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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2093/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2093 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025 vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca
Gangemi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via
Montevergine n.13 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Calabrò, giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via Spagnolio n.1/h ha eletto domicilio.
-opposta-
NONCHE'
(cod. fisc.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege pagina 1 di 4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in via del
Plebiscito n.15 è per legge domiciliato
-opposto-
Conclusioni delle parti
All'udienza dell'11 febbraio 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.07.2023 impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n.094 2023 9000852579000 notificatale il 20.07.2023 relativamente alla cartella di pagamento sottesa n.094 2015 000 2200126000 concernente multe e ammende anno 2012, eccependo la mancata notifica della predetta cartella nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l la quale deduceva l'infondatezza della Controparte_1
spiegata opposizione, assumendo di avere regolarmente notificato la cartella sottesa nonché successivi atti interruttivi della prescrizione;
eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva, poiché l'eccezione sollevata involgeva la posizione dell'ente impositore.
Si costituiva l' il quale deduceva la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, poiché la cartella contestata atteneva a crediti non di sua pertinenza.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'11.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le causali qui di seguito precisate.
Deve osservarsi, in premessa, che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare pagina 2 di 4 il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione della prodromica cartella di pagamento.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione quinquennale del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Ciò posto, va detto che dalla produzione documentale versata in atti, emerge che l' ha ritualmente notificato ai sensi dell'art.140 c.p.c., Controparte_1
con l'espletamento di tutte formalità richiesta dalla predetta disposizione codicistica, non soltanto la cartella di pagamento contestata sottesa all'atto impugnato, ma altresì due successive intimazioni di pagamento, la n.094 2018 9007848292000 e la n.094 2022
9004801662000, entrambe contenenti la predetta cartella di pagamento e notificate ai sensi dell'art.140 c.p.c., che hanno determinato l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da
[...]
nei confronti dell e Parte_1 Controparte_1
dell' , in persona dei rispettivi Controparte_2
legali rappresentanti pro-tempore, con ricorso del 28.07.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
pagina 3 di 4 -condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
e dell' , delle Controparte_1 Controparte_2
spese processuali del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessivi € 1.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 12.03.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2093 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025 vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca
Gangemi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via
Montevergine n.13 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Calabrò, giusta procura in atti, preso il cui studio in Reggio Calabria alla via Spagnolio n.1/h ha eletto domicilio.
-opposta-
NONCHE'
(cod. fisc.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege pagina 1 di 4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in via del
Plebiscito n.15 è per legge domiciliato
-opposto-
Conclusioni delle parti
All'udienza dell'11 febbraio 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.07.2023 impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n.094 2023 9000852579000 notificatale il 20.07.2023 relativamente alla cartella di pagamento sottesa n.094 2015 000 2200126000 concernente multe e ammende anno 2012, eccependo la mancata notifica della predetta cartella nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l la quale deduceva l'infondatezza della Controparte_1
spiegata opposizione, assumendo di avere regolarmente notificato la cartella sottesa nonché successivi atti interruttivi della prescrizione;
eccepiva, infine, la propria carenza di legittimazione passiva, poiché l'eccezione sollevata involgeva la posizione dell'ente impositore.
Si costituiva l' il quale deduceva la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, poiché la cartella contestata atteneva a crediti non di sua pertinenza.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'11.02.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le causali qui di seguito precisate.
Deve osservarsi, in premessa, che la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare pagina 2 di 4 il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione della prodromica cartella di pagamento.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione quinquennale del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Ciò posto, va detto che dalla produzione documentale versata in atti, emerge che l' ha ritualmente notificato ai sensi dell'art.140 c.p.c., Controparte_1
con l'espletamento di tutte formalità richiesta dalla predetta disposizione codicistica, non soltanto la cartella di pagamento contestata sottesa all'atto impugnato, ma altresì due successive intimazioni di pagamento, la n.094 2018 9007848292000 e la n.094 2022
9004801662000, entrambe contenenti la predetta cartella di pagamento e notificate ai sensi dell'art.140 c.p.c., che hanno determinato l'interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da
[...]
nei confronti dell e Parte_1 Controparte_1
dell' , in persona dei rispettivi Controparte_2
legali rappresentanti pro-tempore, con ricorso del 28.07.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
pagina 3 di 4 -condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
e dell' , delle Controparte_1 Controparte_2
spese processuali del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessivi € 1.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 12.03.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4