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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 24.02.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1961 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 24.02.2025;
TRA
, nata in [...] il [...], , nato Parte_1 Parte_2
in USA il 6 Marzo 1993, , nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il giorno 24 Febbraio 1997, elettivamente Parte_4 domiciliati a Cagliari, nella Via G. B. Tuveri, n. 52/54, presso lo studio dell'Avv. Adriana
Maria Ruggeri, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 24.10.2023.
1 OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19 bis
D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro CP_1
favore dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendente in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome Persona_1
risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a Teramo (TE), in [...] 21 Novembre
1897, emigrata negli Stati Uniti d'America in data non conosciuta e (ii) che quest'ultima si è naturalizzata cittadina statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana nel 1955 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al doc. n. 7 fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita della figlia Persona_2
, avvenuta in data 12.07.1934.
[...]
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in Controparte_1
questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o al ricorrente il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2, L.
555/1912.
La ricorrente ha dedotto di essere discendente di ava cittadina italiana ( Persona_1
e che quest'ultima ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta
[...]
2 naturalizzazione, in data successiva alla nascita della figlia, prima discendente, nata all'estero, al tempo ancora minorenne.
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'ava che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi della ricorrente, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi la ricorrente.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del 23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori
[…] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età
[…], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912)
- il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n. 2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n.
1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), Controparte_1 essendo la naturalizzazione dell'avo intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi ai ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'ava.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024,
n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito
3 indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza
(a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
1961/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 24.02.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1961 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 24.02.2025;
TRA
, nata in [...] il [...], , nato Parte_1 Parte_2
in USA il 6 Marzo 1993, , nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il giorno 24 Febbraio 1997, elettivamente Parte_4 domiciliati a Cagliari, nella Via G. B. Tuveri, n. 52/54, presso lo studio dell'Avv. Adriana
Maria Ruggeri, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 24.10.2023.
1 OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19 bis
D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in loro CP_1
favore dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendente in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome Persona_1
risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 3 indice del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a Teramo (TE), in [...] 21 Novembre
1897, emigrata negli Stati Uniti d'America in data non conosciuta e (ii) che quest'ultima si è naturalizzata cittadina statunitense, in forza di rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana nel 1955 (cfr. certificato positivo di naturalizzazione di cui al doc. n. 7 fascicolo di parte ricorrente), ossia in data successiva alla nascita della figlia Persona_2
, avvenuta in data 12.07.1934.
[...]
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il ha ritenuto di non costituirsi in giudizio dovendosi pertanto in Controparte_1
questa sede dichiarare contumace.
****
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ratione temporis al caso di specie e quindi di verificare se l'ava abbia o meno trasmesso ai propri discendenti e/o al ricorrente il diritto per cui è causa, occorre far riferimento all'art. 12, comma 2, L.
555/1912.
La ricorrente ha dedotto di essere discendente di ava cittadina italiana ( Persona_1
e che quest'ultima ha perso la propria cittadinanza, per intervenuta
[...]
2 naturalizzazione, in data successiva alla nascita della figlia, prima discendente, nata all'estero, al tempo ancora minorenne.
Pertanto, il Tribunale è chiamato in questa sede a valutare se la predetta naturalizzazione dell'ava che, al tempo della nascita del primo discendente era ancora cittadina italiana, abbia sterilizzato la trasmissione del diritto per cui è causa nei confronti dei propri discendenti e quindi della ricorrente, ovvero se le vicende in punto di cittadinanza relative all'ava siano irrilevanti rispetto a quelle che interessano i discendenti e quindi la ricorrente.
Sul punto, si assisteva a un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (Cass. civ., n. 17161/2023 e Corte d'appello di Roma, sentenza del 23.4.2021), in virtù dell'art. 12 L. 555/1912 - che stabilisce che “i figli minori
[…] di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà […], e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” (art. 12, comma 2, L. 555/1912); “il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età
[…], dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine” (art. 12, comma 1, L. 555/1912)
- il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'anno dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Secondo altro e opposto orientamento (Corte d'appello di Roma, sentenza n. 1277/2023, sentenza n. 2064/2022 e sentenza del 30.11.2021, parere del Consiglio di Stato n.
1820/1975, nonché circolare del n. k.28.1 del 8 aprile 1991), Controparte_1 essendo la naturalizzazione dell'avo intervenuta successivamente alla nascita del primo discendente, quest'ultimo ha trasferito iure sanguinis il diritto alla cittadinanza italiana ai successivi discendenti, e quindi ai ricorrenti, prima della perdita dello stesso in capo all'ava.
Sul prospettato dibattito è intervenuta, recentissimamente, Cass. civ., ord., 08.01.2024,
n. 454, che ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito
3 indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza
(a esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero.
Applicando tali principi al caso di specie, il minore, pur essendo nato prima della naturalizzazione del proprio genitore, ha comunque perso, per quanto sopra detto, il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano. E ciò anche in quanto esso non ha peraltro provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
1961/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 24 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
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