TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1167 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1167 del R.G. V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] rappresentati e difesi la prima dall'Avv.
[...]
D'IPPOLITO CLAUDIA ed il secondo dall'Avv. CAIAZZO VIVIANA, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Ritenuto che per l'udienza a trattazione scritta del 18/06/2025, i coniugi Parte_1
e hanno depositato note congiunte con le quali hanno
[...] Parte_2 dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Taranto il 07/06/1990, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data 18.10.2022; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti la prole, nonché i rapporti economici tra gli stessi pendenti;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/06/1990 da
[...]
, nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], trascritto nel registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Taranto dell'anno 1990, n. 142, p. II, s. A, Uff. 5 alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del 18.06.2025 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 23/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1167 del R.G. V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.06.2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] rappresentati e difesi la prima dall'Avv.
[...]
D'IPPOLITO CLAUDIA ed il secondo dall'Avv. CAIAZZO VIVIANA, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Ritenuto che per l'udienza a trattazione scritta del 18/06/2025, i coniugi Parte_1
e hanno depositato note congiunte con le quali hanno
[...] Parte_2 dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Taranto il 07/06/1990, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data 18.10.2022; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti la prole, nonché i rapporti economici tra gli stessi pendenti;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/06/1990 da
[...]
, nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], trascritto nel registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Taranto dell'anno 1990, n. 142, p. II, s. A, Uff. 5 alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del 18.06.2025 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 23/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente