Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 15 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3919/2020
TRA
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Santina Intersimone, Parte_1
giusta procura in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Marazza e Domenico De Feo, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Assorbimento sovraminimo individuale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19.10.2020 premettendo di essere Parte_1
dipendente della TIM S.P.A., con la qualifica di impiegato, ASAME, livello 5, attualmente in servizio presso la sede TIM di Messina, via Cavour, esponeva: con l'accordo di programma per il rinnovo del CCNL TCL del 23/11/2017, definito “accordo ponte”, veniva stabilito per il personale dipendente un incremento contrattuale di € 20,00 con decorrenza dall'1/01/2018 ed ulteriori € 20,00 dall'1/07/2018 in busta paga, (per complessivi €40,00), con l'esclusione dalla base di calcolo del TFR;
a seguito dell'aumento, il minimo contrattuale tabellare passava da € 1.207,32 ad €1.227,32 dal mese di febbraio 2018 ed a €1.247,32 dal mese di luglio 2018; tuttavia la composizione della retribuzione alla stessa attribuita veniva modificata in peius poiché l'azienda riduceva proporzionalmente la voce contabile del sovraminimo individuale, attribuitole da € 115,00
a € 95,00 da febbraio a giugno 2018 ed a € 65,00 da luglio 2018, in misura maggiore
1
il suddetto sovraminimo individuale le era stato conferito dall'azienda con comunicazione del 26/11/2014, come assegno ad personam per meriti.
Rilevava che nel CCNL/TCL 2013 applicabile ratione temporis, non era prevista alcuna clausola di inscindibilità e salvaguardia di operatività dell'assorbimento delle eccedenze retributive, con la sola indicazione nell'art. 41 (aumenti periodi di anzianità), della non assorbibilità.
Precisava che anche l'accordo di programma - accordo ponte – per il rinnovo del CCNL-
TLC del 23/11/2017, nulla statuiva sull'assorbibilità, in relazione all'aumento retributivo concesso.
Deduceva che l'evidente causale autonoma di carattere meritocratico, unitamente all'attribuzione intuitu personae, del sovraminimo riconosciutole determinavano la non assorbibilità dello stesso anche in virtù del principio di invarianza retributiva ex art. 2013
c.c
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il suo diritto al cumulo del sovraminimo ad personam attribuitole con comunicazione del 26/11/2014 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare della retribuzione previsto con l'accordo ponte del 23/11/2017, nonché al mantenimento del sovraminimo ad personam, quale differenziale di premialità, riconosciuto con comunicazione del 26/11/2014; chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare il suo diritto alla riliquidazione dell'importo assorbito a decorrere dall'1/02/2018, pari €
20,00 lorde mensili fino al 30/06/2018 e pari ad € 40,00 lorde mensili dal successivo
1/07/2018 e fino al ripristino e per l'effetto di condannare TIM S.p.A., alla riliquidazione dell'importo assorbito a decorrere dall'1/02/2018, pari € 20,00 lorde mensili fino al
30/06/2018 e pari ad €40,00 lorde mensili dal successivo 1/07/2018 e fino al ripristino, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Instava per le spese e i compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in Controparte_1
giudizio con memoria del 5.3.2021.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della ricorrente in ordine ai particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte e ad un'intervenuta pattuizione esplicita con il datore di lavoro da cui possa evincersi l'intenzione di attribuire al superminimo carattere non assorbibile.
Invocava, pertanto, l'applicabilità del principio generale dell'assorbibilità e richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie ragioni.
2 Contestava l'omessa indicazione dei criteri di computo nonché le modalità di calcolo con cui la ricorrente aveva quantificato le somme richieste.
Concludeva, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. L'udienza del 15.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al loro deposito la causa viene decisa.
5. Nel merito, la domanda attorea è volta al riconoscimento del diritto al cumulo del sovraminimo ad personam attribuitole con comunicazione del 26/11/2014 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare intervenuto con l'accordo ponte del 2017.
Va a questo punto evidenziato che per ius receptum il “superminimo”, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva. Tale principio subisce una deroga nella sola ipotesi in cui sia la legge o la contrattazione collettiva a disporre diversamente ovvero qualora le parti abbiano attribuito all'eccedenza la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente;
è dunque necessario ricostruire la volontà negoziale valutando il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto al fine di accertare se l'attribuzione del compenso sia sorretta da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (v. Cass. nn. 10561/2021, 9822/2021, 26017/2018, 24643/2015, 19750/2008 e
12788/2004).
Dalla documentazione allegata risulta che con comunicazione del 2014, prot. 2065, la società ha riconosciuto in favore della ricorrente un'integrazione contrattuale a titolo di
“sovraminimo ad personam individuale” dell'importo di € 115,00 a decorrere dall'1.11.2014.
La suddetta comunicazione riportava letteralmente “Ho il piacere di comunicarti che ti verrà riconosciuto un aumento retributivo mensile...Tale riconoscimento è un segno tangibile dell'apprezzamento dell' per il particolare impegno da te dimostrato e Pt_2 per i risultati raggiunti”, su carta intestata della Società resistente, a firma del
[...]
nella persona del dott. Controparte_2 Controparte_3
Si deduce, pertanto, che contrariamente a quanto asserito dalla parte resistente in ordine alla carenza probatoria imputabile alla ricorrente, la stessa ha dimostrato che il
3 sovraminimo ad personam attribuitole a decorrere da novembre 2014 ha la natura premiale di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità.
La Suprema Corte ha infatti precisato che “sul piano generale il principio di intangibilità della posizione economica acquistata dal lavoratore postula, per la sua operatività, la spettanza per legge o per contratto del trattamento rivendicato e, pertanto non è applicabile nel caso di erogazioni aggiuntive. In altri termini, in tema di superminimo questo entra a far parte del patrimonio del lavoratore solo ed esclusivamente quando sia stato pattuito espressamente tra le parti o quando sia ricollegabile alle peculiarità del lavoratore che ne beneficia e non solo per il fatto che attribuito una volta lo si sia attribuito per sempre soggiacendo in tale ultima ipotesi alla regola dell'assorbimento” (v.
Cass. n. 19750/2008).
Essa ha peraltro chiarito che il superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (v.
Cass. n. 26017/2018).
Orbene, il CCNL Telecomunicazioni del 2013 all'art. 41 derogava al generale principio dell'assorbimento disponendo espressamente che “
4. Gli assegni periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni “ad personam” o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare”.
L'accordo ponte del 2017, con cui la vigenza del precedente CCNL di categoria veniva prolungata fino al 30.6.2018, pur avendo disposto gli aumenti retributivi dei minimi tabellari distinguendoli per le varie categorie di lavoratori, nulla ha modificato in merito al precedente espresso non assorbimento degli emolumenti corrisposti a titolo di sovraminimo individuale.
Tanto viene confermato dall'esame del successivo CCNL Telecomunicazione per il triennio 2018-2021, nel quale l'art. 41 ha ribadito espressamente la non assorbibilità dei successivi assegni “ad personam” o di merito, dagli aumenti periodici maturati o da maturare”.
Va rilevato, altresì, come precisato da parte resistente, che la ricorrente ha continuato a percepire il superminimo ad personam concessole nel 2014 anche nelle more del presente giudizio.
4 Da ciò è desumibile la permanenza delle ragioni che hanno indotto la Società a riconoscerle l'emolumento ulteriore e, quindi, il perdurare dei particolari meriti imputabili alla dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto della ricorrente al cumulo del sovraminimo ad personam attribuitole con comunicazione del 26/11/2014 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare della retribuzione previsto con l'accordo ponte del 23/11/2017, nonché al mantenimento del sovraminimo ad personam senza operare alcuna decurtazione.
6. In ordine al quantum, data la semplicità del calcolo, non si è ritenuto necessario disporre c.t.u. contabile, ritenendo infondata l'eccezione di parte resistente in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati dalla ricorrente, in quanto facilmente desumibili.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si pongono a carico della resistente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non assorbibile la voce retributiva del
“sovraminimo individuale”;
- condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, dal febbraio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 320,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Santina Intersimone;
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 16 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
5 6