Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 3921/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro BI Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3921/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
difesi come in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso e ribadite nelle note di trascrizione scritta depositate in data 07/01/2025
Conclusione del P.M.: “Conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
“1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Nell'ottica di definire la crisi coniugale e di addivenire alla pronuncia di separazione, sussistendo l'interesse preminente dei coniugi a riequilibrare le rispettive condizioni economiche e la ricerca di due distinte unità abitative, la casa di abitazione familiare e la relativa pertinenza sita in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni 332 viene assegnata in via esclusiva al signor
[...]
, proprietario dell'immobile, sul quale grava mutuo ipotecario acceso presso Bper Banca Spa, con ratei mensili Parte_1 di € 600,00 circa.
3. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1
e residenza presso la madre nella casa di abitazione da questa acquistata in Chioggia (VE), Calle Doria Parte_2
983, a mezzo mutuo ipotecario acceso con Intesa San Paolo Spa e per il quale ella corrisponde all'Istituto di Credito ratei mensili di € 580,00.
4. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente dai genitori con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza di ciascuno di essi con la figlia, mentre le decisioni di preminente interesse per la minore e comunque quelle di straordinaria amministrazione saranno prese di comune accordo. Quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo il seguente calendario: tutte le settimane nei giorni di lunedì e di giovedì dalle ore 7,45
(con onere di prelevamento presso la casa della madre in capo al padre) sino alle ore 20,00 (con onere di prelevamento presso la casa del padre in capo alla madre ad esclusione del giovedì che sarà sempre onere del padre riaccompagnare la minore a casa della madre); a weekend alternati dal sabato alle ore 9,00 (con onere di prelevamento in capo al padre presso la casa della madre) al lunedì successivo alle ore 20.00 (con onere di prelevamento presso la casa del padre in capo alla madre). Durante dette giornate di permanenza infrasettimanali e durante i weekend di sua spettanza, sarà il padre a provvedere a tutti i pasti della figlia, dai pranzi alle cene. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo vorrà, previo accordo telefonico con la madre Per_1
e compatibilmente con gli impegni extrascolastici della bambina. La minore trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie comprensive ad anni alterni del giorno di Natale (iniziando dal Natale 2024 con la madre) e metà delle vacanze pasquali comprensive ad anni alterni del giorno di Pasqua (iniziando dalla Pasqua 2025 con il padre, il lunedì dell'Angelo con la madre). Quanto alle vacanze estive la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Nell'ottica della miglior gestione e collaborazione nella crescita della figlia, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo, ogni informazione, ricevuta in occasione di incontri, riunioni e colloqui con medici, maestri, catechisti e insegnanti anche sportivi. Quanto ai viaggi, i genitori si autorizzano sin d'ora ai viaggi nazionali e transfrontalieri restando in ogni caso esclusi, tutti quegli Stati ove la Farnesina registri fattori di rischio di qualsiasi genere e ne sconsigli pertanto la destinazione. In ogni caso e fermo quanto sopra, i coniugi si autorizzano sin d'ora al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio, anche della figlia minore.
6. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia minore entro il giorno 23 di ogni mese e con le modalità dalla stessa Persona_1 indicate, la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale Ordinario di
Venezia. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza.
7. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale sia trattenuto interamente dalla signora che ne godrà Parte_2 in via esclusiva.
8. Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di assegno al Parte_1 Parte_2 mantenimento, la somma mensile di € 200,00, da versarsi entro il giorno 23 di ogni mese con le modalità dalla stessa indicate.
Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
9. Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di avere regolamentato tutte le loro pendenze.
10. Spese compensate.
11. I coniugi chiedono l'emissione di sentenza di separazione”
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore . Per_1
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la remissione della causa avanti a Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 [...]
congiuntisi in matrimonio in data 25/09/2020, matrimonio iscritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Piombino Dese al n. 21, parte II, serie C, dell'anno 2020;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accori intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro BI