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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5020/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024, vertente
TRA
(P.IVA ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Luca Parte_2 C.F._1
Pettinari.
pagina 1 di 7 APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. e P.IVA ), e, per essa, la (C.F. e Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
P.IVA , in qualità di mandataria con rappresentanza della P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. e P.IVA ), a propria volta mandataria con rappresentanza
[...] P.IVA_4
della rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti. Controparte_2
APPELLATA
E
(C.F. e P.IVA ), e, per essa, la Controparte_5 P.IVA_5 Controparte_3
(C.F. e P.IVA ), in qualità di mandataria con rappresentanza della P.IVA_3
C.F. e P.IVA ), a propria volta mandataria Controparte_4 P.IVA_4
con rappresentanza della rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_5
Fioretti.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 7366/2018 pubbl. 10/04/2018 RG n. 39529/2015 repert. N.
7605/2018 del 10/04/2018 (Giudice Unico Dott.ssa Cecilia Bernardo), , nel merito, dichiarare, che comunque nulla è dovuto dagli opponenti per le causali dedotte in fase monitoria e conseguentemente revocare e dichiarare inefficace e privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 7769/2015 emesso dal Tribunale
pagina 2 di 7 di Roma (G.U. Dr. Danilo Sena) in data 31 marzo 2015 nell'ambito del procedimento n. 14814/2015
R.G.,perché la domanda di parte opposta è comunque infondata in fatto ed in diritto, ovvero comunque in subordine ridurre gli importi richiesti in relazione al disposto degli artt. 1284 e 1815 C.C. e comunque per il solo dichiarare la nullità della fideiussione Con espressa riserva di Parte_2 richiedere in separato giudizio il risarcimento del danno nei confronti del Con vittoria CP_1 di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
a così concluso: Controparte_2
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis, reiectis, previa declaratoria di parziale inammissibilità del proposto appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. della motivazione di cui al punto 2 come indicato in narrativa;
- dichiarare l'inammissiblità dell istanza di sospensione per mancata motivazione ed insussitenza dei presupposti di legge;
- rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato il 6.7.2018 perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n.
7366/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 10.4.2018. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
- rigettare le richieste istruttorie formulate ”.
a così concluso: Controparte_5
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis, reiectis, previa declaratoria di parziale inammissibilità del proposto appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. della motivazione di cui al punto 2 come indicato in narrativa;
- dichiarare l'inammissiblità dell istanza di sospensione per mancata motivazione ed insussitenza dei presupposti di legge;
- rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato il 6.7.2018 perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n.
7366/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 10.4.2018. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
- rigettare le richieste istruttorie formulate”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 3 di 7 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La , in persona della omonima titolare, in Parte_3
qualità di obbligata principale e in qualità di fideiussore, proponevano Parte_2
opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. 7769/2015 con cui veniva loro ordinato di pagare, a favore del la somma di € Controparte_6 CP_1
41.590,87, oltre interessi, e nei limiti di € 36.000,00 nei confronti del fidejussore.
La somma ingiunta corrispondeva al saldo debitore del c/c 21937/0060 acceso il 10.8.2011
presso la , poi incorporata nel Controparte_7 CP_1
A sostegno dell'opposizione, le controparti eccepivano preliminarmente la carenza di notifica del decreto nei confronti del fideiussore, l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria ed il difetto di prova scritta della stessa, l'indeterminatezza del petitum e dell'oggetto, la nulittà della fideiussione, un comportamento della Banca non conforme a correttezza, la ecessità della reductio ad equitatem della prestazione richiesta per applicazione di interessi debitori non dovuti e non contrattualmente pattuiti e anatocistici.
2. Nel corso del giudizio, a seguito di cessione del credito da parte dell'opposta dopo la notifica dell'atto di opposizione, interveniva la cessionaria a mezzo della Controparte_2
mandataria Controparte_5
Gli opponenti eccepivano che il non era più legittimato attivo nel processo, CP_1
avendo cenuto anche la propria posizione processuale, mentre il cessionario era subentrato nelle posizioni attive e passive senza un valido titolo, dato che la cessione era avvenuta dopo la costituzione del rapporto processuale. Chiedevano quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei confronti del e l'inefficacia dell'atto di intervento e CP_1
la carenza di legittimazione dell'intervenuta.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7366/2018, rigettava l'opposizione.
Disattendeva in parte le risultanze della C.T.U. contabile in tema di usura, osservando che il C.T.U. non aveva considerato che, due giorni dopo la stipulazione del contratto di conto corrente, le parti avevano stipulato un ulteriore contratto di apertura di credito( prodotto in pagina 4 di 7 atti) sul suddetto conto corrente con pattuizione di un tasso di interesse pari all'8,70%, poi in concreto applicato nel corso del rapporto.
Ne conseguiva che i tassi da confrontare erano l'8,70% con riferimento alla categoria di
“apertura di credito in conto corrente” ed il 19,50% con riferimento alla categoria di “scoperti senza affidamento”, a fronte, per la prima categoria, di un tasso soglia del 15,58%, e per la seconda categoria di un tasso soglia del 21,42%.
Non rilevava invece la c.d. usura sopravvenuta.
Il Tribunale inoltre rilevava che non erano state pattuite CMS, bensì CDC (commissioni disponibilità creditizia), in linea con quanto prescritto dall'art. 117 TUB. Rilevava che,
sebbene la banca non avesse adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'art. 117 bis
TUB, già nel ricorso monitorio la ricorrente aveva dato atto di aver decurtato il saldo negativo del conto corrente oggetto di causa (pari ad € 45.527,70) dell'importo di € 5.390,00, addebitato per commissioni di istruttoria veloce/indennità di sconfinamento al fine di evitare contestazioni.
Infine il Tribunale riteneva legittima l'applicazione di anatocismo in quanto avvenuta in condizioni di reciprocità.
4. Gli opponenti hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato che il Tribunale aveva omesso di verificare se, dato che vi era stata cessione in blocco oltre che dei crediti anche delle relative posizioni processuali, e anche per via della fusione, la banca opposta avesse rinunciato al giudizio. La
sentenza era quindi nulla.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato che, a prescindere dall'esistenza della pattuizione coeva di apertura di credito, per la quale si riservavano di proporre incidentalmente querela di falso, nel documento si rinveniva la dicitura tasso di mora 19,50%.
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni gli appellanti hanno chiesto di “valutare la
nullità della fideiussione dell'appellante in base alla sopravvenuta giurisprudenza della Parte_2
pagina 5 di 7 Suprema Corte di Cassazione, atteso che nelle more vi è stato mutamento nel ravvisare la nullità per
violazione del diritto comunitario ed il modello ABI”.
A tal riguardo si osserva però che il rilievo dei profili nullità della fideiussione per violazione della normativa anti trust è precluso dal principio affermato dalla Corte di Cassazione
secondo cui “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili
di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati
ritualmente allegati dalle parti (…)” (Cass. n. 20713/2023, Rv. 668476 – 02),
6. Il primo motivo è infondato, non essendovi ragioni per derogare all'art. 111 c.p.c.,
dato che la cessione è avvenuta dopo la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quindi quando il processo era già stato instaurato. Pertanto, ai sensi della norma citata, era consentito al cessionario di intervenire nel processo senza escludere la legittimazione del cedente.
Pure il secondo motivo è infondato, dovendosi rilevare che il documento contestato era stato tempestivamente versato in atti e sulla base dello stesso il Tribunale ha potuto rilevare che era stato pattuito, oltre che effettivamente applicato, un tasso del l'8,70%, rientrante nella categoria di “apertura di credito in conto corrente”, mentre il tasso del 19,50% a cui fa riferimento l'appellante è quello della categoria degli “scoperti senza affidamento” che prevede un tasso soglia più elevato.
7. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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