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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 897/2024, avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” - “danni a cose ” promossa da:
(CF ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 10.10.1941 res. a Andezeno Corso Vittorio Emanuele 11, elettivamente domiciliato in Torino Via Colli n. 3 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Caramello (CF
pec e dell'Avv. Margherita Paola C.F._2 Email_1 Caramello ( pec che lo rappresentano C.F._3 Email_2 e difendono come da procura in atti APPELLANTE contro
(CF ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...]200, elettivamente domiciliato in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 190 presso lo studio dell'Avv. Domenico Fragapane (CF
pec che lo C.F._5 Email_3 rappresenta e difende come da procura in atti APPELLATO
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. dell'8.5.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.3.2025 Piaccia all'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza non definitiva n. 85/2023 del Tribunale di Ivrea, Giudice Dott.ssa Stefania Froio depositata il 30 gennaio 2023 non notificata e la sentenza definitiva n. 489/2024 del Tribunale di Ivrea, Giudice Dott.ssa Stefania Froio depositata il 18 aprile 2024 e non notificata, nell'ambito del giudizio n. 710/2020 R.G. ed accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Previo eventuale accertamento tecnico che il Tribunale ritenesse opportuno o in subordine integrazione del quesito e della CTU già demandati al CTU geometra nei termini Per_1 richiesti dal convenuto nelle note di trattazione scritta 16 febbraio 2023, Dato atto che l'esponente non ha mai negato la propria disponibilità a svolgere lavori di manutenzione a spese condivise con l'attore, assolvere il conchiudente da ogni domanda. Col favore delle spese. Parte convenuta deduce i seguenti capi di prova per interrogatorio formale e teste: a)- Vero che l'immobile, ubicato nel centro storico di Gassino, è di vecchia costruzione ed è stato ristrutturato solo nella parte relativa agli alloggi dell'esponente (docc. 7 a,b). Esso fa parte di un complesso di edifici tutti di vecchia fattura e condivide un ingresso carraio ed una area a cortile che fa capo al Sig. CP_1 b)- Vero che nel cortile interno che fa capo al Dr. e che divide l'immobile rispetto ad CP_1 altri stabili adiacenti, vi è una struttura in mattoni, oramai crollata, di proprietà del ricorrente , confinante con i locali del medesimo. Della struttura sono rimasti i soli CP_1 muri perimetrali, diroccati ed un cumulo di macerie, tutte riconducibili all'attore, che contribuiscono al degrado dell'immobile. c)- Vero che dopo l'acquisto, il Sig. ha chiesto al Dr. se ritenesse opportuno Parte_1 CP_1 sostituire l'impermeabilizzazione del terrazzo posata prima che il Sig. acquistasse i Parte_1 locali e Il Dr. ha risposto che non avrebbe pagato nulla e che avrebbe potuto essere CP_1 posato un pavimento ulteriore a spese esclusive del Sig. . Parte_1 d)- Vero che il terrazzo di cui al punto che precede è un terrazzo calpestabile che dà accesso (unico) all'alloggio del primo piano e, quindi, a quello del secondo piano sempre di proprietà del Sig. a cui si accede da una scala che si diparte dal terrazzo. Parte_1 e)- Vero che nel 2012 il Sig. ha fatto visionare e verificare i locali di proprietà ed il Parte_1 terrazzo da un proprio tecnico, il Geom. Tes_1 f)- Vero che il terrazzo era dotato di una conduttura che permetteva lo scarico dell'acqua attraverso un tombino posto sul terrazzo, dotato di una griglia (doc.7 f con disegni dell'impianto di scarico), attraverso la quale l'acqua veniva scaricata. g)- Vero che il tombino (messicano) era posto sul lato del terrazzo che si affaccia sul cortile sottostante e da esso dipartiva, partendo dal tombino, una tubazione che all'inizio della sua discesa passava all'interno del muro nella proprietà per poi uscire all'esterno e CP_1 giungere al cortile per scaricare l'acqua. h)- Vero che la tubazione di scarico del terrazzo è stata smantellata integralmente in occasione di alcuni lavori che hanno interessato l'immobile sottostante dal per Parte_2 adibirlo a salone per parrucchieri e dotarlo di un bagno interno e di un antibagno. i)- Vero che il Dr. ha chiuso il tombino di scarico asportando il pluviale di discesa CP_1 (doc. 7 g) e la canalina che è rimasta alterata. l)- Vero che l'operazione ha altresì determinato la rottura della guaina del terrazzo. m)- Vero che le opere di chiusura del tombino e di distacco e distruzione della tubazione di scarico e della guaina sono ascrivibili al il quale ha riconosciuto alla presenza di CP_1 terze persone di averle poste in essere. n) - Vero che il Dr. , nonostante le circostanze di cui ai punti che precedono, in CP_1 presenza di terze persone, ha intimato al Sig. , di rifare, a spese di quest'ultimo, il Parte_1 terrazzo. o)- Vero che il Sig. ha chiesto al Dr. di far fare un preventivo da un proprio Parte_1 CP_1 tecnico di fiducia. p)- Vero che il Sig. ha fatto coprire, a sue spese, la scala che dà accesso al 2° piano Parte_1
(docc. 7 c,d,e), con altra guaina;
q)- Vero che nell'aprile del 2013, il Sig. ha provveduto a risanare il tetto Parte_1 dell'immobile e ad altri interventi finalizzati a deumidificare i muri perimetrali, sempre da solo ed a sue spese, senza ottenere la partecipazione da parte del BI e/o di altri soggetti. r)- Vero che il Sig. ha provveduto a pulire la facciata ed il sottotetto dell'immobile, Parte_1
a posare il para piccioni in acciaio, smontare la prima fila di tegole (con intervento di un cestello meccanico di 22 mt.), posare il materiale necessario per risanare i legni del tetto e sistemare gronde e pluviali, senza la partecipazione, materiale ed economica, da parte del
. CP_1 s)- Vero che il Dr. si è rifiutato di definire le quote per i servizi comuni, acqua e luce, CP_1 e/o di dividerli e di contribuirvi o partecipare (Cfr lettera , doc. 8). Parte_1 Teste Geometra ,Via G. di Vittorio n.1 Chieri Testimone_2 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie sopra riportate e non ammesse in primo grado nonché dei capi di prova dedotti ex art. 345 c.p.c nel presente grado, vertenti si circostanze verificatesi in data successiva allo spirare delle preclusioni istruttorie di primo grado e quindi non dedotte nei termini per cause non imputabili all'appellante, che qui si trascrivono:
1) Vero che solo dopo che il signor ebbe smantellato il tombino del terrazzo CP_1 soprastante e le condutture di raccolta che passavano dal soffitto dell'antibagno, al primo verificarsi di precipitazioni meteoriche, nei locali al pian terreno scendeva acqua dai tubi recisi nel soffitto dell'antibagno (docc.
6-8 allegati alla CTU Bocchietti da rammostrare), e l'acqua doveva esser raccolta con un secchio.
2) Vero che la circostanza di cui al capo che precede è stata riferita il 13 marzo 2023 dal signor conduttore dei locali di proprietà alla presenza Testimone_3 CP_1 dell'appellante, dell'appellato del CTU geometra del CP_1 Persona_2 Geom. , del geometra e dei legali di parte Appellante avv. Persona_3 Testimone_2 Francesca Occhino e avv. Margherita Caramello.
3) Vero che il 13 marzo 2023 alla presenza del CTU geometra del Persona_2
Geom. , del geometra e dei legali di parte appellante, l'odierno Persona_3 Testimone_2 appellato ha dichiarato di aver eliminato egli stesso il tombino al primo piano del CP_1 terrazzo e di aver asportato il pluviale di discesa che dal tombino, passando attraverso il solaio del suo attuale antibagno, usciva poi lungo la parete esterna per scaricare l'acqua. Si indicano a testi: , titolare ditta Il Salotto Parrucchieria Corso Italia Testimone_3
21 Gassino sui capi 1,2; Geom Via Roma n. 32 San Martino Canavese, Persona_2 Geom. Via G. di Vittorio n. 1 Chieri entrambi sui capi 2,3. Tes_2 Con ossequio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 6.3.2025 Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le istanze istruttorie dell'appellante per i motivi illustrati in narrativa della comparsa di risposta in appello;
nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'appellante alle prove richieste, ammettere parte appellata alla prova contraria con i testi indicati in prime cure;
dichiarare inammissibile o respingere l'appello avversato, confermando la sentenza impugnata. Con ogni consequenziale statuizione, anche in punto spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 avanti al Tribunale di Ivrea affinché, acquisito il fascicolo del procedimento Parte_1 ex art. 696 e 696 bis c.p.c., accertata la responsabilità extracontrattuale ex 2051 e 2053 c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., detto Convenuto fosse condannato ad eseguire senza ritardo gli interventi indicati in sede di ATP, ovvero i diversi interventi che il Tribunale avesse ritenuto opportuni o necessari al fine di far cessare la situazione di pericolo e di pregiudizio attinente all'immobile di sua proprietà, nonché a pagare una somma determinata per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c. nell'avvio di detti interventi, riconoscendo di porsi a suo carico, a lavori ultimati, il rimborso del 50% della spesa sostenuta per la coibentazione.
L'Attore assumeva: a) di essere proprietario di una unità immobiliare ad uso abitazione sita a Gassino Torinese (RO) Corso Italia n. 21, posta al piano terreno e al piano interrato composta: al piano interrato, da 2 cantine, locale sgombero e ripostiglio;
al piano terra da 3 locali, ove aveva allestito il proprio laboratorio veterinario;
b) che, al di sopra del proprio immobile, si trovasse l'appartamento di proprietà di
, con relativo terrazzo da cui ripetutamente provenivano copiose Parte_1 infiltrazioni riconducibili all'erronea realizzazione delle pendenze (tale da favorire il ristagno delle acque piovane), al dissesto della pavimentazione (posata su un piano sabbioso e inconsistente) e all'ammaloramento delle guaine di impermeabilizzazione che, nonostante l'intervento manutentivo eseguito sul terrazzo molti anni prima (oltre 25 anni prima), non sarebbero mai state più sostituite;
c) che , incurante delle ripetute richieste di intervento per scongiurare il Parte_1 pericolo di un cedimento del tubo di adduzione dell'acqua ubicato nella colonna adiacente il proprio immobile e il continuo manifestarsi di efflorescenza nei locali al di sotto del balcone, non mostrava alcun comportamento collaborativo;
d) di essere quindi stato costretto a promuovere avanti al Tribunale di Ivrea il procedimento ex art.696 e 696 bis c.p.c., rubricato al n. RG 16960/2013 affinchè il CTU nominato: “ descritta accuratamente la situazione dei luoghi..,” stabilisse
“cause e/o concause dei lamentati fenomeni di infiltrazione, valutando criticamente le contrapposte, prospettazioni delle parti, e indicasse gli interventi necessari per porvi definitivo rimedio;
valutando a tal fine le varie soluzioni ipotizzate e i relativi tempi e costi”; e) che nell'instaurato procedimento cautelare si era costituito il che, nominato Parte_1 un proprio CTP, non si opponeva all'accertamento precisando però che le spese inerenti la manutenzione del terrazzo avrebbero dovuto essere ripartite in maniera paritaria in conformità a quanto previsto nell'atto di divisione, richiamato nel rogito di acquisto dell'immobile (“..le spese relative alla terrazza sovrastante il lotto primo, ed assegnata al loto secondo, dovessero essere divise in parti uguali fra i due lotti”); f) che nonostante gli esiti della Consulenza in sede di ATP, stante il progressivo peggioramento della situazione aggravata dalle precipitazioni invernali, si vedeva costretto ad eseguire autonomamente le opere indispensabili e necessarie a porre fine alle infiltrazioni in atto e a promuovere un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. rubricato al n. RG 2381/2024 affinchè il fosse condannato a eseguire gli Parte_1 interventi indicati nella CTU resa in sede di ATP;
g) che il Tribunale respingeva il ricorso e che tale insperato successo avrebbe rafforzato l'inerzia del a cui sarebbe seguito un aggravamento della situazione e delle Parte_1 condizioni di ammaloramento del terrazzo.
Nel giudizio così promosso si costituiva che: Parte_3 a) acconsentiva a compiere i lavori di manutenzione del terrazzo purchè la relativa spesa fosse ripartita in misura paritaria con il in conformità delle previsioni contenute CP_1 nell'atto di divisione richiamato nell'atto di compravendita (“le parti convengono che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al tetto comune ai due lotti cedano per 2/5 a carico del lotto primo e per 3/5 a carico del lotto CP_1 secondo ( ) mentre le spese relative alla terrazza sovrastante il lotto primo, ed Parte_1 assegnato al lotto secondo, saranno divise in parti uguali fra i due lotti”); b) precisava come la causa delle infiltrazioni dal terrazzo dovesse ricondursi all'esecuzione di opere compiute dal avendo l'attore demolito le condutture CP_1 idrauliche che permettevano originariamente lo scarico delle acque meteoriche dal terrazzo al terreno sottostante e rotto la guaina che ricopre il bordo del terrazzo;
in ogni caso che il degrado dei locali del sarebbe stato causato dalla vetustà del CP_1 suo immobile che assorbe l'acqua dal terreno attraverso i muri. Il Convenuto concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'Attore.
Il Giudice di primo grado concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.; rigettate le istanze istruttorie, ritenuto che l'espletamento dei mezzi istruttori sarebbe stato superfluo, tratteneva la causa in decisione.
1.a) Con la sentenza non definitiva n. 85/2023 del 30.1.2023 pubblicata il 31.1.2023, il Tribunale di Ivrea dichiarava improponibile la domanda di avente ad Controparte_1 oggetto la condanna del a compiere gli interventi indicati dal CTU in sede di ATP Parte_1 e/o gli ulteriori interventi che siano ritenuti necessari;
di contro riteneva che fosse sussistente il diritto del BI ad ottenere il risarcimento dei danni;
onde, rimetteva la causa in istruttoria per la sola liquidazione e per ogni ulteriore atto istruttorio necessario;
spese al definitivo.
Il Giudice di primo grado, preliminarmente: a) confermava l'ordinanza con cui aveva respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti atteso che l'espletamento dei mezzi istruttori sarebbe stato irrilevante ai fini del decidere;
b) rilevava come ciascun contendente fosse proprietario di distinti appartamenti facenti parte di un unico stabile, con conseguente formazione di un condominio minimo;
in particolare, richiamata la giurisprudenza, precisava come il terrazzo a livello fosse da ritenersi una parte comune dell'edificio (anche se concesso in uso esclusivo ad un singolo proprietario) ex art. 1117 c.c. (anche se concesso in uso esclusivo ad un singolo proprietario) “poiché un terrazzo deve ritenersi necessario all'esistenza stessa del fabbricato e svolge la medesima funzione del lastrico solare” (Cass. Cassazione civile sez. II, 23/08/2017, n.202871). Per l'effetto il Giudice precisava che: “la sottoposizione della fattispecie alle regole dettate per il condominio minimo comporta che il singolo partecipante non può agire in giudizio mediante azione ordinaria al fine di sentir condannare la controparte ad eseguire, ovvero a contribuire all'esecuzione di lavori che assume urgenti, sotto forma di condanna ad un facere bensì egli deve preventivamente fare ricorso ai rimedi non contenziosi previsti dalla legge per il caso di trascuranza dell'altro partecipante quali, primo tra tutti, il ricorso all'Autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105 comma 4 cod. civ.”. Ciò premesso, concludeva ritenendo che l'attore, a fronte dell'allegata necessità ed urgenza di eseguire lavori di sistemazione dello stabile e del correlato rifiuto dell'altro partecipante ad eseguirli, avrebbe dovuto attivare in via preventiva la procedura camerale prevista agli artt. 1104 e 1105 comma 4 c.c.; in alternativa avrebbe dovuto eseguire a sue spese i lavori ritenuti urgenti agendo in sede contenziosa per ottenere il rimborso delle spese ex art. 1134 c.c.. La mancata instaurazione della procedura prevista dagli artt. 1104 e 1105 comma 4° c.c. conduceva quindi il Giudice a dichiarare la improponibilità della domanda giudiziale di condanna del Convenuto al compimento dei lavori indicati dal CTU c.t.u. in sede di A.T.P.. Il Giudice riteneva invece fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alla proprietà (locali bagno e antibagno) del dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo CP_1 sovrastante. Preliminarmente, richiamata la giurisprudenza di riferimento dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2053 c.c., il Giudice concludeva ritenendo che il , quale custode del terrazzo in uso Parte_1 esclusivo dovesse rispondere verso l'attore, proprietario dell'appartamento sottostante, per i danni cagionati dalla rovina del bene (comune) che si trova nella sua disponibilità esclusiva precisando come l'azione di risarcimento del danno non fosse preclusa dall'omesso preventivo ricorso ai rimedi non contenziosi ex artt. 1104 e 1105 c.c.. Affermata la proponibilità della domanda di risarcimento, il Giudice riteneva che, alla luce delle risultanze dell'accertamento compiuto in sede di A.T.P. e della produzione documentale (cfr. e fotografie sub. doc. 4), l'Attore avesse dimostrato che le infiltrazioni all'interno della sua proprietà fossero state cagionate dalle pessime condizioni di manutenzione del terrazzo;
di contro come il non avesse offerto alcun elemento Parte_1 idoneo a superare la colpa presunta ex artt. 2051 e 2053 c.c..
Le parti formulavano espressa riserva di appello ex art. 340 c.p.c. avverso la sentenza non definitiva. Il Giudice istruiva la causa ai fini della determinazione del danno e disponeva quindi una CTU volta a stimare i costi necessari ad eliminare i danni.
1.b) Con la sentenza n. 489 del 18.4.2024 pubblicata il 19.4.2024 il Tribunale di Ivrea condannava il a pagare al BI la somma di € 1.197,50 oltre IVA oltre interessi Parte_1 compensando integralmente le spese di lite e ponendo la CTU a carico di entrambe le parti in misura paritaria. Preliminarmente, il Giudice ribadiva di confermare l'ordinanza con la quale aveva già respinto le istanze istruttorie formulate dal attesa la loro irrilevanza ai fini del Parte_1 decidere. Quanto alla responsabilità per i danni da infiltrazioni, il Giudice riteneva come fosse pacificamente addebitabile, ex art. 2051 c.c., al soggetto che ha in uso esclusivo il lastrico tuttavia, come nella peculiare fattispecie del condominio minimo, una quota di corresponsabilità dovesse essere imputata in via solidale ai partecipanti “ove venga accertato un comportamento inerte nell'amministrazione del bene comune a fronte del persistente disaccordo sui lavori indifferibili relativi al bene comune e dell'impossibilità per uno di essi di provvedersi autonomamente alla loro esecuzione in quanto implicante necessariamente la collaborazione dell'altro”. Onde, poiché il CTU aveva stimato in € 1.596,65 i danni all'immobile del riconducibili CP_1 alle infiltrazioni del terrazzo sovrastante, il Giudice attribuiva la responsabilità risarcitoria: per metà in capo al , ex art. 2051 c.c. in quanto custode del terrazzo;
per la residua Parte_1 metà, a carico solidale di entrambi i partecipanti al condominio minimo, essendo tutti rimasti colposamente inerti trascurando, ciascuno di loro, di manutenere la cosa comune;
dunque, condannava il a pagare al il danno stimato dal CTU nella misura del 75% Parte_1 CP_1
(ossia € 1.197,50). Quanto alle allegazioni del fondate sul duplice assunte che: da lato, non si sarebbe Parte_1 mai rifiutato di eseguire i lavori di manutenzione;
dall'altro lato, la responsabilità delle infiltrazioni fosse addebitabile, almeno in parte, alla negligenza del che avrebbe reciso CP_1 la tubazione sita al piano cantinato, così da compromettere lo scarico dell'acqua piovana proveniente dal terrazzo, il Giudice riteneva di non poterle accogliere. A riguardo, il Giudice precisava come, ai fini della buona amministrazione della cosa comune, entrambi i partecipanti avrebbero dovuto dare immediatamente corso alle opere manutentive - comprese quelle inerenti il sistema di scolo dell'acqua piovana dal terrazzo - riservando in un momento successivo di comporre la lite circa la ripartizione delle spese e, in ogni caso, per l'ipotesi di persistente disaccordo sull'adozione dei provvedimenti necessari, avrebbero dovuto attivare lo strumento di cui all'art. 1105 c.c. al fine di evitare il progressivo degrado del bene. Il Giudice concludeva quindi statuendo che proprio il contegno inerte di entrambe le parti risultava idoneo a fondare, per ciascuna parte e in ugual misura, un addebito di colpa. Il Giudice escludeva infine dall'ammontare del danno le voci per il rifacimento del terrazzo e della scala esterna in quanto riferite ad interventi su parti comuni e come tali estranee alla domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c.; escludeva altresì la richiesta di risanamento della soletta del balcone atteso che le pessime condizioni in cui versa la soletta apparivano irrilevanti alla luce del degrado in cui si trova l'intera facciata dello stabile. Le spese del procedimento venivano compensate tra le parti tenuto conto della soccombenza reciproca.
2) Il ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 85/2023 e avverso la Parte_1 sentenza definitiva n. 489/2024 del Tribunale di Ivrea rese nell'ambito del procedimento n. 720/2010. Con il primo motivo, l'Appellante ha impugnato la sentenza laddove il Giudice di primo grado, concentrandosi sulla presunzione di colpa che grava sul proprietario del terrazzo ex art. 2051 e 2053 c.c., ha ritenuto di negare rilevanza all'attività demolitoria posta in essere dal (che sarebbe stata la vera causa delle infiltrazioni) sul presupposto che i due CP_1 proprietari avrebbero dovuto dare corso alle opere manutentive, rinviando ad un momento successivo la questione relativa alla ripartizione delle spese. A parere dell'Appellante, quand'anche fra le parti vi fosse stato un accordo per eseguire le opere di ripristino del tombino, delle tubazioni di deflusso, del raccordo a gomito e dei pluviali, il danno conseguente all'impregnamento della soletta dell'immobile del non si CP_1 sarebbe evitato;
e ciò perché la vera causa delle infiltrazioni sarebbero state le arbitrarie demolizioni eseguite dal . CP_1 Per l'Appellante, la riconducibilità delle infiltrazioni agli interventi del sarebbe CP_1 confermata dal contenuto della CTU e dalle fotografie da cui si trae evidenza del fatto che i danni da infiltrazioni sono sostanzialmente limitati ai locali del piano terreno sotto la porzione del terrazzo ove si trovava il tombino con i pluviali di discesa smantellati dal CP_1 Con il secondo motivo, l'Appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale e dell'integrazione della CTU. Quanto alla prova testimoniale, a parere dell'Appellante se il Giudice avesse ammesso le istanze istruttorie articolate in primo grado, il avrebbe potuto dimostrare che la Parte_1 demolizione arbitraria e clandestina del tombino e delle condutture di scolo delle acque piovane sarebbe stata la causa delle infiltrazioni lamentate. A parere dell'Appellante il Giudice avrebbe commesso l'errore di non ammettere le istanze istruttorie formulate sul presupposto che l'espletamento dei mezzi istruttori sarebbero stati irrilevanti ai fini del decidere;
onde, gli avrebbe negato la possibilità di dimostrare l'effettiva responsabilità del CP_1 L'Appellante ha concluso invocando l'ammissione della prova per testi sui capitoli già dedotti in primo grado e su ulteriori capitoli riguardanti circostanze che sarebbero emerse, per la prima volta, il 13.3.2023, nel corso delle operazioni peritali quando il Sig. , Tes_3 conduttore dell'immobile del avrebbe detto che dopo l'eliminazione dei tubi di scarico CP_1 delle acque, in occasione delle precipitazioni piovose, sarebbe piovuto dal soffitto dell'antibagno in corrispondenza dei tubi recisi. Quanto al mancato accoglimento dell'istanza di integrazione della CTU l'Appellante si duole della decisione del Giudice di disattenderla;
se il Giudice avesse disposto l'integrazione della perizia, il CTU avrebbe potuto accertare la riconducibilità delle infiltrazioni all'eliminazione del tombino, delle tubazioni di scarico e del raccordo tra il canale di gronda del terrazzo e il gambale di discesa (ossia, agli interventi eseguiti dal;
a maggior ragione atteso che i CP_1 danni da infiltrazioni non avrebbero devastano tutta la proprietà ma si sarebbero concentrati nell'avancorpo sottostante l'area in cui furono eliminate dette condotte. L'Appellante conclude ritenendo che il comportamento del integrerebbe, in ogni caso, CP_1 una condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Nel procedimento così instaurato, si è costituito il contestando ed eccependo: CP_1 in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello per la genericità e l'indeterminatezza dei motivi;
nel merito, l'infondatezza dell'appello e l'irrilevanza dei capitoli di prova che, quand'anche fossero stati ammessi, non avrebbero potuto dimostrare il caso fortuito né la partecipazione del danneggiato nella causazione del danno. L'Appellato ha invocato la conferma della sentenza impugnata chiedendo di respingersi la domanda di ammissione delle istanze istruttori.
3) Quanto alla domanda di inammissibilità dell'atto di appello formulata dall'Appellato e fondata sulla dedotta genericità e/o assenza di idonee censure, la Corte rileva che l'art. 342 c.p.c. impone che l'appello contenga “1) 'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte ritiene che l'atto di appello, seppure caratterizzato da profili di contraddittorietà, sia idoneo a specificare, quantomeno in maniera sufficiente, i motivi per i quali è richiesto l'intervento del Giudice del gravame, atteso che nell'atto vengono in ogni caso evidenziate le parti in cui la sentenza viene impugnata, i principi di legge asseritamente violati nonché le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti;
in ogni caso, l'Appellato si è costituito replicando diffusamente ai profili di criticità sostanziale che per il renderebbero la Parte_1 sentenza suscettibile di riforma. Ne consegue, dunque, che l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
4) Quanto al merito, la Corte rileva che l'Appellante si è limitato a censurare le sentenze allegando che, pur riconoscendo al , in quanto custode del terrazzo, la possibilità di Parte_1 superare la presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il Giudice di primo grado non gli avrebbe consentito di dimostrare che le infiltrazioni che hanno cagionato il danno all'immobile sottostante il suo non sarebbero una conseguenza delle pessime condizioni manutentive del terrazzo, ma sarebbero state cagionate dagli interventi arbitrari (demolizione delle condutture idrauliche e del tombino che permettevano lo scarico dal terrazzo al terreno sottostante;
rottura della guaina che ricopre il bordo del terrazzo) posti in essere dal proprietario CP_1
Il motivo di appello non coglie nel segno.
4.a) Preliminarmente, la Corte rileva che la statuizione di improponibilità della domanda del danneggiato ad ottenere la condanna del ad eseguire gli interventi indicati dal Parte_1 CTU in sede di ATP non è stata oggetto di censura;
onde è passata in giudicato. Parimenti è passata in giudicato la declaratoria di responsabilità del ex art. 2051 e Parte_1 2053 c.c., quale custode del terrazzo in uso esclusivo.
4.b) La Corte, prima di tutto, rileva che il Consulente nominato nell'ATP, chiamato a descrivere “accuratamente la situazione dei luoghi” e stabilire le “cause e/o concause dei lamentati fenomeni di infiltrazione, valutando criticamente le contrapposte, prospettazioni delle parti”, indicando infine “gli interventi necessari per porvi definitivo rimedio;
valutando a tal fine le varie soluzioni ipotizzate e i relativi tempi e costi”, ha in effetti ricondotto le cause dei “visibili danneggiamenti” al “terrazzo sovrastante, in pessime condizioni di manutenzione generale”. Il Consulente, accertato che la “porzione sottostante il terrazzo, per cui si discute (dunque la porzione di proprietà del ha una superficie ,.. di circa 30 mq e una altezza interna di CP_1 circa 2,30 m.”, ha dapprima esaminato i locali oggetto del ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. constatando la presenza di “visibili danneggiamenti”, nella zona angolare (antibagno), nella zona perimetrale opposto e al piano cantinato. Accertata altresì la presenza delle infiltrazioni sulle pareti e sui soffitti di tali porzioni, il Consulente ha quindi esaminato il terrazzo sovrastante, definendolo “in pessimo stato di manutenzione generale”, rilevando numerose criticità a cui, per porre rimedio, sarebbe stato necessario avviare gli interventi suggeriti e, in ogni caso, far “trascorrere un ragionevole lasso di tempo prima di verificare la completa asciugatura della muratura”. Più specificatamente, dalla Relazione è emerso:
1) quanto alla zona angolare che: a) il canale di gronda, pur in precarie condizioni, assolve la sua funzione raccogliendo le acque del terrazzo;
tuttavia, la pendenza fa defluire l'acqua verso la parte angolare dove risulta asportato il raccordo con il gambale di discesa e, pertanto, “l'acqua così raccolta si riversa, imbibendole, sulle murature perimetrali” (cfr. pag. 5 della Relazione). A riguardo, va precisato che, a fronte delle osservazioni del Consulente di parte del , Parte_1 che ha ipotizzato che la rimozione del raccordo di discesa (ossia la parte terminale del canale di gronda) potesse essere la causa del danneggiamento della pavimentazione del terrazzo (perché l'acqua si sarebbe infiltrata sotto la soletta del terrazzo stesso), il Consulente ha concluso chiarendo che la “cosa è poco probabile. Infatti, il corretto posizionamento del chiusino di raccolta ed il suo raccordo con la caditoia verticale, proprio per come rappresentata dal CT nell'allegato grafico.., avrebbero fatto comunque defluire le acque raccolte dal terrazzo nella caditoia verticale, non interessano il massetto del terrazzo”. b) la pavimentazione del terrazzo “risulta totalmente dissestata in prossimità dello spigolo del fabbricato con le parti perimetrali a guisa di copertura e gocciolatoio totalmente distaccate dal fondo” c) “la presenza della caditoia viene vanificata dalla errata pendenza della pavimentazione (del terrazzo) tale da non farvi confluire l'acqua piovana”; d) il piano di posa della pavimentazione è risultato essere al tatto sabbioso ed inconsistente;
e) la guaina sottostante è apparsa datata tanto da confermare il fatto che fosse “quella già esistente in data antecedente al rifacimento ella pavimentazione”.
2) quanto alla zona perimetrale opposta, che: a) dopo le prove di bagnamento della rampa delle scale, ” proprio nel vano sottoscala si infiltra l'acqua che giunge agevolmente nei locali sottostanti” b) le fotografie n. 27 e 28 mostrano il percorso dell'acqua che partendo dal gradino superiore giunge sul pavimento del sottoscala ed è quindi visibile il punto di ingresso dell'acqua in prossimità del gradino;
3) quanto al piano cantinato, in pessime condizioni, che: a) nella zona di raccordo in prossimità della muratura vi era un segno di bagnamento riconducibile a “miscrofessurazioni già presenti nella condotta ..Le tubazioni metalliche non risultano isolate dalle murature con cui sono a contatto e questo favorisce indubbiamente la corrosione ..”.
Il CTU nominato in sede di ATP ha dunque effettuato una corretta e precisa descrizione dell'immobile danneggiato ed è pervenuto alla conclusione che la causa delle infiltrazioni che hanno cagionato i danni lamentati fosse da individuarsi nelle pessime condizioni manutentive del terrazzo sovrastante l'immobile del da tale conclusione, il CTU non si CP_1 è discostato neppure a seguito delle osservazioni formulate dal Consulente del che Parte_1 avrebbe ipotizzato che la causa del danneggiamento della pavimentazione del terrazzo potesse ricondursi all'assenza del raccordo di discesa del canale di gronda (perché l'acqua si sarebbe infiltrata sotto la soletta del terrazzo stesso) e non alla pessima manutenzione. Come poc'anzi scritto, a tale rilievo il CTU ha dato ampio riscontro chiarendo come detta ipotesi non fosse condivisibile perché il corretto posizionamento del chiusino di raccolta ed il suo raccordo con la caditoia verticale, avrebbero fatto comunque defluire le acque raccolte dal terrazzo nella caditoia verticale senza interessare la soletta (il massetto) del terrazzo. Per quanto precede, la Corte ritiene dunque che alla luce delle risultanze emerse in sede di ATP (come del resto, ha già dichiarato dal Giudice di primo grado nella sentenza non definitiva n. 85/2023) è fuor di dubbio che le pessime condizioni di manutenzione del terrazzo abbiano cagionato le infiltrazioni all'interno della proprietà del . CP_1
4.c) Resta dunque alla Corte valutare se, come dedotto dall'Appellante, il Giudice di primo grado, ritenendo irrilevanti le istanze istruttorie, non avrebbe consentito al di Parte_1 dimostrare l'esistenza di elementi idonei a superare la colpa presunta ex art. 2051 e 2053 c.c.; in particolare, se al rigetto dell'istanza di ammissione della prova per testi, sia derivata l'impossibilità per il di dimostrare che la causa delle infiltrazioni fosse riconducibile Parte_1 ad un intervento arbitrario del (anziché alla pessima manutenzione del terrazzo) e che, CP_1 prima dell'attività demolitoria posta in essere dal non fosse neppure necessario dare CP_1 corso ad opere manutentive (rinviando, come ha sostenuto il Giudice, ad un momento successivo la questione relativa alla ripartizione delle spese) del sistema di scarico delle acque piovane dal terrazzo e della guaina;
La doglianza è manifestamente infondata.
La Corte rileva che le risultanze dell'ATP non sono state oggetto di censura e da esse quindi non si potrà prescindere. Dunque, in primo luogo, ne consegue che la doglianza fondata sul presupposto che le infiltrazioni che hanno cagionato i danni sarebbero riconducibili all'intervento arbitrario del deve ritenersi assorbita dalla declaratoria con cui il Geom. - già a novembre CP_1 Pt_4 2013, data in cui ha depositato la Relazione nell'ambito del ricorso ex art. 696 c.p.c. - ha ritenuto (anche all'esito delle osservazioni del perito di parte di cui si è poc'anzi detto) che la causa delle infiltrazioni fosse il pessimo stato di manutenzione del terrazzo. A maggior ragione rilevato che a detta conclusione è pervenuto anche l'Ing. CTU Per_1 nominato dal Giudice di primo grado, il quale - riesaminando proprio il profilo della causa delle infiltrazioni - ha dichiarato che “le precarie condizioni di conservazione del terrazzo di proprietà convenuta, la mancanza di un adeguato sistema di raccolta delle acque e in particolare la sua impermeabilizzazione, condizionano l'immobile di proprietà attorea dal punto di vista conservativo, creando problemi d'infiltrazione d'acqua e umidità per cui sono necessarie opere di manutenzione straordinaria attraverso il rifacimento totale della sua pavimentazione con annesso sottofondo e adeguata impermeabilizzazione che comprenda anche il sottoscala, la posa di una nuova gronda con del pluviale, oltre ad una impermeabilizzazione della scala esterna che accede al piano secondo ..“
In secondo luogo, la Corte ritiene che l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie resa dal Giudice di primo grado debba essere condivisa. Le circostanze capitolate per la prova testimoniale sono in parte irrilevanti ai fini della decisione e in parte inammissibili. In ogni caso, quand'anche i capitoli di prova fossero stati ammessi, le circostanze su cui il teste indicato dal sarebbe stato interrogato non avrebbero consentito al Giudice di Parte_1 primo grado di pervenire ad una diversa ricostruzioni dei fatti. I capitoli da a) a e) rispettivamente riguardanti: la vetustà e la collocazione dell'immobile, l'esistenza nei pressi dell'immobile di una struttura preesistente attualmente diroccata, la richiesta del di valutare se fosse necessario sostituire la impermeabilizzazione del Parte_1 terrazzo, la via di accesso dell'appartamento posto al primo piano, la valutazione del terrazzo del da parte del proprio Consulente di parte, sono tutte circostanze da ritenersi Parte_1 irrilevanti rispetto al motivo del contendere nonché superflue e inconferenti rispetto all'accertamento dell'esistenza di elementi idonei a superare la colpa presunta del custode ex art. 2051 e 2053 c.c.. I capitoli da f) a m) rispettivamente riguardanti: l'accertamento della preesistenza di un tombino sullo spigolo del terrazzo, il preesistente collegamento di una tubatura al tombino che avrebbe consentito la fuoriuscita dell'acqua piovana, lo smantellamento del tombino, la chiusura del tombino e la rottura della guaina, l'intervento arbitrario del BI, sono invece inammissibili atteso che riguardano circostanze fattuali già disattese dal Geom. , Pt_4 CTU in sede di ATP, che il non ha censurato. Parte_1 Difatti:
- quanto al tombino, il CTU ha concluso (cfr. pag. 6 della Relazione e foto n. 37, 38, 39, 40, 42, 63, 64, 65 e 66) che: “al piano terrazzo la pavimentazione risulta totalmente dissestata in prossimità dello spigolo del fabbricato…. La presenza della caditoia (si rammenta che per caditoia si intende il tombino o per essere più precisi lo scarico che di solito è progettato per raccogliere e smaltire le acque piovane, convogliandole nella rete fognaria) di cui alla foto 42 viene vanificata dalla errata pendenza della pavimentazione, tale da non farvi confluire l'acqua piovana”.
- quanto alla conduttura (la gronda), il CTU ha chiarito che, seppure in precarie condizioni, assolve alla sua funzione di raccogliere le acque, tuttavia,” la pendenza della gronda fa defluire le acque verso la parete angolare … l'acqua così raccolta si riversa, imbibendole, sulle murature perimetrali”; in ogni caso, la circostanza che il raccordo della tubazione sia stata rimosso, non può rappresentare la causa delle infiltrazioni e ciò perché:” il corretto posizionamento del chiusini di raccolta e il suo raccordo con la caditoia verticale.., avrebbero fatto comunque confluire le acque raccolte dal terrazzo nella catidoia verticale. Dunque, poiché le risultanze della CTU in sede di ATP non sono state contestate, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di una situazione di fatto diversa da quella già oggetto di accertamento da parte del Geom. . Pt_4 In ogni caso, la Corte non può non rilevare che il teste indicato dal (Geom. Parte_1 Tes_2 è il CTP che nell'ambito dell'ATP ha formulato le medesime osservazioni che sono però già disattese dal CTU e che peraltro, ripetesi, non sono state censurate. Infine, i capitoli da n) a s) rispettivamente riguardanti: l'intimazione del a rifare il CP_1 terrazzo, le operazioni di intervento del (copertura guaina, risanamento del tetto Parte_1 pulitura della facciata e del sottotetto), sono tutte circostanze da ritenersi superflue ed irrilevanti rispetto al motivo del contendere. La Corte ritiene quindi che non vi sia ragione di discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado in ordine alla inammissibilità delle istanze istruttorie e che, quindi, il Parte_1 non abbia offerto alcun elemento idoneo a superare la colpa presunta ex art. 2051 e 2053 c.c.
La Corte, in terzo luogo, ritiene che anche l'istanza volta ad ottenere l'ammissione della prova per testi dei capitoli dedotti per la prima volta in grado di appello, fondata sul presupposto che si tratterebbe di circostanze nuove che il avrebbe appreso, in Parte_1 quanto riferite da terzi soggetti, il 13.3.2023 (oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado), debba essere respinta per manifesta inammissibilità. La Corte rileva che all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, che si è svolta il 6.12.2023, quindi successivamente alla data (13.3.2023) in cui il avrebbe Parte_1 appreso la circostanza che vorrebbe provare (eliminazione del tombino), non è stata formulata alcuna istanza volta ad ottenere l'ammissione della prova su dette circostanze;
onde, l'istanza formulata per la prima volta in grado di appello, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva. In ogni caso le circostanze dedotte nei capitoli di prova volte a dimostrare che le infiltrazioni sarebbero da ricondursi ad interventi arbitrari del sono assorbite alla luce delle CP_1 risultanze dell'accertamento compiuto in sede di ATP che ha ricondotto le infiltrazioni all'interno della proprietà del alle pessime condizioni di manutenzione del terrazzo di CP_1 cui è custode il . Parte_1
Infine, la richiesta di integrazione di CTU deve essere disattesa per i medesimi motivi che precedono. In ogni caso, dalle perizie emerge come l'attività dei CTU (sia nel procedimento di ATP che nel procedimento di merito) si sia svolta correttamente nel rispetto del contraddittorio delle parti, valutate le osservazioni delle parti medesime ex art. 195 c.p.c. e, pertanto, che tale attività sia stata immune da vizi procedurali.
