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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – gop -
All'udienza del 2/04/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 1050/2024 RG, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Isola del Gran Sasso d'Italia, alla Frazione San Pietro, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mariano, in forza di procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore
RICORRENTE
Contro
c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
Armando Gambino, in virtù di procura generale alle liti per notar in Fiumicino (RM) in Persona_1 data 22/03/2024 (n. rep. 37875 – raccolta 7313), elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
Periferico in Teramo, c.so San Giorgio n. 14/16 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 408-2023-00016270-65 del 24/11/2023. Contributi CP_1
Gestione Autonoma Commercianti.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/05/2024, la sig.ra – in seguito a riassunzione Parte_1 del giudizio presso questo Tribunale, in virtù di declaratoria di incompetenza per territorio emessa dal
Tribunale di Pescara - ha evocato in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1 addebito indicato in oggetto, con cui l' - sede provinciale di Pescara, le aveva intimato il CP_1 pagamento della somma complessiva di euro 29.958,66, a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione
Autonoma Commercianti per il periodo dal 2016 al 2022. A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che l' l'aveva iscritta nella gestione degli CP_1 esercenti attività commerciali ed obbligata al versamento della relativa contribuzione a decorrere, in maniera retroattiva, sin dall'anno 2016, ciò sulla base del fatto che, con l'Unico 2017, la società
Arredamenti Di Eleonora s.n.c., di cui la sig.ra era stata socia sin dall'anno 2017, aveva Parte_1 dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituiva la sua occupazione prevalente. La ricorrente contattava gli uffici competenti per chiarire la situazione, sostenendo che trattavasi sicuramente di un errore materiale commesso dal commercialista della s.n.c., non avendo la stessa svolto alcuna attività lavorativa all'interno della predetta società ed essendo, come da lei richiesto, cancellata dall'elenco gestione commercianti con decorrenza dal 5/06/2014, come comunicato con racc. A/r dell'8/07/2014.
Ciò nonostante, le perveniva l'avviso di addebito n.40820230001627065000 del 24/11/2023, notificato il 5/01/2024, di cui con la presente opposizione chiedeva l'annullamento, unitamente ad ogni atto ad esso prodromico, connesso e consequenziale e, in particolare del provvedimento di iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali, in quanto l'avviso di addebito e la precedente iscrizione si fonderebbero su di un elemento insussistente. Va detto che nel giudizio incardinato presso il Tribunale di Pescara si costituiva in giudizio l' il quale, nell'eccepire l'incompetenza per territorio del giudice CP_1 adito, dava tuttavia atto di aver provveduto alla cancellazione d'ufficio della deducente dagli elenchi e sgravato parte dei contributi richiesti. CP_1
L' costituitosi nel presente procedimento, ha ribadito che l'iscrizione a ruolo della pretesa CP_1 contributiva oggetto dell'avviso di addebito impugnato trova le sue ragiono nell'iscrizione d'ufficio dell'odierna ricorrente alla gestione commercianti sulla base della dichiarazione di redditi Unico 2017, laddove la sig.ra aveva dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituiva la sua Parte_1 occupazione prevalente;
dunque, per legge la stessa era obbligata all'iscrizione alla gestione degli
Esercenti attività commerciali e al versamento della relativa contribuzione (comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662). Di qui la iscrizione d'ufficio alla gestione di competenza, con imposizione contributiva a decorrere dall'1/01/2016. Poiché l'iscrizione è cessata con data di cessazione attività al 28/06/2017, è stato adottato il provvedimento di sgravio parziale dell'avviso di addebito 40820230001627065000 opposto, risultando dovuta la contribuzione per il periodo
1/01/2016 - 28/06/2017. Alla luce di quanto sopra, l' ha chiesto: a) il rigetto dell'opposizione, in CP_1 quanto infondata, con contestuale conferma degli atti e provvedimenti impugnati, e con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali;
b) in ogni caso, dichiararsi cessata la materia del contendere per gli anni di imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, con integrale compensazione delle spese.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta, per la discussione con termine per note, all'udienza del
2/04/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********* Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli anni di imposta dal 2018 al 2022, essendo intervenuto provvedimento di sgravio dell CP_1
Resta, dunque, da delibare in ordine al periodo dall'1/01/2016 al 28/06/2017.
A tal riguardo, la stessa ricorrente, con riferimento all'indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'attività prevalente, nel ricorso introduttivo dichiara: “La deducente contattava gli uffici competenti per chiarire l'accaduto, sostenendo, da subito, che trattavasi sicuramente di un errore materiale commesso dal commercialista della s.n.c., non avendo la stessa svolto alcuna attività lavorativa all'interno della predetta società …”.
Ebbene, la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente;
al verificarsi di tale condizione, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova stabilite dall'art. 2697 c.c., spetta al contribuente che ritratta la propria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria”, ossia la mancanza del presupposto impositivo. In tal senso, la giurisprudenza ha sottolineato che il titolo dell'obbligazione tributaria non risiede nella dichiarazione, la quale integra solamente un momento dell'iter procedimentale inteso all'accertamento di tale obbligazione e al soddisfacimento delle ragioni erariali che ne sono l'oggetto. Tale ricostruzione è compatibile con i principi costituzionali sulla capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) e sull'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97, comma 1, della Costituzione), perché un sistema legislativo che nega la rettificabilità della dichiarazione sottoporrebbe il contribuente a un prelievo fiscale sostanzialmente e legalmente indebito (Cass. Civ., Sez. Unite, 25/10/2002, n. 15063; Sez. Unite, 30/06/2016, n. 13378).
Ed ancora, se così non fosse si determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, rispetto a coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all'imposta e averla indicata nella dichiarazione, ne omettono (in tutto o in parte) il versamento (cfr., Cass. Civ., Sez. V, 5/03/2020, n.
6239). Il principio che, in via generale, le denunce dei redditi costituiscono dichiarazioni di scienza e possono pertanto essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongono il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti è oramai consolidato in giurisprudenza, la quale ha tuttavia precisato che l'emendabilità degli errori commessi in dichiarazione deve essere circoscritta all'indicazione di quei dati, relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino – proprio come asserisce la ricorrente - errori tipicamente materiali (per esempio, errori di calcolo o di errata liquidazione degli importi) oppure, come nel caso di specie, formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta).
Ebbene, la sig.ra , su cui, come sopra detto, gravava l'onere di provare l'esistenza dell'errore Parte_1 materiale, non ha fornito alcun elemento da cui desumere, con riferimento al periodo in considerazione, l'eventuale avvenuta correzione dell'errore materiale contenuto nella dichiarazione dei redditi, né in tale sede ha richiesto a tal fine di poterlo provare con i mezzi messi a disposizione dal sistema.
Ne consegue che il ricorso, per il periodo dall'1/01/2016 al 28/06/2017, va respinto e la ricorrente va condanna al pagamento dell'importo di cui all'avviso di addebito impugnato, relativo a tale periodo, così come determinato dall' nel provvedimento di sgravio in atti (doc. n. 8 . CP_1 CP_1
Le spese di lite vanno compensate per i 2/3 e, con riferimento al restante 1/3, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto delle tabelle allegate al D.M. n.
55/2014 ss.mm.ii., scaglione fino a 1.100,00 euro, avuto riguardo ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. n. 1050/2024 così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli anni di imposta dal 2018 al 2022, essendo intervenuto provvedimento di sgravio dell e, per l'effetto, CP_1
- Annulla l'avviso di addebito n. 408-2023-00016270-65 del 24/11/2023, con riferimento alle CP_1 somme ingiunte relativamente al periodo sopra indicato;
- Rigetta, per il resto, il ricorso con riferimento al periodo 1/01/2016 – 28/06/2017 e, per l'effetto,
- Condanna la al pagamento in favore dell' dell'importo di euro 777,56 (oltre Parte_1 CP_1 eventuali sanzioni e / o somme aggiuntive), a titolo di contributi a valere sulla gestione autonoma commercianti (periodo 1/01/2016 – 28/06/2017);
- Compensa le spese di lite in ragione di 2/3 e Condanna, con riferimento al restante 1/3, parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 250,00 oltre spese CP_1 forfetarie (15%), Iva. C.p.a. se dovuti.
Teramo, all'udienza del 2/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale