 del 28/02/2019, notificata con p.e.c. del 01/03/2019) e quelli ad esso connessi e consequenziali;
- per l'effetto, e per
i motivi esposti nel presente atto: o condannare l'Amministrazione convenuta alla refusione, o comunque al pagamento, in favore della Parte_1
dell'importo previsto quale contributo pubblico, riconosciuto e concesso, con determinazione n. DPG14/6 del 11/03/2016 PAR FSC Abruzzo 2007 – 2013:
Linea di Azione I.
2.1.a, pari ad euro 196.000,00; o condannare
l'Amministrazione convenuta al risarcimento in favore della Parte_1
del danno emergente quantificato nell'importo di euro 49.797,48 o in quello maggiore o minore che dovesse riSUtare di giustizia, secondo i criteri indicati nel presente atto;
o condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento in favore della del danno da lucro cessante quantificato Parte_1
nell'importo di euro 41.182,96 o in quello maggiore o minore che dovesse riSUtare di giustizia, secondo i criteri indicati nel presente atto;
o condannare
l'Amministrazione convenuta al risarcimento in favore della Parte_1 del danno non patrimoniale per la lesione all'immagine, alla reputazione
(commerciale e personale) ed all'onorabilità, quantificato, secondo il criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., nell'importo equivalente di euro
50.000,00 o in quello maggiore o minore che dovesse riSUtare di giustizia, secondo i criteri indicati nel presente atto;
o condannare l'Amministrazione
pagina 2 di 15 convenuta al pagamento in favore della degli interessi di cui Parte_1
al combinato disposto degli artt. 1224, comma 2, c.c. e 2 d. lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., calcolati SUle somme sopra quantificate, e riconosciuti a far data dal momento di erogazione del finanziamento in caso di normale svolgimento dell'istruttoria (tempo considerato 90 giorni) e sino alla data di emissione della sentenza;
o condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio”.
In data 24.02.2020 si costituiva in giudizio la convenuta , Controparte_1 che concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda con la quale l'attrice chiede che venga annullato, dichiarato nullo ovvero inefficace e comunque che venga revocato l'atto impugnato e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili e/o improponibili. 2) Nel merito, accertare e dichiarare inammissibili e prive di pregio e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate, sia nell'an che nel quantum, con ogni salvezza e riserva. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di giudizio, comprensive di spese generali e oneri riflessi (23,80% CPDEL) essendo la difesa affidata ad Avvocati pubblici, dipendenti dell'Avvocatura regionale”.
A causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 la prima udienza del giudizio, inizialmente fissata al 16.03.2020, veniva differita al 21.09.2020, ai sensi dell'art. 83, comma I, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, nonché dell'art. 36, comma I del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23.
A tale udienza, su concorde richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del
22.06.2021, veniva dichiarata inammissibile la prova orale nonché non necessaria per la definizione del giudizio la C.T.U., entrambe richieste dalla parte attrice, con fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni al
07.02.2023, successivamente differita al 04.06.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione pagina 3 di 15 scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice riferisce che con la D.G.R. Abruzzo n. 451 del
12.06.2015 veniva approvato il “Bando per il rafforzamento e la creazione
d'impresa mediante nuovi investimenti per l'innovazione Tecnologica, TIC,
Turismo, Tipicità Locali e Green Economy della “VALLE PELIGNA”, nell'ambito della Linea di Azione I.
2.1.a del PAR FSC Abruzzo 2007 – 2013, avente lo scopo di sostenere le imprese e di cooperare nei processi di nascita, innovazione, diversificazione, espansione e produttività. Rappresenta che la
Società ha presentato istanza di accesso al contributo a valere SU predetto
Bando con progetto denominato “PUNTO KIT UNITA' DI STOCCAGGIO E
MONTAGGIO”, per l'acquisto di attrezzature dell'importo di € 328.044,00 oltre I.V.A., per un contributo a fondo perduto di € 196.000,00. L'investimento era volto all'organizzazione del magazzino ed alla creazione di un'unità di montaggio di case e strutture in legno. Precisa che all'istanza di ammissione venivano allegati i preventivi redatti dalla società e dalla Parte_3
Work Protection S.r.l.
