Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03827/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 3478 del 2025, proposto da
Multimedica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ats Milano, A.S.S.T. TI AO e Carlo, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Lombardia n. 1137/2024 in data 17.04.2024 passata in giudicato;
nonché per l'annullamento del Decreto n. 7529 in data 28.05.2025 della D.GW. della Regione Lombardia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso la Multimedica S.p.A., titolare e gestore dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 1137/2024 in data 17.04.2024, con la quale è stata accolta l’impugnazione del Decreto della D.G. Welfare n. 11395 in data 31.7.2019.
A sostegno del ricorso, deduce di essere convenzionata dal 2010 con l’Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di attività didattica e formativa a favore degli studenti di medicina e chirurgia, e di aver messo tutte le unità operative dell’Ospedale a disposizione dell’attività formativa.
Per l’anno 2018 la società ha presentato istanza di riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie prevista dalla normativa regionale per lo svolgimento di attività didattica.
Con il decreto della D.G. Welfare n.11395 in data 31.7.2019 (da ora anche solo D.G.W. n. 11395/2019) la Regione Lombardia ha attribuito a Multimedica per l’Ospedale San Giuseppe riconoscimenti a titolo di incrementi tariffari in misura ritenuta inadeguata dalla società. In particolare secondo la difesa della ricorrente la Regione non aveva considerato la produzione della U.O. urologia, pacificamente a direzione universitaria, riconoscendola solo in parte e, in particolare, escludendo quella identificata, per ragioni organizzative interne, con determinati sub-codici di rendicontazione.
Multimedica ha quindi impugnato dinanzi a questo Tribunale la D.G. Welfare n. 11395/2019, e il ricorso è stato accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, per difetto di motivazione.
Con istanza del 4.3.2025, la società ha chiesto l’esecuzione della pronuncia de qua. La Direzione Generale ha risposto che si sarebbe provveduto “ a dare esecuzione alle sentenze in oggetto, nel rispetto dei principi in esse enucleati”.
Con il decreto n. 7529 in data 28.05.2025 la D.G. Welfare della Regione Lombardia (da ora anche solo D.G.W.) ha confermato l’importo riferito al 2018 già riconosciuto con il precedente decreto, annullato con la sentenza n. 1137/2024, con motivazioni che sarebbero solo in apparenza diverse.
La ricorrente ha quindi adito questo Tribunale chiedendo che il decreto della D.G.W. n. 7529/2025 venga dichiarata nullo per violazione o elusione del giudicato o, in subordine, annullato per vizi propri.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
a) Quanto alla mancata considerazione della produzione di tutte le U.O. convenzionate e alla mancata considerazione della intera produzione dell’U.O. urologia: viene dedotto la nullità del decreto per violazione e/o elusione del giudicato e per violazione dell’art. 112 c.p.a., in relazione alla omessa considerazione della produzione rendicontata con taluni subcodici (interni) di rendicontazione (motivo n.I).
Ad avviso di Multimedica, il provvedimento sarebbe nullo perché fondato - senza alcuna indicazione normativa a suffragio – sui medesimi parametri già ritenuti inaffidabili dal T.A.R.
Ciò emergerebbe, in particolare, dal fatto che per ciascuna annualità il riconoscimento è rimasto identico, e che, per ogni anno, il calcolo delle giornate di degenza riferite a posti letto attivi convenzionati con l’Università, da considerarsi ai fini delle maggiorazioni, sarebbe limitato a una parte minoritaria dei posti letto totali della struttura, malgrado tutti fossero convenzionati con l’Università.
b) Quanto alla mancata considerazione della produzione di tutte le U.O. convenzionate: viene lamentata l’illegittimità del decreto gravato per vizi propri, per eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; insufficienza e irrilevanza della motivazione; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 bis e 27 bis della L.R. Lombardia n. 33/2009 e succ. modd., nonché della D.G.R. n. X/350 in data 28.7.2010 (motivo n. II).
Nella sostanza il provvedimento si fonderebbe su un’apparente (duplice) nuova motivazione, ossia che la Regione avrebbe tenuto conto della produzione delle U.O. convenzionate con l’Università e effettivamente attive nella didattica, a suo tempo dichiarate in sede di istanza; ma tali considerazioni sarebbero fallaci.
