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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3194/2019, posta in deliberazione all'udienza del 3 aprile 2025
TRA
e Parte_1 Parte_2
(Avv. Fabio Borgognoni)
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
APPELLANTE E
Controparte_1
(Avv.ti Fabrizio Filippucci, Roberto D'Amico e Michele Monda)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10169/2012 emessa dal Tribunale di Roma in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 10169/2012 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta da e nella qualità di congiunti di Pt_1 Parte_2 Persona_1
deceduto in data 24 novembre 2006 dopo essere stato investito da un veicolo non identificato, ha statuito come segue: “dichiara la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione dell'investimento; condanna la società nella qualità di impresa designata del fondo di Controparte_2
garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascuno degli attori, per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, di complessivi € 211.922,35, tenuto conto della somma già corrisposta, € 176.628,00, e considerati gli interessi come sopra calcolati, è dovuta a ciascuno degli attori la somma residua di € 35.294,35; condanna la società , nella qualità di impresa designata del fondo di garanzia Controparte_2
per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare agli attori le spese del presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 8.900,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, euro 2.000,00 per diritti, euro 1.900,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge”. La Corte di Appello di Roma, adita dagli originari attori per ottenere la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale (sulle quali il
Tribunale non si era pronunciato), con la sentenza n. 867/2016 ha respinto la domanda e ha posto a carico degli appellanti le spese del grado.
e hanno proposto ricorso per cassazione;
la Suprema Pt_1 Parte_2
Corte con sentenza n. 4306/19 ha cassato la pronuncia impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di Appello in altra composizione, anche per la definizione delle spese.
Il giudizio è stato riassunto su impulso degli originari appellanti che hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione, recepiti i principi di diritto affermati nella sentenza di legittimità n. 4306/2019: a) annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Roma
n. 10169/12, relativa alla causa rg n. 12373/2009; b) per l'effetto confermata
l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione dell'investimento in oggetto, come già previsto nella sentenza di primo grado;
condannare , già l' , quale impresa Controparte_1 Controparte_2
assicurativa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di € 36.228,56 a titolo di spese legali della fase stragiudiziale, ovvero, in subordine, di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta più giusta ed equa, in corso di causa;
c) con vittoria di spese, spese generali, diritti ed onorari di ogni fase e grado dell'intero giudizio da determinarsi nella misura fissata dalle disposizioni di legge vigenti ratione temporis, oltre i contributi unificati dei precedenti gradi e spese di registrazione delle sentenze, oltre alla refusione delle spese legali del secondo grado pari ad € 4.826,76 già versate a controparte.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che, nella Controparte_1
qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ha concluso chiedendo il rigetto della pretesa, nei termini formulati dai con la Pt_2 determinazione del compenso alla luce dei criteri ritenuti applicabili sulla scorta delle tariffe forensi all'epoca vigenti.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 3 aprile 2025, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., in esito alla rinuncia espressa delle parti che ne avevano già usufruito innanzi al precedente relatore.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si rinvia per relationem alle sentenze in atti e agli scritti difensivi delle parti.
Nel presente giudizio di rinvio si discute esclusivamente del capo della domanda relativo alle spese stragiudiziali, essendo passate in giudicato - in difetto di impugnazione innanzi alla Corte di Appello - tutte le ulteriori statuizioni rese dal
Tribunale in merito all'accertamento della responsabilità del sinistro e alla quantificazione dei danni subiti dai figli di deceduto a seguito Persona_1
dell'investimento da parte di una vettura rimasta sconosciuta. In particolare, gli appellanti lamentano che, in virtù dell'assistenza prestata in via stragiudiziale, hanno conseguito (prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado) la somma complessiva di € 328.000,00, e che le prestazioni non sono state oggetto di liquidazione da parte del Tribunale.
La Corte di Cassazione, innanzi alla quale è stata impugnata la pronuncia di appello che aveva respinto il gravame proposto da e Pt_1 Parte_2
(limitatamente all'omessa pronuncia in merito alla domanda di riconoscimento delle spese di assistenza stragiudiziale), ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Di seguito si riportano le statuizioni poste dalla Corte di Appello alla base del rigetto della pretesa e i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte: 1) Si legge nella sentenza di appello che la fattispecie è disciplinata dall'art. 9 comma 2 D.P.R. 254/06, a norma del quale “nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico legale per i danni alla persona”.
La Suprema Corte ha affermato che “a prescindere dalla normativa de qua, non applicabile ratione temporis” la Corte di Appello non ha tenuto conto del consolidato principio secondo cui “in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale….sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l'art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali effettivamente necessarie”;
2) La Corte di Appello ha ritenuto che l'assistenza prestata in via stragiudiziale avesse trovato ristoro nella liquidazione relativa all'attività giudiziale.
La Suprema Corte ha osservato che, secondo la consolidata prassi giurisprudenziale, le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato difensivo, tanto da potersi considerare attività strumentale o complementare rispetto a quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali;
tuttavia, nel caso in esame, le somme versate dall'Assicurazione prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado ammontano a complessivi € 328.000,00, mentre gli importi accordati con la sentenza di primo grado risultano pari a € 35.294,35 (per ciascuno degli attori) cosicché “le spese giudiziali sono state calcolate in base al valore residuale della pretesa giudiziale contestata dalla compagnia assicuratrice e non per l'intero ammontare complessivamente riconosciuto in via stragiudiziale e giudiziale”;
3) La Corte di Appello ha ritenuto che la domanda fosse generica, per la mancata specificazione voce per voce delle spese stragiudiziali, richieste nella misura complessiva di € 36.228,56.
La Corte di Cassazione ha sancito che “non si può pretendere, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la indicazione specifica delle singole voci della parcella nei motivi di appello, non trattandosi di istanze istruttorie non, bensì di pretesa non accolta di cui si chiede un riesame nel merito. Al riguardo, occorre considerare l'effetto devolutivo dell'appello…. e
“seguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare d'inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste”.
Alla luce dei principi dettati dalla Corte di Cassazione, ai quali il giudice del rinvio deve attenersi, e hanno diritto a percepire i compensi Pt_1 Parte_2
per l'attività stragiudiziale svolta in loro favore, in quanto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado è stata effettuata con riferimento al credito residuo, ivi accordato, e non ha comportato il ristoro delle prestazioni antecedenti, in esito alle quali l'Assicurazione ha versato ante causam il maggiore importo di € 328.000,00.
Venendo alla determinazione del quantum, sul quale la Suprema Corte non è stata chiamata ad intervenire, la liquidazione deve avvenire tenendo conto del principio secondo cui “le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi” (Cass. 2644/18); “il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (Cass.
24481/20).
Nel caso in esame, è pacifico e documentato che le attività svolte - nell'interesse degli originari attori - nella fase precedente all'instaurazione del giudizio di primo grado, sono consistite nello studio della vicenda, nella raccolta della documentazione relativa al sinistro, nella preparazione e nell'invio della richiesta di risarcimento del danno e, infine, nella trasmissione dei documenti all'Assicurazione, che ne aveva fatto richiesta.
Avuto riguardo alle tariffe all'epoca vigenti, ossia a quelle di cui alla tabella A del D.M. 127/2004, e in considerazione del valore della controversia, nonché della difficoltà delle questioni affrontate e del risultato conseguito, i hanno diritto alla Pt_2
somma complessiva di € 4.155,00, così calcolata: a) consultazioni € 150,00; b) esame e studio € 2.250,00; c) pareri orali € 845,00; d) redazione della diffida € 910,00.
Restano, invece, escluse le ulteriori voci riportate nella parcella allegata a sostegno della pretesa, mancando qualsiasi riscontro in merito ai pareri scritti e alle conferenze di trattazione (telefoniche o telematiche).
Segue in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna della al pagamento della somma suindicata, oltre agli interessi legali dalla Controparte_1
domanda al saldo.
Quanto al regolamento delle spese di lite, resta ferma la condanna dell'Assicurazione già resa dal Tribunale, posto che il riconoscimento della somma liquidata in questa fase non modifica il regime tabellare applicato in primo grado.
In relazione alle fasi successive le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, in misura compresa tra i minimi e i medi tabellari avuto riguardo al corrispondente grado di complessità delle questioni trattate. Segue, come richiesto dalla parte ricorrente, la condanna della resistente alla restituzione delle spese di lite versate in esecuzione della sentenza di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 10169/12 emessa dal Tribunale di Roma, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento in favore di e Controparte_1 Pt_1 Parte_2
della somma di € 4.155,00 a titolo di spese stragiudiziali, oltre agli
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna la alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi Controparte_1
di giudizio che liquida per la fase di appello in complessivi € 1.630,00, di cui
€ 230,00 per esborsi, per il giudizio di cassazione in complessivi € 1.750,00, di cui € 250,00 per esborsi, e per la fase di rinvio in complessivi € 1.630,00, di cui € 230,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) condanna la alla restituzione in favore dei ricorrenti delle Controparte_1
spese di lite versate in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di
Appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Dott.ssa Marianna D'Avino