Evidenzia che con DPG 14/6 del 11.03.2016 la veniva Parte_1
inserita nella graduatoria delle istanze ammesse, con beneficio di € 196.000,00, in quanto considerate ammissibili tutte le spese indicate nel progetto, mentre in data 26.04.2016 la Società inviava la comunicazione di accettazione del contributo e con successiva comunicazione del 12.10.2017 trasmetteva alla il cronoprogramma degli interventi, con relativi allegati. CP_1
Precisa che in data 12.12.2017 la Società trasmetteva alla istanza CP_1
di sostituzione delle ditte originariamente indicate come fornitrici, perché divenute insolventi, e conseguente proroga del cronoprogramma. Con successiva DPG 14/02 del 08.01.2018, avente ad oggetto “Autorizzazione richiesta di Variazione per Amus Sas & Maison& Co S.r.l.”, il Dirigente del
Servizio, autorizzava la proroga del progetto fino al 31.01.2018.
Rappresenta, inoltre, che in data 18.01.2018 veniva formalizzato il contratto di cessione di credito inerente al contributo di € 196.000,00 dalla alla a garanzia di apertura di credito di Parte_1 Controparte_3
pagina 4 di 15 € 150.000,00, cessione accettata dalla in pari data, e che il Controparte_1
successivo 30.03.2018 la Società inviava il modulo per la richiesta di erogazione del contributo, completo di tutta la documentazione richiesta dal
Bando ai fini della rendicontazione.
Evidenzia, altresì, che con P.E.C. del 09.04.2018 la inviava CP_1
richiesta di integrazione documentale avente ad oggetto le fatture di acquisto del fornitore ed i relativi documenti di trasporto, che veniva inoltrata dalla odierna attrice al proprio fornitore in data 16.04.2018 e reiterata il 30.04.2018.
A seguito del sollecito della del 10.05.2018, con richiesta estesa CP_1
alle 'movimentazioni bancarie' relative al conto corrente personale del socio/amministratore PA LO, la Società con comunicazione del
19.05.2018 contestava la legittimità e conferenza delle richieste, siccome relative a documenti estranei rispetto a quelli individuati dagli artt. 19 e 21 del
Bando. Piuttosto, al fine di comprovare l'esatta corrispondenza dei beni acquistati con quelli in possesso e la loro presenza effettiva, in data 05.06.2018 la faceva redigere inventario notarile delle attrezzature Parte_1
acquistate e custodite nella sede operativa sita in ET SU GI, via Ponte
Rio n. 33, che veniva trasmesso alla Regione a mezzo P.E.C. del 08.06.2018.
A seguito di reiterazione della richiesta di integrazione documentale da parte della e di un incontro chiarificatore avvenuto in data 20.07.2018, CP_1
la Società trasmetteva in data 20.07.2018 una ulteriore integrazione documentale.
Precisa che in data 28.08.2018 due rappresentanti dell' si CP_4
recavano presso la sede aziendale, sita in ET SU GI alla Via Ponte Rio
n. 33, per effettuare una verifica ispettiva. Della verifica veniva redatto apposito verbale, nel quale si dava atto: a) che parte delle attrezzature erano utilizzate in due cantieri, in ordine ai quali venivano forniti i contratti ed i documenti di trasporto;
b) della presenza di un carrello elevatore di marca , sebbene CP_5 nella fattura di acquisto vi era l'indicazione di una sigla CPC D30 FR che non sarebbe conforme alla marca del carrello visionato.
Evidenzia ancora che, nonostante la collaborazione istruttoria, in data
23.10.2018 la inviava comunicazione di avvio del Controparte_1
procedimento di revoca con Prot. n. 292384/18, con cui si informava la Società
pagina 5 di 15 dell'esito negativo delle attività di verifica della rendicontazione prodotta, necessaria ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione riconosciuta dalla graduatoria approvata con determinazione DPG14/6 del 11.03.2016, successivamente integrata con la comunicazione dele 18.12.2018, nella quale venivano paventate irregolarità ed invocate “le cause di revoca di cui alle lettere f), g) h), i), j), e u) dell'art. 23, comma 2 del Bando, che si aggiungono agli elementi riportati nella citata comunicazione di avvio di procedimento di revoca”. Nonostante le note ex art. 10, lettera b) L. n. 241/90 trasmesse dalla
Società avverso entrambe le comunicazioni, nonché l'ulteriore l'integrazione documentale inviata alla Regione in data 01.03.2019, la stessa riceveva, in pari data, notifica della determinazione DPG n. 014/10 del 28.02.2019, avente ad oggetto la “Revoca del contributo concesso con determinazione n. DPG14/6 del
11/03/2016”, SUla scorta delle seguenti motivazioni: a. “in data 08.06.2018, veniva effettuato un sopralluogo in Casalincontrada (CH), alla Via Fellonice,
n. 54 finalizzato all'individuazione della sede legale e luogo di esercizio della ditta individuale P.IVA esercente l'attività di CP_6 P.IVA_1 commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione, fornitrice della
All'esito dell'attività, effettuata anche con acquisizione di Parte_1 notizie presso il locale Municipio, si riscontrava l'inesistenza in quel luogo dell'attività economica ricercata. Si verificava la presenza, a quell'indirizzo, di una civile abitazione di proprietà di tale di fatto Parte_4 attualmente occupato da tale ”; b. “in data 11.06.2018, al fine Parte_5
di verificare il luogo di destinazione della merce acquistata dalla Parte_1
rendicontata nel progetto regionale, veniva effettuato un sopralluogo in
[...]
ET SU GI (AQ), via Ponte del Rio n. 33 sede legale e luogo di esercizio della citata società. Sul posto, i militari riscontravano l'inesistenza della via denominata “Ponte del Rio” o “Ponte Rio". Accertamenti eseguiti presso il permettevano di acclarare che in precedenza vi era stata una CP_7 via denominata “via Porta del Rio” che, a seguito di una ridenominazione toponomastica, coincide con l'attuale Via Vittorio Monaco. Contestualmente, presso il Comune di ET SU GI, si accertava che agli atti comunali non riSUtava censita l'attività economica asseritamente esercitata dalla
Al fine di evitare eventuali errori, avvalendosi anche della Parte_1
pagina 6 di 15 collaborazione del personale della locale stazione dei Carabinieri e del
Comune, SU foglio mappale dell'attuale Via Vittorio Monaco veniva individuato quello che poteva essere l'immobile corrispondente alla vecchia denominazione via Ponte del Rio n. 33, coincidente con la sede della
[...]
Il successivo sopralluogo effettuato in Via Vittorio Monaco, Parte_1 permetteva di constatare l'inesistenza di attività industriali/artigianali in essere riconducibili all'attività dichiarata dalla In realtà, in quel Parte_1
logo, insisteva un immobile in evidente stato di abbandono, recintato da impalcatura per ristrutturazione, come da documentazione fotografica prodotta nella circostanza e depositata in allegato all'informativa di p.g. La proprietà di detto immobile riSUtava ricadere in capo alla avente quale Controparte_8
legale rappresentante tale , figlia di , legale Persona_1 Parte_2 rappresentante della;
c. “in considerazione del fatto che Parte_1
l'effettiva esistenza di una sede operativa nel territorio della Valle Peligna costituisce requisito indispensabile al fine dell'erogazione del contributo e che la , P.IVA riSUta essere Parte_6 P.IVA_1
fornitrice unica, incidono SUla regolare attuazione del progetto ammesso ai benefici e SUla conseguente ammissibilità della spesa ed integrano le cause di revoca di cui alle lettere f), g) h), i) j), e u) dell'art. 23, comma 2 del Bando, che si aggiungono agli elementi riportati nella citata comunicazione di avvio di procedimento di revoca”; d. "è stato accertato un importo di spese ammissibili inferiore al 70% di quelle riconosciute nel provvedimento di ammissione all'agevolazione, così come riportato nell'allegato verbale n. 1 del 9.10.2018.
Tale circostanza costituisce causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art.
23 lett. i) del Bando;
e. è stata rilevata l'inesistenza agli atti della certificazione dichiarata ai sensi della Norma UNI ISO 14001:2004. Tale circostanza costituisce causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 23 lettera m) del
Bando; f. è stata rilevata la mancata osservanza dell'obbligo previsto di cui all'art. 21 (non alienare, cedere, distrarre, delocalizzare, in altre regioni i beni oggetto dell'agevolazione), in quanto gran parte dei beni non riSUtava presente nell'unità produttiva dichiarata in occasione del sopralluogo effettuato in data 28.08.2018 (come da verbale redatto ed in possesso di codesta società) e alcuni di essi riSUtavano dati in locazione. Tale circostanza
pagina 7 di 15 costituisce causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 23 lettera h) del
Bando”.
Atteso il mancato riscontro all'istanza di revoca in autotutela avanzata in data 15.03.2019 dalla Società, quest'ultima impugnava prima il provvedimento di revoca dinanzi al giudice amministrativo ed in seguito, per effetto della sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 184/2019 del 08.07.2019 con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, riassumeva il procedimento dinanzi all'intestato Tribunale.
A sostegno del gravame, l'odierna attrice eccepisce l'infondatezza di tutti i motivi di revoca indicati dalla insistendo per l'annullamento della CP_1
Determinazione DPG014/10 del 28/02/2019 e conseguente condanna della convenuta: a) al pagamento dell'importo € 196.000,00 già riconosciuto con determinazione n. DPG14/6 del 11/03/2016; b) al risarcimento del danno emergente, quantificato nell'importo di € 49.797,48; c) al risarcimento del danno da lucro cessante, quantificato nell'importo di € 41.182,96; d) al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione all'immagine, alla reputazione (commerciale e personale) ed all'onorabilità, quantificato, secondo il criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., nell'importo equivalente di €
50.000,00. Su tutte le somme richieste, la condanna al pagamento degli interessi di cui al combinato disposto degli artt. 1224, comma II, c.c. e 2 d.lgs. n.
231/2002.
La , nel costituirsi in giudizio, eccepisce in rito Controparte_1
l'inammissibilità della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, in quanto estranea al perimetro di sindacabilità del giudice ordinario. Nel merito, contesta analiticamente le eccezioni sollevate dall'attrice in relazione alle motivazioni poste a fondamento del provvedimento di revoca nonché le domande di risarcimento del danno avanzate dalla Società.
2. Preliminarmente, osserva il Tribunale che il sindacato del giudice ordinario in relazione ai provvedimenti emanati dalla Pubblica
Amministrazione espressione del c.d. potere vincolato, non attiene alla valutazione dei vizi propri dell'atto o del procedimento amministrativo, ma verte SUl'effettiva spettanza o meno del bene anelato dal privato.
pagina 8 di 15 Per l'effetto, con specifico riferimento alla materia dei contributi pubblici, come chiarito anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui si controverta SUla sussistenza dei presupposti necessari per la concessione – ovvero, come nel caso di specie, per la revoca - del contributo, l'accertamento non potrà limitarsi ai vizi dell'atto o del procedimento amministrativo che lo precede, sia per quanto attiene alla concessione del contributo che per quanto attiene alla sua revoca, dovendosi piuttosto valutare l'effettiva presenza dei requisiti chiesti dalla legge per la sussistenza del diritto soggettivo al contributo pubblico, nella misura richiesta dall'attore, come del resto confermato dal provvedimento del T.A.R. Abruzzo che ha declinato la propria giurisdizione.
Non rilevano, dunque, da un lato l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla , dall'altra, le doglianze della Società SUla paventata Controparte_1 violazione dell'art. 10bis l. n. 241/90 da parte dell'Amministrazione convenuta.
Piuttosto, occorrerà verificare se, nel caso di specie, la abbia Controparte_1
disposto una revoca legittima SUla base delle motivazioni espresse nel provvedimento in contestazione e delle disposizioni normative che regolano il contributo pubblico originariamente concesso alla Parte_1
3.1 Chiariti i termini della questione, dunque, passando al merito della controversia, l'attrice contesta in primo luogo la legittimità delle motivazioni esposte ai punti a), b) e c) del provvedimento di revoca.
In particolare, deduce, in primo luogo, che l'attività aziendale dichiarata dalla Società in sede di richiesta di ammissione era quella del montaggio di strutture in legno, non già quella industriale/artigianale con impianti di produzione fissi ed attività da svolgere in opificio. In secondo luogo, contesta la tesi sostenuta dalla in ordine alla inesistenza dell'azienda, certificata CP_1 piuttosto sia dall'esistenza del contratto di locazione dell'immobile di ET SU GI, via Rio n. 33, che dalla relazione notarile del 05.06.2018.
Le doglianze non colgono nel segno. Come correttamente rilevato dalla a mente degli artt. 8 e 23 lettera g) del Bando, l'effettiva esistenza di CP_1
una sede operativa – da intendersi come luogo ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno più dipendenti - nel territorio della Valle
Peligna costituiva non solo requisito indispensabile al fine dell'erogazione del finanziamento, ma il relativo inadempimento era anche espressamente previsto pagina 9 di 15 come causa di revoca del finanziamento concesso (cfr. doc. n. 1 fascicolo convenuto).
In primo luogo, il contratto di locazione prodotto dalla Società non appare sufficiente a certificare l'esistenza della sede legale/operativa, in quanto trattasi di scrittura privata non registrata – e pertanto priva di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. – e comunque recante la data del 01.10.2017, dunque successiva alla istanza di partecipazione al Bando (cfr. doc. n. 9 fascicolo convenuto). Anche la destinazione urbanistica dell'immobile, d'altronde, rientrante nella categoria
“Abitazione civile” e “Garage-magazzino”, riSUta incongruente con la realizzazione di una attività artigianale con impianti fissi per attività da svolgere essenzialmente in opificio, tanto che a pagina 7 della scheda tecnica allegata alla domanda la Società dichiarava: “si è deciso di localizzare l'unità produttiva dell'azienda nel territorio del Comune di Sulmona, AQ, nella zona artigianale/industriale appositamente previsto dalle autorità comunali in un capannone” (cfr. doc. n. 2 e 10 fascicolo convenuto).
Inoltre, il progetto ammesso ad investimento avrebbe dovuto essere realizzato in un immobile di circa 800 mq di superficie, come si evince dalla planimetria inviata dal progettista in data 12.05.2016, dunque nettamente superiore a quella, di appena 48 mq, riscontrata nell'immobile sito in ET SU GI (cfr. doc. n. 6 fascicolo convenuto). Infatti, dal sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati dalla in data 28.08.2018 presso la dichiarata sede CP_1
operativa della di via Porta del Rio, in ET SU GI (AQ), Pt_7
compendiata nel verbale del 09.10.2018, è emerso che il suddetto luogo “NON ha una unità produttiva di qualsivoglia natura. Nella sede indicata dai beneficiari è riSUtato un edificio diroccato con cartello di cantiere in corso scaduto e privo di qualsivoglia utenza elettrica, telefonica, idrica ecc. nonché priva dell'agibilità necessaria allo svolgimento di qualsivoglia attività di fabbricazione, commercializzazione” (cfr. doc. n. 21 fascicolo convenuto).
Tali circostanze di fatto, d'altronde, trovano conferma nella comunicazione prot. n. 0188250/2018 del 05.12.2018 della Guardia di Finanza - Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria di Pescara Gruppo Tutela Finanza Pubblica –
Sezione Tutela Spesa Pubblica, dato che la stessa rilevava che, in realtà, presso l'indirizzo della sede della Società insisteva un immobile in evidente stato di pagina 10 di 15 abbandono, recintato da impalcatura per ristrutturazione, come da documentazione fotografica prodotta nella circostanza e depositata in allegato all'informativa di P.G. (cfr. doc. n. 25 fascicolo convenuto).
In secondo luogo, la ha dedotto che, nell'ambito dei controlli CP_1
effettuati, emergeva che i beni acquistati con il finanziamento venivano somministrati da un unico fornitore, il quale, fino al CP_6
23.05.2017, aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico della medesima società La documentazione integrativa richiesta, dunque, Parte_1
non può considerarsi estranea a quella indicata dal Bando per valutare l'ammissibilità delle spese, giacché proprio l'art. 10, comma II, lettera j) esclude le spese “relative all'acquisto, all'uso, alla locazione di beni usati”.
Considerato che l'attrice, come dedotto dalla convenuta, si è limitata a produrre fatture in lingua greca ed in gran parte oscurate per la riservatezza commerciale, correttamente il Servizio ha escluso le spese per cui non ha potuto verificare la conformità al Bando ed al progetto finanziato, non essendo evidentemente sufficiente la relazione notarile del 05.06.2018.
Benché la violazione di quanto previsto dall'art. 23, lettera g) del Bando sia di per sé sufficiente a determinare l'integrale revoca del contributo, verranno esaminati anche gli ulteriori motivi di censura avanzati dalla parte attrice.
3.2 La società, infatti, contesta anche il motivo di revoca relativo al fatto che sarebbe stato accertato un importo di spese ammissibili inferiore al 70% di quelle riconosciute nel provvedimento di ammissione all'agevolazione, in violazione dell'art. 23, lettera i) del Bando.
Al riguardo, sostiene che le spese: i) rientrerebbero in quelle ammesse ai sensi dell'art. 10, comma I del Bando e non tra quelle espressamente escluse di cui al secondo comma;
ii) sarebbero conformi ai principi di ammissibilità della spesa contenuti nel paragrafo 1.3 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR–FAS 2007/2013 Allegato
B alla Deliberazione n. 710 del 29.10.2012; iii) non sarebbero ricomprese tra quelle indicate dal paragrafo 1.5 Spese non Ammissibili delle Linee Guida;
iv) sarebbero conformi ai dettami contenuti nel Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione e Attuazione Allegato A alla Deliberazione
n. 710 del 29.10.2012.
pagina 11 di 15 Tali asserzioni, tuttavia, appaiono sfornite di qualsiasi concreto e analitico supporto probatorio. La prova della ammissibilità delle spese effettivamente sostenute dalla Società, infatti, non può certamente essere desunto, come prospettato nell'atto di citazione, dalla Determinazione n. DPG 14/6 del
11.03.2016, con la quale veniva approvato il verbale n. 6 del 10.03.2016 della
Commissione di Valutazione istituita con Determinazione Direttoriale n. DPG del 02.02.2016, in quanto la stessa si limitava ad ammettere il progetto ed approvare la domanda di contributo presentata dalla con Parte_1
valutazione ex ante diversa rispetto a quella eseguita ex post nell'ambito dei controlli di 1° livello.
Piuttosto, dall'esame delle motivazioni della non ammissibilità delle spese, così come esplicitate nel verbale del controllo di Primo Livello, emerge che le stesse si riferiscono sia a casi di variazioni dei beni acquistati rispetto a quelli presentati in progetto, sia ad altri casi di delocalizzazione di beni, in violazione dell'art. 4, comma III del Bando, non avendo la società presentato alcuna richiesta di variazione progettuale.
In particolare, in sede di verifica venivano riscontrate difformità non solo rispetto ai preventivi iniziali, ma anche rispetto al contenuto della nota del
12.10.2017, con cui la Società rappresentava che in luogo di una pluralità di fornitori, essa si sarebbe rivolta ad un fornitore unico, (cfr. CP_6
doc. n. 8 fascicolo convenuto). Come si evince dall'esame della Scheda “A”
Allegata al Verbale del Controllo di Primo Livello, infatti, venivano riscontrate difformità tra i beni effettivamente acquistati e quelli indicati, sia nei preventivi originari, sia nel preventivo, sostanzialmente identico, prodotto dal sopravvenuto fornitore unico, come ad esempio il “carrello elevatore” e la
“sega radiale”, riSUtati diversi da quelli oggetto di verifica (cfr. doc. n. 21 fascicolo convenuto).
Orbene, rispetto a tali specifiche contestazioni, l'attrice nulla ha replicato, nemmeno negli scritti conclusionali, sicché il motivo di impugnazione riSUta infondato in quanto non provato.
3.3 In relazione alla inesistenza agli atti della certificazione dichiarata ai sensi della Norma UNI ISO 14001:2004, che costituisce causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 23 lettera m) del Bando, la Società sostiene pagina 12 di 15 che la certificazione UNI EN ISO 9001: 2015 veniva effettivamente conseguita e trasmessa alla Regione prima del provvedimento di revoca.
Al riguardo, rileva il Tribunale che l'obbligo trasmettere, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, uno dei certificati tra UNI EN ISO 14001:2004, della qualità (ISO 9001), della sicurezza e salute del lavoro, veniva espressamente assunto sia in sede di domanda, avvenuta in data 07.08.2015, che con la dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del 09.10.2015 (cfr. doc. n.
2 fascicolo convenuto e n. 8 fascicolo attore).
Ad ogni buon conto, la Società non ha fornito la prova di non aver potuto ottenere il suddetto certificato entro il termine per cui si era impegnata.
Piuttosto, nonostante in sede di sopralluogo del 28.08.2018 l'attrice avesse dichiarato che l'Ente Certificatore avrebbe potuto rilasciare la certificazione solo dopo un periodo di 3 anni, la stessa veniva successivamente rilasciata il
06.11.2018, come documentato dalla stessa parte, dunque ben prima del periodo di tre anni dalla conclusione del progetto, avvenuta il 31.01.2018 (cfr. doc. n. 47 fascicolo attore). Per l'effetto, anche tale motivo di doglianza non riSUta fondato.
3.4 Con l'ultimo motivo, l'attrice contesta la mancata osservanza dell'obbligo previsto di cui all'art. 21 (non alienare, cedere, distrarre, delocalizzare, in altre regioni i beni oggetto dell'agevolazione), causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 23 lettera h) del Bando, in quanto gran parte dei beni non riSUtava presente nell'unità produttiva dichiarata in occasione del sopralluogo effettuato in data 28.08.2018 (come da verbale redatto ed in possesso di codesta società) e alcuni di essi riSUtavano dati in locazione.
Sul punto, secondo quanto riferisce la stessa attrice, l'investimento era stato richiesto “… per ottimizzare l'organizzazione del magazzino e per creare una unità di montaggio di case e strutture in legno” con l'obiettivo di “… riuscire ad effettuare il montaggio di case, tetti, strutture in legno di grandi dimensioni, pergolati, gazebo, strutture ombreggianti e bungalow per villaggi turistici, e di riuscire ad assemblare con personale interno, senza dunque appaltare esternamente detta attività…”.
A fronte di tale obiettivo, deve ritenersi che la stipula di un contratto di noleggio ad altra ditta (Edilizia Nuova, con sede a San Severo), per l'utilizzo in pagina 13 di 15 un cantiere di Castelmaggiore (BO) di attrezzature oggetto di finanziamento, integra il concetto di delocalizzazione in altra Regione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto, come previsto dall'art. 21 del Bando. Di conseguenza, riSUta integrata anche la causa di revoca prevista dall'art. 23 lettera h) del Bando.
In definitiva, tutte le contestazioni avanzate dalla Società attrice non riSUtano fondate, sicché la revoca disposta con la determinazione DPG n.
014/10 del 28.02.2019 deve considerarsi pienamente legittima.
4. In considerazione della legittimità dell'attività amministrativa e della conseguente insussistenza del diritto reclamato dall'attrice, dovranno essere rigettate non solo la domanda della Società finalizzata ad ottenere la condanna della al pagamento dell'importo di finanziamento inizialmente CP_1
concesso, ma anche quella di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti dalla in considerazione della revoca Parte_1
disposta dalla parte convenuta.
5. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, SUla base del valore della domanda e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, SUla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2812/2019 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta tutte le domande avanzate da nei confronti Parte_1
della ; Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
procedimento in favore della , che liquida in € Controparte_1
8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A.
e C.P.A., come per legge.
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Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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