Con il motivo successivo (rubricato al n. III) viene dedotta l’illegittimità del decreto per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria; violazione dei principi di buon andamento, lealtà e collaborazione desumibili dagli artt. 2 e 97 della Costituzione. Ad avviso della ricorrente, l’Amministrazione procedente avrebbe quantomeno dovuto disporre un supplemento istruttorio per chiarire definitivamente una vicenda che, considerate tutte le circostanze, deponeva nel senso che una qualche attività aggiuntiva, meritevole di riconoscimento ulteriore, fosse effettivamente stata svolta negli anni in questione.
c) Quanto alla mancata considerazione della intera produzione della U.O. urologia: viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 bis e 27 bis della L.R. Lombardia n. 33/2009 e ss. modifiche, nonché della D.G.R. n. x/350 in data 28.7.2010; ingiustizia manifesta; perplessità. Ciò sul presupposto che gli artt. 25 bis e 27 bis della L.R. n. 33/2009 e la D.G.R. n. 350/2010 subordinerebbero il beneficio del riconoscimento solo al convenzionamento e allo svolgimento dell’attività didattica, e dunque non prevederebbero limitazioni e/o condizioni relative alla rendicontazione, né tanto meno per l’utilizzo di subcodici interni di organizzazione.
Si è costituita la Regione, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto il nuovo provvedimento avrebbe dato conto di ogni profilo considerato nelle statuizioni della pronuncia.
Infatti, , ad avviso della difesa regionale:
- nel decreto si dà atto con chiarezza che in esito ai più recenti controlli è emerso che nel procedimento di riconoscimento delle maggiorazioni sono stati considerate solo le Unità Operative così come indicate dalla struttura, indipendentemente dalla loro direzione universitaria od ospedaliera purché fossero convenzionate e risultasse essere stata svolta specifica attività di tirocinio;
- l’amministrazione ha appurato e conseguentemente dichiarato di aver provveduto nel procedimento a riconoscere il beneficio indipendentemente dalla specifica direzione, purché la Unità Operativa risultasse correttamente indicata come convenzionata e risultasse essere stata concretamente svolta nella stessa attività di didattica; erronea era stata, semmai, la precedente lettura dei dati;
- la società Multimedica non considera correttamente i criteri per il riconoscimento del beneficio economico: a) corretta identificazione delle U.O/reparti; b) convenzione con l’università; c) svolgimento di specifica, effettiva, attività di didattica.
Alla camera di consiglio dell’11.11.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive tesi, e la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1) La domanda di nullità per violazione e/o elusione del giudicato è, ad avviso del Collegio, infondata.
Preliminarmente, occorre rammentare che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha ritenuto l’illegittimità del decreto della D.G.W. n. 11395 in data 31.7.2019 per difetto di motivazione, in relazione alle ragioni che hanno condotto l’Amministrazione alla determinazione del “valore economico” riconosciuto a saldo a favore dell’Ospedale San Giuseppe, a titolo di maggiorazione tariffaria, per l’anno 2018”.
Ciò in base alle seguenti considerazioni (punto 10 della pronuncia):
il “valore economico” riconosciuto a saldo a favore dell’Ospedale San Giuseppe, a titolo di maggiorazione tariffaria per l’anno 2018, non ha tenuto conto di tutte le SDO segnalate dalla ricorrente stessa come SDO provenienti dalle UO convenzionate come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, avendo l’Amministrazione operato al riguardo sensibili
riduzioni.
Sennonché, tali riduzioni non trovano adeguata spiegazione in base ai criteri richiamati nel decreto n. 11395 del 31.7.2019 della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia e nelle delibere di Giunta Regionale in esso richiamate.
Difatti, stando a quanto documentato in atti da parte ricorrente, mentre l’Ospedale San Giuseppe avrebbe posto a disposizione dell’Università tutte le proprie Unità Operative (UO) «siano esse a direzione universitaria od ospedaliera …» (così, l’art.10 della Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Ospedale San Giuseppe, depositata da parte ricorrente come doc. n. 15, ove si richiama anche l’Allegato 6 della Convenzione stessa, ove sono elencate anche le UO a direzione
ospedaliera messe a disposizione per le attività didattiche), la Regione avrebbe riconosciuto le maggiorazioni tariffarie solo per le UO a direzione universitaria e, fra queste, solo ad alcune SDO, selezionate in base a dei non meglio specificati “sub codici”, riportati nei flussi informativi comunicati all’Amministrazione ai fini del riconoscimento in parola.
Sennonché, anche a seguito dell’accesso agli atti, appositamente esperito da parte ricorrente, non risulta che siano state fornite dall’Amministrazione indicazioni idonee a chiarire le modalità di selezione e valorizzazione delle SDO provenienti dall’Ospedale San Giuseppe ai fini dell’istituto de quo.
Pur ammettendosi, infatti, che un provvedimento possa legittimamente essere motivato "per relationem", con richiamo ad una precedente determinazione, occorre che, diversamente dal caso di specie, tale precedente sia pienamente individuabile e conoscibile o conosciuto.
Orbene, in relazione al caso di specie, l’Amministrazione si è limitata, nelle proprie difese, ad affermare che «[l]a scelta di riconoscere il beneficio ad U.O. a direzione universitaria è il paradigma applicato dall’amministrazione a tutte le strutture interessate, mai contestato» (così la memoria del 13-02-2024, a pagina 13), senza specificare né da dove detto “paradigma” tragga origine né la relativa disciplina.
Altrettando apodittica risulta l’affermazione per cui «[i]l riconoscimento può avvenire esclusivamente mediante la (nota) codificazione riconosciuta dal sistema» (così, sempre la citata memoria, a pagina 14), ove si fa riferimento bensì alla necessità, per le strutture aspiranti al riconoscimento in questione, di fornire le informazioni necessarie attraverso appositi flussi informativi, ma senza specificare dove risiederebbe la “notorietà” della codificazione in parola, salva l’affermazione, per vero laconica, per cui «[i] codici da utilizzare sono specificati all’interno di apposite delibere (DGR n. XI/1697 del 03/06/2019 e s.m.i.)» (così, sempre la memoria regionale, a pagina 14) Sennonché, l’atto richiamato nelle difese di parte resistente (la DGR XI/1697) non risulta in alcun modo richiamato dalla DGR 1403 del 2019, per cui lo stesso non sembra idoneo a fornire alcun ausilio a sostegno della motivazione della determinazione qui contestata.
Occorre osservare, poi, che la stessa Amministrazione regionale (che ritiene “erronea” la “codifica”, e tale da non consentire la valorizzazione del dato) non dubita che si tratta di prestazioni rese dall’U.O. RO (a direzione universitaria e in convenzione).
Dallo stesso doc. 6 depositato in data 02/02/2024 dalla Regione, emerge che sarebbe stato escluso per l’urologia “il repdim 43.02”, ma proprio da tale documento emerge che si tratta di prestazione resa dall’U.O. RO (cfr.penultima colonna).
L’esclusione appare, quindi, del tutto incomprensibile e contraddittoria con gli stessi criteri cui l’Amministrazione regionale si era autovincolata.
Si ricava allora, da quanto sin qui esposto, anche sotto tale profilo, la sussistenza del lamentato difetto di motivazione, in relazione alle ragioni che hanno condotto l’Amministrazione alla determinazione del “valore economico” riconosciuto a saldo a favore dell’Ospedale San Giuseppe, a titolo di maggiorazione tariffaria, per l’anno 2018”
L’effetto conformativo della pronuncia de qua consisteva nel dovere della Regione di “ nuovamente esprimersi, ponendo a base del deliberato una motivazione adeguata, che dia conto dei criteri applicati per addivenire alla determinazione del valore economico in contestazione”.
2) Tanto premesso, si osserva che il decreto censurato in questa sede, ha confermato gli importi riferiti alle maggiorazioni tariffarie relativi al 2018 anche per i reparti di RO, già riconosciuti con decreto della D.G.W. n. 11395 in data 31.7.2019.
A tale conclusione il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso è pervenuto evidenziando innanzitutto che, “ la Regione Lombardia ha considerato per gli esercizi in oggetto le Unità Operative così come indicate dalla struttura, indipendentemente dalla loro direzione universitaria od ospedaliera purché fossero convenzionate e risultasse essere stata svolta specifica attività di tirocinio”.
Il riconoscimento del beneficio è quindi legato al riscontro dell’effettività dello svolgimento dell’attività di didattica, come previsto dalla DGR 350/2010.
Nello specifico, secondo quanto indicato nell’atto impugnato, “ per ciascun anno è stata ricevuta l’istanza contenente autodichiarazione delle Unità Operative convenzionate, dove è svolta attività di insegnamento: tali Unità Operative sono caratterizzate, oltre che dalla presenza del codice ministeriale di specialità, anche dal progressivo di divisione. L’identificazione dell’Unità Operativa di ricovero avviene attraverso il codice ministeriale di specialità (2 caratteri) associato al codice progressivo di divisione (2 caratteri) dove nella struttura coesistono più unità della stessa specialità (Ad esempio, 0901 Chirurgia I, 0902 Chirurgia II);
l’elenco trasmesso dalla struttura di cui al punto precedente viene confrontato con l’elenco dei codici presenti nella base dati dei ricoveri ospedalieri (che contiene un record per ogni Scheda di Dimissione Ospedaliera relativa al ricovero di un singolo paziente) per estrarre tutti i record dei reparti che sono stati dichiarati convenzionati e che hanno ospitato dei tirocini”.
Con riferimento alla mancata valorizzazione dell’attività svolta dalle U.O. diverse da quelle a direzione universitaria, benché convenzionate, la determina impugnata espone che la Regione Lombardia ha computato per gli esercizi in oggetto le Unità Operative così come indicate dalla struttura, indipendentemente dalla loro direzione (universitaria o ospedaliera) “ purché fossero convenzionate e risultasse essere stata svolta specifica attività di tirocinio”.
3) Quanto alla considerazione che rispetto al all'U.O. di RO, il calcolo delle giornate di degenza riferite a posti letto attivi convenzionati con l’Università, da considerarsi ai fini delle maggiorazioni, sia limitato a una parte minoritaria dei posti letto totali della struttura, malgrado tutti fossero convenzionati con l’Università, il decreto gravato rappresenta che i valori considerati nel calcolo delle maggiorazioni tariffarie “ derivano invece direttamente dalla dichiarazione della struttura i dati relativi agli altri punteggi che servono al calcolo della percentuale di maggiorazione”.
E’ stato dato atto che “ la struttura ha dichiarato la convenzione e la presenza di studenti nel reparto
urologia identificandolo con il codice inesistente 431 ”.
La Regione ha potuto associare al codice 431 dichiarato il reparto codificato 4301 escludendo, pertanto, il reparto 4302 dalla maggiorazione in quanto in nessun modo dichiarato come convenzionato.
4) Da quanto esposto nel decreto emerge, ad avviso del Collegio, che la Regione resistente abbia provveduto, in esecuzione di quanto previsto dalla sentenza n. 1137/2024 di questo Tribunale, ad esprimersi nuovamente dando conto, nella motivazione del nuovo deliberato, dei criteri applicati per addivenire alla determinazione del valore economico in contestazione.
La riedizione del potere è avvenuta, infatti, adottando metodologie di calcolo e criteri che trovano sufficiente esplicitazione nella motivazione del decreto, da cui si deducono le ragioni – poc’anzi sinteticamente riportate – per le quali, secondo la prospettiva della Regione, alcune unità operative e alcune annualità non sono state valorizzate, anche con specifico riferimento all’U.O. di RO.
In altri termini, prescindendo da ogni valutazione in ordine alla legittimità delle valutazioni svolte dalla Regione - che verrà esaminata nel prosieguo del giudizio - il Collegio ritiene che, con il decreto in oggetto, l’Amministrazione abbia riesercitato il proprio potere formulando una specifica e articolata motivazione, che non può essere considerata una mera riproduzione del discorso logico-argomentativo censurato nella sentenza n. 1137/2024 di questo Tribunale.
5) Per le ragioni esposte, la domanda di nullità avanzata dalla ricorrente deve essere respinta.
Restano da esaminare le censure sollevate dalla ricorrente con i motivi impugnatori che attengono a profili di legittimità in sé del provvedimento adottato dall’amministrazione in esecuzione della sentenza, da delibarsi previo mutamento del rito in ordinario.
6) In conclusione, dunque:
- il ricorso per ottemperanza deve essere respinto;
- va disposto il mutamento del rito da camerale ad ordinario per l’esame nel merito delle censure con cui si chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge la domanda di declaratoria della nullità del provvedimento gravato;
- dispone la conversione del rito da camerale a ordinario e fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 10 novembre 2026.
Rimette alla sentenza definitiva il regolamento delle spese della presente fase processuale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF LL, Presidente
NA NI, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NI | EF LL |
IL SEGRETARIO