In conclusione, la Corte ritiene che non vi sia alcuna ragione di discostarsi dalle decisioni assunte dal Giudice di primo grado;
ivi compresa quella in punto di ripartizione della responsabilità che non è stata oggetto di censura e quindi è passata in giudicato.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente al decisum (ossia € 1.197,50 oltre IVA) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico di parte della Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 85/2023 resa il Parte_1 30.1.2023 dal Tribunale di Ivrea e la sentenza n. 489/2024 resa dal Tribunale di Ivrea il 18.4.2024 e pubblicata il 19.4.2024, sentenze che per l'effetto conferma;
dichiara tenuto e condanna a pagare le spese del presente grado del Parte_1 giudizio a favore di , che liquida in complessivi € 1.923,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 12.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 897/2024, avente ad oggetto: “responsabilità extracontrattuale” - “danni a cose ” promossa da:
(CF ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 10.10.1941 res. a Andezeno Corso Vittorio Emanuele 11, elettivamente domiciliato in Torino Via Colli n. 3 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Caramello (CF
pec e dell'Avv. Margherita Paola C.F._2 Email_1 Caramello ( pec che lo rappresentano C.F._3 Email_2 e difendono come da procura in atti APPELLANTE contro
(CF ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...]200, elettivamente domiciliato in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 190 presso lo studio dell'Avv. Domenico Fragapane (CF
pec che lo C.F._5 Email_3 rappresenta e difende come da procura in atti APPELLATO
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. dell'8.5.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.3.2025 Piaccia all'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza non definitiva n. 85/2023 del Tribunale di Ivrea, Giudice Dott.ssa Stefania Froio depositata il 30 gennaio 2023 non notificata e la sentenza definitiva n. 489/2024 del Tribunale di Ivrea, Giudice Dott.ssa Stefania Froio depositata il 18 aprile 2024 e non notificata, nell'ambito del giudizio n. 710/2020 R.G. ed accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Previo eventuale accertamento tecnico che il Tribunale ritenesse opportuno o in subordine integrazione del quesito e della CTU già demandati al CTU geometra nei termini Per_1 richiesti dal convenuto nelle note di trattazione scritta 16 febbraio 2023, Dato atto che l'esponente non ha mai negato la propria disponibilità a svolgere lavori di manutenzione a spese condivise con l'attore, assolvere il conchiudente da ogni domanda. Col favore delle spese. Parte convenuta deduce i seguenti capi di prova per interrogatorio formale e teste: a)- Vero che l'immobile, ubicato nel centro storico di Gassino, è di vecchia costruzione ed è stato ristrutturato solo nella parte relativa agli alloggi dell'esponente (docc. 7 a,b). Esso fa parte di un complesso di edifici tutti di vecchia fattura e condivide un ingresso carraio ed una area a cortile che fa capo al Sig. CP_1 b)- Vero che nel cortile interno che fa capo al Dr. e che divide l'immobile rispetto ad CP_1 altri stabili adiacenti, vi è una struttura in mattoni, oramai crollata, di proprietà del ricorrente , confinante con i locali del medesimo. Della struttura sono rimasti i soli CP_1 muri perimetrali, diroccati ed un cumulo di macerie, tutte riconducibili all'attore, che contribuiscono al degrado dell'immobile. c)- Vero che dopo l'acquisto, il Sig. ha chiesto al Dr. se ritenesse opportuno Parte_1 CP_1 sostituire l'impermeabilizzazione del terrazzo posata prima che il Sig. acquistasse i Parte_1 locali e Il Dr. ha risposto che non avrebbe pagato nulla e che avrebbe potuto essere CP_1 posato un pavimento ulteriore a spese esclusive del Sig. . Parte_1 d)- Vero che il terrazzo di cui al punto che precede è un terrazzo calpestabile che dà accesso (unico) all'alloggio del primo piano e, quindi, a quello del secondo piano sempre di proprietà del Sig. a cui si accede da una scala che si diparte dal terrazzo. Parte_1 e)- Vero che nel 2012 il Sig. ha fatto visionare e verificare i locali di proprietà ed il Parte_1 terrazzo da un proprio tecnico, il Geom. Tes_1 f)- Vero che il terrazzo era dotato di una conduttura che permetteva lo scarico dell'acqua attraverso un tombino posto sul terrazzo, dotato di una griglia (doc.7 f con disegni dell'impianto di scarico), attraverso la quale l'acqua veniva scaricata. g)- Vero che il tombino (messicano) era posto sul lato del terrazzo che si affaccia sul cortile sottostante e da esso dipartiva, partendo dal tombino, una tubazione che all'inizio della sua discesa passava all'interno del muro nella proprietà per poi uscire all'esterno e CP_1 giungere al cortile per scaricare l'acqua. h)- Vero che la tubazione di scarico del terrazzo è stata smantellata integralmente in occasione di alcuni lavori che hanno interessato l'immobile sottostante dal per Parte_2 adibirlo a salone per parrucchieri e dotarlo di un bagno interno e di un antibagno. i)- Vero che il Dr. ha chiuso il tombino di scarico asportando il pluviale di discesa CP_1 (doc. 7 g) e la canalina che è rimasta alterata. l)- Vero che l'operazione ha altresì determinato la rottura della guaina del terrazzo. m)- Vero che le opere di chiusura del tombino e di distacco e distruzione della tubazione di scarico e della guaina sono ascrivibili al il quale ha riconosciuto alla presenza di CP_1 terze persone di averle poste in essere. n) - Vero che il Dr. , nonostante le circostanze di cui ai punti che precedono, in CP_1 presenza di terze persone, ha intimato al Sig. , di rifare, a spese di quest'ultimo, il Parte_1 terrazzo. o)- Vero che il Sig. ha chiesto al Dr. di far fare un preventivo da un proprio Parte_1 CP_1 tecnico di fiducia. p)- Vero che il Sig. ha fatto coprire, a sue spese, la scala che dà accesso al 2° piano Parte_1
(docc. 7 c,d,e), con altra guaina;
q)- Vero che nell'aprile del 2013, il Sig. ha provveduto a risanare il tetto Parte_1 dell'immobile e ad altri interventi finalizzati a deumidificare i muri perimetrali, sempre da solo ed a sue spese, senza ottenere la partecipazione da parte del BI e/o di altri soggetti. r)- Vero che il Sig. ha provveduto a pulire la facciata ed il sottotetto dell'immobile, Parte_1
a posare il para piccioni in acciaio, smontare la prima fila di tegole (con intervento di un cestello meccanico di 22 mt.), posare il materiale necessario per risanare i legni del tetto e sistemare gronde e pluviali, senza la partecipazione, materiale ed economica, da parte del
. CP_1 s)- Vero che il Dr. si è rifiutato di definire le quote per i servizi comuni, acqua e luce, CP_1 e/o di dividerli e di contribuirvi o partecipare (Cfr lettera , doc. 8). Parte_1 Teste Geometra ,Via G. di Vittorio n.1 Chieri Testimone_2 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie sopra riportate e non ammesse in primo grado nonché dei capi di prova dedotti ex art. 345 c.p.c nel presente grado, vertenti si circostanze verificatesi in data successiva allo spirare delle preclusioni istruttorie di primo grado e quindi non dedotte nei termini per cause non imputabili all'appellante, che qui si trascrivono:
1) Vero che solo dopo che il signor ebbe smantellato il tombino del terrazzo CP_1 soprastante e le condutture di raccolta che passavano dal soffitto dell'antibagno, al primo verificarsi di precipitazioni meteoriche, nei locali al pian terreno scendeva acqua dai tubi recisi nel soffitto dell'antibagno (docc.
6-8 allegati alla CTU Bocchietti da rammostrare), e l'acqua doveva esser raccolta con un secchio.
2) Vero che la circostanza di cui al capo che precede è stata riferita il 13 marzo 2023 dal signor conduttore dei locali di proprietà alla presenza Testimone_3 CP_1 dell'appellante, dell'appellato del CTU geometra del CP_1 Persona_2 Geom. , del geometra e dei legali di parte Appellante avv. Persona_3 Testimone_2 Francesca Occhino e avv. Margherita Caramello.
3) Vero che il 13 marzo 2023 alla presenza del CTU geometra del Persona_2
Geom. , del geometra e dei legali di parte appellante, l'odierno Persona_3 Testimone_2 appellato ha dichiarato di aver eliminato egli stesso il tombino al primo piano del CP_1 terrazzo e di aver asportato il pluviale di discesa che dal tombino, passando attraverso il solaio del suo attuale antibagno, usciva poi lungo la parete esterna per scaricare l'acqua. Si indicano a testi: , titolare ditta Il Salotto Parrucchieria Corso Italia Testimone_3
21 Gassino sui capi 1,2; Geom Via Roma n. 32 San Martino Canavese, Persona_2 Geom. Via G. di Vittorio n. 1 Chieri entrambi sui capi 2,3. Tes_2 Con ossequio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 6.3.2025 Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le istanze istruttorie dell'appellante per i motivi illustrati in narrativa della comparsa di risposta in appello;
nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'appellante alle prove richieste, ammettere parte appellata alla prova contraria con i testi indicati in prime cure;
dichiarare inammissibile o respingere l'appello avversato, confermando la sentenza impugnata. Con ogni consequenziale statuizione, anche in punto spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 avanti al Tribunale di Ivrea affinché, acquisito il fascicolo del procedimento Parte_1 ex art. 696 e 696 bis c.p.c., accertata la responsabilità extracontrattuale ex 2051 e 2053 c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., detto Convenuto fosse condannato ad eseguire senza ritardo gli interventi indicati in sede di ATP, ovvero i diversi interventi che il Tribunale avesse ritenuto opportuni o necessari al fine di far cessare la situazione di pericolo e di pregiudizio attinente all'immobile di sua proprietà, nonché a pagare una somma determinata per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c. nell'avvio di detti interventi, riconoscendo di porsi a suo carico, a lavori ultimati, il rimborso del 50% della spesa sostenuta per la coibentazione.
L'Attore assumeva: a) di essere proprietario di una unità immobiliare ad uso abitazione sita a Gassino Torinese (RO) Corso Italia n. 21, posta al piano terreno e al piano interrato composta: al piano interrato, da 2 cantine, locale sgombero e ripostiglio;
al piano terra da 3 locali, ove aveva allestito il proprio laboratorio veterinario;
b) che, al di sopra del proprio immobile, si trovasse l'appartamento di proprietà di
, con relativo terrazzo da cui ripetutamente provenivano copiose Parte_1 infiltrazioni riconducibili all'erronea realizzazione delle pendenze (tale da favorire il ristagno delle acque piovane), al dissesto della pavimentazione (posata su un piano sabbioso e inconsistente) e all'ammaloramento delle guaine di impermeabilizzazione che, nonostante l'intervento manutentivo eseguito sul terrazzo molti anni prima (oltre 25 anni prima), non sarebbero mai state più sostituite;
c) che , incurante delle ripetute richieste di intervento per scongiurare il Parte_1 pericolo di un cedimento del tubo di adduzione dell'acqua ubicato nella colonna adiacente il proprio immobile e il continuo manifestarsi di efflorescenza nei locali al di sotto del balcone, non mostrava alcun comportamento collaborativo;
d) di essere quindi stato costretto a promuovere avanti al Tribunale di Ivrea il procedimento ex art.696 e 696 bis c.p.c., rubricato al n. RG 16960/2013 affinchè il CTU nominato: “ descritta accuratamente la situazione dei luoghi..,” stabilisse
“cause e/o concause dei lamentati fenomeni di infiltrazione, valutando criticamente le contrapposte, prospettazioni delle parti, e indicasse gli interventi necessari per porvi definitivo rimedio;
valutando a tal fine le varie soluzioni ipotizzate e i relativi tempi e costi”; e) che nell'instaurato procedimento cautelare si era costituito il che, nominato Parte_1 un proprio CTP, non si opponeva all'accertamento precisando però che le spese inerenti la manutenzione del terrazzo avrebbero dovuto essere ripartite in maniera paritaria in conformità a quanto previsto nell'atto di divisione, richiamato nel rogito di acquisto dell'immobile (“..le spese relative alla terrazza sovrastante il lotto primo, ed assegnata al loto secondo, dovessero essere divise in parti uguali fra i due lotti”); f) che nonostante gli esiti della Consulenza in sede di ATP, stante il progressivo peggioramento della situazione aggravata dalle precipitazioni invernali, si vedeva costretto ad eseguire autonomamente le opere indispensabili e necessarie a porre fine alle infiltrazioni in atto e a promuovere un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. rubricato al n. RG 2381/2024 affinchè il fosse condannato a eseguire gli Parte_1 interventi indicati nella CTU resa in sede di ATP;
g) che il Tribunale respingeva il ricorso e che tale insperato successo avrebbe rafforzato l'inerzia del a cui sarebbe seguito un aggravamento della situazione e delle Parte_1 condizioni di ammaloramento del terrazzo.
Nel giudizio così promosso si costituiva che: Parte_3 a) acconsentiva a compiere i lavori di manutenzione del terrazzo purchè la relativa spesa fosse ripartita in misura paritaria con il in conformità delle previsioni contenute CP_1 nell'atto di divisione richiamato nell'atto di compravendita (“le parti convengono che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al tetto comune ai due lotti cedano per 2/5 a carico del lotto primo e per 3/5 a carico del lotto CP_1 secondo ( ) mentre le spese relative alla terrazza sovrastante il lotto primo, ed Parte_1 assegnato al lotto secondo, saranno divise in parti uguali fra i due lotti”); b) precisava come la causa delle infiltrazioni dal terrazzo dovesse ricondursi all'esecuzione di opere compiute dal avendo l'attore demolito le condutture CP_1 idrauliche che permettevano originariamente lo scarico delle acque meteoriche dal terrazzo al terreno sottostante e rotto la guaina che ricopre il bordo del terrazzo;
in ogni caso che il degrado dei locali del sarebbe stato causato dalla vetustà del CP_1 suo immobile che assorbe l'acqua dal terreno attraverso i muri. Il Convenuto concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'Attore.
Il Giudice di primo grado concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.; rigettate le istanze istruttorie, ritenuto che l'espletamento dei mezzi istruttori sarebbe stato superfluo, tratteneva la causa in decisione.
1.a) Con la sentenza non definitiva n. 85/2023 del 30.1.2023 pubblicata il 31.1.2023, il Tribunale di Ivrea dichiarava improponibile la domanda di avente ad Controparte_1 oggetto la condanna del a compiere gli interventi indicati dal CTU in sede di ATP Parte_1 e/o gli ulteriori interventi che siano ritenuti necessari;
di contro riteneva che fosse sussistente il diritto del BI ad ottenere il risarcimento dei danni;
onde, rimetteva la causa in istruttoria per la sola liquidazione e per ogni ulteriore atto istruttorio necessario;
spese al definitivo.
Il Giudice di primo grado, preliminarmente: a) confermava l'ordinanza con cui aveva respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti atteso che l'espletamento dei mezzi istruttori sarebbe stato irrilevante ai fini del decidere;
b) rilevava come ciascun contendente fosse proprietario di distinti appartamenti facenti parte di un unico stabile, con conseguente formazione di un condominio minimo;
in particolare, richiamata la giurisprudenza, precisava come il terrazzo a livello fosse da ritenersi una parte comune dell'edificio (anche se concesso in uso esclusivo ad un singolo proprietario) ex art. 1117 c.c. (anche se concesso in uso esclusivo ad un singolo proprietario) “poiché un terrazzo deve ritenersi necessario all'esistenza stessa del fabbricato e svolge la medesima funzione del lastrico solare” (Cass. Cassazione civile sez. II, 23/08/2017, n.202871). Per l'effetto il Giudice precisava che: “la sottoposizione della fattispecie alle regole dettate per il condominio minimo comporta che il singolo partecipante non può agire in giudizio mediante azione ordinaria al fine di sentir condannare la controparte ad eseguire, ovvero a contribuire all'esecuzione di lavori che assume urgenti, sotto forma di condanna ad un facere bensì egli deve preventivamente fare ricorso ai rimedi non contenziosi previsti dalla legge per il caso di trascuranza dell'altro partecipante quali, primo tra tutti, il ricorso all'Autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105 comma 4 cod. civ.”. Ciò premesso, concludeva ritenendo che l'attore, a fronte dell'allegata necessità ed urgenza di eseguire lavori di sistemazione dello stabile e del correlato rifiuto dell'altro partecipante ad eseguirli, avrebbe dovuto attivare in via preventiva la procedura camerale prevista agli artt. 1104 e 1105 comma 4 c.c.; in alternativa avrebbe dovuto eseguire a sue spese i lavori ritenuti urgenti agendo in sede contenziosa per ottenere il rimborso delle spese ex art. 1134 c.c.. La mancata instaurazione della procedura prevista dagli artt. 1104 e 1105 comma 4° c.c. conduceva quindi il Giudice a dichiarare la improponibilità della domanda giudiziale di condanna del Convenuto al compimento dei lavori indicati dal CTU c.t.u. in sede di A.T.P.. Il Giudice riteneva invece fondata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alla proprietà (locali bagno e antibagno) del dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo CP_1 sovrastante. Preliminarmente, richiamata la giurisprudenza di riferimento dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2053 c.c., il Giudice concludeva ritenendo che il , quale custode del terrazzo in uso Parte_1 esclusivo dovesse rispondere verso l'attore, proprietario dell'appartamento sottostante, per i danni cagionati dalla rovina del bene (comune) che si trova nella sua disponibilità esclusiva precisando come l'azione di risarcimento del danno non fosse preclusa dall'omesso preventivo ricorso ai rimedi non contenziosi ex artt. 1104 e 1105 c.c.. Affermata la proponibilità della domanda di risarcimento, il Giudice riteneva che, alla luce delle risultanze dell'accertamento compiuto in sede di A.T.P. e della produzione documentale (cfr. e fotografie sub. doc. 4), l'Attore avesse dimostrato che le infiltrazioni all'interno della sua proprietà fossero state cagionate dalle pessime condizioni di manutenzione del terrazzo;
di contro come il non avesse offerto alcun elemento Parte_1 idoneo a superare la colpa presunta ex artt. 2051 e 2053 c.c..
Le parti formulavano espressa riserva di appello ex art. 340 c.p.c. avverso la sentenza non definitiva. Il Giudice istruiva la causa ai fini della determinazione del danno e disponeva quindi una CTU volta a stimare i costi necessari ad eliminare i danni.
1.b) Con la sentenza n. 489 del 18.4.2024 pubblicata il 19.4.2024 il Tribunale di Ivrea condannava il a pagare al BI la somma di € 1.197,50 oltre IVA oltre interessi Parte_1 compensando integralmente le spese di lite e ponendo la CTU a carico di entrambe le parti in misura paritaria. Preliminarmente, il Giudice ribadiva di confermare l'ordinanza con la quale aveva già respinto le istanze istruttorie formulate dal attesa la loro irrilevanza ai fini del Parte_1 decidere. Quanto alla responsabilità per i danni da infiltrazioni, il Giudice riteneva come fosse pacificamente addebitabile, ex art. 2051 c.c., al soggetto che ha in uso esclusivo il lastrico tuttavia, come nella peculiare fattispecie del condominio minimo, una quota di corresponsabilità dovesse essere imputata in via solidale ai partecipanti “ove venga accertato un comportamento inerte nell'amministrazione del bene comune a fronte del persistente disaccordo sui lavori indifferibili relativi al bene comune e dell'impossibilità per uno di essi di provvedersi autonomamente alla loro esecuzione in quanto implicante necessariamente la collaborazione dell'altro”. Onde, poiché il CTU aveva stimato in € 1.596,65 i danni all'immobile del riconducibili CP_1 alle infiltrazioni del terrazzo sovrastante, il Giudice attribuiva la responsabilità risarcitoria: per metà in capo al , ex art. 2051 c.c. in quanto custode del terrazzo;
per la residua Parte_1 metà, a carico solidale di entrambi i partecipanti al condominio minimo, essendo tutti rimasti colposamente inerti trascurando, ciascuno di loro, di manutenere la cosa comune;
dunque, condannava il a pagare al il danno stimato dal CTU nella misura del 75% Parte_1 CP_1
(ossia € 1.197,50). Quanto alle allegazioni del fondate sul duplice assunte che: da lato, non si sarebbe Parte_1 mai rifiutato di eseguire i lavori di manutenzione;
dall'altro lato, la responsabilità delle infiltrazioni fosse addebitabile, almeno in parte, alla negligenza del che avrebbe reciso CP_1 la tubazione sita al piano cantinato, così da compromettere lo scarico dell'acqua piovana proveniente dal terrazzo, il Giudice riteneva di non poterle accogliere. A riguardo, il Giudice precisava come, ai fini della buona amministrazione della cosa comune, entrambi i partecipanti avrebbero dovuto dare immediatamente corso alle opere manutentive - comprese quelle inerenti il sistema di scolo dell'acqua piovana dal terrazzo - riservando in un momento successivo di comporre la lite circa la ripartizione delle spese e, in ogni caso, per l'ipotesi di persistente disaccordo sull'adozione dei provvedimenti necessari, avrebbero dovuto attivare lo strumento di cui all'art. 1105 c.c. al fine di evitare il progressivo degrado del bene. Il Giudice concludeva quindi statuendo che proprio il contegno inerte di entrambe le parti risultava idoneo a fondare, per ciascuna parte e in ugual misura, un addebito di colpa. Il Giudice escludeva infine dall'ammontare del danno le voci per il rifacimento del terrazzo e della scala esterna in quanto riferite ad interventi su parti comuni e come tali estranee alla domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c.; escludeva altresì la richiesta di risanamento della soletta del balcone atteso che le pessime condizioni in cui versa la soletta apparivano irrilevanti alla luce del degrado in cui si trova l'intera facciata dello stabile. Le spese del procedimento venivano compensate tra le parti tenuto conto della soccombenza reciproca.
2) Il ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 85/2023 e avverso la Parte_1 sentenza definitiva n. 489/2024 del Tribunale di Ivrea rese nell'ambito del procedimento n. 720/2010. Con il primo motivo, l'Appellante ha impugnato la sentenza laddove il Giudice di primo grado, concentrandosi sulla presunzione di colpa che grava sul proprietario del terrazzo ex art. 2051 e 2053 c.c., ha ritenuto di negare rilevanza all'attività demolitoria posta in essere dal (che sarebbe stata la vera causa delle infiltrazioni) sul presupposto che i due CP_1 proprietari avrebbero dovuto dare corso alle opere manutentive, rinviando ad un momento successivo la questione relativa alla ripartizione delle spese. A parere dell'Appellante, quand'anche fra le parti vi fosse stato un accordo per eseguire le opere di ripristino del tombino, delle tubazioni di deflusso, del raccordo a gomito e dei pluviali, il danno conseguente all'impregnamento della soletta dell'immobile del non si CP_1 sarebbe evitato;
e ciò perché la vera causa delle infiltrazioni sarebbero state le arbitrarie demolizioni eseguite dal . CP_1 Per l'Appellante, la riconducibilità delle infiltrazioni agli interventi del sarebbe CP_1 confermata dal contenuto della CTU e dalle fotografie da cui si trae evidenza del fatto che i danni da infiltrazioni sono sostanzialmente limitati ai locali del piano terreno sotto la porzione del terrazzo ove si trovava il tombino con i pluviali di discesa smantellati dal CP_1 Con il secondo motivo, l'Appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale e dell'integrazione della CTU. Quanto alla prova testimoniale, a parere dell'Appellante se il Giudice avesse ammesso le istanze istruttorie articolate in primo grado, il avrebbe potuto dimostrare che la Parte_1 demolizione arbitraria e clandestina del tombino e delle condutture di scolo delle acque piovane sarebbe stata la causa delle infiltrazioni lamentate. A parere dell'Appellante il Giudice avrebbe commesso l'errore di non ammettere le istanze istruttorie formulate sul presupposto che l'espletamento dei mezzi istruttori sarebbero stati irrilevanti ai fini del decidere;
onde, gli avrebbe negato la possibilità di dimostrare l'effettiva responsabilità del CP_1 L'Appellante ha concluso invocando l'ammissione della prova per testi sui capitoli già dedotti in primo grado e su ulteriori capitoli riguardanti circostanze che sarebbero emerse, per la prima volta, il 13.3.2023, nel corso delle operazioni peritali quando il Sig. , Tes_3 conduttore dell'immobile del avrebbe detto che dopo l'eliminazione dei tubi di scarico CP_1 delle acque, in occasione delle precipitazioni piovose, sarebbe piovuto dal soffitto dell'antibagno in corrispondenza dei tubi recisi. Quanto al mancato accoglimento dell'istanza di integrazione della CTU l'Appellante si duole della decisione del Giudice di disattenderla;
se il Giudice avesse disposto l'integrazione della perizia, il CTU avrebbe potuto accertare la riconducibilità delle infiltrazioni all'eliminazione del tombino, delle tubazioni di scarico e del raccordo tra il canale di gronda del terrazzo e il gambale di discesa (ossia, agli interventi eseguiti dal;
a maggior ragione atteso che i CP_1 danni da infiltrazioni non avrebbero devastano tutta la proprietà ma si sarebbero concentrati nell'avancorpo sottostante l'area in cui furono eliminate dette condotte. L'Appellante conclude ritenendo che il comportamento del integrerebbe, in ogni caso, CP_1 una condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Nel procedimento così instaurato, si è costituito il contestando ed eccependo: CP_1 in via preliminare, l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello per la genericità e l'indeterminatezza dei motivi;
nel merito, l'infondatezza dell'appello e l'irrilevanza dei capitoli di prova che, quand'anche fossero stati ammessi, non avrebbero potuto dimostrare il caso fortuito né la partecipazione del danneggiato nella causazione del danno. L'Appellato ha invocato la conferma della sentenza impugnata chiedendo di respingersi la domanda di ammissione delle istanze istruttori.
3) Quanto alla domanda di inammissibilità dell'atto di appello formulata dall'Appellato e fondata sulla dedotta genericità e/o assenza di idonee censure, la Corte rileva che l'art. 342 c.p.c. impone che l'appello contenga “1) 'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte ritiene che l'atto di appello, seppure caratterizzato da profili di contraddittorietà, sia idoneo a specificare, quantomeno in maniera sufficiente, i motivi per i quali è richiesto l'intervento del Giudice del gravame, atteso che nell'atto vengono in ogni caso evidenziate le parti in cui la sentenza viene impugnata, i principi di legge asseritamente violati nonché le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti;
in ogni caso, l'Appellato si è costituito replicando diffusamente ai profili di criticità sostanziale che per il renderebbero la Parte_1 sentenza suscettibile di riforma. Ne consegue, dunque, che l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. deve essere respinta.
4) Quanto al merito, la Corte rileva che l'Appellante si è limitato a censurare le sentenze allegando che, pur riconoscendo al , in quanto custode del terrazzo, la possibilità di Parte_1 superare la presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il Giudice di primo grado non gli avrebbe consentito di dimostrare che le infiltrazioni che hanno cagionato il danno all'immobile sottostante il suo non sarebbero una conseguenza delle pessime condizioni manutentive del terrazzo, ma sarebbero state cagionate dagli interventi arbitrari (demolizione delle condutture idrauliche e del tombino che permettevano lo scarico dal terrazzo al terreno sottostante;
rottura della guaina che ricopre il bordo del terrazzo) posti in essere dal proprietario CP_1
Il motivo di appello non coglie nel segno.
4.a) Preliminarmente, la Corte rileva che la statuizione di improponibilità della domanda del danneggiato ad ottenere la condanna del ad eseguire gli interventi indicati dal Parte_1 CTU in sede di ATP non è stata oggetto di censura;
onde è passata in giudicato. Parimenti è passata in giudicato la declaratoria di responsabilità del ex art. 2051 e Parte_1 2053 c.c., quale custode del terrazzo in uso esclusivo.
4.b) La Corte, prima di tutto, rileva che il Consulente nominato nell'ATP, chiamato a descrivere “accuratamente la situazione dei luoghi” e stabilire le “cause e/o concause dei lamentati fenomeni di infiltrazione, valutando criticamente le contrapposte, prospettazioni delle parti”, indicando infine “gli interventi necessari per porvi definitivo rimedio;
valutando a tal fine le varie soluzioni ipotizzate e i relativi tempi e costi”, ha in effetti ricondotto le cause dei “visibili danneggiamenti” al “terrazzo sovrastante, in pessime condizioni di manutenzione generale”. Il Consulente, accertato che la “porzione sottostante il terrazzo, per cui si discute (dunque la porzione di proprietà del ha una superficie ,.. di circa 30 mq e una altezza interna di CP_1 circa 2,30 m.”, ha dapprima esaminato i locali oggetto del ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. constatando la presenza di “visibili danneggiamenti”, nella zona angolare (antibagno), nella zona perimetrale opposto e al piano cantinato. Accertata altresì la presenza delle infiltrazioni sulle pareti e sui soffitti di tali porzioni, il Consulente ha quindi esaminato il terrazzo sovrastante, definendolo “in pessimo stato di manutenzione generale”, rilevando numerose criticità a cui, per porre rimedio, sarebbe stato necessario avviare gli interventi suggeriti e, in ogni caso, far “trascorrere un ragionevole lasso di tempo prima di verificare la completa asciugatura della muratura”. Più specificatamente, dalla Relazione è emerso:
1) quanto alla zona angolare che: a) il canale di gronda, pur in precarie condizioni, assolve la sua funzione raccogliendo le acque del terrazzo;
tuttavia, la pendenza fa defluire l'acqua verso la parte angolare dove risulta asportato il raccordo con il gambale di discesa e, pertanto, “l'acqua così raccolta si riversa, imbibendole, sulle murature perimetrali” (cfr. pag. 5 della Relazione). A riguardo, va precisato che, a fronte delle osservazioni del Consulente di parte del , Parte_1 che ha ipotizzato che la rimozione del raccordo di discesa (ossia la parte terminale del canale di gronda) potesse essere la causa del danneggiamento della pavimentazione del terrazzo (perché l'acqua si sarebbe infiltrata sotto la soletta del terrazzo stesso), il Consulente ha concluso chiarendo che la “cosa è poco probabile. Infatti, il corretto posizionamento del chiusino di raccolta ed il suo raccordo con la caditoia verticale, proprio per come rappresentata dal CT nell'allegato grafico.., avrebbero fatto comunque defluire le acque raccolte dal terrazzo nella caditoia verticale, non interessano il massetto del terrazzo”. b) la pavimentazione del terrazzo “risulta totalmente dissestata in prossimità dello spigolo del fabbricato con le parti perimetrali a guisa di copertura e gocciolatoio totalmente distaccate dal fondo” c) “la presenza della caditoia viene vanificata dalla errata pendenza della pavimentazione (del terrazzo) tale da non farvi confluire l'acqua piovana”; d) il piano di posa della pavimentazione è risultato essere al tatto sabbioso ed inconsistente;
e) la guaina sottostante è apparsa datata tanto da confermare il fatto che fosse “quella già esistente in data antecedente al rifacimento ella pavimentazione”.
2) quanto alla zona perimetrale opposta, che: a) dopo le prove di bagnamento della rampa delle scale, ” proprio nel vano sottoscala si infiltra l'acqua che giunge agevolmente nei locali sottostanti” b) le fotografie n. 27 e 28 mostrano il percorso dell'acqua che partendo dal gradino superiore giunge sul pavimento del sottoscala ed è quindi visibile il punto di ingresso dell'acqua in prossimità del gradino;
3) quanto al piano cantinato, in pessime condizioni, che: a) nella zona di raccordo in prossimità della muratura vi era un segno di bagnamento riconducibile a “miscrofessurazioni già presenti nella condotta ..Le tubazioni metalliche non risultano isolate dalle murature con cui sono a contatto e questo favorisce indubbiamente la corrosione ..”.
Il CTU nominato in sede di ATP ha dunque effettuato una corretta e precisa descrizione dell'immobile danneggiato ed è pervenuto alla conclusione che la causa delle infiltrazioni che hanno cagionato i danni lamentati fosse da individuarsi nelle pessime condizioni manutentive del terrazzo sovrastante l'immobile del da tale conclusione, il CTU non si CP_1 è discostato neppure a seguito delle osservazioni formulate dal Consulente del che Parte_1 avrebbe ipotizzato che la causa del danneggiamento della pavimentazione del terrazzo potesse ricondursi all'assenza del raccordo di discesa del canale di gronda (perché l'acqua si sarebbe infiltrata sotto la soletta del terrazzo stesso) e non alla pessima manutenzione. Come poc'anzi scritto, a tale rilievo il CTU ha dato ampio riscontro chiarendo come detta ipotesi non fosse condivisibile perché il corretto posizionamento del chiusino di raccolta ed il suo raccordo con la caditoia verticale, avrebbero fatto comunque defluire le acque raccolte dal terrazzo nella caditoia verticale senza interessare la soletta (il massetto) del terrazzo. Per quanto precede, la Corte ritiene dunque che alla luce delle risultanze emerse in sede di ATP (come del resto, ha già dichiarato dal Giudice di primo grado nella sentenza non definitiva n. 85/2023) è fuor di dubbio che le pessime condizioni di manutenzione del terrazzo abbiano cagionato le infiltrazioni all'interno della proprietà del . CP_1
4.c) Resta dunque alla Corte valutare se, come dedotto dall'Appellante, il Giudice di primo grado, ritenendo irrilevanti le istanze istruttorie, non avrebbe consentito al di Parte_1 dimostrare l'esistenza di elementi idonei a superare la colpa presunta ex art. 2051 e 2053 c.c.; in particolare, se al rigetto dell'istanza di ammissione della prova per testi, sia derivata l'impossibilità per il di dimostrare che la causa delle infiltrazioni fosse riconducibile Parte_1 ad un intervento arbitrario del (anziché alla pessima manutenzione del terrazzo) e che, CP_1 prima dell'attività demolitoria posta in essere dal non fosse neppure necessario dare CP_1 corso ad opere manutentive (rinviando, come ha sostenuto il Giudice, ad un momento successivo la questione relativa alla ripartizione delle spese) del sistema di scarico delle acque piovane dal terrazzo e della guaina;
La doglianza è manifestamente infondata.
La Corte rileva che le risultanze dell'ATP non sono state oggetto di censura e da esse quindi non si potrà prescindere. Dunque, in primo luogo, ne consegue che la doglianza fondata sul presupposto che le infiltrazioni che hanno cagionato i danni sarebbero riconducibili all'intervento arbitrario del deve ritenersi assorbita dalla declaratoria con cui il Geom. - già a novembre CP_1 Pt_4 2013, data in cui ha depositato la Relazione nell'ambito del ricorso ex art. 696 c.p.c. - ha ritenuto (anche all'esito delle osservazioni del perito di parte di cui si è poc'anzi detto) che la causa delle infiltrazioni fosse il pessimo stato di manutenzione del terrazzo. A maggior ragione rilevato che a detta conclusione è pervenuto anche l'Ing. CTU Per_1 nominato dal Giudice di primo grado, il quale - riesaminando proprio il profilo della causa delle infiltrazioni - ha dichiarato che “le precarie condizioni di conservazione del terrazzo di proprietà convenuta, la mancanza di un adeguato sistema di raccolta delle acque e in particolare la sua impermeabilizzazione, condizionano l'immobile di proprietà attorea dal punto di vista conservativo, creando problemi d'infiltrazione d'acqua e umidità per cui sono necessarie opere di manutenzione straordinaria attraverso il rifacimento totale della sua pavimentazione con annesso sottofondo e adeguata impermeabilizzazione che comprenda anche il sottoscala, la posa di una nuova gronda con del pluviale, oltre ad una impermeabilizzazione della scala esterna che accede al piano secondo ..“
In secondo luogo, la Corte ritiene che l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie resa dal Giudice di primo grado debba essere condivisa. Le circostanze capitolate per la prova testimoniale sono in parte irrilevanti ai fini della decisione e in parte inammissibili. In ogni caso, quand'anche i capitoli di prova fossero stati ammessi, le circostanze su cui il teste indicato dal sarebbe stato interrogato non avrebbero consentito al Giudice di Parte_1 primo grado di pervenire ad una diversa ricostruzioni dei fatti. I capitoli da a) a e) rispettivamente riguardanti: la vetustà e la collocazione dell'immobile, l'esistenza nei pressi dell'immobile di una struttura preesistente attualmente diroccata, la richiesta del di valutare se fosse necessario sostituire la impermeabilizzazione del Parte_1 terrazzo, la via di accesso dell'appartamento posto al primo piano, la valutazione del terrazzo del da parte del proprio Consulente di parte, sono tutte circostanze da ritenersi Parte_1 irrilevanti rispetto al motivo del contendere nonché superflue e inconferenti rispetto all'accertamento dell'esistenza di elementi idonei a superare la colpa presunta del custode ex art. 2051 e 2053 c.c.. I capitoli da f) a m) rispettivamente riguardanti: l'accertamento della preesistenza di un tombino sullo spigolo del terrazzo, il preesistente collegamento di una tubatura al tombino che avrebbe consentito la fuoriuscita dell'acqua piovana, lo smantellamento del tombino, la chiusura del tombino e la rottura della guaina, l'intervento arbitrario del BI, sono invece inammissibili atteso che riguardano circostanze fattuali già disattese dal Geom. , Pt_4 CTU in sede di ATP, che il non ha censurato. Parte_1 Difatti:
- quanto al tombino, il CTU ha concluso (cfr. pag. 6 della Relazione e foto n. 37, 38, 39, 40, 42, 63, 64, 65 e 66) che: “al piano terrazzo la pavimentazione risulta totalmente dissestata in prossimità dello spigolo del fabbricato…. La presenza della caditoia (si rammenta che per caditoia si intende il tombino o per essere più precisi lo scarico che di solito è progettato per raccogliere e smaltire le acque piovane, convogliandole nella rete fognaria) di cui alla foto 42 viene vanificata dalla errata pendenza della pavimentazione, tale da non farvi confluire l'acqua piovana”.
- quanto alla conduttura (la gronda), il CTU ha chiarito che, seppure in precarie condizioni, assolve alla sua funzione di raccogliere le acque, tuttavia,” la pendenza della gronda fa defluire le acque verso la parete angolare … l'acqua così raccolta si riversa, imbibendole, sulle murature perimetrali”; in ogni caso, la circostanza che il raccordo della tubazione sia stata rimosso, non può rappresentare la causa delle infiltrazioni e ciò perché:” il corretto posizionamento del chiusini di raccolta e il suo raccordo con la caditoia verticale.., avrebbero fatto comunque confluire le acque raccolte dal terrazzo nella catidoia verticale. Dunque, poiché le risultanze della CTU in sede di ATP non sono state contestate, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza di una situazione di fatto diversa da quella già oggetto di accertamento da parte del Geom. . Pt_4 In ogni caso, la Corte non può non rilevare che il teste indicato dal (Geom. Parte_1 Tes_2 è il CTP che nell'ambito dell'ATP ha formulato le medesime osservazioni che sono però già disattese dal CTU e che peraltro, ripetesi, non sono state censurate. Infine, i capitoli da n) a s) rispettivamente riguardanti: l'intimazione del a rifare il CP_1 terrazzo, le operazioni di intervento del (copertura guaina, risanamento del tetto Parte_1 pulitura della facciata e del sottotetto), sono tutte circostanze da ritenersi superflue ed irrilevanti rispetto al motivo del contendere. La Corte ritiene quindi che non vi sia ragione di discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado in ordine alla inammissibilità delle istanze istruttorie e che, quindi, il Parte_1 non abbia offerto alcun elemento idoneo a superare la colpa presunta ex art. 2051 e 2053 c.c.
La Corte, in terzo luogo, ritiene che anche l'istanza volta ad ottenere l'ammissione della prova per testi dei capitoli dedotti per la prima volta in grado di appello, fondata sul presupposto che si tratterebbe di circostanze nuove che il avrebbe appreso, in Parte_1 quanto riferite da terzi soggetti, il 13.3.2023 (oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado), debba essere respinta per manifesta inammissibilità. La Corte rileva che all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, che si è svolta il 6.12.2023, quindi successivamente alla data (13.3.2023) in cui il avrebbe Parte_1 appreso la circostanza che vorrebbe provare (eliminazione del tombino), non è stata formulata alcuna istanza volta ad ottenere l'ammissione della prova su dette circostanze;
onde, l'istanza formulata per la prima volta in grado di appello, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva. In ogni caso le circostanze dedotte nei capitoli di prova volte a dimostrare che le infiltrazioni sarebbero da ricondursi ad interventi arbitrari del sono assorbite alla luce delle CP_1 risultanze dell'accertamento compiuto in sede di ATP che ha ricondotto le infiltrazioni all'interno della proprietà del alle pessime condizioni di manutenzione del terrazzo di CP_1 cui è custode il . Parte_1
Infine, la richiesta di integrazione di CTU deve essere disattesa per i medesimi motivi che precedono. In ogni caso, dalle perizie emerge come l'attività dei CTU (sia nel procedimento di ATP che nel procedimento di merito) si sia svolta correttamente nel rispetto del contraddittorio delle parti, valutate le osservazioni delle parti medesime ex art. 195 c.p.c. e, pertanto, che tale attività sia stata immune da vizi procedurali.
In conclusione, la Corte ritiene che non vi sia alcuna ragione di discostarsi dalle decisioni assunte dal Giudice di primo grado;
ivi compresa quella in punto di ripartizione della responsabilità che non è stata oggetto di censura e quindi è passata in giudicato.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente al decisum (ossia € 1.197,50 oltre IVA) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico di parte della Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 85/2023 resa il Parte_1 30.1.2023 dal Tribunale di Ivrea e la sentenza n. 489/2024 resa dal Tribunale di Ivrea il 18.4.2024 e pubblicata il 19.4.2024, sentenze che per l'effetto conferma;
dichiara tenuto e condanna a pagare le spese del presente grado del Parte_1 giudizio a favore di , che liquida in complessivi € 1.923,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 12.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni