Art. 1.
Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse ((...)) destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.
Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse ((...)) destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.