Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/02/2026, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09728/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9728 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Letizia Manuale e Cristina Pennese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frascati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Frascati n. prot. -OMISSIS- del 5 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa VI NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 giugno 2024, emessa ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune di Frascati ha ingiunto al sig. -OMISSIS- e alla sig.ra -OMISSIS- di provvedere alla demolizione di alcune opere edilizie realizzate, in ampliamento e in difformità rispetto a quanto legittimato con permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 10 gennaio 2020, sull’immobile ad uso residenziale distinto in catasto al-OMISSIS-.
In particolare, le opere contestate, per come descritte nel provvedimento impugnato, consistono nei seguenti interventi:
- ampliamenti murari lungo il perimetro e in aderenza all’edificio preesistente, a partire dal piano rialzato, “eseguiti previo innalzamento della quota del terreno di circa 1,15 m dall’originario calpestio, con la modifica della scala esterna di raccordo dalla quota di entrata da -OMISSIS-”, che presentano le seguenti dimensioni: (i) m 19,60 x 3,70 e altezza variabile tra m 2,75/2,60 lungo il prospetto “A”; (ii) m 12,00 x 3,00 lungo il prospetto “B”; (iii) m 13,00 x 3,10 e altezza variabile tra m 2,75/2,60 lungo il prospetto “C”; (iv) m 11,00 x 3,10 e altezza variabile tra m 2,75/2,60 lungo il prospetto “D”;
- “ nuova scala esterna in muratura, della larghezza di m 2,00, rivestita in pietra ” e “ seconda nuova scala della larghezza di m 1,40, con esecuzione di un nuovo solaio in ampliamento al balcone preesistente al piano primo, delle dimensioni in pianta pari a m 1,35 ”;
- “ opere di ristrutturazione interna dell’originario immobile, consistenti nella diversa distribuzione interna dei vani al piano rialzato, modifica di alcune bucature e aperture nelle murature preesistenti, necessarie tra l’altro a mettere in contatto diretto con gli ampliamenti realizzati ”;
- “ piscina esterna con pareti in c.a., edificata nell’area giardino alla quota del piano rialzato, previa sistemazione del terreno e delle pavimentazioni perimetrali ”, le cui misure in pianta sono pari a m 8,40 x m 2,80, “ con scala di accesso laterale composta da n. 6 alzate di dimensioni pari a m 1, 70 x m 1,40 ” e altezza interna di m 1,40;
- “ opere murarie che hanno comportato la modica del piazzale di ingresso antistante -OMISSIS-, mediante ampliamento dello stesso e varie opere murarie e di pavimentazione, con l’installazione di un nuovo cancello in ferro carrabile, delle dim. 4,00 m e altezza di 2,40 m, delimitato da pilastri in muratura delle dim. 50x50 cm ”;
- “ modifica del muro e della recinzione preesistente lungo -OMISSIS-, mediante la rimozione della recinzione metallica e l’apposizione di blocchetti in cemento con sovrastanti tegole in laterizio, il tutto della lunghezza pari a m 43,00 con altezza variabile da terra tra i m 1,80 e m 2,00 ”;
- “ installazione di un secondo nuovo cancello in ferro carrabile lungo -OMISSIS-, delle dim. 4,00 m ed altezza di 2,40 m, delimitato da pilastri in muratura delle dim. 50x50 cm, con conseguente modifica ed ampliamento dell’area esterna di ingresso con nuove opere murarie e di pavimentazione ”;
- nuovo manufatto edificato nell’area esterna precedentemente adibita a giardino, costituito da solo piano terra (dimensioni in pianta pari a m 4,30 x 4,00, con altezza variabile tra m. 3,15/2,80), “ eseguito con muratura in blocchetti di cemento e rifinito esternamente con scaglie di pietra, mentre l’interno risulta ancora allo stato grezzo ”, nonché munito di “ porta di ingresso e finestra dotate al momento di sola grata metallica ”, la cui copertura risulta realizzata “ in struttura lignea a due falde con sovrastante guaina bituminosa, sorretta da travi perimetrali e in legno delle dim. 20x20 cm e n. 6 travi in legno delle dim. 16x16 ”;
- nuovo manufatto, al momento privo di copertura, “ eseguito in blocchetti di cemento e cordolatura e pilastri in cemento armato, poggiante su travi rovesce di fondazione ” (misure in pianta pari a m. 7,20 x 7,20 ed altezza da terra pari a m. 2,65), che risulta in fase di realizzazione, “ previa rimozione e movimentazione del terreno circostante ”.
2. Avverso tale ordinanza i sig.ri -OMISSIS- sono insorti con ricorso notificato il 31 luglio 2024 e depositato il 25 settembre 2024, deducendo tre motivi di diritto così rubricati:
- “ Violazione e falsa applicazione della Legge per la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Nullità procedimentale ”;
- “ Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione della legge statale n. 105 del 24 luglio 2024 (decreto salva casa) ”;
- “ Manifesto eccesso di potere per errore e falsità di presupposti. Difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà ”.
3. Il Comune di Frascati si è costituito in giudizio il 9 settembre 2025.
4. In vista della trattazione nel merito del ricorso, le parti hanno presentato documenti, memorie e repliche ex art. 73, comma 1, c.p.a.
Con memoria del 10 ottobre 2025, in particolare, i ricorrenti, nel rappresentare di essere in procinto di formulare un’istanza di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, hanno chiesto un rinvio dell’udienza in relazione alla “ necessità di alcuni interventi prodromici sulle opere realizzate ” e della “ complessità della documentazione da presentare ” a tal fine.
5. Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis , va disattesa l’istanza di rinvio formulata dai ricorrenti, in quanto la causa è matura per la decisione e non ricorrono le eccezionali ipotesi in presenza delle quali l’art. 73, comma 1- bis , secondo periodo, c.p.a., consente il rinvio della trattazione della causa. In particolare, la presentazione di un’istanza di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 – ciò che, peraltro, allo stato, costituisce una mera eventualità – non incide in alcun modo sulla legittimità dell’ordine di demolizione e quindi sulla relativa impugnativa in sede giurisdizionale (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 16 giugno 2025, n. 11716).
2. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
3. Il primo motivo di gravame è articolato in distinti profili di censura
3.1. I ricorrenti si dolgono principalmente della mancata comunicazione di avvio del procedimento, deducendo che, ove invece questa fosse stata trasmessa, essi “ avrebbero potuto prendere contatti con l’ufficio tecnico del Comune di Frascati per dimostrare l’esistenza del permesso di costruire (titolo abilitativo -OMISSIS-) e per dimostrare, per esempio, che l’ampliamento dell’originario manufatto, contestato nell’ordinanza, altro non è che la prosecuzione della falda del tetto originario formando un portico nel lato lungo e nei lati corti della sagoma originale ”.
La doglianza non coglie nel segno.
Occorre innanzitutto rammentare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ampiamente condiviso dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 19 marzo 2025, n. 5664; id., 10 settembre 2025, n. 16157), l’ordinanza di demolizione non necessita di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che, trattandosi di atto dovuto a contenuto rigorosamente vincolato, la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe determinare alcun esito diverso (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. VII, 18 giugno 2025, n. 5305).
D’altra parte, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, la violazione di norme sul procedimento non comporta conseguenze nel caso in cui, come quello che qui ricorre, il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ed invero la circostanza per cui gli interventi oggetto dell’ingiunzione di demolizione non fossero compresi nel permesso di costruire n. 10 del 10 gennaio 2020, rilasciato ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è ammessa nella stessa “ consulenza tecnico-urbanistica ” prodotta dalla parte ricorrente (allegato 4 al ricorso), nella quale, al di là della questione relativa alla modifica delle quote del terreno, che non risulta decisiva, si dà atto dell’avvenuta realizzazione delle opere contestate in assenza di titolo (edilizio e paesaggistico), tanto ciò vero che si conclude nel senso che “ eliminando gli ampliamenti di SUL (superficie utile lorda) oltre il 5% della stessa tutto il resto può essere risolto con la richiesta di nulla osta postumo ”. La stessa affermazione contenuta del ricorso secondo cui “ l’ampliamento dell’originario manufatto […] altro non è che la prosecuzione della falda del tetto originario formando un portico nel lato lungo e nei lati corti della sagoma originale ” conferma l’avvenuta esecuzione degli interventi in ampliamento e in difformità rispetto a quanto originariamente sanato con il provvedimento di condono.
3.2. Sempre nell’ambito del motivo in disamina, i ricorrenti lamentano che il Comune di Frascati abbia emesso il provvedimento impugnato nonostante fosse stato adottato un ordine di demolizione nell’ambito del procedimento penale dinnanzi al Tribunale di -OMISSIS-.
La doglianza, peraltro formulata in termini non del tutto perspicui, non può essere condivisa.
In presenza di un abuso edilizio, il provvedimento del giudice penale che, in sede di sentenza di condanna, ingiunge la demolizione, da un lato, e l’ordinanza di demolizione emessa dall’autorità amministrativa, dall’altro lato, costituiscono esplicazione di poteri autonomi e non alternativi. Ne deriva che, come chiarito dal Consiglio di Stato, “ anche quando sono stati commessi gli abusi che hanno comportato l’emanazione, da parte del giudice penale, ex art. 44 cit. [art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001] , della misura prevista dall’art. 31, l’Amministrazione comunale continua a esercitare il potere di vigilanza sull’attività di natura urbanistico - edilizia svolta sul territorio comunale, il che comprende anche il compito di disporre e procedere direttamente alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi ” (così, Cons. St., Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 905).
Quanto, poi, all’eventualità – prospettata come “ assurda ” nel ricorso – per cui l’ordine di demolizione adottato dal Comune potrebbe essere annullato dal giudice amministrativo rimanendo fermo il provvedimento penale, trattasi di questione ampiamente scandagliata dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “ non ogni tipo di decisione del giudice amministrativo può incidere sull’ordine di demolizione adottato dal giudice penale, con sentenza di condanna irrevocabile. Ma solo quelle che abbiano esaminato il profilo di abusività di un intervento. In tale ottica, non possono certo rilevare, ai fini in parola, quelle decisioni che, pur riguardanti abusi edilizi, non ne abbiano scandagliato il merito, ma siano conseguite solo a valutazioni di tipo procedurale ” (così Cass. penale, Sez. III, 6 ottobre 2024, n. 37948; in termini, cfr. Cass. penale, Sez. III, 8 settembre 2025, n. 30419).
3.3. Del tutto priva di fondamento è, inoltre, la deduzione secondo cui vi sarebbe stata “ una assoluta mala fede da parte della P.A. tanto da debordare nell’eccesso di potere ” per avere emesso “ un ordine di demolizione con la consapevole certezza che un decreto legge poi convertito (decreto salva casa) avrebbe potuto dimostrare la regolarità delle opere realizzate ”.
La repressione degli abusi edilizi costituisce invero un’attività rigorosamente vincolata che – a fronte dell’avvenuto accertamento, nell’esercizio della doverosa attività di vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, di violazioni della relativa normativa – gli uffici comunali sono tenuti a porre in essere tempestivamente senza indugi.
4. In ogni caso, poi, gli interventi contestati non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 34- bis del d.P.R. n. 380 del 2001 come riformato dal d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla legge 24 luglio 2024, n. 1053, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, che si incentra, per l’appunto, sulla violazione di tale disposizione nella formulazione vigente a seguito dell’approvazione del c.d. decreto salva casa.
Sostengono, in particolare, i ricorrenti che, sulla base di detta novella, le opere di ristrutturazione interna e gli ampliamenti contestati, questi nei limiti del 5% della superficie lorda, “ non possono considerarsi abusi tali da legittimare un ordine di demolizione ”.
È sufficiente osservare, al fine di escludere la fondatezza di tale deduzione, che le c.d. tolleranze di cantiere di cui all’art. 34- bis del d.P.R. riguardano l’ipotesi di scostamenti dalle misure indicate nel progetto in sede di esecuzione di un intervento e non certo, come accaduto nel caso di specie, opere nuove ed ulteriori, completamente diverse rispetto al progetto originario e in esso non previste, con modifica della sagoma dell’edificio, effettuate in assenza di titolo legittimante (cfr. T.A.R. Campania, Sez. II, 5 settembre 2022, n. 5642). Tanto più che gli ampliamenti di cui si discute sono stati realizzati su un immobile che è stato esso stesso oggetto di condono, mentre, come correttamente rilevato dalla difesa civica, la fattispecie di cui all’art. 34- bis del d.P.R. n. 380 del 2001 è integrata unicamente nel caso di mancato rispetto di misure progettuali previste da un permesso edilizio previamente rilasciato ai sensi del medesimo decreto (cfr. Cons. St., Sez. VII, 28 aprile 2025, n. 3593).
5. Nell’ambito del terzo motivo di ricorso, infine, i sig.ri -OMISSIS-, oltre a ribadire le censure già svolte, lamentano la mancata considerazione da parte del Comune dell’“ interesse privato di due cittadini proprietari di un immobile nel quale hanno stabilito la loro dimora principale ”. Evidenziano, poi, che la mancata previsione dell’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale costituirebbe “ segno evidente dell’assenza di un interesse pubblico alla tutela del territorio ”, tutela che sarebbe stata invece assicurata proprio dall’intervento edilizio realizzato dagli stessi ricorrenti, avendo questo “ rappresentato una salvaguardia del pericolo di smottamento del terreno effettivamente esistente in quella porzione di territorio comunale ”.
Tali profili di censura sono manifestamente infondati.
La natura interamente vincolata dell’ordine di demolizione, che si pone quale conseguenza immediata e diretta della verifica dell’abusività degli interventi, esclude che l’Amministrazione debba compiere – e conseguentemente esplicitare in motivazione – una ponderazione tra gli interessi coinvolti, la quale è invero compiuta “a monte” dal Legislatore (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. II, 27 gennaio 2025, n. 624).
Correttamente, poi, il Comune di Frascati, venendo in rilievo opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di permesso di costruire, ha applicato il regime sanzionatorio di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, che contempla la sanzione demolitoria ma non anche quella ulteriore, di natura afflittiva, consistente nell’acquisizione gratuita quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (prevista per le gravi più violazioni di cui al precedente art. 31).
Nemmeno coglie nel segno, infine, il riferimento all’art. 34, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001, la cui applicazione viene invocata dai ricorrenti in relazione ai possibili rischi per la pubblica incolumità connessi alla demolizione delle opere contestate, atteso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, che è successiva ed autonoma rispetto a quella che sfocia nell’ordine di demolizione, sicché si tratta di una questione che non viene in rilievo ai fini della legittimità del provvedimento (cfr. Cons. St., Sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 8458).
6. In conclusione, il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto.
7. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e con successiva suddivisione interna in parti eguali, al pagamento in favore del Comune di Frascati delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
VI NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NI | TO NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.