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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2024, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7107/18, posta in deliberazione all'udienza del 14 settembre 2023 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Carlo Moracci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Marco Tortorella)
PARTE APPELLATA
E
[...]
Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7258/18 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 7258/18 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti della e della Parte_1 CP_1 [...]
con successiva integrazione del contraddittorio nei Controparte_2
confronti della per ottenere la condanna al pagamento Controparte_1
della somma di € 70.383,31 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi allorché il conducente dell'autobus Iveco veva arrestato all'improvviso la marcia e CP_1
aveva aperto verso l'esterno la porta posteriore destra, causando la caduta dell'attore dalla moto a bordo della quale viaggiava;
ha disposto la compensazione delle spese di lite tra il e la ha posto a carico dell'attore le Pt_1 Controparte_1
spese sostenute dalla non ha adottato provvedimenti al riguardo in Controparte_1
merito alla posizione della rimasta contumace. Controparte_2
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, che formalmente si impugna, nel rito e nel merito : A- accogliere il gravame;
B- conseguentemente, in riforma della impugnata decisione: a- in via principale, accertare e dichiarare che l'incidente di cui in narrativa avvenne per fatto e colpa, unici ed esclusivi, del conducente l'autobus Fiat
Iveco tg AX195LX della;
condannando quest'ultima, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché
[...]
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, in favore dell'esponente, nella misura che si indica in € 70.383,31, od in quell'altra misura, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
oltre interessi come per legge e la rivalutazione monetaria;
a- in via strettamente subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare, in applicazione della norma di cui all'art. 2054, II° comma, cod. civ., che il sinistro di cui è causa avvenne per fatto
e colpa concorsuale e paritetica di entrambi i conducenti, condannando la
[...]
e le , in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al proporzionale risarcimento dei danni in favore dell'appellante, fatta base la somma di € 70.383,31,
o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi come per legge e la rivalutazione monetaria;
C- condannare le appellate Controparte_3
al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del
[...]
giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che Controparte_1
ha concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare
l'avversa impugnazione, siccome inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame liquidare il danno in misura inferiore al preteso, anche previa detrazione delle somme erogande e/o erogate dall' all'appellante per l'occorso de quo pari CP_4
ad Euro 1.475,50 al 10.11.2010, come da documentazione versata in atti, ovvero nella eventuale maggiore misura percepita e/o percependa dall'appellante, con compensazione, almeno parziale, delle spese di lite”.
La e la non si sono Controparte_1 Controparte_2
costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 settembre 2023, tenutasi in presenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
nei confronti della della Pt_1 Controparte_2 Controparte_1
e della in relazione alle lesioni riportate a seguito di un Controparte_1
sinistro stradale. Secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, il 30 giugno 2010 l'attore stava percorrendo alla guida del suo motoveicolo Viale Etiopia, in direzione Piazza Gondar - Via Nomentana, con la freccia azionata in quanto doveva svoltare a destra;
alla sua sinistra ed in parallelo procedeva, nella medesima direzione di marcia, l'autobus condotto da il quale, Org_1 Persona_1
dopo aver superato l'apposita fermata ad esso destinata, si era improvvisamente arrestato al semaforo pedonale segnalante luce verde e aveva aperto in contemporanea le porte, per consentire la discesa di un passeggero;
nel frangente, la porta posteriore destra si era sporta verso l'esterno e, occupando la carreggiata, aveva urtato la parte sinistra del manubrio della moto, causando la caduta del
. Pt_1
Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della . CP_5
, atteso che il mezzo all'epoca dei fatti era di proprietà della CP_1 [...]
e ha respinto la domanda proposta nei confronti delle altre due parti Controparte_1
sul presupposto che, all'esito dell'istruttoria espletata, non era stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro, così come riferita dall'attore.
Il capo relativo all'accertamento dell'estraneità alla vicenda della CP_1
è passato in giudicato per difetto di gravame.
[...]
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'appello appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, l'appello non è fondato.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, va respinta. Con motivazione condivisibile il giudice di primo grado ha assunto quale elemento principale - ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro - il verbale redatto dalla Polizia Municipale che è intervenuta sul posto circa venti minuti dopo l'incidente. Si legge nella relazione che i mezzi erano stati trovati nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, con il motoveicolo a terra, posizionato - obliquamente rispetto all'asse della carreggiata - sul fianco destra, con la ruota anteriore situata per metà sotto la fiancata del mezzo pubblico;
che l'autobus presentava “depositi lineari di gomma nera sulla fiancata dx da ruota posteriore a ruota anteriore, rimozione di sostanze polverose all'altezza delle tracce di gomma”; che tra gli astanti non erano stati rinvenuti testimoni oculari.
Partendo dai dati sopra riportati, il Tribunale ha sottoposto ad un rigoroso vaglio di attendibilità le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte attrice,
e , in particolare nella parte in cui gli stessi Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato che l'urto era stato cagionato dall'apertura delle porte dell'autobus.
Innanzitutto, va premesso che la Corte procede all'esame delle sole deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza gravata e non anche di quelle raccolte nel precedente giudizio definito con la sentenza n.
20363/13 di improponibilità per mancanza della richiesta ex art. 145 c.d.c. in quanto - come eccepito dalla parte appellante - il Tribunale ha assunto nuovamente le prove
“risultando di difficile comprensione la lettura dei verbali scritti a mano relativi alle testimonianze esperite di fronte ad altro giudicante”; per l'effetto, non spiegano rilievo le considerazioni difensive svolte in merito all'erroneo riferimento operato dal giudice di primo grado alla discrasia tra le dichiarazioni rese dai testi nei due citati procedimenti.
Ciò detto, le perplessità espresse dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni rese da e meritano piena condivisione. Testimone_1 Testimone_2
I predetti hanno riferito di avere assistito al fatto in quanto è Testimone_1
il portiere dello stabile che si trova di fronte al punto del sinistro e Tes_2
è il titolare dell'officina ubicata nel medesimo palazzo.
[...] Alla luce della circostanza che la Polizia è intervenuta dopo un brevissimo lasso di tempo e che entrambi i testi si trovavano sul posto per motivi di lavoro, cosicché non avevano necessità di allontanarsi, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto anomalo il fatto che gli stessi non abbiano atteso l'intervento degli agenti e, soprattutto, che al loro arrivo non si siano presentati a fornire le rispettive generalità.
Benché risulti dal verbale che l'autista dell'autobus aveva informato gli Agenti della Polizia Municipale di “avere i nominativi di due potenziali testimoni”, le generalità non sono indicate e non può essere effettuato, quindi, alcun riscontro in merito all'individuazione delle persone effettivamente presenti al momento del fatto.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice non rivestono, peraltro, carattere dirimente ai fini della decisione ove si consideri che sono risultate contraddittorie tra loro in merito all'apertura delle porte (posteriori per il centrali per il Tes_1
e contrastanti con la versione resa dal in ordine alla discesa di un Tes_2 Pt_1
passeggero, cui nessuno dei testi ha assistito.
Di contro, la teste che si trovava sull'autobus al momento Testimone_3
del fatto, ha riferito che l'autista ha aperto le porte solo allorché ha sentito il rumore dell'urto.
Queste ultime dichiarazioni, vagliate con altrettanto rigore in quanto rese dalla suocera dell'autista, allontanatasi a sua volta prima dell'arrivo dei Vigili, hanno contribuito alla formazione di un quadro non univoco - sul piano delle deposizioni - in merito alle modalità di verificazione del sinistro.
Alla luce degli elementi raccolti, il Tribunale con motivazione pienamente condivisibile ha ricostruito l'accaduto nel senso che il ha perso il controllo Pt_1
del motoveicolo per ragioni indipendenti dalla condotta del conducente dell'autobus e
- nell'eseguire la manovra di sorpasso sulla destra - non è riuscito a mantenere l'equilibrio necessario per oltrepassare il mezzo pubblico, andando così ad urtare con il manubrio lungo la fiancata, come testimoniato dalle tracce ivi lasciate. La seconda doglianza, relativa alla mancata applicazione della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., non è fondata.
Le tracce rilevate dalla Polizia Municipale, ossia i “depositi lineari di gomma nera sulla fiancata dx da ruota posteriore a ruota anteriore, rimozione di sostanze polverose all'altezza delle tracce di gomma”, attestano che nessuna responsabilità può essere ascritta al conducente dell'autobus, neppure in via concorsuale.
Risulta, infatti, evidente che il - eseguendo tra l'altro la manovra non Pt_1
consentita di sorpasso a destra - ha urtato la fiancata del mezzo pubblico in corrispondenza della parte posteriore e, prima di cadere sul fianco destro accanto all'autobus, ha proseguito di poco la marcia lasciando con il manubrio la striscia di gomma nera, per poi posizionarsi con la ruota sotto il mezzo;
ove la caduta fosse stata causata dall'apertura delle porte, il motoveicolo sarebbe stato, invece, sbalzato sulla destra e avrebbe lasciato tracce di scarrocciamento sull'asfalto, non rilevate.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nessun provvedimento in ordine alle spese deve essere adottato in relazione alle parti rimaste contumaci.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997.00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) nulla per le spese in relazione alla posizione delle parti rimaste contumaci;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7107/18, posta in deliberazione all'udienza del 14 settembre 2023 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Carlo Moracci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Marco Tortorella)
PARTE APPELLATA
E
[...]
Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7258/18 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 7258/18 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da , che aveva agito nei confronti della e della Parte_1 CP_1 [...]
con successiva integrazione del contraddittorio nei Controparte_2
confronti della per ottenere la condanna al pagamento Controparte_1
della somma di € 70.383,31 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi allorché il conducente dell'autobus Iveco veva arrestato all'improvviso la marcia e CP_1
aveva aperto verso l'esterno la porta posteriore destra, causando la caduta dell'attore dalla moto a bordo della quale viaggiava;
ha disposto la compensazione delle spese di lite tra il e la ha posto a carico dell'attore le Pt_1 Controparte_1
spese sostenute dalla non ha adottato provvedimenti al riguardo in Controparte_1
merito alla posizione della rimasta contumace. Controparte_2
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, che formalmente si impugna, nel rito e nel merito : A- accogliere il gravame;
B- conseguentemente, in riforma della impugnata decisione: a- in via principale, accertare e dichiarare che l'incidente di cui in narrativa avvenne per fatto e colpa, unici ed esclusivi, del conducente l'autobus Fiat
Iveco tg AX195LX della;
condannando quest'ultima, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché
[...]
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, in favore dell'esponente, nella misura che si indica in € 70.383,31, od in quell'altra misura, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
oltre interessi come per legge e la rivalutazione monetaria;
a- in via strettamente subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare, in applicazione della norma di cui all'art. 2054, II° comma, cod. civ., che il sinistro di cui è causa avvenne per fatto
e colpa concorsuale e paritetica di entrambi i conducenti, condannando la
[...]
e le , in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al proporzionale risarcimento dei danni in favore dell'appellante, fatta base la somma di € 70.383,31,
o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi come per legge e la rivalutazione monetaria;
C- condannare le appellate Controparte_3
al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del
[...]
giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che Controparte_1
ha concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare
l'avversa impugnazione, siccome inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame liquidare il danno in misura inferiore al preteso, anche previa detrazione delle somme erogande e/o erogate dall' all'appellante per l'occorso de quo pari CP_4
ad Euro 1.475,50 al 10.11.2010, come da documentazione versata in atti, ovvero nella eventuale maggiore misura percepita e/o percependa dall'appellante, con compensazione, almeno parziale, delle spese di lite”.
La e la non si sono Controparte_1 Controparte_2
costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 settembre 2023, tenutasi in presenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
nei confronti della della Pt_1 Controparte_2 Controparte_1
e della in relazione alle lesioni riportate a seguito di un Controparte_1
sinistro stradale. Secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, il 30 giugno 2010 l'attore stava percorrendo alla guida del suo motoveicolo Viale Etiopia, in direzione Piazza Gondar - Via Nomentana, con la freccia azionata in quanto doveva svoltare a destra;
alla sua sinistra ed in parallelo procedeva, nella medesima direzione di marcia, l'autobus condotto da il quale, Org_1 Persona_1
dopo aver superato l'apposita fermata ad esso destinata, si era improvvisamente arrestato al semaforo pedonale segnalante luce verde e aveva aperto in contemporanea le porte, per consentire la discesa di un passeggero;
nel frangente, la porta posteriore destra si era sporta verso l'esterno e, occupando la carreggiata, aveva urtato la parte sinistra del manubrio della moto, causando la caduta del
. Pt_1
Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della . CP_5
, atteso che il mezzo all'epoca dei fatti era di proprietà della CP_1 [...]
e ha respinto la domanda proposta nei confronti delle altre due parti Controparte_1
sul presupposto che, all'esito dell'istruttoria espletata, non era stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro, così come riferita dall'attore.
Il capo relativo all'accertamento dell'estraneità alla vicenda della CP_1
è passato in giudicato per difetto di gravame.
[...]
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione in quanto l'appello appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Ciò posto, l'appello non è fondato.
La prima censura, con la quale la parte appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, va respinta. Con motivazione condivisibile il giudice di primo grado ha assunto quale elemento principale - ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro - il verbale redatto dalla Polizia Municipale che è intervenuta sul posto circa venti minuti dopo l'incidente. Si legge nella relazione che i mezzi erano stati trovati nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, con il motoveicolo a terra, posizionato - obliquamente rispetto all'asse della carreggiata - sul fianco destra, con la ruota anteriore situata per metà sotto la fiancata del mezzo pubblico;
che l'autobus presentava “depositi lineari di gomma nera sulla fiancata dx da ruota posteriore a ruota anteriore, rimozione di sostanze polverose all'altezza delle tracce di gomma”; che tra gli astanti non erano stati rinvenuti testimoni oculari.
Partendo dai dati sopra riportati, il Tribunale ha sottoposto ad un rigoroso vaglio di attendibilità le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte attrice,
e , in particolare nella parte in cui gli stessi Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato che l'urto era stato cagionato dall'apertura delle porte dell'autobus.
Innanzitutto, va premesso che la Corte procede all'esame delle sole deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza gravata e non anche di quelle raccolte nel precedente giudizio definito con la sentenza n.
20363/13 di improponibilità per mancanza della richiesta ex art. 145 c.d.c. in quanto - come eccepito dalla parte appellante - il Tribunale ha assunto nuovamente le prove
“risultando di difficile comprensione la lettura dei verbali scritti a mano relativi alle testimonianze esperite di fronte ad altro giudicante”; per l'effetto, non spiegano rilievo le considerazioni difensive svolte in merito all'erroneo riferimento operato dal giudice di primo grado alla discrasia tra le dichiarazioni rese dai testi nei due citati procedimenti.
Ciò detto, le perplessità espresse dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni rese da e meritano piena condivisione. Testimone_1 Testimone_2
I predetti hanno riferito di avere assistito al fatto in quanto è Testimone_1
il portiere dello stabile che si trova di fronte al punto del sinistro e Tes_2
è il titolare dell'officina ubicata nel medesimo palazzo.
[...] Alla luce della circostanza che la Polizia è intervenuta dopo un brevissimo lasso di tempo e che entrambi i testi si trovavano sul posto per motivi di lavoro, cosicché non avevano necessità di allontanarsi, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto anomalo il fatto che gli stessi non abbiano atteso l'intervento degli agenti e, soprattutto, che al loro arrivo non si siano presentati a fornire le rispettive generalità.
Benché risulti dal verbale che l'autista dell'autobus aveva informato gli Agenti della Polizia Municipale di “avere i nominativi di due potenziali testimoni”, le generalità non sono indicate e non può essere effettuato, quindi, alcun riscontro in merito all'individuazione delle persone effettivamente presenti al momento del fatto.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice non rivestono, peraltro, carattere dirimente ai fini della decisione ove si consideri che sono risultate contraddittorie tra loro in merito all'apertura delle porte (posteriori per il centrali per il Tes_1
e contrastanti con la versione resa dal in ordine alla discesa di un Tes_2 Pt_1
passeggero, cui nessuno dei testi ha assistito.
Di contro, la teste che si trovava sull'autobus al momento Testimone_3
del fatto, ha riferito che l'autista ha aperto le porte solo allorché ha sentito il rumore dell'urto.
Queste ultime dichiarazioni, vagliate con altrettanto rigore in quanto rese dalla suocera dell'autista, allontanatasi a sua volta prima dell'arrivo dei Vigili, hanno contribuito alla formazione di un quadro non univoco - sul piano delle deposizioni - in merito alle modalità di verificazione del sinistro.
Alla luce degli elementi raccolti, il Tribunale con motivazione pienamente condivisibile ha ricostruito l'accaduto nel senso che il ha perso il controllo Pt_1
del motoveicolo per ragioni indipendenti dalla condotta del conducente dell'autobus e
- nell'eseguire la manovra di sorpasso sulla destra - non è riuscito a mantenere l'equilibrio necessario per oltrepassare il mezzo pubblico, andando così ad urtare con il manubrio lungo la fiancata, come testimoniato dalle tracce ivi lasciate. La seconda doglianza, relativa alla mancata applicazione della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., non è fondata.
Le tracce rilevate dalla Polizia Municipale, ossia i “depositi lineari di gomma nera sulla fiancata dx da ruota posteriore a ruota anteriore, rimozione di sostanze polverose all'altezza delle tracce di gomma”, attestano che nessuna responsabilità può essere ascritta al conducente dell'autobus, neppure in via concorsuale.
Risulta, infatti, evidente che il - eseguendo tra l'altro la manovra non Pt_1
consentita di sorpasso a destra - ha urtato la fiancata del mezzo pubblico in corrispondenza della parte posteriore e, prima di cadere sul fianco destro accanto all'autobus, ha proseguito di poco la marcia lasciando con il manubrio la striscia di gomma nera, per poi posizionarsi con la ruota sotto il mezzo;
ove la caduta fosse stata causata dall'apertura delle porte, il motoveicolo sarebbe stato, invece, sbalzato sulla destra e avrebbe lasciato tracce di scarrocciamento sull'asfalto, non rilevate.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e alle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nessun provvedimento in ordine alle spese deve essere adottato in relazione alle parti rimaste contumaci.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in complessivi € 4.997.00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) nulla per le spese in relazione alla posizione delle parti rimaste contumaci;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino