TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25351/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da , nato in [...], il giorno 26.10.1988, Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Picardi, nei confronti del C.F._1
Controparte_1
e di , rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello
[...] Controparte_2
Stato.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 12.06.2024 il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per CP_2
protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della il Controparte_1
03.05.2024. Con riferimento a quest'ultimo, il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto della situazione lavorativa, dell'inserimento sociale e della vita privata in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs
286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
E invero, sebbene egli abbia avviato un positivo percorso di inserimento sociale e lavorativo, la
Commissione ha ritenuto che la documentazione allegata a sostegno della sua integrazione non fosse sufficiente a fondare un giudizio positivo al riguardo.
Dunque, il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” del Sig. e, per l'effetto, Parte_1
dichiarare l'illegittimità del rifiuto opposto dalla di Frosinone al rilascio del permesso di CP_2 soggiorno per “protezione speciale”;
2. ordinare alla Questura di Frosinone, Ufficio Immigrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” al ricorrente Sig.
”. Parte_1
Il , ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
In diritto
Il ricorso appare fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019)
14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In particolare, quanto alla vita privata la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, ha Pt_2 affermato che “si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'attività lavorativa pregressa in qualità di commesso di banco presso la ditta GRAN CASAL SRLS sita a via Giuseppe Donati 89, con copia della comunicazione UniLav e delle relative buste CP_1 paga. Ha depositato altresì documentazione attestante il rapporto di lavoro in corso in qualità di manovale edile con la EDILCOSTRUZIONI SRLS, sita in Sora, via compre 8, con copia della relativa comunicazione UniLav e delle relative buste paga.
L'ingresso nel mondo del lavoro costituisce indice di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Pt_2
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov
c. Austria, n. 1638/03).
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese di lite possono essere compensate per essere il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di , nato in [...], il giorno 26.10.1988, C.F.: Parte_1 C.F._1 alla protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, 24 febbraio 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da , nato in [...], il giorno 26.10.1988, Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Picardi, nei confronti del C.F._1
Controparte_1
e di , rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello
[...] Controparte_2
Stato.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Con ricorso depositato in data 12.06.2024 il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per CP_2
protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della il Controparte_1
03.05.2024. Con riferimento a quest'ultimo, il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto della situazione lavorativa, dell'inserimento sociale e della vita privata in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs
286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
E invero, sebbene egli abbia avviato un positivo percorso di inserimento sociale e lavorativo, la
Commissione ha ritenuto che la documentazione allegata a sostegno della sua integrazione non fosse sufficiente a fondare un giudizio positivo al riguardo.
Dunque, il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” del Sig. e, per l'effetto, Parte_1
dichiarare l'illegittimità del rifiuto opposto dalla di Frosinone al rilascio del permesso di CP_2 soggiorno per “protezione speciale”;
2. ordinare alla Questura di Frosinone, Ufficio Immigrazione di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” al ricorrente Sig.
”. Parte_1
Il , ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
In diritto
Il ricorso appare fondato.
Il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019)
14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In particolare, quanto alla vita privata la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, ha Pt_2 affermato che “si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'attività lavorativa pregressa in qualità di commesso di banco presso la ditta GRAN CASAL SRLS sita a via Giuseppe Donati 89, con copia della comunicazione UniLav e delle relative buste CP_1 paga. Ha depositato altresì documentazione attestante il rapporto di lavoro in corso in qualità di manovale edile con la EDILCOSTRUZIONI SRLS, sita in Sora, via compre 8, con copia della relativa comunicazione UniLav e delle relative buste paga.
L'ingresso nel mondo del lavoro costituisce indice di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata.
Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di
Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Pt_2
Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov
c. Austria, n. 1638/03).
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio
2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese di lite possono essere compensate per essere il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di , nato in [...], il giorno 26.10.1988, C.F.: Parte_1 C.F._1 alla protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n.
173/2020;
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, 24 febbraio 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni